La sinteticità del giudizio, con cui legittimamente la Commissione può esprimersi, non può in alcun modo tramutarsi nell’assoluta acriticità e apoditticità delle conclusioni, se non incorrendo nella violazione dell’obbligo di adeguata e congrua motivazione sancito dall’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 e dall’art. 3 del D.M. n. 120 del 2016.
TAR Lazio, Sez. III bis, 6 marzo 2024, n. 4539
La valutazione delle pubblicazioni non è conforme ai criteri di cui all’art. 4 del D.M. n. 120 del 2016 quando risulta troppo sintetica
04539/2024 REG.PROV.COLL.
09451/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9451 del 2023, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo Studio in Torino, via San [#OMISSIS#] da [#OMISSIS#] n. 37;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
OMISSIS, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento di non idoneità del ricorrente prof. OMISSIS alle funzioni di professore universitario di prima fascia del settore concorsuale 08/B2 “Scienza delle Costruzioni” reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca Commissione Nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale con ordine all’Amministrazione di procedere – entro un breve lasso di tempo – al riesame della pozione dell’interessato da una Commissione in diversa composizione rispetto a quella che ha espresso le votazioni suindicate;
nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati e consequenziali al provvedimento
Con vittoria di compensi, spese, rimborso forfettario e rimborso del contributo unificato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2024 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente espone di aver presentato la propria candidatura per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia per il Settore concorsuale 08/B2 “Scienza delle costruzioni”, nell’ambito della procedura di abilitazione indetta con Decreto Direttoriale n. 553/2021.
1.1 All’esito della procedura la Commissione giudicatrice ha ritenuto la non idoneità del ricorrente, il quale, ritenendone l’illegittimità, ha impugnato il giudizio collegiale, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati, affidando il ricorso ai seguenti motivi:
“1) Violazione e falsa applicazione di legge artt. 1 e 3 Legge 241/1990; Art.16 Legge 240/2010; Artt. 4 e 8 DPR n.95/2016; Artt. 3,4,5 e 6 del D.M. 120/2016; Art. 5 D.D. n.553/2021. Eccesso di potere per carenza e/o erroneità dei presupposti di fatto e diritto, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, irragionevolezza, disparità’ di trattamento, contraddittorietà, perplessità’ e sviamento in relazione al giudizio Collegiale della Commissione;
2) Violazione e falsa applicazione di legge dell’art. 3 della Legge n.241/1990. Difetto di motivazione e di istruttoria. Eccesso di potere per contraddittorietà e manifesta irragionevolezza dei giudizi individuali dei Commissari”.
1.2 In data 3.7.2023 si è costituito in giudizio il Ministero resistente depositando documenti e chiedendo il rigetto del ricorso.
1.3 Con ordinanza emessa all’esito della camera di consiglio del 18.7.2023, il Collegio, ritenendo il difetto dell’attualità e dell’irreparabilità del pericolo di pregiudizio, ha respinto la domanda cautelare formulata dal ricorrente.
1.4 Con atto notificato e depositato in data 25.7.2023, il ricorrente ha formulato nuova domanda cautelare adducendo la sopravvenienza di fatti che avrebbero reso attuale il periculum in mora.
1.5 Con ordinanza emessa all’esito della camera di consiglio del 4.9.2023, ritenuto che “l’eventuale accoglimento della proposta istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento gravato in nessun caso comporterebbe sia pure nelle more del giudizio il riconoscimento dell’abilitazione; Ritenuto, altresì, che le esigenze espresse dal ricorrente appaiono tutelabili adeguatamente solo mediante fissazione del merito, cui si provvederà anche in esito ad istanza di prelievo d’urgenza se depositata”, il Collegio ha nuovamente respinto l’istanza cautelare.
1.6 All’udienza pubblica del 20 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei sensi che seguono.
2.1 La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati possiedono e il cui accertamento è svolto sulla base di parametri e indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità c.d. tecnica della Commissione “nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo” (Tar Lazio, Roma, sez. III, 4.5.2020 n. 4617).
In particolare la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016 n.120, il quale prevede all’art. 3, rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, che “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.
2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
Il secondo comma del richiamato art. 3 prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza. La disposizione fissa già i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica” (per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”, e quelli per l’accertamento della “maturità scientifica” (per la seconda fascia), la quale è data dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità o mera maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.
I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).
In particolare la valutazione dei titoli si compone di due momenti:
a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A;
b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che “la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione”.
La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari adesso pertinenti;
b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.
L’abilitazione è infine attribuita in base all’art. 6 ai soli ai candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il riconoscimento del possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) la valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale.”
