La scelta di assegnare alla tesi di dottorato un peso pari ad un quarto del peso totale delle pubblicazioni, non appare inficiata da manifesta illogicità e irragionevolezza, ove si consideri che la discussione della tesi dottorale rappresenta il momento finale di un lungo percorso di studio e approfondimento scientifico, così sottraendosi alle censure di illegittimità lamentate dal ricorrente.
Cons. Stato, Sez. VII, 12 febbraio 2024, n. 1386
Alla tesi di dottorato può essere assegnato un peso pari ad un quarto del peso totale delle pubblicazioni
01386/2024 REG.PROV.COLL.
02220/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2220 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di -OMISSIS-, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di -OMISSIS-;
Visto l’atto di costituzione in giudizio con contestuale appello incidentale proposto da -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2023 il Cons. OMISSIS;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante principale impugna la sentenza di cui in epigrafe, con cui il Tar della Sardegna ha respinto il suo ricorso per l’annullamento degli atti della serie procedimentale avente ad oggetto la procedura comparativa per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, indetta ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli Studi di -OMISSIS-, Area 12 Scienze Giuridiche, macro-settore – 12/E Diritto internazionale, dell’Unione europea, comparato, dell’economia, dei mercati e della navigazione, Settore concorsuale 12/E2 Diritto Comparato, Settore scientifico-disciplinare IUS/21 Diritto Pubblico Comparato, nella quale è stato dichiarato vincitore il contro-interessato.
Il ricorrente aveva anche chiesto di accertare l’inefficacia del contratto di ricerca stipulato dal vincitore e di dichiarare l’Università degli Studi di -OMISSIS- tenuta a riformulare il punteggio assegnato ai candidati, così per l’effetto dichiarandolo vincitore della selezione, con contestuale attribuzione dell’incarico.
In subordine, il ricorrente aveva chiesto accertarsi l’obbligo dell’Università di rivalutare daccapo i profili curriculari dei candidati da parte di una nuova Commissione esaminatrice, in diversa composizione.
2. L’appellante incidentale impugna, invece, la medesima sentenza, al fine di ottenere la riforma della statuizione relativa al suo ricorso incidentale escludente, in quanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
3. L’Università degli Studi di -OMISSIS- si è costituita in giudizio, insistendo sulla legittimità del proprio operato.
4. Alla udienza pubblica del 21 novembre 2023, la causa è passata in decisione.
5. Vanno anzitutto respinte le eccezioni preliminari riproposte dalle parti appellate, secondo cui il Tar non avrebbe dovuto esaminare il ricorso di primo grado perché inammissibile o, comunque, improcedibile, in ragione dell’omessa impugnazione del provvedimento di nomina della Commissione e dei successivi provvedimenti con cui il Consiglio di Dipartimento ha immesso in servizio il vincitore della procedura.
Più in particolare, il Tar ha prescisso dall’esaminare le suddette eccezioni, ritenendo il ricorso infondato nel merito.
Ad avviso del Collegio, invece, le suddette eccezioni vanno scrutinate, non emergendo, secondo quanto di seguito di illustrerà, i profili di manifesta infondatezza del ricorso ravvisati dal primo giudice.
Le suddette eccezioni, tuttavia, sono infondate nel merito, dal momento che, per un verso, le censure dedotte dal ricorrente avverso gli atti impugnati non investono direttamente la composizione della Commissione esaminatrice, bensì i criteri di valutazione dei profili curriculari dalla stessa applicati, con la conseguenza che il ricorrente non era tenuto ad impugnare il relativo decreto di nomina; per un altro verso, invece, i provvedimenti adottati dal Consiglio di Dipartimento hanno ad oggetto l’attuazione della precedente predeterminazione con cui è stato nominato il vincitore della procedura, qui oggetto di impugnazione, sicché la legittimità degli stessi dipenderà dall’esito del giudizio sull’atto presupposto, l’unico effettivamente lesivo delle ragioni prospettate dal ricorrente.
6. Nel merito, in ordine di priorità logico-giuridica, va esaminato per primo l’appello principale.
7. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente ha denunciato la violazione della ratio legis sottesa all’art. 24, comma 2, lett. a), della legge n. 240/2010, nella parte in cui la norma impone alle Università, nella selezione dei ricercatori, di profilare il posto a concorso “esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari”, al fine di evitare che la selezione del candidato al quale affidare l’incarico di ricerca si basi sull’attività da questo precedentemente svolta, e di promuovere, di converso, la massima partecipazione, concorrenza e par condicio tra i candidati.
