Le Commissioni sono chiamate non solo a fissare criteri, parametri e indicatori, ma anche ad individuare la loro possibile incidenza ponderale. Si deve in ogni caso considerare che alle Commissioni si chiede di individuare il candidato migliore. Criteri, parametri e indicatori sono fondamentali nel guidare il lavoro valutativo. Ma le loro incidenze ponderali ai fini del giudizio finale non devono diventare delle gabbie meccanicistiche, ancorate addirittura a puntuali pesi specifici di ognuno di essi. La previsione di un “peso” specifico per ogni criterio/parametro/indicatore (ammesso che sia possibile in concreto) porterebbe ad un automatismo assorbente e insuperabile che non necessariamente propizierebbe l’esito auspicato, ovvero l’individuazione del candidato migliore. Naturalmente questo non significa consegnare il lavoro delle Commissioni all’arbitrio. Ciò che i Commissari devono fare, una volta fissati criteri, parametri e indicatori, e la loro eventuale incidenza ponderale, è giustificare con una congrua motivazione la scelta finale così da far emergere in modo quanto più preciso ed esauriente possibile le ragioni della prevalenza di un candidato sull’altro.
Cons. Stato, Sez. VII, 5 marzo 2024, n. 2175
Criteri, parametri e indicatori sono fondamentali per la valutazione della Commissione
02175/2024 REG.PROV.COLL.
04070/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4070 del 2023, proposto da
-OMISSIS–OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Bonazzi 35;
contro
Università degli Studi Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS–OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) n.-OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Perugia e di -OMISSIS–OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2024 il Cons. OMISSIS;
Viste, altresì, le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’appellante, originario ricorrente, impugnava innanzi al Tar Umbria gli atti relativi alla procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario – prima fascia – settore concorsuale 01/B1-S.S.D.-INF/01, presso il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della L. 240 del 30.12.2010. In particolare l’appellante impugnava la Deliberazione Consiliare del-OMISSIS- (pubblicata in data 19 novembre 2019), “nella parte in cui viene deliberata a maggioranza la designazione dell’intera commissione, per la nomina del Professore di I Fascia – Posto PO SSN INF/01, mediante sorteggio, piuttosto che dal Rettore, come previsto dall’art. 4 del “Regolamento dell’Università di Perugia per la chiamata dei Professori ex artt. 18 e 24 della legge 240/2010”.
Successivamente, con il primo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 21 settembre 2020, l’appellante ha impugnato i verbali nn. 1 e 2 della Commissione di concorso e il Decreto Rettorale n. 1124/2020, con il quale è stata nominata la Commissione medesima.
Con provvedimento cautelare emesso all’esito della Camera di Consiglio del 20 ottobre 2020 il Collegio ha rigettato l’istanza cautelare in ragione della “mancata adozione allo stato del provvedimento rettorale di conclusione del procedimento”.
Successivamente, il Rettore dell’Università degli Studi di Perugia ha adottato il decreto rettorale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-2020 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura concorsuale e, per l’effetto, dichiarato vincitore della procedura il Prof. -OMISSIS-.
Infine, a conclusione della procedura, il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, acquisito il parere del Senato Accademico, con delibera assunta in data -OMISSIS-e pubblicata sull’Albo on-line in data 3 e 4 dicembre 2020, ha approvato la proposta di chiamata del Prof. -OMISSIS- deliberata dal Consiglio del dipartimento interessato.
L’appellante impugnava il decreto rettorale del -OMISSIS-(ma non anche la delibera del consiglio di amministrazione dell’ateneo del -OMISSIS-), per invalidità derivata, con ricorso per motivi aggiunti, facendo valere le medesime censure sollevate nel ricorso principale e nel primo ricorso per motivi aggiunti.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 24 febbraio 2021, il Tar respingeva la domanda cautelare proposta con il secondo ricorso per motivi aggiunti, in quanto “non sussiste alcuna preclusione definitiva al conseguimento del bene della vita connesso alla pretesa azionata in caso di eventuale accoglimento del gravame con annullamento dell’esito della procedura concorsuale e conseguente caducazione degli atti posti a valle della procedura valutativa”.
In attesa della definizione nel merito della causa, il Prof. -OMISSIS- ha proposto due ulteriori ricorsi innanzi al TAR Umbria (uno dei quali è stato poi rinunciato), aventi a oggetto l’impugnazione del Decreto Rettorale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-2020 del Rettore dell’Università degli Studi di Perugia.
