Per poter essere legittimamente inclusi nelle liste dei commissari sorteggiabili per l’abilitazione, i docenti ordinari non devono produrre l’attestazione di positiva valutazione rilasciata dai rispettivi atenei sulla scorta di uno specifico regolamento e tenuto conto dell’attività didattica e di servizio agli studenti, ma è sufficiente piuttosto che producano l’attestazione di positiva valutazione rilasciata dai loro atenei con riferimento ai criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca definiti dall’ANVUR. Tali criteri sono stati definiti da ANVUR con la delibera n. 132/2016 e, per la partecipazione alle commissioni ASN consistono nell’aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su Wos e Scopus negli ultimi 5 anni.
TAR Lazio, Sez. III bis, 5 febbraio 2024, n. 2220
Ai professori ordinari basta attestare la positiva valutazione dei risultati dell’attività di ricerca per essere inclusi nelle liste dei commissari sorteggiabili per l’abilitazione
02220/2024 REG.PROV.COLL.
03690/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3690 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio OMISSIS in Roma, via G. Caccini n. 1;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione per L’Abilitazione Scientifica Nazionale per il Settore Concorsuale -OMISSIS– -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS- -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
-OMISSIS- -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– del provvedimento – di cui la Prof.ssa -OMISSIS- -OMISSIS- è venuta a conoscenza a seguito dell’e-mail inviata il -OMISSIS- dall’indirizzo “asn@cineca.it” con allegato l’avviso di pubblicazione dei “risultati relativi alla domanda n. -OMISSIS-, Settore Concorsuale: -OMISSIS-, Fascia: 1 presentata nel quadrimestre n. 1” – con cui la Commissione nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia del settore concorsuale -OMISSIS- – -OMISSIS- non ha attribuito alla ricorrente l’ASN a ricoprire il ruolo di professore di prima fascia nel predetto settore nell’ambito della procedura della tornata abilitativa 2021-2023 indetta dal Ministero dell’Università e della Ricerca (“Ministero”) con decreto direttoriale n. 553 del 26 febbraio 2021 rettificato dal decreto direttoriale n. 589 del 5 marzo 2021;
– dell’elenco dei candidati, pubblicato sempre il -OMISSIS- sul sito del Ministero, nella parte in cui ritiene la ricorrente non abilitata alle funzioni di professore di prima fascia nell’anzidetto settore;
– nei limiti d’interesse della ricorrente, di tutti i verbali, relazioni e giudizi della Commissione, ivi compresi (i) il giudizio collegiale e tutti i giudizi individuali resi dalla Commissione e dai Commissari nei confronti della ricorrente, (ii) il verbale della riunione di insediamento della Commissione -OMISSIS- ove sono state definite “le modalità organizzative dei propri lavori per l’espletamento delle procedure di Abilitazione alla prima e seconda fascia di professore” e (iii) i verbali delle sedute -OMISSIS-;
– sempre nei limiti d’interesse della ricorrente, del decreto direttoriale n. 1564 dell’8 luglio 2021 con cui il Ministero ha nominato la Commissione;
– e di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
– e per la conseguente condanna del Ministero a procedere a un nuovo esame della ricorrente avvalendosi di una Commissione in diversa composizione.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 26/4/2022:
per l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, anche ai sensi dell’art. 55 co. 10 c.p.a., oltre di quanto impugnato con il ricorso introduttivo, e nei limiti d’interesse della Prof.ssa -OMISSIS- -OMISSIS- (d’ora innanzi solo “ricorrente”), anche:
– del decreto direttoriale n. 1564 dell’8 luglio 2021 del Ministero dell’Università e della Ricerca, nella parte in cui ha nominato il Prof. -OMISSIS- -OMISSIS- componente della Commissione nazionale (d’ora innanzi solo “Commissione”) per l’Abilitazione Scientifica Nazionale (“ASN”) alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia del settore concorsuale -OMISSIS- – -OMISSIS-;
– e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, all’anzidetta nomina del Prof. -OMISSIS- -OMISSIS-;
e per la conseguente condanna del Ministero a procedere a un nuovo esame della ricorrente avvalendosi di una Commissione in diversa composizione.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 30/11/2022:
per l’annullamento:
