La decisione di escludere un dottorando dal corso di dottorato prima della conclusione dell’anno è da ritenersi illegittima in presenza di regolamento di ateneo che preveda tale possibilità soltanto in caso di giudizio negativo espresso dal Collegio dei docenti in sede di verifica annuale. Pertanto, nel corso dell’anno non risulta possibile escludere – salvo motivi di tipo comportamentale – per ragioni di rendimento o di capacità i dottorandi, dovendo consentirsi agli stessi la possibilità di recuperare eventuali carenze fino alla conclusione dell’anno accademico. Del resto, la suddivisione del Corso di dottorato in tre annualità sembra avere anche la finalità di consentire la valutazione degli studenti in un arco temporale congruo e sufficiente per consentire agli stessi dei recuperi nel caso dovessero attraversare dei periodi meno brillanti (Nel caso di specie, la ricorrente, soltanto pochi mesi prima, era stata ammessa senza alcuna riserva alla frequenza del secondo anno di dottorato, essendo stata valutata positivamente e senza alcun appunto sulla attività dalla medesima svolta).
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 17 dicembre 2014, n. 3048
Dottorato di ricerca-Non ammissione anno successivo dottorato
N. 03048/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02589/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2013, proposto da:
– -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. [#OMISSIS#] Fusari, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Via Cosseria n. 2;
contro
– l’Università degli Studi di Milano, in persona del Rettore pro-tempore,
– il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliati presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
– la Scuola di Dottorato in Scienze Biochimiche, Nutrizionali e Metaboliche dell’Università degli Studi di Milano;
– il Collegio dei Docenti del Dottorato in Biochimica dell’Università degli Studi di Milano;
per l’annullamento
– del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Milano, prot. 286510, del 13 settembre 2013, notificato in data 20 settembre 2013, che ha stabilito che “la ricorrente iscritta per l’A.A. 2012/2013 al 2° anno di corso del dottorato di ricerca in Biochimica – XXVII ciclo – è esclusa … dal corso di dottorato a decorrere dalla data del presente decreto”;
– della delibera del Collegio Docenti del Corso di Dottorato di ricerca in Biochimica, assunta in data 4 luglio 2013, conosciuta in data 12 settembre 2013, e recante un giudizio negativo sull’attività svolta dalla ricorrente, nonché la proposta di esclusione dal corso;
– dell’atto, non conosciuto, con cui il Collegio Docenti del Corso di Dottorato di ricerca in Biochimica ha trasmesso la predetta proposta di esclusione;
– degli atti presupposti e/o connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il decreto n. 1224/2013 con cui è stata accolta, inaudita altera parte, la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale della richiesta misura cautelare;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Milano e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza n. 1320/2013 con cui è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Designato relatore il primo referendario [#OMISSIS#] De Vita;
Uditi, all’udienza pubblica del 4 novembre 2014, i procuratori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 13 novembre 2013 e depositato il 14 novembre successivo, sono stati impugnati il decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Milano, prot. 286510, del 13 settembre 2013, che ha stabilito che “la ricorrente iscritta per l’A.A. 2012/2013 al 2° anno di corso del dottorato di ricerca in Biochimica – XXVII ciclo – è esclusa … dal corso di dottorato a decorrere dalla data del presente decreto” e la delibera del Collegio Docenti del Corso di Dottorato di ricerca in Biochimica, assunta in data 4 luglio 2013, conosciuta in data 12 settembre 2013, e recante un giudizio negativo sull’attività svolta dalla ricorrente, nonché la proposta di esclusione dal corso.
La ricorrente, dottoranda di ricerca in Biochimica presso l’Università degli Studi di Milano, iscritta per l’anno accademico 2012/2013 al secondo anno di corso, è stata esclusa dallo stesso in ragione di asserite difficoltà di inserimento, di incapacità manuale, di difficoltà nella pianificazione ed esecuzione dei dosaggi enzimatici, ecc., come evidenziato nella motivazione del Collegio dei docenti del 4 luglio 2013, che ha fatto propria la proposta del Prof. Sonnino, Direttore della Scuola di dottorato, nonostante le osservazioni presentate a propria difesa dalla medesima ricorrente; con il decreto rettorale del 13 settembre 2013, ne è stata formalmente disposta l’esclusione dal Corso di dottorato.