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato in data 9 marzo 2021, l’appellante ha impugnato i medesimi atti già oggetto di impugnazione nel giudizio innanzi al TAR.
Con sentenza n.-OMISSIS- del 30.05.2022 il Tar Umbria ha dichiarato il ricorso del Prof. -OMISSIS- inammissibile per violazione del principio di alternatività.
Così definiti gli altri giudizi incardinati dall’odierno appellante innanzi al Tar Umbria per l’impugnazione del D.R. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-2020, all’esito della trattazione dell’originario giudizio R.G. n. 92/2020, la cui decisione è oggetto della presente impugnazione, il Giudice ha dichiarato il ricorso “improcedibile per mancata impugnazione il provvedimento conclusivo della procedura stessa” e “irricevibili, ai sensi dell’art. 35, comma \1, lett. a), cod. proc. amm., in quanto tardivamente notificati” i secondi motivi aggiunti.
Appellata ritualmente la sentenza resistono il prof. -OMISSIS–OMISSIS- e l’Università degli studi di Perugia.
All’udienza del 20 febbraio 2024 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1.Con il primo motivo di appello l’appellante deduce l’erroneità della sentenza per aver ritenuto la improcedibilità del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti ex art. 35, comma 1, lett. c) cpa.
Evidenzia la natura di atto presupposto degli atti validamente impugnati (D.R. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-2020 comunicatogli direttamente in data 17 novembre 20 e la mera natura presupponente della Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo del -OMISSIS-e del successivo D.R. n. 2229 del 30 novembre 2020 di nomina del Prof. -OMISSIS–OMISSIS-, atti che la sentenza erroneamente ritiene che avrebbero dovuto essere impugnati per potersi decidere nel merito il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti.
La censura è fondata.
Il Tar ha osservato “L’Amministrazione ha precisato che alla luce del vigente Regolamento per la chiamata dei professori e dei ricercatori, ed in particolare dei relativi artt. 8, comma 2, e 9, comma 6, l’atto conclusivo della procedura concorsuale per cui è causa deve essere identificato non già nel provvedimento di nomina del candidato risultato maggiormente idoneo alla copertura del posto (atto del quale il predetto regolamento non fa, in realtà, nemmeno menzione), ovvero nel D.R. n. 2229 del 30 novembre 2020, bensì nella delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, acquisito il parere del Senato Accademico, ha approvato la proposta di chiamata del prof. -OMISSIS- deliberata dal Consiglio del Dipartimento interessato. Tale delibera è stata assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del -OMISSIS-previo parere rilasciato il giorno prima dal Senato Accademico, e le suddette deliberazioni sono state pubblicate all’albo on line dell’Ateneo, rispettivamente, in data 3 e 4 dicembre 2020 (come da estratto di pubblicazione); pertanto, per rendere ancora attuale il proprio interesse al ricorso, il prof. -OMISSIS- avrebbe dovuto gravare anche detti atti entro il 2 febbraio 2021”.
Il provvedimento conclusivo della procedura per cui è causa va certamente individuato nella delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 comma 1, lett. e), l. n. 240 del 2010, 8, comma 2, e 9, comma 6, del Regolamento per la chiamata dei professori dell’Università degli Studi di Perugia, non gravata dal ricorrente.
Tuttavia il ricorrente ha impugnato il decreto rettorale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-2020 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura concorsuale e, per l’effetto, dichiarato vincitore della procedura il Prof. -OMISSIS-.
Nel caso di specie, la mancata impugnazione degli ulteriori atti non è in grado di elidere l’interesse ad ottenere l’annullamento dei risultati della procedura poiché l’atto di nomina e la presa di servizio, pur se provvedimenti distinti rispetto a quello di approvazione dell’esito della procedura, si fondano su di esso.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’interesse è connesso agli esiti della procedura selettiva indipendentemente dal successivo provvedimento di nomina, atto autonomo rispetto al quale l’esito della procedura selettiva costituisce un presupposto che non viene messo in discussione (Cons. di Stato, sez. VII, n. 8800/2022). Si tratta di un nesso di presupposizione immediato, diretto e necessario, per cui l’annullamento del provvedimento di approvazione dell’esito della procedura esplica sugli atti successivi un’efficacia caducante in ossequio al principio simul stabunt simul cadent.