Alla voce “Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere”, nella scheda allegata al bando per il SSD IUS/21, si descrive l’attività che il ricercatore dovrà svolgere nei seguenti termini: «Attività didattica su insegnamenti coerenti con il SSD IUS/21 e afferenti all’offerta didattica dell’Ateneo e del dipartimento di Scienze umanistiche e sociali. Attività di ricerca scientifica in ambito nazionale e internazionale sulle autonomie locali in prospettiva comparata, con particolare riferimento alle forme di associazionismo degli enti di prossimità in relazione allo sviluppo del territorio e al fenomeno della regressione Costituzionale in chiave comparata».
Nel verbale n. 4, la Commissione ha individuato il contro-interessato prof. -OMISSIS- quale migliore candidato con la motivazione che «le attività didattiche e scientifiche (n.d.r. del contro-interessato) sono concentrate su tematiche di diritto pubblico comparato congruenti con l’offerta formativa del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali e, in particolare, con le tematiche precisate nel bando in relazione alla caratterizzazione del corso di studi L6».
Di contro, il profilo del ricorrente è stato posizionato in posizione deteriore perché non congruente con l’oggetto specifico del bando che, secondo la Commissione (verbale n. 3), “data la configurazione del corso di laurea nell’ambito del quale la disciplina oggetto della presente procedura si colloca – richiede esplicitamente attinenza con l’offerta formativa del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali e con lo studio delle autonomie locali in prospettiva comparata”.
Alla luce dei suddetti elementi di fatto, ritiene quindi il Collegio che la motivazione sulla quale il Tar ha incentrato la reiezione del motivo, e cioè che è “precluso al giudice amministrativo di sostituirsi all’Amministrazione nella specificazione, all’interno di un determinato Settore scientifico disciplinare, degli ambiti di ricerca cui dedicare le proprie risorse”, non possa essere condivisa nella misura in cui, come nel caso all’esame, la tematica di ricerca definita dal bando, fra l’altro pienamente corrispondente all’attività già svolta dal contro-interessato all’interno della medesima Università di -OMISSIS-, sia stata elevata a criterio di selezione e di raffronto per la valutazione dei candidati, con ciò favorendo in concreto il solo candidato che può vantare tale specifico contenuto, a discapito degli altri.
8. Il secondo motivo di ricorso, che censurava il criterio di valutazione di cui al verbale n. 1, ossia la scelta della Commissione di valutare la tesi di dottorato con un punteggio fino a 15 punti su 60 massimi stabiliti per le pubblicazioni, è invece infondato.
Come correttamente motivato dal Tar, la scelta di assegnare alla tesi di dottorato un peso pari ad un quarto del peso totale delle pubblicazioni, non appare inficiata da manifesta illogicità e irragionevolezza, ove si consideri che la discussione della tesi dottorale rappresenta il momento finale di un lungo percorso di studio e approfondimento scientifico, così sottraendosi alle censure di illegittimità lamentate dal ricorrente.
9. Pure il terzo motivo, con cui ci si doleva della non imparzialità e non attendibilità delle valutazioni espresse da uno dei commissari in considerazione del pregresso rapporto di collaborazione avuto con il vincitore della procedura, non è fondato.
In particolare, a conferma della correttezza della sentenza sul punto, il Collegio rammenta che, secondo l’indirizzo esegetico seguito dalla giurisprudenza amministrativa, affinché possa nutrirsi il ragionevole dubbio che l’azione amministrativa non si sia svolta secondo i canoni dell’imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97, Cost., è necessario che siano debitamente provate le condizioni di esclusività, stabilità e assiduità del rapporto, non bastando ad integrare il vizio lamentato la circostanza, di per sé non significativa, che fra il commissario e l’esaminando si siano svolte “ordinarie relazioni accademiche” [ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, n. 6341/2021; Id., n. 4356/2020; Id., n. 3445/2022, a valere anche quali precedenti specifici e conformi ai sensi degli artt. 74, comma 1 e 88, comma 2, lett. d) c.p.a.].
10. Anche il quarto motivo di ricorso è infondato.
La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto non sussistere la denunciata falsità della dichiarazione resa dal vincitore ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 in relazione alla attività di “affiancamento” dallo stesso svolta presso la cattedra della Prof.ssa -OMISSIS- dall’ottobre 2010, è corretta.
Sulla base degli atti di causa, infatti, è risultato che il candidato abbia dichiarato che tale attività è stata espletata nell’ambito della cattedra di Diritto Comparato della Prof.ssa -OMISSIS- con continuità per 11 anni (appunto, dall’ottobre 2010 al 2021), laddove, invece, egli era stato nominato cultore di Diritto Pubblico – SSD IUS/09 e non di Diritto Pubblico Comparato SSD IUS/21.
