Nei concorsi per il conferimento delle docenze universitarie, la Commissione giudicatrice, per accertare il grado di maturità scientifica dei candidati, è tenuta ad effettuare una valutazione complessiva dei loro titoli e della loro attività scientifica, senza tuttavia dover elencare tutti i singoli titoli e le pubblicazioni del concorrente, ma potendo limitarsi ad esprimere una valutazione di sintesi. Pertanto, il compito della commissione giudicatrice è quello di verificare il grado di maturità scientifica dei candidati mediante una valutazione complessiva dei loro titoli, sicché il giudizio finale della commissione non è il frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva della “qualità” dell’attività del candidato; tale livello qualitativo non va verificato sottoponendolo a separato raffronto con ciascuno dei parametri, ma sulla base di una valutazione globale, nell’ambito della quale il richiamo al singolo criterio appare necessario solo se detta produzione risulti carente sotto lo specifico profilo da esso considerato.
TAR Sicilia (Catania), Sez. I, 5 marzo 2024, n. 886
La Commissione non è tenuta ad elencare tutti i singoli titoli e le pubblicazioni del concorrente, potendo limitarsi ad esprimere una valutazione di sintesi
00886/2024 REG.PROV.COLL.
01135/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1135 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi – OMISSIS – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in -OMISSIS- via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
1) del giudizio di individuazione della prof.ssa-OMISSIS- quale destinatario della chiamata a professore ordinario di prima fascia, nella procedura di selezione per la chiamata ad un posto di professore universitario di prima fascia, per il settore concorsuale-OMISSIS- – Sistemi di elaborazione delle informazioni, settore scientifico disciplinare -OMISSIS- “Sistemi di elaborazione delle informazioni”, presso il Dipartimento -OMISSIS-OMISSIS- dell”Università di -OMISSIS- bandita con D.R. n. -OMISSIS-;
2) del Decreto del Rettore dell”Università degli Studi di -OMISSIS-);
3) del verbale n.-OMISSIS-;
4) del verbale n.-OMISSIS-;
5) di ogni altro atto successivo, presupposto, connesso e/o conseguenziale comunque pregiudizievole per il ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi – OMISSIS- della controinteressata -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2024 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con D.R. n. -OMISSIS-bandiva una procedura di selezione per la chiamata a professore di prima fascia, per il settore concorsuale-OMISSIS- (Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, s.s.d. -OMISSIS- – Sistemi di Elaborazione delle Informazioni) alla quale partecipavano 9 concorrenti.
All’esito della valutazione di tutti i candidati, la commissione rilevava che la prof.ssa -OMISSIS- (d’ora in avanti anche Caia) e l’odierno ricorrente (d’ora in vanti anche Tizio), “possiedono un profilo significativamente superiore a quello degli altri candidati…” e procedeva, quindi, all’esame comparativo tra questi due candidati, individuando Caia “quale candidata destinataria dell’eventuale chiamata a professore di I fascia” (v. verbale n. -OMISSIS-).
Con decreto n. -OMISSIS-il Rettore approvava gli atti della procedura comparativa, quindi, con deliberazione del -OMISSIS- il Dipartimento -OMISSIS-OMISSIS- -OMISSIS- proponeva la chiamata della professoressa Caia e con successiva deliberazione del -OMISSIS-, il Consiglio di Amministrazione disponeva la chiamata di Caia ex art. 18, comma 1, della legge 240/2010.
Infine, con DR n. -OMISSIS-, l’Università nominava Caia professore di prima fascia nel settore concorsuale-OMISSIS- SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI – S.S.D. -OMISSIS- Sistemi di elaborazione delle informazioni, presso il DIEEI.
II. Con il ricorso in esame Tizio ha impugnato, per quanto di interesse, gli atti della selezione comparativa e ne chiesto l’annullamento per due ordini di motivi riconducibili:
a) alla valutazione di titoli diversi da quelli risultanti dal curriculum e comunque creati in data successiva al termine di scadenza fissato dal bando (primo e secondo motivo pagg. 10-30);
b) all’erronea valutazione e illegittima applicazione di criteri in fase di valutazione comparativa tra il ricorrente e la controinteressata (terzo motivo pag. 30-38).