2.Dall’accoglimento del primo motivo di appello deriva la necessità dell’esame degli altri motivi non esaminati dal primo giudice, riproposti per l’effetto devolutivo dell’appello.
3. A tal proposito, ritiene il Collegio, ai sensi dell’art. 95 comma 5 c.p.a., di non integrare il contraddittorio al professore -OMISSIS-, posizionatosi secondo nella procedura, davanti l’odierno appellante in considerazione dell’infondatezza dei motivi di appello.
4. L’appellante ripropone la domanda di annullamento del “Verbale della riunione del Consiglio del Dipartimento di matematica e informatica dell’Università degli Studi di Perugia”, approvato e pubblicato in data 19 novembre 2019, nella parte in cui viene deliberata a maggioranza la designazione dell’intera commissione, per la nomina del Professore di I Fascia – Posto PO SSN INF/01, mediante sorteggio, piuttosto che dal Rettore, come previsto dall’art. 4 del Regolamento di Ateneo.
Deduce illegittimità per incompetenza relativa – Violazione degli artt. 18 e 24, commi 5 e 6 della Legge n. 240/2010 e della Legge n. 168/1989 in quanto il consiglio del dipartimento di matematica e informatica dell’Università degli Studi di Perugia con il verbale del 23 ottobre 2019, approvato e pubblicato il 19 novembre 2019, aveva deliberato su materia di competenza esclusiva dell’Ateneo perugino.
Violazione degli artt. 18 e 24, commi 5 e 6 della Legge n. 240/2010 e dell’art. 4 del Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia. Eccesso di potere – Carenza dei presupposti in fatto e diritto – Travisamento ed erronea valutazione dei fatti – Manifesta erroneità; Difetto e/o erroneità e contraddittorietà della motivazione– Irragionevolezza – Arbitrarietà – Ingiustizia Manifesta.
Le censure non sono fondate.
L’art. 4, comma 1, del Regolamento dell’Università di Perugia, testualmente recita: “La Commissione è nominata dal Rettore, è composta da tre membri, designati dalla struttura interessata, scelti tra professori di I fascia del settore concorsuale, ovvero di uno o più settori scientifico-disciplinari, in cui il posto è bandito in possesso di un elevato profilo scientifico. Almeno due dei componenti la Commissione saranno scelti tra docenti di altri Atenei, anche stranieri con comprovata esperienza scientifica su tematiche proprie del settore concorsuale ovvero dei settori scientifico-disciplinari”.
La norma non individua una modalità vincolante che il Dipartimento deve seguire ai fini della scelta dei commissari da designare, limitandosi a stabilire l’obbligo di individuare almeno due componenti su tre appartenenti ad altri atenei ed il requisito della comprovata esperienza scientifica. Ne discende che il Regolamento non impone alcuna specifica forma per la selezione dei membri della commissione, né vieta il ricorso al sorteggio.
Il Consiglio di Dipartimento ha individuato i nominativi dei tre commissari (di cui due appartenenti ad altre Università e una all’Ateneo perugino) attingendo da una rosa di 20 docenti individuati mediante sorteggio.
Il sorteggio effettuato dall’Ateneo, infatti, era, da un lato funzionale ad offrire all’ufficio concorsi una rosa di candidabili integra, dalla quale procedere all’ulteriore estrazione a sorte dei membri della commissione e, dall’altro, a scongiurare qualsiasi possibile strumentale defezione funzionale a “indirizzare” la composizione dell’organo di valutazione.
Osserva il Collegio che un simile modus operandi risulta privo di opacità ed è idoneo sia a scongiurare il rischio di una artificiosa selezione sia a fugare il dubbio di possibili favoritismi.
È, pertanto, infondata la censura formulata dall’appellante circa l’incompetenza dell’organo consiliare in ordine alla pretesa modifica del Regolamento, in quanto nessuna modifica è stata disposta, essendo la modalità di designazione utilizzata nel caso oggetto di giudizio conforme all’art. 4 del medesimo Regolamento.
