TAR Lazio, Sez. III bis, 6 febbraio 2024, n. 2282

La Commissione nominata in ottemperanza al giudicato conserva piena discrezionalità nella valutazione del candidato

Data Documento: 2024-02-06
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

sindacabile e dunque censurabile solo in ipotesi di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, incongruenza, contraddittorietà, irragionevolezza, e tanto comporta che, anche in sede di ottemperanza al giudicato, l’effetto conformativo della sentenza (che abbia pronunziato l’annullamento per un data omissione della precedente commissione) non possa espandersi al punto di elidere del tutto tale discrezionalità; che, al contrario, il contenuto precettivo (ossia dotato di stringente effetto conformativo) delle pronunzie azionate deve ritenersi limitato all’ivi espresso ordine di riesame della posizione del candidato mediante una Commissione in composizione del tutto diversa da quella che ha operato (e tanto è successo anche nel caso di specie a seguito del primo giudizio di ottemperanza), per la necessità che il candidato sia sottoposto ad una valutazione realmente “nuova”, ovvero priva degli inevitabili condizionamenti che deriverebbero ai precedenti Commissari dall’avere già valutato in senso negativo il candidato; per raggiungere tale fine, la nuova Commissione non solo può, ma -anzi- deve, procedere ad un completo esercizio della propria discrezionalità, valutando ex novo il candidato.

Contenuto sentenza

02282/2024 REG.PROV.COLL.

01169/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1169 del 2021, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Falco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero Istruzione Università e Ricerca, non costituito in giudizio;
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento per l’annullamento del giudizio collegiale espresso nei confronti del ricorrente dalla Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale – ASN a Professore universitario di seconda fascia (Settore Concorsuale 11/D2 – Didattica, Pedagogia speciale e Ricerca educativa, di cui al Bando D.D. 1532/2016) e pubblicato sul portale internet il 09 Dicembre 2020;

del provvedimento di approvazione – di data e tenore sconosciuto – degli atti della commissione giudicatrice della procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, ex art. 16

della L. n. 240/2010, a professore di seconda fascia per il Settore concorsuale 11/D2 – Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca educativa, pubblicati in data 9 dicembre 2020 sul sito del Ministero

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nella parte in cui è stato dichiarato non abilitato il ricorrente; 3. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso introduttivo, parte ricorrente chiede l’annullamento, previa sospensione cautelare, del giudizio collegiale espresso nei confronti del ricorrente dalla Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale – ASN a Professore universitario di seconda fascia (Settore Concorsuale 11/D2 – Didattica, Pedagogia speciale e Ricerca educativa, di cui al Bando D.D. 1532/2016).

Premette in fatto di essere dottore di Ricerca in Scienze delle Attività motorie e di insegnare presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope “attività Tecnico- pratiche” del Settore Scientifico Disciplinare M-EDF/02 “Metodi e Didattiche delle Attività Sportive”.

In mancanza di un componente munito di specifiche competenze nel settore di appartenenza del ricorrente, la Commissione, avanzava richiesta di parere pro – meritate, individuando all’uopo un Esperto del settore “Metodi e Didattiche delle Attività Sportive – S.S.D. M-EDF/02” quale Prof. OMISSIS, Professore Ordinario nel S.S.D. “M-EDF/02”.

Ritenuto di dover acquisire anche un secondo parere pro- veritate, venne nominato il Prof. OMISSIS, professore ordinario nel settore M-EDF/01 “Metodi e Didattiche delle Attività Motorie” nominato secondo membro esterno dal MIUR.

All’esito della procedura, la Commissione dichiarava il ricorrente, all’unanimità, non idoneo.

Gli esiti della suddetta procedura sono stati impugnati dal ricorrente dinanzi al Tar Lazio, il quale, con sentenza 7225/2018 accoglieva il ricorso, condannando l’Amministrazione a rivalutare la posizione del ricorrente mediante commissione in diversa composizione.

Con decreto Direttoriale n. 1796 del 9 novembre 2020, è stata nominata una seconda commissione la quale, questa volta, era composta da un Commissario, il Prof. OMISSIS, munito di specifiche competenze nel settore di appartenenza del ricorrente.