Nel dettaglio, le censure articolare nel terzo motivo riguardano le seguenti valutazioni.
Attività didattica.
Nel verbale n. 4 risulta che “Nell’esame comparativo dell’attività didattica, pur rilevando un maggior numero di studenti, in particolare di dottorato, seguiti dal prof. Tizio, la commissione è concorde nel valutare che la prof.ssa Caia e il prof. Tizio hanno entrambi svolto in maniera eccellente questo compito istituzionale, grazie a una cospicua attività didattica, di pari qualità e continuità.”
Il ricorrente contesta il giudizio di equivalenza che non avrebbe tenuto conto del ruolo di coordinatore di due dottorati di ricerca svolto da Tizio e del numero tre volte superiore (7 controinteressata – 21 ricorrente) di studenti di dottorato seguiti nel corso della carriera.
Ricerca scientifica.
Con riferimento ai criteri “b – conseguimento di brevetti”, “c – conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali o internazionali” e “d – partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di rilevanza nazionale o internazionale”, la commissione ha fornito la seguente valutazione: “Relativamente ai criteri b) c) e d) dell’attività di ricerca scientifica, si osserva una leggera maggiore attività del prof. Tizio. Infine, dal punto di vista del coordinamento di progetti nazionali ed europei, i candidati hanno entrambi svolto un’ottima attività, ma la prof.ssa Lo Bello riporta anche un notevole numero di contratti di ricerca a livello industriale, che non si riscontrano nel curriculum del prof. Puliafito.”
Parte ricorrente pur prendendo atto del giudizio positivo espresso dalla commissione con riferimento alla titolarità dei brevetti contesta l’omessa previsione, nei criteri, del riferimento agli “spin-off”, e afferma che “non risulta chiaro, sulla base di quali informazioni la commissione abbia dedotto detta prevalenza, a meno di non supporre che in fase di valutazione il criterio relativo agli spin-off, altrimenti assente, né ricompreso nella voce in questione, sia stato implicitamente considerato”.
Parte ricorrente rileva, inoltre, le seguenti illegittimità:
– “alcuni punti su cui la commissione esprime parere comparativo in merito alle attività di ricerca non sono stati inclusi tra i criteri di valutazione” (ciò riguarda, in particolare, la partecipazione ad enti di standardizzazione e i contratti di ricerca a livello industriale);
– altri elementi di valutazione favorevoli al ricorrente (quali ad esempio i “progetti di ricerca internazionali”) sarebbero stati omessi in sede di predeterminazione dei criteri sebbene ritenuti tipicamente di adeguato rilievo a livello delle commissioni ASN”;
– erronea valutazione del criterio “conseguimento premi” a fronte dell’evidente superiorità numerica del ricorrente (8 best papers + 4 awards) rispetto alla controinteressata (2 best paper + 2 awards).
Pubblicazioni e attività scientifica
Con riferimento alla valutazione delle pubblicazioni, parte ricorrente contesta l’utilizzazione del parametro “citazioni per anno”, diverso da quello indicato nei criteri (“numero totale delle citazioni”).
III. L’Università degli Studi-OMISSIS- è costituita in giudizio per resistere al ricorso e ha preliminarmente dichiarato di aver trasmesso, per mero errore materiale, atti diversi di quelli richiesti dal ricorrente con istanza di accesso del 31 marzo 2023, che sono stati correttamente trasmessi all’interessato con nota del 29 maggio 2023.
Ha, quindi, chiesto il rigetto dei primi due motivi di ricorso poiché proposti con riferimento ad erronea documentazione trasmessa dall’università, riguardante una diversa procedura comparativa.
Ha, inoltre, puntualmente controdedotto ai motivi di ricorso chiedendone il rigetto.
IV. Si è costituita anche la controinteressata che ha preliminarmente eccepito l’improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione della successiva delibera del Consiglio di Dipartimento del -OMISSIS-.
