TAR Campania, Sez. II, 14 febbraio 2024, n. 1064

Commissione giudicatrice e procedimento concorsuale

Data Documento: 2024-02-14
Autorità Emanante: TAR Campania
Area: Giurisprudenza
Massima

La “congruenza dell’attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura” costituisce uno dei parametri specificatamente indicati dall’art. 4, comma 2 lett. c), d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 per misurare il profilo scientifico dei candidati di un concorso universitario a posti di docente e ricercatore, ragione per cui tale aspetto può e deve essere adeguatamente tenuto in considerazione in sede di valutazione comparativa.

Contenuto sentenza

01064/2024 REG.PROV.COLL.

05865/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5865 del 2022, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Bruno [#OMISSIS#], 109;

contro

Università degli Studi di Napoli L’Orientale, Ministero Università e Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

nei confronti

OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

previa adozione di ogni opportuna misura cautelare

– del decreto del Rettore prot. n. 0070029 del 10 ottobre 2022, rep. 684/2022, con cui è stata “accertata la regolarità formale degli atti della selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato di tipo “B” presso il Dipartimento di Asia Africa e Mediterraneo dell’Ateneo, per il settore concorsuale 10/D3 (S.S.D. L-FIL-LET/04 – Lingua e Letteratura Latina)”, ed è stata indicata quale vincitrice della selezione pubblica la Dott.ssa OMISSIS;

– di ogni atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o connesso, ivi inclusi i verbali delle sedute della Commissione giudicatrice.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di OMISSIS e di OMISSIS e di Università degli Studi di Napoli L’Orientale e di Ministero Università e Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2023 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente impugna il decreto del Rettore prot. n. 0070029 del 10 ottobre 2022, rep. 684/2022, con cui è stata “accertata la regolarità formale degli atti della selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato di tipo “B” presso il Dipartimento di Asia Africa e Mediterraneo dell’Ateneo, per il settore concorsuale 10/D3 (S.S.D. L-FIL-LET/04 – Lingua e Letteratura Latina)”, ed è stata indicata quale vincitrice della selezione pubblica la Dott.ssa OMISSIS, odierna controinteressata.

Il ricorrente espone nel ricorso di aver preso parte ad una procedura selettiva bandita dall’Ateneo per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato di tipo “B”, all’esito della quale si è collocato al terzo posto nella relativa graduatoria.

Deduce vari motivi di impugnazione per violazione di legge ed eccesso di potere.

Si sono costituite le controinteressate OMISSIS e OMISSIS, che hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto volto a contestare nel merito le valutazioni rese dalla Commissione e per mancato superamento della prova di resistenza.

La controinteressata OMISSIS ha inoltre dedotto l’inammissibilità del terzo motivo (che porterebbe all’annullamento integrale delle operazioni di concorso), in quanto il provvedimento di nomina della Commissione (d.r. n. 413 del 2022) non è stato impugnato.

Nel merito, hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Anche l’Università si è costituita e ha chiesto il rigetto del ricorso.

All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto, cosicché il Collegio può esimersi dall’esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità.

Con il primo motivo, parte ricorrente deduce: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3 della L. 241/90. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del DM 243/2011. Violazione e/o falsa applicazione del Decreto Rettorale 977/2011. Violazione dei criteri di valutazione stabiliti nel Verbale n. 1. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ed in particolare per difetto assoluto di istruttoria, travisamento dei fatti, inadeguatezza, irragionevolezza e contraddittorietà manifesta, sviamento di potere, disparità di trattamento.

Rileva il ricorrente che il primo sub-elemento di valutazione dei candidati riguardava il dottorato di ricerca e prevedeva l’assegnazione di un punteggio massimo di n. 8 punti, sulla scorta dei seguenti criteri (doc. 2 – Allegato 2 al verbale del 24 giugno 2022): “-congruenza con il settore scientifico-disciplinare stabilito nel bando e con il settore concorsuale; -titolo conseguito in co-tutela con altre Università straniere; -periodo trascorso all’estero”. Per i tre i concorrenti collocatisi ai primi posti della graduatoria (OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS) il punteggio è stato il medesimo (n. 8 punti), nonostante il fatto che il dottorato di ricerca del Dott. OMISSIS fosse stato conseguito all’estero, all’esito di un periodo trascorso presso l’Università di Humboldt.

