Ai sensi dell’art. 75 , del d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, il requisito del reddito personale complessivo ai fini dell’ammissione al concorso per l’attribuzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle università deve essere valutato esclusivamente in relazione all’anno solare precedente, non essendo documentabile né accettabile un reddito che al momento di riferimento non si è ancora prodotto (Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2009, n. 6284).
Atteso il carattere assistenziale riconoscibile alla erogazione della borsa di dottorato, deve escludersi ogni obbligo di restituzione delle somme già percepite a titolo di borsa di studio dal ricorrente che il corso di dottorato ha regolarmente e proficuamente frequentato sicché, in caso di perdita del beneficio, lo stesso deve essere limitato a quella parte non ancora erogata e non può investire le somme già percepite, delle quali va escluso ogni obbligo di restituzione. A tale conclusione è pervenuta, anche se in decisioni non recenti, la giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 gennaio 1997, n. 50) che sottolinea il carattere assistenziale del diritto alla borsa e afferma che la perdita del beneficio deve essere limitata alla sola parte del beneficio non ancora erogata con esclusione dell’obbligo di restituzione delle somme già percepite.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 10 dicembre 2014, n. 12470
Dottorato di ricerca-Restituzione somme indebitamente percepite a titolo di borsa di dottorato di ricerca
N. 12470/2014 REG.PROV.COLL.
N. 12263/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12263 del 2004, proposto da:
Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], n. 2;
contro
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
della comunicazione del 3 settembre 2004, prot. n. G11991 con cui l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Ufficio Stipendi, ha chiesto al ricorrente la restituzione di euro 2517,10 quale importo indebitamente percepito nel corso dell’anno accademico 2001-2002 relativamente alla borsa di dottorato di ricerca dell’art. 6 del Regolamento dell’Ateneo – Università degli Studi “La Sapienza” di Roma in materia di dottorato di ricerca;
di ogni atto presupposto, connesso o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2013 il dott. [#OMISSIS#] Restaino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premette ricorrente:
che è stato iscritto al corso triennale di dottorato di ricerca in diritto pubblico dell’economia presso la facoltà di economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” a far data dal novembre del 1999 e, quindi, per gli anni accademici 1999-2000, 2000-2001 e 2001-2002 (e che ha completato il corso con discussione della tesi “autoregolamentazione e codici di condotta”, conseguendo il titolo di dottore di ricerca).
Rappresenta che dal mese di novembre 1999 e sino al gennaio 2001 compreso, ha usufruito della borsa di dottorato, nella misura stabilita per legge non percependo altri redditi, (tranne modesti compensi per collaborazioni occasionali di molto inferiori al limite fissato all’epoca in misura pari a 15 milioni di vecchie lire).
Avendo superato il concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria, veniva nominato con decreto ministeriale del 18 gennaio 2002 uditore giudiziario a decorrere dal 1° febbraio 2002, anno di assunzione dal servizio. Nella imminenza della stessa assunzione, e cioè negli ultimi giorni del gennaio del 2002, sottoscriveva dichiarazione (presso l’ufficio “dottorato” della predetta Università) di rinuncia alla fruizione della borsa (ma non alla frequenza del corso) con apposita comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura della propria intenzione di proseguire nel corso di dottorato giunto ormai al terzo ed ultimo anno.
Evidenzia che tale rinuncia ha formulato dopo tre mesi anteriori nel corso dei quali era privo di altri redditi.
Senonché dopo oltre due anni e mezzo dalla rinuncia alla borsa, in data 3 settembre 2004 ha ricevuto comunicazione della Università degli Studi di Roma – Ufficio Stipendi – richiedente la restituzione di Euro 2517,10 quale importo indebitamente percepito nel corso dell’anno accademico 2001-2002 a titolo di borsa di dottorato di ricerca.
Ritiene illegittimo tale provvedimento che ora impugna sulla base dei seguenti motivi:
I)Violazione di legge per difetto assoluto di motivazione.
Con riferimento alla mancata risposta dell’Amministrazione a propria istanza spedita il 17/09/2004 contenente richiesta dei documenti consequenziali alla dichiarazione di rinuncia da lui presentata nel mese di gennaio 2002, ipotizza l’attuale istante la motivazione sulla cui base l’Amministrazione gli ha richiesto la ripetizione della somma di euro 2517,10, atteso che il provvedimento ora impugnato si limita ad indicare la causale della stessa restituzione con il solo riferimento al superamento del reddito e come indebita percezione della borsa, relativamente ai mesi di novembre e dicembre 2001 e gennaio 2002. L’importo richiesto corrisponderebbe infatti alle prime tre mensilità della borsa relativamente all’anno accademico 2001-2002. La limitazione di tali mensilità starebbe a confermare, rileva ricorrente, che dopo gennaio 2002 non ha ottenuto dall’Università nessun altro importo per la iscrizione al corso in dottorato. Mancherebbero perciò nel provvedimento impugnato, denuncia ricorrente, le premesse normative su cui lo stesso è stato emesso con conseguente non agevole comprensione delle ragioni in base alle quali è stato emanato, insufficiente restando il solo richiamo al superamento del reddito.