Ha, inoltre, rilevato l’infondatezza dei primi due motivi di ricorso basati su un’erronea trasmissione di documentazione da parte dell’amministrazione.
Ha, infine, controdedotto ai rilievi contenuto nel terzo motivo di ricorso concernenti la valutazione comparativa tra i due candidati.
V. Con memoria depositata il 5 luglio 2023, parte ricorrente – preso atto di quanto rappresentato dall’Università -OMISSIS-della trasmissione della documentazione pertinente alla selezione in esame – ha rinunziato ai primi due motivi di ricorso.
VI.Il ricorrente e la controinteressata hanno, infine, scambiato memorie e repliche e alla pubblica udienza del 17 gennaio 2023, il ricorso è stato posto in decisione, come da verbale.
DIRITTO
1.Il ricorso – per come delimitato dalla stessa parte ricorrente al solo terzo motivo di ricorso – è infondato e tale circostanza esonera il Collegio dall’esame delle eccezioni in [#OMISSIS#] formulate dalla controinteressata.
2.La prima censura del terzo motivo di ricorso investe il giudizio di sostanziale equivalenza formulato dalla commissione nei confronti dell’attività didattica del ricorrente e della controinteressata che non avrebbe tenuto conto del “ruolo di coordinatore di due dottorati di ricerca” svolto da Tizio e “del numero tre volte superiore (7 Caia – 21 Tizio) di studenti di dottorato seguiti nel corso della carriera”.
2.1 Al riguardo, giova osservare che, nei concorsi per il conferimento delle docenze universitarie, la Commissione giudicatrice, per accertare il grado di maturità scientifica dei candidati, è tenuta ad effettuare una valutazione complessiva dei loro titoli e della loro attività scientifica, senza tuttavia dover elencare tutti i singoli titoli e le pubblicazioni del concorrente, ma potendo limitarsi ad esprimere una valutazione di sintesi. Pertanto, il compito della commissione giudicatrice è quello di verificare il grado di maturità scientifica dei candidati mediante una valutazione complessiva dei loro titoli, sicché il giudizio finale della commissione non è il frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva della “qualità” dell’attività del candidato; tale livello qualitativo non va verificato sottoponendolo a separato raffronto con ciascuno dei parametri, ma sulla base di una valutazione globale, nell’ambito della quale il richiamo al singolo criterio appare necessario solo se detta produzione risulti carente sotto lo specifico profilo da esso considerato (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 26 novembre 2020, n. 7435; 13 dicembre 2017, n. 5865; T.A.R. Sicilia – -OMISSIS- sez. I, 28 luglio 2023, n. 2396; Palermo, Sez. I, 21 novembre 2023, n. 3454).
2.2 Ciò premesso, ad avviso del Collegio, le valutazioni compiute dall’organo collegiale in ordine al ricorrente e alla controinteressata si basano su un adeguato iter logico – motivazionale, come si desume dalla lettura del verbale n. -OMISSIS- (pagg. 1-7 per la controinteressata) e del verbale n. -OMISSIS- (pagg. 11-16 per il ricorrente).
Tale ultimo verbale, con riferimento all’attività didattica del prof. Tizio riferisce di una “continua e ampissima attività didattica…” e dà atto (v., in particolare pag. 11) sia del coordinamento dei due dottorati, sia della “supervisione” dei 21 dottorandi; anche nell’esame comparativo dell’attività didattica è stato considerato “il maggior numero di studenti di dottorato” seguito da Tizio, ma la valutazione “eccellente” all’attività didattica di entrambi i candidati è stata resa, prendendo in considerazione non il dato esclusivamente quantitativo ma – in conformità ai criteri di valutazione – ma anche altri parametri (entità, qualità e continuità) rispetto ai quali, peraltro, parte ricorrnete non ha mosso alcuna contestazione.
2.3 Ne consegue l’infondatezza delle censure mosse dal ricorrente circa l’errata valutazione dell’attività didattica dei candidati.