La scelta operata dal Consiglio di Dipartimento di revocare l’intera commissione già designata e procedere alla nomina di una nuova commissione mediante sorteggio è stata motivata sulla base dell’esigenza di far fronte ad una situazione eccezionale, ingeneratasi sia a seguito dei rilievi formulati dal Prof. -OMISSIS- in ordine al possesso da parte del membro interno della Commissione dei requisiti inderogabili prescritti per l’esercizio delle funzioni di commissario, sia a seguito delle opposte contestazioni avanzate dal medesimo appellante in ordine alle modalità di designazione.
A fronte di tale situazione, come visto, l’organo consiliare ha legittimamente ritenuto di garantire “le più ampie caratteristiche di legittimità ed in assenza di qualsivoglia coinvolgimento del Direttore e di tutti i membri del Consiglio nella designazione della commissione della procedura in oggetto”, tanto da delegare la gestione del sorteggio all’Ateneo o al MIUR, “volendo lo stesso rimanere del tutto estraneo anche alla procedura del sorteggio, sempre a garanzia della più ampia trasparenza ed imparzialità”.
Non si ravvisa, pertanto, una disparità di trattamento rispetto “ai casi pregressi per il fatto che l’amministrazione, disapplicando, mediante il ricorso al sorteggio, il regolamento universitario avrebbe in tal modo creato”, in quanto nessuna disapplicazione è stata disposta e la particolarità della situazione poteva giustificare la scelta di modalità di selezione dei commissari orientate nel senso di assicurare la massima trasparenza ed imparzialità possibile.
4. Passando ai primi motivi aggiunti deve essere disattesa la censura di illegittimità del decreto rettorale di nomina della Commissione per illegittimità derivata, per quanto già esposto circa la correttezza della nomina della commissione esaminatrice.
5. Quanto all’impugnazione dei verbali 1 e 2 della Commissione di valutazione del 20/31 luglio 2020 approvati il 9 settembre 2020 dal Consiglio di Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università degli Studi di Perugia, l’appellante lamenta preliminarmente violazione di legge ed eccesso di potere per la presunta incompatibilità della commissaria Prof.ssa [#OMISSIS#] con il candidato Prof. -OMISSIS-.
La censura è inammissibile per carenza di interesse.
Il professore -OMISSIS- non è il vincitore del concorso e non ha ottenuto alcun beneficio dal preteso rapporto di collaborazione scientifica con uno dei membri della commissione.
L’appellante, che introduce la censura non con riferimento alla nomina della commissione, ma con riferimento a un vizio delle operazioni di valutazione dei candidati, non potrebbe conseguire alcuna utilità dall’annullamento delle valutazioni riferite a un candidato non vincitore.
6. Sempre con riferimento ai verbali 1 e 2 l’appellante deduce eccesso di potere, illogicità manifesta, contraddizione interna.
Evidenzia che la Commissione aveva provveduto, in occasione della prima riunione in data 20 luglio 2020 di cui al verbale n.1, a determinare i criteri di valutazione esposti in apposito allegato al verbale stesso e di essere incorsa in un difetto di coerenza nella stesura del giudizio globale in quanto al candidato -OMISSIS- era stato incoerentemente attribuito un giudizio globale finale di ottimo, identico a quello attribuito al Prof. -OMISSIS-, pur avendo conseguito il candidato -OMISSIS- ben due giudizi inferiori a ottimo e ci fosse una sola area in cui era stato giudicato eccellente.
La censura è inammissibile per carenza di interesse in quanto l’appellante contesta il giudizio globale assegnato al Prof. -OMISSIS-, che peraltro non ha nemmeno convenuto in giudizio, il quale non è vincitore del concorso.
L’appellante non potrebbe conseguire alcuna utilità dall’eventuale annullamento di tale aspetto della procedura valutativa, in quanto insuscettibile di incidere sulla posizione del primo classificato in graduatoria.
7. Con le censure attinenti alle valutazioni rese dalla Commissione giudicatrice sui titoli e sulle pubblicazioni presentati dai candidati, l’appellante lamenta che la commissione aveva deciso di attribuire giudizi analitici ai candidati, valutandoli ciascuno indipendentemente e poi comparando i valori attribuiti, anziché valutarli comparativamente nelle diverse voci e, segnatamente, l’attività didattica, l’attività di ricerca, l’attività di produzione scientifica.