II)Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca.
In assenza di esauriente motivazione nel senso di cui all’anteriore motivo, ipotizza ricorrente che sia stato applicato l’art. 6 del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca il quale (punto 1) “in caso di sopravvenuta incompatibilità, l’importo della borsa di studio relativo al periodo per il quale la stessa è stata indebitamente percepita, deve essere restituito.
Tuttavia la restituzione deve sempre riferirsi all’anno accademico in cui la borsa è stata percepita non essendo il vincitore di assegno di ricerca o di concorso per ricercatore universitario tenuto a restituire ratei della borsa di studio percepiti prima della vincita mentre il limite di reddito deve intendersi sempre riferito all’anno solare.
Ritiene comunque che ove l’Amministrazione abbia inteso applicare l’art. 6 stesso regolamento tale applicazione è del tutto errata e contrastante con il medesimo art. 6.
Il periodo annuale da assumere quale termine di riferimento non può essere che quello precedente al momento dell’iscrizione al corso o, come nel caso di specie, quello precedente al momento della conferma e del passaggio all’anno successivo.
Ribadisce che, nel caso di specie, nel passaggio al terzo ed ultimo anno accademico 2001-2002, il reddito rilevante non poteva che essere quello prodotto nell’anno precedente e, quindi, nel corso del 2001 ma in tale anno non era stato ancora assunto alle dipendenze del Ministero della Giustizia, circostanza verificatosi solamente a far data dal 1° febbraio 2002. Né nel corso del 2001, oltre all’importo della borsa di dottorato, aveva percepito altro reddito. Diversamente opinando verrebbe ad assumersi a parametro un reddito (quello del 2002) che, al momento dell’iscrizione al terzo anno di dottorato (novembre 2001), non si era prodotto né era accertabile e nemmeno prevedibile.
Evidenzia che nel novembre 2001 ancora non sapeva quando avrebbe preso servizio come uditore giudiziario, non avendo ancora ricevuto il Decreto di nomina del Ministro.
III)Violazione e falsa applicazione dell’art. 75 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 che ricorrente deduce ove il Regolamento d’Ateneo (e lo stesso provvedimento amministrativo) fossero diversamente interpretati poiché come già rilevato in giurisprudenza (Tar Campania 14 luglio1989, n. 452) “Il reddito annuale al quale – ai sensi dell’art. 55, d.p.r.11 luglio 1980, n. 382 – va fatto riferimento ai fini del conferimento di borsa di studio per corsi di dottorato di ricerca, è quello prodotto nell’anno precedente al momento dell’attribuzione o della conferma della borsa di studio, e rileva che l’Amministrazione universitaria nel richiedere la restituzione delle somme versate per i primi tre mesi di dottorato per l’anno accademico 2001-2002, non ha considerato che quanto da lui dichiarato per mera osservanza faceva riferimento all’anno in corso e non al precedente anno accademico, in cui non vi era stata alcuna incompatibilità.
IV)Eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento.
Il provvedimento impugnato, unitamente all’art. 6 del Regolamento d’Ateneo ingenererebbero, nella interpretazione offerta dalla Amministrazione una ingiustificata situazione di disparità di trattamento rispetto ai vincitori di assegno di ricerca e di concorso da ricercatore, esentati da ogni restituzione di quanto indebitamente percepito.
L’Amministrazione della Istruzione già costituitasi in giudizio, da ultimo, in vista della odierna udienza di trattazione, con memoria della Avvocatura Generale dello Stato ha in primo luogo richiamato la normativa concernente il dottorato di ricerca vigente nell’a.a. 1998/1999 per quanto interessa il caso che ne occupa, e cioè: il D.P.R. 11/071980 n. 382 (e succ. mod.); la legge 30/11/1989 n. 398 recante norme in materia di borse di studio universitarie e l’art. 3 che dispone che sino alla approvazione della nuova disciplina sul dottorato di ricerca, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 75 del D.P.R. 382/1980, per quanto concerne la concessione delle borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca nell’ambito dell’apposito stanziamento di bilancio, il D.P.R. 03/10/1997 n. 387 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina delle procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca; e quindi ha evidenziato:
che il superamento del reddito origina una situazione di incompatibilità che dà luogo alla ripetizione dei ratei di borsa eventualmente percetti.