Sennonché, con giudizio collegiale espresso all’unanimità, la Commissione dichiarò ex novo il ricorrente non idoneo.

Avverso tale giudizio, il ricorrente ha proposto ricorso al fine di ottenerne l’annullamento, in quanto ritenuto illegittimo.

Si è costituto in giudizio l’Amministrazione resistente, chiedendo il rigetto di tutte le avverse pretese.

All’udienza del 9 gennaio 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso non merita accoglimento.

Il ricorrente sostiene che, nel riesaminare la propria candidatura in esecuzione della sentenza n. 7225/2018, la commissione avrebbe dovuto tener conto dei pareri pro veritate espressi dai due esperti designati dalla prima commissione, proff. OMISSIS e OMISSIS, a suo dire non annullati dalla sentenza.

In realtà, l’annullamento dei giudizi espressi nel corso della “prima” procedura di valutazione del candidato, ad opera della sentenza n. 7225/2018, ha prodotto conseguenze caducanti anche nei confronti dei pareri pro veritate.

Detti pareri, infatti, erano stati richiesti al solo fine di sopperire all’assenza di rappresentazione del settore concorsuale oggetto della procedura, all’interno della prima Commissione, di talché la loro efficacia era limitata alla perspicua finalità che essi esplicavano nell’ambito della prima procedura di valutazione del ricorrente.

Al contrario, la presenza di un commissario munito di specifiche competenze nel settore di appartenenza del ricorrente, nell’ambito della seconda procedura concorsuale, ha reso i pareri emessi dai proff. OMISSIS e OMISSIS, privi di qualsivoglia efficacia.

A sostegno di quanto poc’anzi detto, il Collegio ritiene opportuno condividere l’orientamento giurisprudenziale formatasi in materia di abilitazione, laddove afferma che: “come ripetutamente e costantemente affermato dalla Sezione in materia di abilitazione scientifica nazionale (anche per le valutazione svolte in ottemperanza a sentenza di annullamento: sentenze n. 10115\2018, n. 11583/2016 e n. 6861/2017), il giudizio della Commissione costituisce tipica valutazione tecnico-discrezionale, sindacabile e dunque censurabile solo in ipotesi di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, incongruenza, contraddittorietà, irragionevolezza, e tanto comporta che, anche in sede di ottemperanza al giudicato, l’effetto conformativo della sentenza (che abbia pronunziato l’annullamento per un data omissione della precedente commissione) non possa espandersi al punto di elidere del tutto tale discrezionalità; che, al contrario, il contenuto precettivo (ossia dotato di stringente effetto conformativo) delle pronunzie azionate deve ritenersi limitato all’ivi espresso ordine di riesame della posizione del candidato mediante una Commissione in composizione del tutto diversa da quella che ha operato (e tanto è successo anche nel caso di specie a seguito del primo giudizio di ottemperanza), per la necessità che il candidato sia sottoposto ad una valutazione realmente “nuova”, ovvero priva degli inevitabili condizionamenti che deriverebbero ai precedenti Commissari dall’avere già valutato in senso negativo il candidato;- che la Sezione ha precisato sul punto che, per raggiungere tale fine, la nuova Commissione non solo può, ma -anzi- deve, procedere ad un completo esercizio della propria discrezionalità, valutando ex novo il candidato” (ex multis, TAR Lazio, sez. III, n. 4500/2019).

A ciò deve aggiungersi che a norma dell’art. 8, comma 5, d.P.R. 95/2016 “la commissione nello svolgimento dei lavori può avvalersi della facoltà di acquisire pareri scritti pro veritate da parte di esperti revisori ai sensi dell’art. 16, comma 3, lett. i) della legge…il parere è obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare che pur appartenendo al settore concorsuale oggetto della procedura non è rappresentato nella commissione”.

Dunque, la circostanza che la nuova Commissione fosse composta dal un Esperto del settore scientifico disciplinare di appartenenza del candidato, ha reso possibile la legittima formulazione di un giudizio complessivo senza necessità di avvalersi dei precedenti pareri.

Per quanto concerne, invece, la legittimità dei giudizi, la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016 n.120, il quale prevede all’art. 3, rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, che “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.