7.1. Osserva il Collegio che il Consiglio di Stato (sez. VI, 5 ottobre 2022, n. 8533; sez. VI, 17 maggio 2022, n. 3856) ha chiarito che la fissazione di criteri di valutazione il più possibile chiari, oggettivi e trasparenti è uno degli aspetti più importanti delle complesse procedure di reclutamento dei professori universitari che, come noto, prevedono diversi passaggi (ASN e concorso nella singola sede) e sono disciplinate da normative di rango e contenuto diverso, quali la legge n. 240/2010, i regolamenti attuativi, i regolamenti delle singole Università, gli standard valutativi elaborati e accettati da diverse istituzioni e comunità scientifiche a livello nazionale e internazionale.
Nel pur complesso contesto normativo, è possibile enucleare alcuni punti fermi in tema di criteri di valutazione da osservare per le procedure di chiamata ex art. 18 della legge 240/2010.
Le procedure che conducono alla chiamata di un professore vengono disciplinate dalle singole Università sulla base della propria autonomia regolamentare. La scelta normativa sul punto tende proprio a valorizzare l’autonomia universitaria così da concedere agli Atenei uno strumento utile, insieme ad altri, ad impostare la politica di reclutamento operata da ogni Università, politica che forma oggetto di possibile valutazione cui poi vengono ancorati i finanziamenti ministeriali.
Le procedure che si svolgono in sede locale mirano ad operare una valutazione comparativa tra candidati già in possesso dell’ASN per il settore posto a concorso, al fine di individuare il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto.
La valutazione è compiuta da Commissioni all’uopo nominate e composte da docenti in possesso di riconosciute competenze specifiche. La valutazione di un candidato è un atto opinabile. Affidarla ad una Commissione di competenti significa affidarsi alle persone che sono nelle migliori condizioni per compierla. Le valutazioni affidate alla cura dell’organo tecnico sono dunque vincolanti per l’Amministrazione che ha indetto la selezione in ordine ai giudizi tecnico-discrezionali formulati sui profili curriculari dei candidati. In altri termini, l’Amministrazione che ha bandito il concorso in linea generale non può legittimamente disattendere i risultati, ritualmente approvati, dell’attività valutativa della Commissione giudicatrice (Consiglio di Stato, sez. VI, 28/06/2016, n. 2855).
La valutazione dei candidati, del loro curriculum, delle pubblicazioni scientifiche e delle capacità didattiche deve avvenire sulla base di criteri, parametri e indicatori. Essi possono essere enumerati in maniera puntuale nei regolamenti approvati dalle singole Università oppure nelle delibere dipartimentali che chiedono il bando del posto o nei bandi stessi. Sono queste le ipotesi nelle quali gli Atenei dimostrano di voler adoperare in maniera penetrante uno strumento utile ad attuare le proprie politiche di reclutamento.
In altri casi, i regolamenti delle sedi universitarie affidano direttamente alle Commissioni il compito di definire criteri, parametri e indicatori. Anche in dette ipotesi, però, le Commissioni non dispongono di un potere totalmente discrezionale. Sia perché i regolamenti, anche se non dettano i criteri in maniera specifica, in molti casi chiedono comunque alle Commissioni di uniformarsi alla normativa vigente ovvero agli standard qualitativi riconosciuti a livello nazionale ed internazionale o, ancora, ai criteri e ai parametri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento e così via. Sia perché le Commissioni, essendo composte da persone che sono espressione dello specifico sapere disciplinare, operano al fine di riconoscere, nei candidati proprio gli standard metodologici e contenutistici della comunità scientifica di appartenenza.
La Commissione, anche quando le viene riconosciuto un ruolo significativo nella definizione dei criteri, non può comunque discostarsi da criteri e standard riconosciuti. Essa non potrebbe, cioè, inventarsi requisiti e standard sconosciuti e poco chiari. Il rischio è che, per ipotesi, all’interno dello stesso Ateneo, candidati di un medesimo settore concorsuale vengano valutati sulla base di criteri molto diversi se diverse sono le procedure bandite e le Commissioni chiamate ad operare.
La valutazione dell’attività svolta dalla Commissione per giungere alla predeterminazione dei criteri deve essere operata non in maniera meccanica e formalistica, ma sulla base di una valutazione finalistica della ratio ad essa sottesa. Sicché, ove i principi di competenza e trasparenza non siano in concreto vulnerati, l’eventuale omessa predeterminazione delle suddette regole costituisce un’inosservanza meramente formale, inidonea a ridondare in vizio di legittimità della procedura selettiva.