Il profilo di doglianza va disatteso.

Come ha rilevato l’Università nelle sue difese, i criteri per l’attribuzione del punteggio ai titoli e alle pubblicazioni di cui al Verbale n. 1, All.2, (rif.to all.4) prevedevano che il titolo di dottorato di ricerca potesse essere conseguito in Italia e/o all’estero, senza che l’essere ottenuto all’estero fosse in sé motivo di maggiorazione di punteggio, in quanto tra i parametri da valutare in senso migliorativo vi erano solo: la circostanza che il titolo fosse stato conseguito in co-tutela con altre Università straniere, circostanza che non si ravvisa nel caso di specie, e il periodo trascorso all’estero. Quanto a tale ultimo aspetto, il Collegio rileva che esso, nel caso di dottorato conseguito all’estero, non può ritenersi un titolo ulteriore poiché già ricompreso nel conseguimento del dottorato all’estero.

Lamenta inoltre il ricorrente che, con riguardo all’attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero, la Commissione aveva stabilito di valutare il titolo secondo i seguenti criteri: – congruenza con il settore scientifico-disciplinare stabilito nel bando e con il settore concorsuale; – numero di ore (minimo 18) o di CFU (minimo 3) per singola attività didattica per corsi erogati nell’ambito di CdS o affini, cicli di lezioni e/o seminari di almeno 6 ore per corsi o cicli di lezioni erogati esclusiva- mente in ambito universitario in dottorati di ricerca, master, corsi di perfezionamento o specializzazione. Anche in tal caso, il punteggio attribuito ai concorrenti OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS è stato il medesimo (6 punti). Senonché, mentre le Dott.sse. OMISSIS e OMISSIS non vantano alcuna attività didattica inquadrata in termini di rapporto di lavoro stabile, ma figurano come docenti a contratto, il ricorrente avrebbe titoli superiori (5 anni RTD-A ovvero circa 550 ore di lezione frontale; – 1 anno da docente straordinario a Frankfurt am Main (contratto comprendente 40% ricerca, 40% didattica, 20% amministrazione e circa 360 ore di lezione frontale); – docente a contratto per 13 corsi alla Humboldt-Universität di Berlino; – 2 corsi alla Universität zu Köln; – 1 corso a Universität Rostock; – 1 ciclo di lezioni in inglese presso Eötvös Loránd University di Budapest.)

Il profilo di doglianza non può essere accolto.

Tra i criteri di valutazione che lo stesso ricorrente ha riportato in ricorso, non è compreso quello della natura giuridica del contratto di lavoro relativo all’attività didattica svolta dai candidati (rapporto di lavoro a tempo determinato e/o contratto di lavoro coordinato e continuativo). Pertanto, correttamente la Commissione ha valutato esclusivamente la congruenza dell’incarico, il numero di ore e i crediti erogati.

Rileva ancora il ricorrente che le dichiarazioni della Dott.ssa OMISSIS in ordine al possesso dei titoli si sarebbero dimostrate in alcuni casi non comprovate. Egli si riferisce, in particolare, a: – i 5 seminari di dottorato presso la Graduate School di München, che non compaiono nelle pagine ufficiali della stessa (doc. 7 e 8); – il seminario della Graduate School “Distant World”, che in realtà è un intervento di 25 minuti, avvenuto il 17/07/2017 (doc. 9) – il seminario Reassessing Memory del semestre invernale 2015/16, consistito in un intervento di 30 minuti in data 20/02/2016; – il “coordinamento” del Gruppo di ricerca “Organization of Memory and Forgetting della Graduate School” “Distant Worlds”, LMU München, di cui non si trova traccia nel sito internet.

Il profilo di doglianza non può trovare accoglimento.