oltre di quanto impugnato con il ricorso introduttivo, e nei limiti d’interesse della Prof.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-, anche:
– del decreto direttoriale n. 1564 dell’8 luglio 2021 del Ministero dell’Università e della Ricerca (“Ministero”), nella parte in cui ha nominato il Prof. -OMISSIS- -OMISSIS- componente della Commissione nazionale (d’ora innanzi solo “Commissione”) per l’Abilitazione Scientifica Nazionale (“ASN”) alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia del settore concorsuale -OMISSIS- – -OMISSIS-;
– e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, all’anzidetta nomina del Prof. -OMISSIS- -OMISSIS-, ivi inclusa – per quanto occorrer possa – la Nota del Ministero n. -OMISSIS- del 12 maggio 2022 – richiamata nell’attestazione rilasciata dall’Università degli Studi di -OMISSIS- in data 30 maggio 2022 e prodotta nel presente giudizio dall’Avvocatura dello Stato in data 22 settembre 2022 – con cui lo stesso Ministero ha richiesto alla predetta Università di attestare, ex art. 6 comma 7 della l. 240/2010, “il possesso da parte del prof. -OMISSIS- dei requisiti utili alla positiva valutazione alla data di marzo 2021”;
e per la conseguente condanna del Ministero a procedere a un nuovo esame della Prof.ssa -OMISSIS- avvalendosi di una Commissione in diversa composizione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2023 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, con l’atto introduttivo del giudizio ed i successivi motivi aggiunti, si duole dell’esito a lei sfavorevole della procedura di attribuzione della abilitazione scientifica nazionale (“ASN”), prima fascia, nel settore concorsuale -OMISSIS- – -OMISSIS-, nell’ambito della procedura di cui alla tornata abilitativa 2021 – 2023, indetta dal Ministero con decreto direttoriale n. 553 del 26 febbraio 2021, rettificato dal decreto direttoriale n. 589 del 5 marzo 2021.
2. Le doglianze, per l’essenza, attengono a violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili.
Nello specifico: “I. – PRIMO MOTIVO – SULL’ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 e della Tabella 4 del D.M. 589/2018, dell’art. 8 e dell’Allegato E del D.M. 120/2016, dell’art. 16 co. 3 della l. 240/2010 e degli artt. 4 co. 3 e 6 del decreto direttoriale n. 251 del 19 gennaio 2021.”;
“II. – SECONDO MOTIVO – SULL’ILLEGITTIMITÀ DEL GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16 co. 3 della l. 240/2010 e degli artt. 3, 6 e 7 e dell’Allegato B del D.M. 120/2016; violazione dell’art. 3 della l. 241/1990; eccesso di potere per motivazione erronea, contraddittoria e insufficiente, disparità di trattamento, ingiustizia e illogicità manifeste.”.
3. Nei primi motivi aggiunti si è poi evidenziato un vizio del decreto direttoriale n. 1564 dell’8 luglio 2021 di nomina della Commissione per la presenza al suo interno del Commissario Prof. -OMISSIS- -OMISSIS-, al quale l’Università di -OMISSIS- non avrebbe rilasciato l’attestazione di positiva valutazione ex art. 6 commi 7 e 8 della l. 240/2010.
Con il secondo atto di motivi aggiunti, la ricorrente ha inoltre agito per l’annullamento:
(i) del decreto direttoriale n. 1564 dell’8 luglio 2021 di nomina della Commissione per aver nominato (anche) il Prof. -OMISSIS- -OMISSIS- componente della Commissione malgrado il mancato rilascio da parte dell’Università di -OMISSIS-, come “definitivamente” confermato a seguito del deposito del Ministero del 22 settembre 2022, dell’attestazione di positiva valutazione ex art. 6 commi 7 e 8 della l. 240/2010, attestazione difatti rilasciata solamente (e tardivamente) in data 30 maggio 2022;
(ii) per quanto occorrer possa, dell’anzidetta Nota del Ministero n. -OMISSIS- del 12 maggio 2022, e per la conseguente condanna del Ministero a procedere ad un nuovo esame della Prof.ssa -OMISSIS- avvalendosi di una Commissione in diversa composizione.
Le doglianze di cui al primo e al secondo dei motivi aggiunti sono le seguenti:
“III. – TERZO MOTIVO – ANCORA SULL’ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 co. 7, 8 e 14 della l. 240/2010 e dell’art. 3 co. 2 lett. c del decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021; eccesso di potere per difetto di istruttoria.”;
“IV. – QUARTO MOTIVO – ANCORA SULL’ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 co. 7 e 8 della l. 240/2010 e dell’art. 3 co. 1, 2 lett. c e 3 del decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021; eccesso di potere per difetto di istruttoria”.