che poiché l’anno accademico inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno (solare) successivo, la compatibilità deve essere riferita (e non può che essere riferita) al periodo dell’anno solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l’anno accademico;
che tutti i dottorandi di ricerca titolari di borsa di studio per ogni singolo anno della loro iscrizione dichiarano specificatamente di essere a conoscenza che per fruire la borsa di studio di Dottorato è necessario godere, nell’anno solare successivo a quello di inizio dell’anno accademico, un reddito personale lordo non superiore a Lire 15.000.000;
che l’attuale ricorrente è stato ammesso al III anno di corso per l’a.a. 2001/2002 e ha anch’egli dichiarato di essere a conoscenza che per fruire della borsa di Dottorato per lo stesso anno 2001-2002 era necessario godere, nell’anno 2002 di un reddito personale lordo non superiore a L. 15.000.000;
che in data 06.02.2002 (al III anno di corso stesso a.a. 2001-2002) lo stesso ricorrente ha dichiarato al Rettore di rinunciare “Alla corresponsione della borsa di studio prevista dalle vigenti disposizioni, per l’a.a. 2001-2002, per il seguente motivo:superamento reddito e presa servizio a partire dal 31/01/2002”;
che poiché aveva percepito i ratei relativi ai mesi di novembre e dicembre 2001 e di gennaio 2002 dovevasi necessariamente provvedere al recupero del credito di Euro 2517,10 (pari a tre mensilità dell’importo);
che alla richiesta di restituzione ricorrente eccepiva che il reddito annuale al quale avrebbe dovuto essere fatto riferimento doveva intendersi quello prodotto nell’anno precedente rispetto al momento della conferma della borsa di studio;
che invece avendo l’attuale istante anche rinunciato alla borsa di studio la ripetizione dei tre ratei relativi alla stessa borsa costituirebbe un atto dovuto;
Tanto premesso, il Collegio ritiene giovevole riepilogare la serie delle vicende interessanti la attuale pretesa del ricorrente.
Lo stesso, che aveva ottenuto una borsa di studio relativa alla iscrizione e frequenza del corso triennale di Dottorato di ricerca in diritto pubblico dell’economia presso la Università degli Studi “La Sapienza” di Roma e che aveva frequentato lo stesso corso di Dottorato nell’anno accademico 1999/2000 e nel successivo a.a. 2000/2001 venendogli regolarmente corrisposta la borsa di studio, nel corso del successivo a.a. 2001/2002 e cioè nel gennaio del 2002 veniva con D.M. 18/01/2002 nominato uditore giudiziario con assunzione di servizio presso la sede giudiziaria dal 01/02/2002.
Dopo che al medesimo sono stati corrisposti i ratei di borsa di studio relativi ai mesi di novembre e dicembre del 2001 e gennaio del 2002 l’Amministrazione pretende ora in restituzione tali ratei (per un ammontare totale di Euro 2517,10) e, nel provvedimento che tale ripetizione dispone fa riferimento a controlli effettuati dalla stessa Università da cui sarebbe emersa la esistenza di una rinuncia dell’interessato alla borsa di Dottorato di ricerca per l’anno accademico 2001/2002 collegata al superamento del reddito riferito alla presa di servizio (come uditore giudiziario) dal 31/01/2002.
Come evidente, oggetto del ricorso è la restituzione delle somme già corrisposte al ricorrente per i suindicati tre mesi di Dottorato per l’anno accademico 2001-2002.
In relazione a tale pretesa restitutoria è stata già emessa Ordinanza (n. 1314/05) di questa Sezione che (dopo anteriore istruttoria acquisitiva di documentati chiarimenti) ha sospeso l’atto indicato nell’epigrafe del ricorso e cioè la comunicazione del 03/09/2004 prot. n. 611991 della Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Ufficio Stipendi) che dispone la restituzione degli importi percepiti a titolo di borsa di studio per l’a.a. 2001-2002 per ammontare pari a Euro 2517,10.
Tanto precisato, ai fini della definizione della controversia portata all’esame del Collegio, non è vano, attesa la esigenza di dirimere possibili situazioni di equivoca o dubbia interpretazione, richiamare quanto dalla giurisprudenza posto in luce che involve la questione del periodo di riferimento da valutare ai fini del requisito del reddito per l’attribuzione di borse di studio, tenuto anche conto che in memoria a difesa depositata in vista della odierna udienza di trattazione con conclusioni dirette a contrastare la attuale pretesa del ricorrente, si fa riferimento, nell’excursus delle norme ritenute interessare il caso che ne occupa, al D.P.R. 11/07/1980 n. 382.
Appunto con specifico riguardo a tale D.P.R. è stato ritenuto che “…ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 11/07/1980 n. 382 il requisito del reddito personale complessivo ai fini dell’ammissione al concorso per l’attribuzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle Università (tale era la fattispecie su cui è intervenuta la relativa decisione) deve essere valutato esclusivamente in relazione all’anno solare precedente, non essendo documentabile né accettabile un reddito che al momento di riferimento non si è ancora prodotto(CdS Serz. VI 14.10.2009, n. 6284).