La non veridicità dei titoli autocertificati dai candidati non risulta comprovata da quanto affermato dal ricorrente, in quanto in primo luogo i siti web richiamati dal ricorrente non possono considerarsi sicuramente attendibili per attività del passato, essendo continuamente soggetti a modifiche. Inoltre, la qualificazione come seminario degli interventi indicati dal ricorrente non costituisce motivo di esclusione del titolo.

In ogni caso poi, l’Università ha depositato documentazione (all. 10) tra cui una dichiarazione proveniente dalla LMU München, a firma del Direttore (2012-2019) della Scuola di Dottorato “Distant Worlds”, nella quale si conferma la circostanza che la dott.ssa OMISSIS ha guidato, in parte con un collega e in parte da sola, per un certo periodo, il gruppo di ricerca “Organisation of Memory and Forgetting”; una dichiarazione della Prof.ssa Dott.ssa OMISSIS che ha confermato di aver lavorato con la dottoressa OMISSIS e di aver guidato insieme a lei la Focus Area “Organisation of Memory and Forgetting”.

Il ricorrente lamenta ancora in relazione ai punteggi per le voci: “organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali ed internazionali, o partecipazione agli stessi”, che la Commissione aveva attribuito i seguenti punteggi ai primi tre concorrenti collocati in graduatoria: OMISSIS 4 OMISSIS 5 OMISSIS 3.

Tuttavia, con riguardo ai titoli vantati dalla Dott.ssa OMISSIS (doc. 13), dell’asserito “coordinamento” del Gruppo di ricerca “Organization of Memory and Forgetting della Graduate School” “Distant Worlds”, LMU München, non si trovrebbe traccia nel sito internet, anzi sulla descrizione appare “Mentor for Focus Areas” Prof. Dr. OMISSIS, mentre la Dott.ssa OMISSIS viene qualificata più correttamente come postdoctoral Fellow.

Vi sarebbe pertanto il vizio di carenza di istruttoria e comunque una dichiarazione non corrispondente al vero.

Tale profilo di doglianza va disatteso alla luce della già citata documentazione prodotta dall’Università (all 10) di cui si è riferito sopra.

Parte ricorrente lamenta ancora la mancata valutazione nella categoria “Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca” (rif.to Verbale n. 1, All.2) la circostanza che “il ricorrente è nel consiglio scientifico di 2 riviste di fascia A, ha svolto peer review per riviste nazionali ed internazionali di classe A, ed è valutatore del MIUR per la VQR” (rif.to pag. 11 e 12 del Ricorso). Le altre due concorrenti, invece, non vantano titoli per tale subcriterio e ciò nonostante è stato attribuiti a tutti i candidati il punteggio di 0.

Il motivo è infondato, in quanto le attività svolte dal ricorrente non sono riconducibili alla categoria di premi o riconoscimenti conferiti da istituzioni di riconosciuto prestigio, come invece indicato nei criteri di cui al Verbale n. 1 All.2 (quindi Accademie nazionali ed internazionali, Istituzioni pubbliche o private che conferiscono premi per attività di ricerca), ma si tratta di attività che rientrano nella normale attività dei docenti universitari e degli studiosi, peraltro spesso su base volontaria.

Il ricorrente, nel contestare i punteggi attribuiti per le pubblicazioni, rileva ancora che la vincitrice del concorso avrebbe presentato una sola monografia in lingua italiana “che non è mai stata sottoposta a processo di doble blind peer review, e che, tra l’altro, riprende due pubblicazioni precedenti” (che mostrerebbero, quindi, una presunta mancanza di originalità), al contrario del Dott. OMISSIS che ne avrebbe prodotte tre, di cui una redatta in lingua tedesca, superando positivamente il processo di double blind peer review e ricevendo ben 10 recensioni su riviste di settore.

La doglianza non può essere accolta.

Il ricorrente risulta aver ottenuto in totale 9 punti per le sue tre monografie, mentre la vincitrice della selezione ne ha ottenuti 6 per la sua.

La valutazione della Commissione dunque ha tenuto conto del maggior numero di monografie del ricorrente ed ha assegnato a ciascuna di esse un punteggio.