4. L’Amministrazione si è costituita in giudizio depositando atti e documenti, impugnando e contestando le censure proposte dalla ricorrente.
5. A seguito della celebrazione dell’udienza di merito del 18 luglio 2023 il Collegio ha ritenuto di esperire istruttoria, nei sensi che di seguito vengono ricordati: “Ritenuto: – che la causa non sia ancora matura per la decisione, risultando necessario richiedere all’amministrazione, ex art. 46, comma 2, c.p.a., il deposito in giudizio della Nota del Ministero n. -OMISSIS- del 12 maggio 2022 impugnata con gli ultimi motivi aggiunti e non presente agli atti;
– che, dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato, nella sua doverosa attività di individuazione delle norme potenzialmente applicabili alla fattispecie, che sussistono dubbi di legittimità costituzionale in ordine alla disposizione di cui al D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 19, comma 1-bis, la quale prevede che “L’articolo 16, comma 3, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che la valutazione richiesta ai fini dell’inclusione nelle liste dei professori ordinari positivamente valutati ai sensi dell’articolo 6, comma 7, è quella di cui al secondo periodo del citato comma 7”, qualora interpretata nel senso che la positiva valutazione utile ai fini della partecipazione alle commissioni sia unicamente quella fondata sui criteri di verifica dei risultati dell’attività di ricerca definiti dall’ANVUR;
– che i predetti dubbi attengono tra l’altro alla possibile violazione dei principi di ragionevolezza ex art. 3 Cost., nonché di autonomia delle Università e di riserva di legge ex art. 33, comma 6, Cost.;
– che sulla questione che precede che viene sollevata dal Collegio ex art. 73, comma 3, c.p.a. sia necessario acquisire specifiche e documentate difese dalle parti, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;
– di dover proseguire la trattazione della causa all’udienza pubblica del 21 novembre 2023”.
A tale ordinanza la ricorrente ha inteso rispondere parzialmente con memorie depositate il 12 ottobre 2023 ed il 20 ottobre 2023, mentre l’Amministrazione è rimasta silente e non ha depositato l’atto richiesto.
6. All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto.
8. Preliminarmente il Collegio rileva che i motivi di ricorso ed i motivi aggiunti vanno esaminati nell’ordine derivante dall’applicazione del criterio della maggiore radicalità del vizio, in ossequio alla tassonomia indicata nella sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 5/2015.
9. In tale ottica, risultano poziori le censure sollevate nei confronti degli atti di nomina della Commissione esaminatrice, ossia, come sopra accennato, quelle che contestano la nomina dei Professori -OMISSIS- e -OMISSIS-.
10. La nomina del Prof. -OMISSIS- viene avversata dalla ricorrente in quanto allo stesso non sarebbe stata rilasciata l’attestazione di positiva valutazione ex art. 6 commi 7 e 8 della l. 240/2010.
Il decreto direttoriale n. 1564 dell’8 luglio 2021 di nomina della Commissione avrebbe illegittimamente trascurato tale elemento.
10.1. La difesa erariale, al fine di superare detta censura, ha depositato in giudizio:
– in data 14 maggio 2022: l’autocertificazione del Commissario ASN Prof. -OMISSIS- -OMISSIS- del 28 marzo 2021;
– in data 22 settembre 2022: l’attestazione di positiva valutazione ex art. 6 comma 7 della l. 240/2010 datata 30 maggio 2022 ma con effetto retroattivo “alla data di marzo 2021”, rilasciata dall’Università di -OMISSIS- allo stesso Commissario ASN Prof. -OMISSIS- a seguito (come si legge in detta attestazione) della Nota del Ministero n. -OMISSIS- del 12 maggio 2022 di richiesta alla medesima Università di attestare ex art. 6 comma 7 della l. 240/2010 “il possesso da parte del prof. -OMISSIS- dei requisiti utili alla positiva valutazione alla data di marzo 2021”.
Nella nota del Ministero che accompagna i predetti depositi si afferma che nel caricare la propria domanda di partecipazione alla procedura di formazione delle commissioni ASN, il Prof. -OMISSIS- avrebbe erroneamente allegato ad essa l’attestazione di positiva valutazione rilasciata dal proprio ateneo a norma dell’art. 6, comma 14, della l. 240/2010, ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali, anziché l’attestazione richiesta ai sensi del comma 7 della medesima disposizione.