L’importante è che i criteri individuati siano né vaghi né generici, ma idonei ad oggettivizzare, per quanto possibile, l’ampiezza della discrezionalità valutativa tipica di questo genere di selezioni, nonché a consentirne ex post la ricostruzione dell’iter logico seguito (Cons. Stato, Sez. VI, 14 gennaio 2021, n. 454).
Le Commissioni sono chiamate non solo a fissare criteri, parametri e indicatori, ma anche ad individuare la loro possibile incidenza ponderale. Si deve in ogni caso considerare che alle Commissioni si chiede di individuare il candidato migliore. Criteri, parametri e indicatori sono fondamentali nel guidare il lavoro valutativo. Ma le loro incidenze ponderali ai fini del giudizio finale non devono diventare delle gabbie meccanicistiche, ancorate addirittura a puntuali pesi specifici di ognuno di essi. La previsione di un “peso” specifico per ogni criterio/parametro/indicatore (ammesso che sia possibile in concreto) porterebbe ad un automatismo assorbente e insuperabile che non necessariamente propizierebbe l’esito auspicato, ovvero l’individuazione del candidato migliore. Naturalmente questo non significa consegnare il lavoro delle Commissioni all’arbitrio. Ciò che i Commissari devono fare, una volta fissati criteri, parametri e indicatori, e la loro eventuale incidenza ponderale, è giustificare con una congrua motivazione la scelta finale così da far emergere in modo quanto più preciso ed esauriente possibile le ragioni della prevalenza di un candidato sull’altro.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato è [#OMISSIS#] nel ritenere che le valutazioni della Commissione nell’ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario costituiscono espressione dell’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, o meglio costituiscono valutazioni tecniche. Si tratta di valutazioni pienamente sindacabili dal giudice amministrativo sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l’aspetto più strettamente tecnico. Ciò significa che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo. Siffatto sindacato è a maggior ragione ammissibile quando, nell’ambito delle valutazioni dei candidati che hanno partecipato a concorsi universitari, vi siano elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Ma tutte le volte in cui non viene indicata alcuna logicità e della ragionevolezza, la motivazione espressa dalla Commissione, costituendo il frutto di discrezionalità tecnica, non può essere sostituita con il diverso avviso del giudice (Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 aprile 2022, n. 2598).
7.2. L’art. 6 del vigente Regolamento d’Ateneo per la chiamata dei relativo alle procedure di chiamata ex art. 18 L. n. 240/2020 ma richiamato anche dal successivo art. 9, concernente le procedure ex art. 24 – si limita infatti a stabilire che la Commissione debba individuare il candidato maggiormente qualificato “all’esito della valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, dei titoli, del curriculum dei candidati e della prova didattica nel caso in cui sia prevista”. Ferma restando, dunque, l’imprescindibilità della comparazione – che deve comunque esservi – detta norma non impone affatto l’utilizzo del metodo comparativo in ogni singola fase del procedimento di valutazione.
7.3. Tanto premesso, con riferimento all’attività didattica la censura è infondata.
La commissione, nella sua discrezionalità, ha previsto di valutare la didattica con riferimento alla didattica ufficiale, alla didattica integrativa e al servizio agli studenti, mentre le attività di cui pretende la valutazione il Prof. -OMISSIS- (direzione della didattica e la internazionalizzazione) non sono ricomprese alla voce “Didattica”, ma più propriamente all’attività scientifica e di ricerca.
Nessun elemento porta a ritenere che tale giudizio sarebbe mutato qualora la valutazione fosse stata posta in essere – come reclamato dal ricorrente – in modo comparativo, ossia raffrontando i titoli didattici del prof. -OMISSIS- con quelli prodotti dal prof. OMISSIS.
Non vi è prova, cioè, che qualora la valutazione sui titoli fosse stata condotta con metodo comparativo, il prof. -OMISSIS- avrebbero sicuramente conseguito “valori inferiori a eccellente” (“non possedendo essi attività didattiche curriculari internazionali … simili a quelle del Prof. -OMISSIS- e non avendo svolto alcuna attività di direzione della didattica ufficiale, integrativa e di servizi agli studenti come invece rilevato nella carriera del Prof. -OMISSIS-”).