3. Un secondo ordine di censure investe i seguenti segmenti dell’attività di ricerca:
-nel criterio “b. conseguimento di brevetti” mancherebbe il riferimento esplicito agli spin off, per cui non si comprende come il ricorrente (socio fondatore di 3 spin off) abbia ottenuto una valutazione superiore;
-con riferimento al criterio “c- conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali o internazionali per attività di ricerca”, la commissione:
a) avrebbe valutato attività non incluse nei criteri (tra cui la “partecipazione ad enti di standardizzazione” e i “contratti di ricerca a livello industriale”);
b) non avrebbe valutato (poiché non inserite nei criteri) i progetti di ricerca internazionali;
c) avrebbe reso una valutazione contradditoria in ordine alla superiorità dei premi conseguito dalla prof. Caia che tuttavia avrebbe conseguito un numero inferiore di premi.
Tutte le censure sono infondate, poiché, anche con riferimento all’attività di ricerca e in applicazione delle superiori coordinate ermeneutica circa la valutazione complessiva dei titoli (e non parcellizzata), le valutazioni compiute dalla commissione trovano adeguato riscontro nei giudizi individuali e collegiali e nel giudizio comparativo tra Tizio e Caia resi sull’attività di ricerca per come rispettivamente descritta nei verbali n. 3 (Caia) e n. 4 (Tizio) dai quali emerge quanto segue.
3.1 Gli “spin off” dichiarati nel CV del ricorrente sono stati valutati dalla commissione (“Nel trasferimento tecnologico possiede un brevetto internazionale ed è stato fondatore di 3 spin-off universitari”) e proprio su questo aspetto la commissione ha manifestato la superiorità del ricorrente (“Ottima l’attività di terza missione con la titolarità di un brevetto internazionale e la partecipazione a tre startup come cofondatore”), rispetto alla controinteressata (“Molto buona l’attività di terza missione con la titolarità di un brevetto internazionale e la partecipazione a consorzi per il trasferimento tecnologico”). Ne consegue che come correttamente rilevato dalle parti resistenti non sussiste alcun interesse a dolersi dell’omessa (espressa) previsione degli spin off tra i brevetti, che sono stati comunque valutati in favore del prof. Tizio.
3.2 Quanto alle doglianze formulate a pag. 33 del ricorso introduttivo concernenti l’illegittima valutazione di attività di ricerca ritenute non ricomprese tra i criteri (partecipazione ad enti di standardizzazione e contratti di ricerca a livello industriale) e l’omessa valutazione dei “progetti di ricerca internazionali” in quanto non indicati nei criteri si osserva quanto segue.
Nei criteri di cui al verbale del -OMISSIS-era previsto che “ai fini della valutazione dell’attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi tengono in considerazione i seguenti aspetti:
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione e la partecipazione ai comitati editoriali di riviste (…)”,
Risulta con immediatezza che l’attività di ricerca internazionale era, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, espressamente indicata tra i parametri di valutazione (“organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi …”) e che, in conformità a tale criterio, la commissione ha considerato l’attività del ricorrente quale direttore di due laboratori e responsabile di un gruppo di ricerca, nonché “quale responsabile scientifico locale di 5 progetti europei e di 15 progetti nazionali, principalmente finanziati da MIUR e MISE…”.
Non risultano, inoltre, estranei all’attività di ricerca né i c.d. “contratti di ricerca a livello industriale” trattandosi di attività di ricerca c.d. “conto terzi” che rientra pacificamente nei “centri o gruppi di ricerca” per i quali i criteri non prevedevano alcuna limitazione (cfr. in termini TAR Sicilia – -Catania sez. I, 19 giugno 2023, n. 1915), né la partecipazione ad enti di standardizzazione (assimilabili a comitati scientifici).
3.3 Parte ricorrente, sempre a pag. 33 del ricorso con riferimento all’attività di ricerca, richiama le attività di ricerca valutate dalla commissione, nei termini seguenti:
“La candidata (Caia) riporta numerose attività di coordinamento della ricerca, sia a livello nazionale che internazionale, ed è stata responsabile scientifico locale di un progetto europeo STREP, due reti di eccellenza europee, due PRIN, un PON, e un progetto ministeriale sulle comunicazioni real-time. È stata inoltre responsabile di 7 progetti conto terzi con aziende quali RFI, Automation Service, Magneti Marelli, ed STMicroelectronics (…).