Ma dalla autocertificazione allegata al documento si comprenderebbe come il docente abbia ritenuto l’attestazione rilasciata dall’Ateneo come valida anche ai fini dell’art. 6, comma 7, della l. 240/2010, perché la positiva valutazione ottenuta dallo stesso per il conseguimento degli scatti stipendiali conterrebbe in sé anche la positiva valutazione utile alla partecipazione alle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale.
Inoltre, l’Università degli Studi di -OMISSIS- avrebbe già provveduto a confermare che alla data di invio della domanda il Prof. -OMISSIS- era in possesso dei requisiti didattici e di ricerca richiesti per l’attestazione di positiva valutazione impegnandosi a trasmettere specifica attestazione rettorale.
L’anzidetta attestazione ex art. 6 comma 7 della l. 240/2010 datata 30 maggio 2022 è poi stata depositata in giudizio in data 22 settembre 2022.
10.2. A tale riguardo, il Ministero evidenzia altresì che sulla questione è intervenuta una legge di interpretazione autentica (d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, art. 19, comma 1-bis), alla cui stregua “L’articolo 16, comma 3, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che la valutazione richiesta ai fini dell’inclusione nelle liste dei professori ordinari positivamente valutati ai sensi dell’articolo 6, comma 7, è quella di cui al secondo periodo del citato comma 7”.
10.3. La ricorrente contesta tale ricostruzione del Ministero e l’ammissibilità del procedimento seguito, evidenziando in particolare la tassatività dei termini per produrre la menzionata attestazione e l’irritualità dell’attestazione postuma.
10.4. Ritiene il Collegio che, in particolare alla luce della menzionata disposizione di interpretazione autentica, il motivo di ricorso in esame non possa essere accolto.
Va rilevato infatti che, come già notato in giurisprudenza (i.a. sentenza di questa Sezione 14 novembre 2023, n. 17050; nello stesso sentenza Consiglio di Stato 22 gennaio 2024, n. 660): “Sul disposto dell’art. 16, comma 3, lett. h) l. 240/2010 è intervenuto, in via di interpretazione autentica, l’art. 1 bis, del d.l. 76/2020, convertito con modificazioni in l. 120/2020, a norma del quale “L’articolo 16, comma 3, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che la valutazione richiesta ai fini dell’inclusione nelle liste dei professori ordinari positivamente valutati ai sensi dell’articolo 6, comma 7, è quella di cui al secondo periodo del citato comma 7”. Pertanto “per poter essere legittimamente inclusi nelle liste dei commissari sorteggiabili per l’abilitazione, i docenti ordinari non devono produrre l’attestazione di positiva valutazione rilasciata dai rispettivi atenei sulla scorta di uno specifico regolamento e tenuto conto dell’attività didattica e di servizio agli studenti, ma è sufficiente piuttosto che producano l’attestazione di positiva valutazione rilasciata dai loro atenei con riferimento ai criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca definiti dall’ANVUR. Tali criteri sono stati definiti da ANVUR con la delibera n. 132/2016 e, per la partecipazione alle commissioni ASN consistono nell’aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su Wos e Scopus negli ultimi 5 anni.”.
Assodato che, nel contesto in parola, i criteri di valutazione dei commissari delle commissioni di concorso ASN hanno assunto, in base alla norma sopra citata, una [#OMISSIS#] puramente oggettiva e non discrezionale, deve ritenersi che gli atti impugnati siano immuni dai vizi contestati e comunque non siano annullabili.
10.5. Sul punto, occorre notare, in primo luogo, che le attestazioni in parola sono per loro stessa natura “retroattive” o comunque retrospettiche in quanto consistono nell’accertamento dell’aver “pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su Wos e Scopus negli ultimi 5 anni”. Dunque non può rilevarsi un loro vizio per il solo motivo della loro tardiva redazione. Quanto ai contenuti, gli stessi non sono contestati, nel senso che i requisiti del Prof. -OMISSIS- non sono stati oggetto di censure nel ricorso o nei motivi aggiunti.
Ne consegue che l’attestazione postuma di cui si discorre, di per sé, è legittima.
In secondo luogo, nei pertinenti motivi di doglianza si contesta la efficacia di tale attestazione postuma al fine di sorreggere la validità degli atti di nomina della Commissione, in quanto all’epoca della emanazione dei secondi la prima non era ancora esistente nel mondo giuridico.
In merito occorre però notare come il Prof. -OMISSIS- aveva fornito un “principio di prova” in ordine al possesso dei requisiti da parte sua, avendo prodotto una autodichiarazione che effettua un (anche se confuso e insufficiente) riferimento all’art. 6, comma 7, della l. 240/2010.
