TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 18 settembre 2014, n. 1489

Dottorato di ricerca-Non ammissione anno successivo dottorato-Composizione commissione

Data Documento: 2014-09-18
Area: Giurisprudenza
Massima

Regola generale di funzionamento di ogni commissione giudicatrice è che questa opera quale collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengano adottate determinazioni rilevanti, tra cui quello della correzione e valutazione delle prove scritte e orali.

Una commissione che deve esaminare un lavoro di ricerca in un settore specialistico deve quanto meno avere il supporto di tutti i componenti che abbiano assistito al colloquio e possano così esprimere un giudizio sull’attività di ricerca. 

Contenuto sentenza

N. 01489/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00381/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 381 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
[#OMISSIS#] Dogliero, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Cipolla, con domicilio eletto presso il suo studio, in Torino, via Bligny, 15; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata per legge presso i suoi uffici, in Torino, corso Stati Uniti, 45; 
nei confronti di
Scuola di Dottorato in Scienze della Vita e della Salute; 
per l’annullamento
del provvedimento di non ammissione del ricorrente al IV anno del Dottorato in Scienze veterinarie per la salute animale e la sicurezza alimentare (XXVI ciclo) istituito dalla Scuola di Dottorato in Scienze della vita e della salute presso l’Università degli Studi di Torino, recato dal verbale della riunione del 18.12.2013 del Collegio dei docenti, trasmesso al ricorrente per estratto il 17.1.2014 tramite posta elettronica;
nonché
delle valutazioni espresse in conformità ai sistemi di monitoraggio e valutazione interna dei risultati ottenuti;
del Regolamento di Ateneo per il funzionamento delle Scuole di dottorato e dei dottorati di ricerca di cui al Decreto Rettorale 2124 del 2012 come integrato dal Decreto Rettorale 5609 del 24 settembre 2013, limitatamente agli artt. 13 commi 1 e 6 lett.c) e 20 commi 3 e 4;
di tutti gli altri atti presupposti, preparatori o conseguenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 giugno 2014 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente è stato ammesso al XXVI ciclo di dottorato di ricerca in Scienze veterinarie per la sicurezza e la salute alimentare presso la Scuola dell’Università di Torino, con un progetto di ricerca dal titolo “Studio, a fini conservazionistici, di nuove metodiche di raccolta, trattamento e conservazione dei materiali seminale di 3 ordini aviari, con allestimento di banca del seme”.
La ricerca è attinente al settore scientifico disciplinare VET-10 (clinica ostetrica e ginecologica veterinaria) ed era prevista di 4 anni, decorrente dall’anno accademico 2010/2011.
In data 17 gennaio 2014 al ricorrente è stata inviata una e mail contenente l’estratto del verbale della riunione del 18 dicembre 2013, del Collegio docenti che in relazione alla sua posizione stabiliva la non ammissione all’anno successivo.
La decisione del Collegio docenti sarebbe stata assunta in applicazione al Regolamento di Ateneo per il funzionamento delle Scuole di dottorato approvato con Decreto del Rettore n. 2124 del 2 aprile 2012, integrato dal decreto n. 5609 del 24 settembre 2013.
Avverso il provvedimento di non ammissione all’anno superiore, nonché gli atti presupposti, parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
A) in riferimento al regolamento dell’Ateneo per il funzionamento delle scuole di dottorato approvato con Decreto Rettoriale n. 2124 del 2 aprile 2012, ed in particolare l’art 13 commi 1 e 6, nonché art. 20 commi 3 e 4 :
1) violazione dell’art 15 comma 1 e dell’art 8 D.M. n. 45 del 8.2.2013: con il D.M. 45/2013 è stata introdotta una nuova disciplina per la redazione dei regolamenti per l’accreditamento e l’istituzione dei corsi di dottorato di ricerca; il nuovo D.M. non prevede più la facoltà del Collegio docenti di non ammettere i dottorandi agli anni successivi del corso, ma solo la possibilità di non rinnovare la borsa di studio; la Commissione ha invece disposto la non ammissione, facendo applicazione del regolamento dell’Ateneo in contrasto con la nuova disciplina;
2) violazione dell’art 15 comma 1 e dell’art 4 D.M. 45/2013: per l’attivazione e la conduzione dei corsi di dottorato si richiede la presenza di un collegio composto da almeno 16 docenti; il collegio che ha effettuato la valutazione non rispettava detta disposizione;
B) con riferimento al provvedimento di non ammissione assunto dal Collegio dei docenti il 18 dicembre 2013:
3) illegittimità derivata: il DM 45/2013 non prevede la possibilità di non ammettere il dottorando agli anni successi;
4) violazione degli artt. 2, commi 3 e 13, 6 lett. f) del Regolamento dell’Ateneo per il funzionamento delle scuole di dottorato e dei dottorati di ricerca approvato dal D.R. 2124 del 2 aprile 2012, come intergrato dal decreto 5609 del 24 settembre 2013: anche riconoscendo l’efficacia del regolamento dell’Ateneo, nel procedimento in esame è stato violato l’art 13 poiché la commissione non ha effettuato alcun monitoraggio né valutazione dei risultati ottenuti dalla attività di ricerca;
5) eccesso di potere per illogicità, carenza di motivazione, mancata applicazione dell’art 13 comma 4 del Regolamento dell’Ateneo: nel Collegio non era presente alcun componente competente nel settore scientifico-disciplinare VET – 10, in cui verte la ricerca del ricorrente;
6) violazione dell’art 2 comma 4 del Regolamento dell’Ateneo approvato con DR 3965/13 e dell’art 2 comma 3 del previdente Regolamento; eccesso di potere per carenza di istruttoria e di valutazione di non ammissione, non essendo mai stati dati al ricorrente elementi formativi adeguati per condurre la ricerca;
7) eccesso di potere per manifeste illogicità e contraddittorietà della motivazione: in assenza di un esperto in Commissione, la motivazione del provvedimento è risultata generica e in contrasto con elementi documentali rinvenibili nella relazione.
Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Torino, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 198 del 9 maggio 2014, la domanda cautelare veniva accolta, in considerazione del periculum riportato dal ricorrente.
In data 21 maggio 2014 sono stati depositati motivi aggiunti, a seguito della produzione documentale dell’Amministrazione.
Queste le ulteriori censure:
8) violazione dei principi generali dell’ordinamento dai quali discende che i collegi debbano operare come “collegi perfetti”: i componenti che hanno adottato il provvedimento di esclusione del ricorrente erano solo dieci, mentre la disposizione regolamentare sopra richiamata ne richiede almeno sedici. Si tratta poi di un collegio perfetto, essendo una commissione giudicante che esercita un potere valutativo, discrezionale, per cui l’assenza di alcuni componenti invalida il provvedimento finale;
9) eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza e illogicità della motivazione: nel verbale si dà atto di un “giudizio unanime negativo” di tutti i componenti della Commissione. Tuttavia un componente, il Prof. Giacobini non era presente alla presentazione del lavoro del ricorrente e un altro componente, la Prof.ssa Civera, ha assistito solo ad una parte dell’esame e della seduta, per cui il giudizio unanime è stato espresso da componenti che non avevano elementi valutativi.
All’udienza del 26 giugno 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1) Il ricorso in esame è stato proposto avverso il provvedimento con cui il ricorrente non è stato ammesso al IV anno del Dottorato in Scienze veterinarie per la salute animale e la sicurezza alimentare (XXVI ciclo) istituito dalla Scuola di Dottorato in Scienze della vita e della salute presso l’Università degli Studi di Torino.
E’ stato altresì impugnato il Regolamento di Ateneo per il funzionamento delle Scuole di dottorato e dei dottorati di ricerca di cui al Decreto Rettorale 2124 del 2012 come integrato dal Decreto Rettorale 5609 del 24 settembre 2013, limitatamente agli artt. 13 commi 1 e 6 lett. c) e 20 commi 3 e 4, quale atto generale presupposto.
2) Il Collegio ritiene di esaminare in via prioritaria i motivi relativi al provvedimento di esclusione, che presenta evidenti profili di illegittimità.
Lamenta parte ricorrente la violazione delle disposizioni che regolano la verifica dei progressi dei dottorandi, stante la mancata indicazione dei sistemi di monitoraggio e valutazione dei risultati ottenuti, l’assenza di alcuni commissari durante l’esame nonché la mancanza nel collegio dei docenti di professori che svolgono attività didattica o scientifica nel settore disciplinare VET- 10.
Ad avviso del Collegio sussistono i profili di illegittimità sollevati rispetto al modus operandi della Commissione.
Dalla lettura del verbale e dalla documentazione prodotta (cfr. doc. 6 e 7 di parte ricorrente), emerge che alcuni componenti della commissione non hanno assistito all’esposizione del ricorrente, ovvero sono stati presenti solo per un limitato periodo.
Regola generale di funzionamento di ogni commissione giudicatrice è che questo opera quale collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengano adottate determinazioni rilevanti, tra cui quello della correzione e valutazione delle prove scritte e orali.
Nel caso di specie, facendo applicazione dei principi consolidati in materia di collegio perfetto, si osserva che tutti i componenti della commissione avrebbero dovuto assistere al colloquio del ricorrente (prova fondamentale, durante la quale venivano rappresentati i risultati della ricerca), mentre ciò non si verificato.
Una commissione che deve esaminare un lavoro di ricerca in una settore specialistico deve quanto meno avere il supporto di tutti i componenti, che abbiano assistito al colloquio e possano così esprimere un giudizio sull’attività di ricerca.
La presenza di tutti i componenti della Commissione era ancor più necessaria nel caso di specie, se si considera che il lavoro presentato verte in una materia altamente specialistica, è sperimentale ed è seguito da professori e ricercatori che, non facendo parte della commissione, non hanno potuto dare un apporto tecnico nella valutazione dell’attività di ricerca.
Un giudizio negativo su un anno di lavoro di una ricerca sperimentale di un dottorando presuppone, non solo una specifica competenza dell’organo che giudica, ma anche una motivazione adeguata, da cui emergano gli elementi in base ai quali il lavoro non ha raggiunto “congrui risultati”.
Nel verbale si giustifica la scelta sulla base di affermazioni generiche, senza una specifica valutazione della tipologia di ricerca, richiamando il giudizio precedente, non considerando che l’oggetto della ricerca non poteva consentire di produrre ulteriore materiale o bibliografia di supporto (circostanza di cui si dà atto nell’elaborato scritto, scheda 8 doc. 5 di parte ricorrente), e che il nucleo fondamentale della ricerca fosse l’allestimento di una banca del seme di specie aviarie rare, al fine del mantenimento delle specie genetiche minacciate, attività relazionate nelle schede prodotte.
Sono quindi da accogliere i motivi in cui parte ricorrente lamenta l’illegittimità della valutazione, per illogicità, difetto di istruttoria e difetto di motivazione.
3) Il ricorso va quindi accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di non ammissione al IV anno di Dottorato.
Le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione della novità e della particolarità della questione affrontata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di non ammissione del ricorrente al IV anno del Dottorato in Scienze veterinarie per la salute animale e la sicurezza alimentare (XXVI ciclo) istituito dalla Scuola di Dottorato in Scienze della vita e della salute presso l’Università degli Studi di Torino.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Giovanni Pescatore, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)