Inoltre, con riferimento al “…problema se la sussistenza del requisito reddituale, previsto dalla legge per la concessione del beneficio, debba essere valutato con riferimento all’anno solare precedente a quello in corso alla data di scadenza della domanda (che è anche l’anno di ammissione al corso)oppure con riferimento all’anno solare in cui ha luogo l’attribuzione ed il pagamento della borsa di studio, (omissis), deve sussistere al momento della domanda e deve essere accertato, anche qualora vengano effettuati controlli, con riferimento a tale momento l’anno solare di sussistenza del requisito (reddituale) (che) non può essere di quello (riferito) all’anno in corso alla data di scadenza della domanda … (Cass. Sez. I ^ 07/02/2008 n. 2955).
Né l’istante può ritenersi tenuto a dichiarare nella domanda un presumibile reddito futuro, atteso che la legge fa riferimento ad un reddito effettivo…e non presunto”(stessa già citata Cass. Sez. I n. 2955/2008.
Tanto richiamato e condiviso, può esaminarsi direttamente la posizione del ricorrente tenuto conto che nell’atto impugnato si fa riferimento anche ad una rinuncia sottoscritta dallo stesso.
In effetti è dato rinvenire tale atto di rinuncia che però reca la data del 06/02/2002 cioè successiva ai ratei di borsa percepiti che si riferiscono ai mesi di novembre e dicembre del 2001 e di gennaio 2002.
Rileva ricorrente (vedasi anche la memoria depositata in vista della odierna udienza di trattazione) che il superamento del reddito e la presa di servizio (come uditore giudiziario) si sono verificati solo a partire dal 31/01/2002. Infatti la nomina a uditore giudiziario è stata disposta con D.M. 18/01/2002, che tale lo ha nominato con assunzione di servizio del 1°/2/2002.
Sicché allorquando ha compilato la domanda finalizzata alla conferma per l’a.a. 2001/2002 della borsa di studio (domanda redatta il 06/11/2001) l’interessato ancora ignorava che nel mese di marzo del 2002, quindi successivamente alla stessa domanda, avrebbe percepito un reddito superiore al minimo per la borsa di studio, in quanto corrispondente a quello di uditore giudiziario.
In disparte la ovvia considerazione che a tale reddito non era da farsi riferimento in quanto futuro e non percepito al momento della domanda compilata per il terzo anno di Dottorato (a.a. 2001/2002), rileva il Collegio che il proseguimento da parte del ricorrente nella frequenza del terzo anno di corso con borsa di studio (non essendo sino a tale momento percettore di reddito superiore a quello riferibile all’anteriore a.a.) non può disgiungersi dalla considerazione che la borsa di studio per lo svolgimento della attività di Dottorato con frequenza regolare e [#OMISSIS#] del corso e con risultati proficui in seno allo stesso (il ricorrente ha regolarmente conseguito infatti il Dottorato di ricerca) garantiva all’interessato (nella stessa attività impegnato per la quale visti i risultati profondeva le sue energie) adeguati mezzi economici.
Ritiene conclusivamente il Collegio quanto segue.
Atteso il carattere assistenziale riconoscibile alla sua erogazione deve escludersi ogni obbligo di restituzione delle somme già percepite a titolo di borsa di studio dal ricorrente che il corso di Dottorato regolarmente e proficuamente frequentava sicché in caso di perdita del beneficio lo stesso deve essere limitato a quella parte non ancora erogata e non può investire le somme già percepite delle quali, come già rilevato, va escluso ogni obbligo di restituzione.
A tale conclusione è pervenuta, anche se in decisioni non recenti, la giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S. Sez. VI 16/01/1997 n. 50) che sottolinea il carattere assistenziale del diritto alla borsa e afferma che la perdita del beneficio deve essere limitata alla sola parte del beneficio non ancora erogata con esclusione dell’obbligo di restituzione delle somme già percepite.
Le suesposte considerazioni consentono l’accoglimento del ricorso restando assorbiti motivi riferiti ad ulteriori profili denunciati dal ricorrente.
Le spese vanno poste integralmente a carico dell’Amministrazione nella misura nel dispositivo indicata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando in accoglimento del ricorso indicato in epigrafe, annulla il provvedimento con lo stesso ricorso impugnato concernente la restituzione a carico del ricorrente delle somme indicate nel medesimo provvedimento riferite a borsa di studio per dottorato di ricerca.
Condanna la resistente Amministrazione al pagamento delle spese ed onorari di giudizio che si liquidano in favore del ricorrente nella misura complessiva di € 2000,00 (duemila) oltre I.V.A. e C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Massimo [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Restaino, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Chine’, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)