La circostanza in sé del diverso numero di monografie presentate dai due candidati, dunque, non è indicativa di una valutazione irragionevole o illogica da parte della Commissione.

Peraltro, le monografie, così come le pubblicazioni, concorrono nella complessiva valutazione del candidato ma sono da considerare insieme ad altri aspetti, non potendo essere attribuito al solo elemento del numero di monografie [#OMISSIS#] determinante.

Quanto alla questione del punteggio attribuito alla monografia della controinteressata, la circostanza che essa sia stata scritta in italiano, mentre quella del ricorrente in una lingua straniera, non può ritenersi rilevante ai fini della asserita illegittimità del punteggio assegnato, essendo detto punteggio il risultato di valutazioni attinenti il contenuto, l’originalità e innovatività dei risultati, senza che possa rilevare la sola circostanza dei essere scritta in una lingua piuttosto che in un’altra.

Inoltre, come ha rilevato l’Università nelle sue difese, l’attribuzione del punteggio alle singole pubblicazioni è stata effettuata dalla Commissione secondo i criteri stabiliti nel Verbale n. 1 e rientra nella valutazione di merito di esclusiva pertinenza della Commissione, che nel caso in esame non risulta affetta da irragionevolezza o illogicità.

Infine, per quanto riguarda il processo di double blind peer review, il ricorrente sostiene che “l’aver preferito una pubblicazione priva di double blind peer review rappresenterebbe una patente violazione della regola posta dal DM n. 243/2011, a tenore della quale “Le commissioni giudicatrici, nell’effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti”, tra le quali vi sono appunto quelle relative al processo di double blind peer review.” (cfr. pag. 14 del ricorso).

L’amministrazione ha sul punto rilevato, in senso contrario, che non vi sono norme vigenti che rendono obbligatoria la presenza di esso per la valutazione delle monografie. L’unica condizione posta per l’accettazione delle monografie, ai fini della valutazione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, è quella prevista dal D.M. 120/16 (Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari), che nell’allegato D, comma 2, lett. a) prevede che siano valutabili articoli su riviste scientifiche dotate di ISSN e di contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN), e alla lettera d) del medesimo comma, indica come valutabili i libri (escluse le curatele) a uno o più autori dotati di ISBN (o ISMN).

Tali requisiti sono stati esplicitamente richiamati in tutti i successivi decreti di indizione delle tornate di ASN, compresa l’ultima (D.D. 251 del 29.01.2021, art. 3, comma 2, lett. a), che ribadisce, per le monografie, la necessità della presenza del codice ISBN o ISMN, non prendendo in considerazione pubblicazioni prive della suddetta attestazione (rif.to all.9)

Osserva sul punto il Collegio che effettivamente – come rilevato dall’Università – il blind peer review non è condizione per ammettere alla valutazione da parte della Commissione di concorso una monografia, non essendo ciò previsto da alcuna fonte e tenuto conto che nemmeno il regolamento dell’A.S.N. DM 120/2016 lo richiede come requisito per valutare una pubblicazione, anche se l’art. 4, lett. d) del citato regolamento, avente ad oggetto la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, prevede tra i criteri da considerare: “ d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;”.

Peraltro, tra i criteri di che la Commissione di concorso si era data ai fini della valutazione della produzione scientifica, esso non è menzionato, mentre invece si legge: “La Commissione giudicatrice, nell’effettuare la valutazione preliminare comparativa dei/lle candidati/e, prenderà in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.”

Dunque, il blind peer review non è un requisito necessario affinché una monografia possa essere oggetto di valutazione in sede concorsuale; esso tuttavia sicuramente costituisce un indice di qualità di una monografia, senza che tuttavia ciò possa significare che una monografia dotata del referaggio cieco debba necessariamente essere valutata con un punteggio maggiore di una monografia priva di tale referaggio.

Ora, nel caso di specie, lo si ribadisce, le tre monografie del ricorrente hanno complessivamente ottenuto il punteggio di 9, mentre la monografica della controinteressata il punteggio di 6.