In tale contesto, dunque, l’Amministrazione avrebbe dovuto quantomeno procedere al soccorso istruttorio ex art. 6 della l. 241/90 e richiedere al predetto docente la regolarizzazione della propria posizione, come detto già munita di una base indiziaria iniziale.
E’ vero che la procedura per la nomina dei commissari di cui al decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021 aveva fissato alle ore 15:00 del 29 marzo 2021 il termine ultimo per l’invio da parte degli aspiranti Commissari, “a pena di esclusione”, della “attestazione della positiva valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 7 della Legge n. 240/2010” ma è altrettanto vero:
(i) che, ai sensi della lett. i) del comma 2 dell’art. 3 del decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021 il Ministero si riservava “la facoltà di verificare quanto riportato in domanda in qualsiasi momento della procedura, con eventuale conseguente esclusione dell’aspirante commissario in caso di informazioni/dati riportati in domanda non veritieri e rilevanti ai fini della procedura”; pertanto era solo apparente la automaticità dell’esclusione contemplata per la mancata produzione dell’attestazione, in quanto la stessa era contemperata da possibili apprezzamenti dell’Amministrazione con riguardo alla “eventualità”, al “mendacio” ed alla “rilevanza”;
(ii) che gli aspiranti commissari dovevano poi, prima del sorteggio, ai sensi dell’art. 6 del decreto in parola, essere scrutinati sotto (maggiormente pregnanti) profili scientifici dall’ANVUR, ed in caso di mancato riscontro dei predetti requisiti i soggetti in discorso dovevano essere oggetto (non di esclusione automatica) ma di procedimento ai sensi dell’articolo 10-bis della l. 241/1990;
(iii) che al comma 4 dell’art. 3 del decreto in parola era presente una non del tutto perspicua previsione secondo cui: “Le dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione allegata da parte degli aspiranti Commissari sono da ritenersi rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Il Ministero si riserva la facoltà di verificare la correttezza di quanto riportato in domanda in qualsiasi momento della procedura, con conseguente esclusione dell’aspirante Commissario in caso di dichiarazioni non veritiere”, il che poteva far sorgere il dubbio che anche l’attestazione ex art. 6, comma 7, fosse da rendere con l’autocertificazione, in particolare qualora il candidato fosse stato a conoscenza della novella normativa di interpretazione autentica;
(iv) che le formule espulsive da una procedura (meramente) selettiva (non squisitamente concorsuale o concorrenziale) non vanno intese necessariamente in senso assoluto, dovendo effettuarsi un contemperamento con l’interesse dell’Amministrazione ad ottenere il massimo numero di candidature alle funzioni di commissario per l’ASN, e dovendo ritenersi la procedura in esame comunque eterointegrata dalla l. 241/90.
In altre parole, il carattere meccanico e automatico dell’esclusione ed anche la forma che doveva assumere l’attestazione in discorso non emergevano in maniera del tutto chiara dalla lettura sistematica di tutte le norme previste dalla procedura di selezione.
Da quanto precede consegue che erano applicabili i principi generali in tema di autotutela, soccorso istruttorio e di “risultato” (nel senso evincibile dall’art. 21 octies, comma 2, l. 241/90).
Se l’Amministrazione avesse proceduto al soccorso istruttorio sull’attestazione, come era tenuta a fare alla stregua di quanto sopra visto, il Prof. -OMISSIS- avrebbe tempestivamente dimostrato i suoi requisiti, dal momento che non è contestato sussistessero, ed il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello effettivamente adottato.
Per le ragioni che precedono, l’attestazione ex art. 6, comma 7, l. 240/2010 della sussistenza dei requisiti in capo al Prof. -OMISSIS- (seppure postuma) ed il provvedimento di nomina dello stesso sono legittimi, il primo perché si tratta di per sé di un atto essenzialmente ricognitivo, il secondo, sia perché avrebbe dovuto applicarsi il soccorso istruttorio al fine di emendare tempestivamente le lacune della documentazione presentata dal menzionato docente, sia perché una volta applicato il detto sub procedimento lo stesso sarebbe stato immune da vizi e comunque non annullabile ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, della l. 241/90.
Nemmeno può dirsi che si sia trattato di un soccorso istruttorio “processuale”, che peraltro in base alla giurisprudenza è ammissibile a determinate condizioni, perché in realtà è l’Amministrazione che ha emendato, seppure in corso di causa, il vizio formale venutosi a creare.