La predetta esclusione dal Corso di dottorato viene assunta come illegittima per eccesso di potere sotto differenti profili e per violazione di legge.
Con decreto n. 1224/2013 è stata accolta, inaudita altera parte, la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale della richiesta misura cautelare.
Si sono costituiti in giudizio l’Università degli Studi di Milano e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che hanno chiesto il rigetto del ricorso; il Ministero ha altresì eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
Con l’ordinanza n. 1320/2013 è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia.
In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, la difesa della parte ricorrente ha prodotto una memoria a sostegno delle proprie posizioni.
Alla pubblica udienza del 4 novembre 2014, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare va accolta la richiesta di estromissione dal giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, atteso che gli atti impugnati non sono per nulla riconducibili al predetto Ministero, ma sono riferibili esclusivamente all’Università degli Studi di Milano, soggetto dotato di piena autonomia e, quindi, unico responsabile dei propri atti e delle proprie attività.
2. Passando al merito della controversia, il ricorso deve essere accolto.
3. Con le prime tre doglianze, da trattare congiuntamente in quanto connesse, si assume l’illegittimità dell’esclusione della ricorrente dal Corso di dottorato di ricerca in Biochimica prima della conclusione dell’anno, in violazione del regolamento di Ateneo che consentirebbe siffatta esclusione soltanto in sede di verifica finale annuale, e pur essendo trascorsi appena due mesi dal positivo superamento della verifica relativa all’anno precedente, in cui la ricorrente sarebbe stata valutata pienamente idonea.
3.1. Le censure sono fondate.
La determinazione di escludere la ricorrente dal Corso di dottorato è innanzitutto in contrasto con la normativa dell’Ateneo, peraltro richiamata nello stesso decreto rettorale impugnato, che prevede tale possibilità soltanto in caso di giudizio negativo espresso dal Collegio dei docenti in sede di verifica annuale (art. 15, comma 10, lett. a, del Regolamento dei Corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Milano).
Pertanto, nel corso dell’anno non risulta possibile escludere – salvo motivi di tipo comportamentale – per ragioni di rendimento o di capacità i dottorandi, dovendo consentirsi agli stessi la possibilità di recuperare eventuali carenze fino alla conclusione dell’anno accademico. Del resto, la suddivisione del Corso di dottorato in tre annualità sembra avere anche la finalità di consentire la valutazione degli studenti in un arco temporale congruo e sufficiente per consentire agli stessi dei recuperi nel caso dovessero attraversare dei periodi meno brillanti.
3.2. Nel caso di specie, quanto evidenziato in precedenza appare altresì coerente con la circostanza che la ricorrente, soltanto pochi mesi prima, è stata ammessa senza alcuna riserva alla frequenza del secondo anno di dottorato, essendo stata valutata positivamente e senza alcun appunto la sua attività (all. 5 al ricorso).
Di conseguenza, la sua esclusione, disposta molto prima del termine dell’anno accademico, risulta non soltanto in contrasto con la normativa regolamentare dell’Ateneo, ma si pone altresì in contrasto con le stesse determinazioni assunte dal Collegio dei docenti pochi mesi prima.
3.3. In conclusione, le richiamate censure devono essere accolte.
4. All’accoglimento delle predette doglianze, previo assorbimento delle restanti censure, segue l’accoglimento del ricorso e il contestuale annullamento degli atti impugnati con lo stesso ricorso.
5. La domanda di risarcimento del danno deve essere respinta, atteso che la ricorrente ha comunque frequentato, senza soluzione di continuità, il corso di dottorato, in ragione dei provvedimenti cautelari di questa Sezione, e quindi nessun danno risulta aver subito dai provvedimenti impugnati.
6. In ragione delle peculiarità della controversia, le spese di giudizio possono essere compensate tra tutte le parti, ad eccezione del rimborso del contributo unificato in favore della parte ricorrente da porre a carico dell’Università degli Studi di Milano.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, previa estromissione dal giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti con lo stesso ricorso impugnati; respinge la domanda di risarcimento del danno.
Spese compensate, ad eccezione del rimborso del contributo unificato in favore della parte ricorrente da porre a carico dell’Università degli Studi di Milano
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi di -OMISSIS-, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 4 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Primo Referendario
[#OMISSIS#] De Vita, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)