2.2 Nel caso di specie, la Commissione ha riconosciuto al candidato il raggiungimento dei valori soglia e il possesso di sette titoli tra quelli selezionati, ma ha espresso valutazione negativa sulle pubblicazioni.
3. Con il primo e il secondo motivo di ricorso, che possono essere scrutinati congiuntamente attesa la loro stretta connessione e omogeneità, il ricorrente afferma che i giudizi (collegiale e individuali) della Commissione non sarebbero adeguatamente motivati.
Difetterebbe l’analisi del contenuto delle pubblicazioni e si rinverrebbe solo una generica descrizione dei temi trattati nel complesso della produzione scientifica.
Il ricorrente lamenta l’apoditticità dei giudizi individuali che sarebbero tautologici e ripetitivi, riportando le medesime considerazioni, inidonee a dimostrare una seria disamina delle singole pubblicazioni e l’autonomia dei singoli apprezzamenti.
3.1 Nella propria relazione, l’Amministrazione resistente afferma che la produzione scientifica del ricorrente sarebbe stata valutata insufficiente in ragione sia della scarsa coerenza con il settore concorsuale, sia dello scarso rigore metodologico, sia ancora, dell’insufficiente apporto innovativo e che, nei giudizi espressi, i Commissari avrebbero identificato in maniera chiara le tematiche affrontate dal candidato, dando prova di aver esaminato in modo analitico le pubblicazioni.
4. Ritiene il Collegio che i motivi di ricorso siano fondati.
I profili sui quali si è incentrata la valutazione negativa della produzione scientifica del candidato risultano essere la solo parziale coerenza con il settore scientifico di riferimento e l’assenza di innovatività, originalità e rigore metodologico.
Tuttavia, né nel giudizio collegiale, né nei giudizi individuali, le singole pubblicazioni risultano essere state analizzate specificamente nel loro contenuto.
Esse sono richiamate solo con il numero progressivo di elencazione e solo con generico e scarno riferimento agli argomenti trattati in alcuni lavori.
Peraltro, sotto questo profilo, il Collegio rileva la contraddizione insita nel fatto che a fronte dei predetti argomenti genericamente richiamati, ossia “collasso progressivo di edifici intelaiati, danneggiamento di strutture e analisi limite, resistenza al taglio dei manti nevosi”, mentre nel giudizio collegiale si afferma la parziale coerenza con il settore 08/B2, in almeno un giudizio individuale si afferma la coerenza (Prof. OMISSIS: “le pubblicazioni sono coerenti con le tematiche del settore concorsuale 08/B2. In particolare queste affrontano i seguenti argomenti: collasso progressivo di edifici intelaiati, danneggiamento di strutture, effetto di impatti di debris flows e valanghe, analisi limite”).
Con riferimento ai requisiti dell’innovatività, originalità e rigore metodologico, la loro assenza viene affermata in modo apodittico e tautologico sia nel giudizio collegiale (“Le pubblicazioni presentate sono caratterizzate da un livello di originalità insufficiente, un livello di rigore metodologico insufficiente ed un carattere di innovatività di livello insufficiente, con riferimento all’abilitazione di prima fascia. Tra le pubblicazioni presentate da considerarsi a nostro giudizio non sufficienti ai fini dell’abilitazione, evidenziamo in particolare le pubblicazioni [5,8,9,10,15] per il limitato contributo di originalità e insufficiente rigore metodologico”), sia nei giudizi individuali ai quali il giudizio collegiale testualmente rinvia (“Si rimanda ai giudizi individuali dei singoli commissari per maggiori dettagli”).
Anche i giudizi individuali risultano parimenti apodittici.
Secondo il giudizio del Prof. OMISSIS, “con riferimento alla numerazione dell’elenco ministeriale, tra le pubblicazioni presentate dal Candidato da considerarsi insufficienti, evidenzio in particolare la pubblicazione [5] dove non si riscontrano contributi originali, le pubblicazioni [3], [8], [9], [10] e [15] per il limitato contributo al settore disciplinare”.
Nel giudizio del Prof. OMISSIS si legge: “le pubblicazioni presentate sono caratterizzate da un livello di originalità insufficiente, un livello di rigore metodologico non sempre sufficiente ed un carattere di innovatività di livello insufficiente, con riferimento all’abilitazione di prima fascia. In particolare, a giudizio di questo Commissario, tra le pubblicazioni presentate dal Candidato da considerarsi non sufficienti ai fini dell’abilitazione si ritrovano i lavori [1], [5], [8], [13] (secondo la numerazione dell’elenco ministeriale) per insufficiente rigore metodologico e per limitato apporto innovativo della ricerca”.