10.6. Vale chiarire che il Collegio ben conosce la giurisprudenza formatasi negli anni scorsi in ordine alle questioni in trattazione, alla cui stregua, da un lato, “tutti i commissari devono possedere la valutazione positiva degli atenei di appartenenza, formulata in virtù dell’art. 6, comma 7, della L. n. 240/2010”, atteso che il “comma 8 statuisce che in caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e i ricercatori “sono esclusi dalle commissioni di abilitazione,selezione e progressione di carriera del personale accademico”, e “la valutazione per gli scatti stipendiali (art. 6, comma 14) non è in alcun modo connessa all’ammissione alle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale (art. 6, comma 7), poiché attiene esclusivamente al calcolo della retribuzione e, pertanto, è inconferente nella specie” (i.a. Cons. Stato, Sez. VI, 26 novembre 2018, n. 6675); e, dall’altro lato, le disposizioni contenute nei richiamati commi 7 e 8 dell’art. 6 della l. 240/2010 “non ammettono che si possa, neanche per un periodo limitato, prescindere dal requisito in esame”, ne consegue che non potrebbero essere “sorteggiati” gli aspiranti Commissari “privi di positiva valutazione ai sensi dell’articolo 6, comma 7, L. 240/2010”; e che non sarebbero ammesse “richieste di integrazione rivolte dal Ministero ai singoli Atenei” volte a sopperire “alla suddetta mancanza con la successiva integrazione” (v. Cons. Stato, Sez. VII, 2 maggio 2022, n. 3435).
Tuttavia si tratta all’evidenza di giurisprudenza formatasi su atti antecedenti alla menzionata novella normativa di interpretazione autentica (nell’ultima sentenza citata si trattava di “Commissione nominata con D.D. n. -OMISSIS- dell’8 febbraio 2019”) e pertanto non può essere recepita tralatiziamente, risultando invece maggiormente plausibile, nel nuovo quadro normativo derivante dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (come convertito e s.m.i.), la ricostruzione esegetica svolta in precedenza.
10.7. Il Collegio si è altresì posto il problema della legittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica su cui si fondano i punti che precedono della presente sentenza, tuttavia, anche considerando l’assenza di deduzioni delle parti in merito, si ritiene che non sussistano i presupposti per un rinvio alla Consulta, in quanto la menzionata interpretazione autentica non appare manifestamente irragionevole.
Infatti, la stessa, se da un lato dequota le valutazioni degli Atenei in merito all’attività didattica e maieutica svolta dai docenti, dall’altro lato conferisce al procedimento di nomina dei commissari delle caratteristiche di più accentuata oggettività, automaticità e speditezza, che di per sé non appaiono inapprezzabili. In tale modo non pare generarsi un sistema complessivamente e macroscopicamente illogico, anche considerando il margine di discrezionalità del Legislatore nel bilanciare i valori costituzionali e gli interessi pubblici in subiecta materia.
10.8. Il motivo di doglianza in esame deve dunque essere respinto.
11. Con riferimento alle censure afferenti alla nomina del Commissario Prof. -OMISSIS-, la ricorrente lamenta l’illegittimità della stessa e, dunque, della costituzione e composizione dell’intera Commissione, per i motivi di seguito esposti.
Difetterebbero in capo al Prof. -OMISSIS- i requisiti prescritti dalla normativa di riferimento.
Il Commissario risulterebbe non raggiungere le “mediane Commissari” prescritte dal D.M. 589/2018 per il settore -OMISSIS- (Diritto commerciale) ossia: Numero articoli e contributi 10 anni: 19; Numero articoli classe A 15 anni: 7; Numero Libri 15 anni: 2.
In particolare, con riferimento agli articoli e contributi, il Prof. -OMISSIS- non supererebbe la mediana (pari come detto a 7) avendo presentato 16 articoli e contributi di cui 9 note a sentenza tra le quali tuttavia – sostiene la ricorrente – quelle indicate ai n.ri 12 e 19 sarebbero mere osservazioni a sentenza non assimilabili ad articoli, e quelle indicate ai n.ri 6, 9, 14 e 16 sarebbero brevi scritti meramente ricognitivi della dottrina e della giurisprudenza, non dotati di dignità di lavoro scientifico e quindi privi dei caratteri necessari per l’assimilazione agli articoli idonei a superare la mediana.
In definitiva, nell’opinione della ricorrente, solo 5 contributi del Prof. -OMISSIS- sarebbero stati rilevanti ai fini del computo della mediana in parola che conseguentemente non sarebbe stata raggiunta.