La valutazione discrezionale della commissione, come detto, è complessiva e fondata su vari criteri, tra cui: “a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica; b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare e con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica; d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del/la candidato/a nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. Nello specifico, le pubblicazioni in collaborazione dovranno indicare con chiarezza la parte di pertinenza del/la candidato/a. La Commissione giudicatrice valuterà, altresì, la consistenza complessiva della produzione scientifica del/la candidato/a, l’intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.”

Appare dunque evidente che il profilo evidenziato dal ricorrente costituisce solo uno di quelli che devono essere tenuti in considerazione dalla Commissione e che pertanto la sua valutazione non può di per sé ritenersi viziata solo perché la monografia della controinteressata, che peraltro ha ottenuto un punteggio minore di quello ottenuto dal ricorrente per le sue tre monografie, non è stata soggetta a referaggio cieco, non ravvisandosi in relazione a tale profilo una irragionevolezza o illogicità manifesta.

Infine, parte ricorrente lamenta che la monografica della vincitrice sarebbe carente di originalità in quanto essa riprenderebbe due pubblicazioni precedenti.

Anche questo profilo di doglianza è infondato.

Come ha rilevato l’Università, i virgolettati tratti da pubblicazioni della candidata OMISSIS, riportati nel ricorso a pag. 13 (pag. 183 in nota 17 “Dei debiti di Virgilio nei confronti di [#OMISSIS#] in Aen. 9 mi sono occupata in OMISSIS 2007” (ossia OMISSIS, Osservazioni sull’imitazione enniana nel IX libro dell’[#OMISSIS#], in «Paideia» 62, anno 2007); – pag. 188 in nota 27 “Ho già avuto modo di occuparmi di questo in OMISSIS 2007; alcune conclusioni saranno comunque brevemente riprese infra, pp. 191-192”; – pag. 191 “Senza ripetere nel dettaglio osservazioni che ho già sviluppato altrove, ricorderò solo che …” (in nota 42 rimando a OMISSIS 2007, ossia OMISSIS, Osservazioni sull’imitazione enniana nel IX libro dell’[#OMISSIS#], in «Paideia» 62 anno 2007); – pag. “A questo proposito, toccherò solo di sfuggita un argomento che ho trattato in un’altra sede, cioè il posto occupato dalla fondazione dell’aedes Herculis Musarum negli Annales.” (in nota 89 rimando a OMISSIS 2008 = pubblicazione n° 4 OMISSIS, [#OMISSIS#] e l’aedes Herculis Musarum, in «Athenaeum» 96 anno 2008), non sono prova della duplicazione di lavori già pubblicati, ma semplicemente segnalano, per completezza, altre pubblicazioni sul tema della stessa autrice ovvero che l’argomento non sarebbe stato trattato in quanto già oggetto di altra pubblicazione.

Non si tratta dunque di elementi da cui si possa trarre la conclusione che la monografia della ricorrente fosse priva di originalità, come vorrebbe parte ricorrente.

In conclusione, comunque, va rilevato che la valutazione della Commissione sul punteggio da attribuire alle varie pubblicazioni è di carattere prettamente tecnico -discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo solo nei limiti della illogicità, irragionevolezza, del travisamento o errore di fatto o qualora vi sia una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. (cfr. da ultimo ex multis Consiglio di Stato sez. VI, 03/06/2022, n.4522).

Nel caso di specie, come si è detto sopra, tali illegittimità non si rinvengono.

Alla luce di tali principi, va infine dichiarato inammissibile, perché volto a sindacare una valutazione di merito della Commissione di concorso, e comunque respinto il profilo di doglianza con cui parte ricorrente sostiene che “la preferenza accordata dalla Commissione in favore della Dott.ssa OMISSIS si pone in contrasto, da ultimo, anche con le regole relative alla corretta individuazione del profilo di ricercatore che l’Ateneo avrebbe dovuto selezionare.”, evidenziando che “l’ambito di ricerca della Dott.ssa OMISSIS si focalizza esclusivamente su [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]”, mentre, in conformità con il settore concorsuale 10/D3 e del settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04, avrebbe dovuto considerarsi “ l’ambito antico, tardo antico, medievale e umanistico, con contributi sia nel settore della prosa che della poesia”.