Per il Prof. OMISSIS “Le pubblicazioni presentate (ex art.7 DM 120/2016) sono caratterizzate da un livello di originalità insufficiente, un livello di rigore metodologico non sempre sufficiente ed un carattere di innovatività di livello insufficiente, con riferimento all’abilitazione di prima fascia. Come esempio di pubblicazioni caratterizzate da qualità non sufficiente ai fini dell’abilitazione al ruolo di professore di prima fascia si riportano le pubblicazioni [7,9] (secondo la numerazione dell’elenco ministeriale) caratterizzate da non sufficiente livello di rigore metodologico, e la [12] in cui il livello di innovatività si valuta come insufficiente”.
Secondo il giudizio del Prof. OMISSIS, le “pubblicazioni sono ritenute di qualità insufficiente in relazione al settore concorsuale e alla fascia per la quale è stata richiesta l’abilitazione in quanto caratterizzate da un livello di originalità insufficiente, un livello di rigore metodologico insufficiente ed un carattere di innovatività di livello insufficiente, con riferimento all’abilitazione di prima fascia. Con riferimento alla numerazione dell’elenco ministeriale, tra le pubblicazioni presentate dal Candidato da considerarsi a mio giudizio non sufficienti ai fini dell’abilitazione, evidenzio in particolare la pubblicazione [15] di evanescente contributo scientifico al settore e la pubblicazione [5] non rilevante per un reale avanzamento scientifico della tematica in esame”.
Il Commissario Prof. OMISSIS, invece, a parità di sintetiche considerazioni, valuta insufficiente il livello di originalità e innovatività, ma sufficiente il livello di rigore metodologico (“Le pubblicazioni presentate sono caratterizzate da un livello di originalità insufficiente, un livello di rigore metodologico sufficiente e un carattere di innovatività di livello insufficiente”).
A fronte quindi, della estrema sinteticità dei giudizi, nel loro contenuto essi si pongono anche in parziale contraddizione nella misura in cui dalle medesime (scarne) premesse vengono talvolta fatte derivare valutazioni di segno diverso.
Quanto sopra posto, il Collegio rammenta, in via preliminare, che il giudizio di valore, rimesso all’apprezzamento della Commissione, è intangibile da parte del Giudice se non nei ristretti confini della manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1662/2017; Sez. IV, n. 5016/2016; Sez. VI, n. 871/2011; Id. n. 5880/2010; T.A.R. Lazio-Roma, I sez., n. 4237/2013).
Posti questi principi, il giudizio reso dalla Commissione nel caso di specie appare affetto dai vizi prospettati da parte ricorrente, risultando un giudizio finale da cui non emergono le ragioni a supporto della negativa valutazione delle pubblicazioni ai fini dell’abilitazione.
Nel giudizio collegiale, la valutazione delle pubblicazioni risulta asettica e lapidaria e, quindi, non conforme ai criteri di cui all’art. 4 del D.M. n. 120 del 2016.
Il giudizio negativo, incentrato in particolare sulla ritenuta assenza di originalità, rigore metodologico e innovatività, risulta formulato in modo da non rendere comprensibili le relative ragioni, anche e soprattutto alla luce del fatto che i singoli elaborati non risultano essere stati specificamente analizzati nel loro contenuto.
Conclusivamente, l’eccessiva sinteticità del giudizio finale lo rende privo di un sufficiente impianto motivazionale che consenta di conoscere il percorso valutativo seguito dalla Commissione.
Né sul punto soccorrono i giudizi individuali dei commissari, in quanto anch’essi carenti sul piano motivazionale e caratterizzati nelle conclusioni da un salto logico tale per cui non è dato in alcun modo comprendere perché venga ritenuta, infine, la sola parziale coerenza e l’assenza di qualità, originalità ed innovatività delle pubblicazioni.
Secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, che il Collegio condivide, la sinteticità del giudizio, con cui legittimamente la Commissione può esprimersi, non può in alcun modo tramutarsi nell’assoluta acriticità e apoditticità delle conclusioni, se non incorrendo nella violazione dell’obbligo di adeguata e congrua motivazione sancito dall’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 e dall’art. 3 del D.M. n. 120 del 2016.
5. Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento nei sensi di cui in motivazione con conseguente annullamento degli atti impugnati e obbligo dell’Amministrazione di procedere ad una nuova valutazione del candidato, ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. e) c.p.a., a cura di una Commissione in diversa composizione.
6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo mentre il contributo unificato deve essere rimborsato per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla gli atti impugnati,
– ordina all’Amministrazione la rivalutazione del ricorrente a cura di una Commissione esaminatrice in diversa composizione che dovrà essere compiuta entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione della presente sentenza a cura del ricorrente.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente nella misura di Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente, FF
OMISSIS, Referendario
OMISSIS, Referendario, Estensore
L’Estensore OMISSIS
Il Presidente OMISSIS
Pubblicato il 6 marzo 2024