11.1. La censura appena ricordata appare anzitutto inammissibile, in quanto generica ex art. 40, comma 2, c.p.a., e sfornita di prova perché non dimostrabile o integrabile con la lettura degli allegati documenti, in quanto vengono depositati in giudizio solo 4 dei lavori del suddetto docente, rispetto ai 6 contestati, sicché non sarebbe comunque possibile superare la prova di resistenza, posto che nel ricorso si assume che (dei 16 suddetti) sarebbero potenzialmente utili “11 contributi indicati dal Commissario -OMISSIS-” (cfr. pag. 10 del ricorso; ed infatti la ricorrente ne contesta 6 ma in realtà utilmente solo i 4 per i quali ha depositato il riscontro).
11.2. In ogni caso il mezzo non coglie nel segno e deve essere disatteso per le ragioni di cui appresso.
Il Collegio in via preliminare deve rammentare che la procedura di individuazione dei docenti idonei a divenire commissari nelle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale è caratterizzata dalla discrezionalità tecnica degli organi competenti ad effettuare le relative valutazioni.
Ciò posto, il giudizio di valore rimesso all’apprezzamento dei predetti organi in ordine alla corrispondenza dei prodotti scientifici esibiti ai parametri di riferimento normativamente previsti è intangibile da parte del giudice amministrativo se non nei ristretti confini della manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti.
Ritiene il Collegio di non ravvisare i suddetti vizi nella valutazione dei contributi scientifici del Prof. -OMISSIS-.
Infatti, a norma dell’art. 8, comma 1, lettera c), D.M. MIUR n. 120/2016, possono essere inseriti nelle liste degli aspiranti commissari sorteggiabili ai fini della formazione delle commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale i professori ordinari che siano in possesso “di una qualificazione scientifica coerente con i criteri e i parametri stabiliti dal presente regolamento attestata dal ANVUR”.
L’ANVUR ha il compito di procedere all’accertamento della qualificazione scientifica degli aspiranti Commissari, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della D.D. MUR n. 251/2021, tenuto conto dei criteri, parametri e indicatori di cui all’Allegato E del D.M. 120/2016 e dei valori-soglia di cui all’articolo 3 del D.M. 589/2018.
La domanda presentata dal prof. -OMISSIS- risulta essere stata sottoposta a valutazione da parte dell’ANVUR nel rispetto di quanto disposto dall’art. 6, comma 5, d.P.R. 95/2016.
In sede di accertamento, l’ANVUR ha verificato il possesso da parte del docente dei requisiti di qualificazione scientifica richiesti dall’allegato E al DM 120/2016, facendo applicazione delle soglie degli indicatori di attività scientifica definite con DM 589/2018.
Il prof. -OMISSIS- ha superato la soglia di due indicatori su tre così come previsto dall’allegato E al D.M. 120/2016.
Nell’eseguire il computo degli indicatori l’ANVUR ha tenuto conto della tipologia dei prodotti presentati e ha ritenuto gli stessi rientranti nelle categorie fissate dal menzionato decreto ministeriale.
Le note a sentenza sono state considerate, con giudizio che il Collegio non può sindacare nel merito, pienamente assimilabili, per contenuti e apporto critico, agli articoli di carattere scientifico.
11.3. A tale particolare riguardo ritiene il Collegio che, pur volendo supporre che nella definizione delle note a sentenza valutabili ai fini che qui interessano siano da distinguersi due tipologie di scritti, di cui una sola valida nel presente contesto, ipotesi contrastata dall’Amministrazione resistente, le pubblicazioni del Prof. -OMISSIS- relative (quantomeno) all’Ordinanza del Tribunale di Catania, Sez. IV civile, 10 aprile 2013, alla Sentenza del Tribunale di Milano del 25 giugno 2006, ed al “diritto di informazione dei soci”, non appaiono meramente redazionali né si limitano all’indicazione di precedenti, ma presentano una analisi critica e non trascurabili riferimenti dottrinari e bibliografici che le rendono assimilabili agli articoli anche in base alle FAQ ANVUR invocate dalla ricorrente.
11.4. La doglianza deve dunque essere respinta, in quanto oltre alle 5 pubblicazioni non contestate il Prof. -OMISSIS- può vantarne almeno altre tre che rendono la sua posizione non contestabile in base all’assioma della “prova di resistenza”.