– “Il candidato (Tizio) è Direttore del Laboratorio Nazionale CINI “Smart cities & Communities” ed è stato Direttore del laboratorio “Wireless e RFID”, nonché responsabile del gruppo di ricerca MDSLab. È stato responsabile scientifico locale di 5 progetti europei e di 15 progetti nazionali, principalmente finanziati da MIUR e MISE.”.
e afferma che “A parte l’evidente differenza nel numero di progetti sia nazionali che europei coordinati dal prof. Tizio, si rileva come la stragrande maggioranza di essi prevede la significativa presenza di player industriali internazionali. Pertanto la collaborazione con l’industria è non solo ampiamente presente ma anche agilmente documentabile”.
L’estrema genericità del rilievo, privo della concreta indicazione degli elementi di “collaborazione con l’industria” non consente al giudice nemmeno di individuare a quali dei 20 progetti sopra riferiti (5 europei e 15 nazionali “principalmente finanziati da MIUR e MISE”) si riferisca il ricorrente e di verificare se rispetto ad essi vi sia stata l’omessa valutazione di attività di collaborazione.
3.4 Infine, parte ricorrente ravvisa una “contraddizione” nella valutazione dei candidati rispetto al parametro “c) conseguimento premi” e afferma che “Tale contraddizione potrebbe essere frutto della oggettiva difficoltà per la commissione di rinvenire nella prof.ssa Caia una superiorità relativa a questo punto”, considerato che il ricorrente espone un numero di premi maggiore (v. pag. 34 del ricorso introduttivo).
In disparte ogni rilievo sulla genericità della censura formulata in termini probabilistici, nessuna contraddittorietà è rinvenibile nelle espressioni di giudizio sui premi atteso che la commissione ha valutato:
– “molto buono il conseguimento di premi e riconoscimenti internazionali per attività di ricerca” di Caia;
– “molto buono il conseguimento di premi, considerati i sette best paper award e altri e riconoscimenti per attività di ricerca” di Tizio.
Si tratta di un giudizio sostanzialmente equivalente (molto buono per entrambi) rispetto al quale, in sede comparativa, non risulta alcuna manifesta contraddittorietà, poiché pur a fronte dei “premi di valore” ottenuti da Caia, viene comunque riconosciuta una leggera maggiore attività del prof. Tizio “Relativamente ai criteri b) c) e d) dell’attività di ricerca scientifica”.
3.5 Per le ragioni sin qui esposte, non emergono, ad avviso del Collegio, profili di incoerenza e irragionevolezza della valutazione dell’attività di ricerca, dovendo ribadire che ai fini della valutazione della complessiva personalità scientifica di un candidato non sia determinante il mero elemento numerico dei titoli, ma il loro valore “qualitativo”, occorrendo, pertanto, una valutazione complessiva del percorso scientifico del candidato finalizzato a verificare la sua attitudine alla ricerca scientifica.
4. Con riferimento alle valutazioni delle pubblicazioni il ricorrente lamenta l’utilizzazione di un criterio (citazioni per anno) diverso da quello prefissato in sede di predeterminazione dei criteri (numero totale delle citazioni).
La censura è manifestamente infondata poiché con verbale di predeterminazione dei criteri la commissione, aveva stabilito che si sarebbe avvalsa “anche dell’indice di Hirsh e del numero totale di citazioni” e che, pertanto, l’applicazione – a tutti i candidati – dell’indice di Hirsh (quale combinazione di altri parametri idonea a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato), valutato sul database Scopus, risulta conforme ai criteri di valutazione all’art. 6 del bando di selezione
6. In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
7. Le spese possono essere integralmente compensate tra le parti in considerazione della natura della controversia, nonché dell’iniziale errore di rilascio documentazione da parte dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente e della controinteressata.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:
Omissis, Presidente
Omissis, Consigliere, Estensore
Omissis, Primo Referendario
L’Estensore OMISSIS
Il Presidente OMISSIS
Pubblicato il 5 marzo 2024