E’ illegittimo il provvedimento di sospensione dell’ammissione al corso di dottorato, sostanzialmente di revoca della formale già disposta ammissione, laddove non risulti essere stato preceduto dalla comunicazione dell’avvio del relativo procedimento, in violazione degli interessi partecipativi della parte ricorrente.
TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 15 gennaio 2014, n. 38
Dottorato di ricerca–Sospensione ammissione
N. 00038/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01832/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1832 del 2012, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Turiano Mantica, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Catania, via Verona, 62;
contro
Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l’annullamento
della nota n. 36415 del 25/6/2012 della Direzione servizi didattici, ricerca e alta formazione – area alta formazione ricerca scientifica e relazioni internazionali – Settore alta formazione con la quale si comunica la sospensione dell’iscrizione senza borsa di studio al Corso di Dottorato di Ricerca in “Ricerca clinica e traslazionale in neuroscienze ed oncologia” XXVII ciclo, nonché della delibera del Senato Accademico adottata nella seduta del 22 maggio 2012 rep. N. 140/2012 e di ogni altro atto connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Messina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2013 la dott.ssa [#OMISSIS#] Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, ammessa alla scuola di Oncologia presso l’Università di Messina, che ha frequentato come da contratto rinnovato regolarmente per quattro anni con scadenza in data 19 marzo 2012, essendo stato bandito con D.R. n. 2514 del 21709/2011 il concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca in “Ricerca clinica e traslazionale in neuroscienze ed oncologia” XXVII ciclo, pubblicato sulla G.U. n. 81, 4^ serie speciale del giorno 11/10/2011, ha deciso di parteciparvi avvalendosi della disposizione di cui al comma 6 bis dell’art. 19 della L. [#OMISSIS#] che consente la frequenza congiunta del corso di specializzazione e del corso di dottorato di ricerca, la durata del quale ultimo è ridotta ad un minimo di due anni.
Espletato il concorso si è classificata seconda acquisendo il diritto all’ammissione all’ambito corso di dottorato al quale ha chiesto l’iscrizione che veniva confermata senza borsa di studio.
Su espressa richiesta della dottoressa [#OMISSIS#] il Collegio dei Docenti approvava la richiesta riduzione a due anni del corso di Dottorato in parola ai sensi dell’art. 6 bis dell’art. 19 della L. n. 240/2010, ma, inopinatamente, con il provvedimento meglio descritto in epigrafe, le si comunicava la sospensione dalla frequenza al dottorato.
Avverso tale provvedimento viene proposto il ricorso introduttivo suffragato dalle seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 quater della L. n. 241/90 e s. m e i.- Incompetenza – Eccesso di potere.
L’impugnata sospensione è stata adottato da organo (il Senato Accademico) diverso da quello (il Rettore) che aveva disposto l’ammissione al dottorato, e quindi incompetente.
Sotto altro profilo sarebbe stato adottato in assenza delle condizioni atte a sostenerlo, e cioè che esistano gravi ragioni, che non sono state apportare a supporto motivazionale dell’atto impugnato, e che la sospensione sia disposta per il tempo strettamente necessario, altrimenti la sospensione si risolverebbe in una sostanziale revoca.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e seguenti della L. n. 241/90 in relazione all’art. 21 octies della stessa legge. Eccesso di potere.
Lamenta parte ricorrente l’omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca sostanziale operata con l’atto impugnato rispetto al decreto rettoriale di ammissione alla frequenza del corso di dottorato de quo.
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 6 bis della L.n. 240/212. Eccesso di potere.
Le disposizioni sopra calendate che consentono la frequenza congiunta del corso di specializzazione e del corso di dottorato di ricerca sarebbero state immotivatamente violate; di nessun rilievo ed apodittica sotto il profilo motivazionale sarebbe la disposta sospensione “in attesa delle annunciate delibere ministeriali”.
L’Università degli Studi intimata ha chiesto il rigetto del ricorso, confutando tutte le censure addotte ed eccependo, con riferimento all’ultima, che le disposizioni norma di cui la ricorrente invoca l’applicazione, vanno lette in combinato disposto con la lettera a) del medesimo comma 1 dell’art. 19 della l. n. 212/2000 che rinvia all’emanazione di un Decreto Ministeriale la definizione dei criteri e dei parametri per la istituzione dei corsi di dottorato, Decreto Ministeriale non ancora intervenuto all’atto dell’adozione del provvedimento impugnato.
Alla Camera di Consiglio del 5 settembre 2012 è stata rigettata la domanda cautelare. La relativa ordinanza è stata riformata in appello nel senso dell’accoglimento anche ai fini di una sollecita decisione nel merito.
Alla Pubblica Udienza del 19 dicembre 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Tutto ciò premesso in fatto, il Collegio, per esigenze di economia processuale procede prioritariamente all’esame della seconda censura, con la quale si protesta la illegittimità del procedimento incardinato dall’Università intimata culminato nel provvedimento di sospensione dell’ammissione della ricorrente al corso di dottorato in questione.
Tale provvedimento, sostanzialmente di revoca della formale già disposta ammissione, non risulta essere stato preceduto dalla comunicazione dell’avvio del relativo procedimento in violazione degli interessi partecipativi della ricorrente.
Tale circostanza è stata peraltro positivamente valutata dal C.G.A. che con ord. n. 689/12 resa in sede di appello sulla ordinanza n. 838/2012 di questo Tribunale, ha delibato la fondatezza dei motivi di diritto prospettati in ricorso, oltre che la sussistenza del danno che dal provvedimento impugnato scaturisce per la ricorrente.
La positiva definizione della censura esaminata determina l’accoglimento del ricorso, senza che il Collegio si dia carico di esaminare le ulteriori censure che restano, evidentemente, assorbite.
Le spese di questa fase del giudizio vanno poste a carico dell’Università intimata nella misura che si liquida in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie , per l’effetto, annulla gli atti intimati.
Condanna l’Universita degli Studi di Messina alle spese della fase di merito del presente giudizio nella misura che si liquida in Euro mille0, oltre accessori di legge, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Guzzardi, Consigliere, Estensore
Gustavo Giovanni [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)