- Viene ora in considerazione il secondo motivo del ricorso originario, alla cui stregua sussisterebbe l’illegittimità del giudizio espresso dalla Commissione, con particolare riguardo alla motivazione del giudizio negativo in ordine alla concessione dell’ASN, incentrato sulla non innovatività delle pubblicazioni, che sarebbe erroneo, contraddittorio e insufficiente, oltre a presentare tratti di disparità di trattamento, ingiustizia e illogicità manifeste.
Anche tale mezzo va respinto.
12.1. In particolare, premesso il limitato ambito dello scrutinio giurisdizionale che non può essere direttamente o indirettamente un giudizio sostitutivo, ritiene il Collegio che dalla motivazione dei provvedimenti impugnati non emergano i vizi denunziati.
Nello specifico la ricorrente, prendendo a riferimento precipuamente il giudizio sulle sue tre monografie, valutate essenzialmente o prevalentemente ricognitive, lamenta anzitutto una supposta carenza di chiarezza in ordine alla motivazione, in quanto non si comprenderebbe se detto giudizio sia espresso con riguardo “al dato normativo, a tesi già espresse in dottrina oppure a soluzioni giurisprudenziali”.
La doglianza è però da respingere, in quanto il carattere ricognitivo di un’opera può essere valutato, ed appare essere stato valutato, in maniera globale rispetto ai predetti elementi, che costituiscono, nel loro insieme, i “formanti” del diritto, fermo restando che nel suo giudizio la Commissione appare ovviamente concentrarsi sul profilo dottrinario.
In tale scenario, ed in assenza di un principio di prova positiva, da parte della ricorrente, del carattere innovativo delle opere, di cui non è stato depositato in giudizio nemmeno l’indice, non ricorrono elementi probatori sufficienti a supporto della doglianza.
In secondo luogo, una volta riscontato il carattere prevalentemente ricognitivo di un’opera è chiaro che non possono ravvisarsi nella stessa un contributo al “progresso della ricerca” e un impatto “nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale”, per cui, al contrario di quanto denunziato dalla ricorrente, i criteri normativamente previsti sono stati rispettati.
In terzo luogo, neppure può dirsi che il giudizio collettivo non rifletta la circostanza che 3 Commissari su 5 avrebbero espresso giudizi positivi su una delle predette monografie, perché invece solo uno dei giudizi (prof. -OMISSIS-) in relazione solo alla prima monografia appare effettivamente benevolo, ma, a parte ciò, complessivamente, tutti i giudizi evidenziano il carattere, in tutto o in parte, ricognitivo delle monografie.
Pertanto appare non irragionevole che il giudizio collegiale complessivo, di per sé intangibile in sede giurisdizionale, si sia orientato infine in senso negativo all’unanimità.
Vale aggiungere, infine, che non assume le sembianze di un vizio di legittimità la valutazione negativa di alcune monografie in punto di comparazione giuridica, dal momento che l’art. 4, comma 1, lett. c) del D.M. 120/2016 chiede di valutare la qualità della produzione scientifica, all’interno del panorama nazionale (ma anche) internazionale della ricerca, e comunque per l’abilitazione di prima fascia si tratta di un criterio orizzontale intrinseco.
12.2. Le medesime considerazioni valgono, mutatis mutandis, per le critiche al giudizio sulle opere “minori” della ricorrente, ed alle evidenziate disparità di trattamento, che appaiono non sussistenti in quanto il motivo di ricorso si concentra su profili eccessivamente “selettivi” e “parziali”, rimanendo comunque precluso in sede giurisdizionale un approfondimento “sostitutivo”.
12.3. Nel quadro che precede di opinabilità delle critiche mosse al giudizio di cui agli atti impugnati, in assenza, nei motivi di ricorso, della prospettazione positiva di un carattere innovativo delle pubblicazioni della ricorrente, e mancando agli atti le dette pubblicazioni, il Collegio non può procedere ad uno scrutinio aggiuntivo per mezzo di istruttoria. Pertanto un giudizio ulteriore sulla motivazione resa dalla Commissione sarebbe o meramente estetico oppure sostitutivo e quindi non coerente con la funzione del ricorso giurisdizionale.
Di conseguenza anche il motivo in esame deve essere respinto.
13. Le spese di lite vanno compensate vista la complessità della vicenda e la sua evoluzione temporale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le generalità delle persone fisiche menzionate in motivazione.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 21 novembre 2023 e 23 gennaio 2024, con l’intervento dei magistrati:
Omissis, Presidente, FF
Omissis, Referendario, Estensore
Omissis, Referendario
L’Estensore OMISSIS
Il Presidente OMISSIS
Pubblicato il 5 febbraio 2024