Il secondo comma del richiamato art. 3 prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza. La disposizione fissa già i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica” (per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”, e quelli per l’accertamento della “maturità scientifica” (per la seconda fascia), la quale è data dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.

La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità o mera maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.

I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).

In particolare la valutazione dei titoli si compone di due momenti:

a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A;

b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che “la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione”.

La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:

a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari adesso pertinenti;

b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;

c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;

d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;

e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;

f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.

L’abilitazione è infine attribuita in base all’art. 6 ai soli ai candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il riconoscimento del possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) la valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale.”

Nel caso di specie la commissione, pur ritenendo i lavori presentati dal ricorrente coerenti con il settore concorsuale 11D2, esprime un giudizio negativo sul presupposto che detti lavori risultano “fragili sul piano metodologico e del rigore scientifico e nel complesso appaiono poco significativi nel dibattito scientifico della comunità di riferimento”. Il profilo del candidato OMISSIS, […]evidenzia un percorso scientifico prevalentemente di natura empirica che non risulta, nella maggior parte dei lavori presentati, riferibile a gruppi o unità di ricerca di ambito universitario o di altre istituzioni di ricerca presso le quali non è documentata alcuna attività che veda formalmente il suo inserimento. I lavori monografici presentati dal candidato su temi didattico-metodologico appaiono di natura prevalentemente divulgativa e sono presenti in volumi nei quali sono inseriti altri autori, evidenziando una tensione euristica che si offre ad una necessaria fase di ulteriore sviluppo sul piano didattico- scientifico. Gli articoli si riferiscono alla dimensione tecnica e didattica del nuoto e delle attività motorio-sportive in ambiente acquatico e all’uso delle tecnologie per la valutazione anche nel

calcio e nel tiro con l’arco”.

Il ricorrente sostiene che il giudizio di non idoneità del ricorrente sarebbe illegittimo per contraddittorietà e difetto di motivazione.

La commissione avrebbe disatteso il parere pro veritate, adducendo una motivazione “in stridente contrasto sia con l’oggettivo valore della produzione scientifica del ricorrente sia con la valutazione che della stessa produzione hanno dato i pareri pro- veritate”.

Risolta nei termini anzidetti la questione circa l’efficacia dei pareri pro veritate in ordine alla valutazione svolta dalla seconda commissione nominata, il Collegio i rammenta che il giudizio di un organo di valutazione come quello in esame, che mira a verificare l’idoneità a partecipare al concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità. Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (cfr. Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653). Ciò premesso, il giudizio negativo espresso dalla Commissione non risulta affetto dalle censure prospettate dal ricorrente poiché sorretto da adeguata motivazione e conforme ai criteri stabiliti.

Si evidenzia, in particolare:

– l’assenza di documentazione in ordine all’inserimento del ricorrente in gruppi di ricerca o unità di ricerca di ambito universitario o di altre istituzioni di ricerca;

– La natura prevalentemente divulgativa dei lavori monografici presentati dal candidato su temi didattico-metodologico

– La scarsa maturità scientifica e la necessità di ulteriore sviluppo sul piano didattico-scientifico.

Orbene, posto che “ la motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nell’enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell’Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottato”(Tar Lazio, III bis, 17231/2023) il Collegio ritiene che la motivazione del giudizio espresso dalla seconda commissione appare idonea a descrivere le ragioni che hanno spinto la commissione a pervenire all’esito del giudizio negativo e, pertanto, il provvedimento impugnato deve considerarsi adottato in piena conformità alle disposizioni di cui agli artt. 3 e 5 del D.M. n. 120/2016.

Anche i giudizi individuali dei Commissari, prodromici alla redazione del giudizio conclusivo, sono tutti dotati di una propria idonea motivazione che ha trovato sintesi nel giudizio collegiale. In ognuno di essi è stata sottolineata l’assenza di maturità scientifica e di esperienza didattica ed universitaria.

Il ricorso, pertanto, non merita accoglimento.

In considerazione delle peculiarità del giudizio e della natura delle situazioni giuridiche interessate devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:

Omissis, Presidente, FF

Omissis, Referendario, Estensore

Omissis, Referendario

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato il 6 febbraio 2024