La errata indicazione del codice non è tuttavia elemento sufficiente ad integrare gli estremi del falso, dal momento che i commissari hanno potuto apprezzare in concreto il percorso di studio svolto dal candidato, non essendo stata omessa alcuna indicazione utile a percepire il contenuto materiale della stessa.
12. Sono invece fondate le censure dedotte con il quinto motivo di ricorso, incentrate sulla illogicità, contraddittorietà, e disparità di trattamento delle valutazioni espresse dalla Commissione in ordine alle pubblicazioni e alla produzione scientifica complessiva dei candidati, in quanto immediato precipitato logico dell’accoglimento del primo motivo di appello.
Anche in questo caso, infatti, la Commissione esaminatrice ha illegittimamente applicato alla valutazione degli elaborati il criterio di selezione fondato sulla minore o maggiore attinenza alla tematica di ricerca prevista dal bando, così illegittimamente favorendo il candidato che aveva redatto pubblicazioni ‘settoriali’, anziché favorire la pari competizione dei concorrenti in relazione al ‘settore’ disciplinare di interesse.
13. Va ora esaminato l’appello incidentale con il quale il contro-interessato impugna la sentenza limitatamente al capo in cui, per effetto della totale reiezione del ricorso principale, si era dichiarata l’improcedibilità del proprio ricorso incidentale escludente per sopravvenuta carenza di interesse.
Più in particolare, il contro-interessato aveva denunciato la violazione dell’art. 75, d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dell’art. 127, d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e degli artt. 1 e 3, legge 19 aprile 1925, n. 475, da parte della Commissione esaminatrice, la quale, anziché escludere il ricorrente dalla procedura valutativa, lo aveva ammesso attribuendogli punteggio per una pubblicazione (“-OMISSIS-”, edita in “-OMISSIS-”, London, 2017, 1, -OMISSIS-) oggetto di denuncia di plagio accademico e violazione del diritto di autore.
Il motivo così riproposto è fondato, avendo l’appellante incidentale allegato specifici elementi indiziari (segnatamente, pare che la suddetta pubblicazione fosse stata già stata precedentemente valutata nell’ambito di altra procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per professore di II fascia nel settore concorsuale 12/E, indetta con D.D.G. del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 2175 del 9 agosto 2018), sulla base dei quali inferire l’esistenza delle condizioni affinché la Commissione esaminatrice si ripronunci sulla vicenda, motivando dettagliatamente le ragioni della mancata esclusione del concorrente ovvero, al contrario, quelle della sua ammissione con la conseguente attribuzione del punteggio.
14. In definitiva, l’appello principale va accolto limitatamente al primo e al quinto motivo, mentre va integralmente accolto l’appello incidentale e, in riforma della sentenza impugnata, vanno accolti i corrispondenti motivi di ricorso principale e di ricorso incidentale di primo grado, con conseguente annullamento degli atti impugnati e di quelli attuativi adottati a valle della procedura, ivi compresi la stipula del contratto di ricerca e la presa di servizio.
15. In sede di riesercizio del potere, l’Amministrazione eserciterà la discrezionalità osservando i principi conformativi derivanti dal presente giudicato, così di seguito riassumibili:
a) motiverà le specifiche ragioni sulla base delle quali deciderà se ammettere il ricorrente alla procedura ovvero escluderlo in relazione alla pubblicazione tacciata di plagio accademico;
b) valuterà il profilo curriculare dei concorrenti e delle loro pubblicazioni sulla base del settore disciplinare di riferimento, non facendo cioè prevalere il giudizio in ragione della specificità e settorialità dell’attività e delle pubblicazioni pregresse dagli stessi svolte.
16. Le spese del doppio grado di giudizio sono compensate avendo riguardo alla reciproca parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto:
accoglie il primo e il quinto motivo dell’appello principale e respinge i restanti motivi;
accoglie l’appello incidentale;
in riforma della sentenza impugnata, accoglie per quanto di ragione i corrispondenti motivi di ricorso principale e incidentale di primo grado e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, fermi gli ulteriori provvedimenti nei sensi di cui in motivazione;
compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante principale, di quello incidentale e del nominativo delle altre persone fisiche citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Omissis, Presidente
Omissis, Consigliere
Omissis, Consigliere, Estensore
Omissis, Consigliere
Omissis, Consigliere
L’Estensore OMISSIS
Il Presidente OMISSIS
Pubblicato il 12 febbraio 2024