La valutazione della Commissione, infatti, non si pone in contrasto con le indicazioni del bando, che indicano un ambito entro il quale i candidati possono presentare le loro pubblicazioni senza pretendere che dette pubblicazioni coprano tutte le epoche indicate nel settore disciplinare.

In conclusione, anche il secondo motivo di ricorso deve essere respinto.

Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3 della legge n. 241/90 – Violazione e/o falsa applicazione del principio della par condicio competitorum – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 e 3 del DM n. 243/2011 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 del bando – Violazione dei criteri di valutazione stabiliti nel verbale n. 1 – Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ed in particolare per difetto assoluto di istruttoria, travisamento dei fatti, inadeguatezza, irragionevolezza e contraddittorietà. Sostiene parte ricorrente che il ricorrente che le dichiarazioni della Dott.ssa OMISSIS in ordine al possesso dei titoli si sarebbero dimostrate in alcuni casi non comprovate. Tali dichiarazioni, tuttavia, erano state rese facendo espressamente richiamo agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/00, con la conseguenza che l’accertata non veridicità delle stesse comporterebbe l’esclusione della candidata dal concorso.

Il motivo è infondato, alla luce delle argomentazioni sopra svolte alle quali si rinvia, circa la insussistenza della denunciata falsità delle dichiarazioni rese dalla controinteressata.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3 della legge n. 241/90 – Violazione e/o falsa applicazione del principio della par condicio competitorum – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 e 3 del DM n. 243/2011 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 del Regolamento dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” emanato con decreto rettorale n. 977 del 27 ottobre 2011 – Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ed in particolare per difetto assoluto di istruttoria, travisamento dei fatti, inadeguatezza, irragionevolezza e contraddittorietà

Egli lamenta la mancata estrazione a sorte dei componenti della Commissione giudicatrice. Sostiene in particolare che la regola del sorteggio sarebbe stata imposta dal l’art. 9 del Regolamento dell’Ateneo (doc. 18), a tenore del quale: “1. Scaduti i termini per la presentazione delle domande, per ciascuna selezione, la Commissione Giudicatrice sarà formata da tre (3) componenti appartenenti al ruolo dei professori di I e II fascia, di cui uno proposto dal Dipartimento che ha richiesto l’attivazione della procedura, e i restanti sorteggiati tra una rosa di almeno quattro nominativi proposti dal Dipartimento.

L’Università si è difesa, affermando che la Commissione è stata nominata con D.R. n. 513 del 09/06/2022, in conformità dell’art. 6 del Bando di concorso e dell’art. 7 del “Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240”, all’epoca vigente, che sul punto stabilisce che: “Scaduti i termini per la presentazione delle domande, per ciascuna selezione, la Commissione giudicatrice sarà formata da tre componenti appartenenti al ruolo di professori di I e II fascia, proposti dal Dipartimento che ha richiesto l’attivazione della procedura.” (rif.to all.3). Detta norma non prevedeva alcun sorteggio per la nomina dei componenti della Commissione.

Il motivo è infondato, potendosi così evitare di esaminare l’eccezione di tardività della censura per mancata impugnazione del provvedimento di nomina della Commissione.

Come correttamente rilevato dalla resistente Università, il “Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240” invocato da parte ricorrente, è entrato in vigore con D.R. n. 718 del 04/08/22, in epoca, quindi, successiva alla nomina della citata Commissione (all.11). Esso è stato affisso all’Albo il successivo 5 agosto.

Pertanto, l’Università ha nominato la Commissione nel rispetto delle modalità previste dall’art. 7 del Regolamento vigente al momento della pubblicazione del bando (10 marzo 2022) nonché al momento della nomina della Commissione (intervenuta in data 9.6.2022).

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese possono essere compensate, sussistendo giusti motivi in considerazione della peculiarità della vicenda contenziosa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

Omissis, Presidente

Omissis, Consigliere, Estensore

Omissis, Referendario

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato il 14 febbraio 2024