7.4. Con riferimento alla voce “attività di ricerca” l’appellante lamenta che la valutazione di eccellenza attribuita al candidato Prof. -OMISSIS- sarebbe errata, in quanto quest’ultimo non sarebbe titolare di attività di direzione e coordinamento di rete di ricerca di livello internazionale.
Lamenta, inoltre, la mancata menzione ovvero l’omessa citazione, da parte della Commissione, di alcuni titoli da lui prodotti.
La censura non è fondata.
La colonna relativa all’“attività dichiarata” contenuta delle schede di valutazione è redatta in forma sintetica; quindi la circostanza che un determinato titolo non vi risulti espressamente menzionato non vuol dire che lo stesso non sia stato nemmeno valutato, in quanto nel primo verbale del 20 luglio 2020 si dà espressamente atto che la Commissione ha ritenuto ammissibili tutti i titoli prodotti dai candidati.
Le valutazioni operate dalla Commissione, non sono inficiate da profili di “contraddizione manifesta” e/o di “palese illogicità e incoerenza”. Viceversa il ricorrente, nel prospettare le censure, ha sostanzialmente sostituito la propria valutazione di merito a quella della commissione.
La mancata menzione della partecipazione del ricorrente al comitato di direzione della Associazione Italiana Intelligenza Artificiale va, presumibilmente ascritta al fatto l’associazione non appare propriamente qualificabile come “gruppo di ricerca”, mentre il mancato inserimento nell’ambito della categoria in commento del ruolo ricoperto dal prof. -OMISSIS- nella rete di eccellenza di Al Planning è dipeso – come rilevato del resto nello stesso ricorso introduttivo – dall’avvenuta valutazione di detto titolo nell’ambito della successiva categoria dell’“attribuzione di finanziamenti competitivi in qualità di responsabile o responsabile locale di progetti di ricerca” (con riferimento alla quale, nella scheda di valutazione del prof. -OMISSIS- si dà espressamente atto che lo stesso “E’ stato responsabile scientifico del nodo di Perugia della rete di eccellenza di Al Planning finanziata dall’unione Europea nel 2001-2003”).
Quanto alle attività di “partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali”, con riferimento alle quali l’appellante deduce che stanti alcune “evidenze non notate dalla commissione” – in particolare, l’avvenuta organizzazione di alcuni “importantissimi convegni internazionali” e che il giudizio di “ottimo assegnatogli per tale categoria di titoli doveva essere rivisto in “Eccellente”, è evidente che nessun automatismo deriva dalla partecipazione a congressi e la valutazione di eccellente, tanto più dove la doglianza riguarda l’organizzazione di congressi che è cosa diversa dall’essere relatore.
Sotto altro profilo, diversamente quanto affermato dall’appellante, la Commissione – nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, ha valutato per tutti, nell’ambito della categoria “partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio”, la partecipazione a comitati scientifici non solo di riviste, enciclopedie etc. ma anche di conferenze e convegni, assicurando in ogni caso il pieno rispetto della par condicio tra tutti i candidati.
Quanto infine alla doglianza concernente l’avvenuta valutazione in favore del prof. -OMISSIS-, nell’ambito della categoria “direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio”, del trattato a suo nome pubblicato in Springer LNCS 2962(2004) – titolo giudicato dalla Commissione “Eccellente per la sede editoriale prestigiosa” – è il nome stesso della categoria in esame (peraltro mutuato dalla Commissione dall’art. 4 lett. “c” del D.M. n. 76 del 2012) ad inserire tra i titoli in essa valutabili anche la “direzione di trattati”, senza escludere che autori e direttori dei trattati possano coincidere.
7.5 Con riferimento, da ultimo alle pubblicazioni scientifiche, l’appellante contesta in particolare, i giudizi resi dalla Commissione in relazione ad uno dei quattro criteri dalla stessa individuati ai fini della valutazione di ciascuna delle 15 pubblicazioni prodotte da ciascuno dei tre candidati, ovvero quello indicato al punto 3.1, lett. c) dell’allegato n. 1 al verbale n. 1 del 21 luglio 2020, nel quale si fa riferimento anche alla “diffusione all’interno della comunità scientifica”. Lamenta infatti che alcuni dei giudizi resi dalla Commissione che lo avrebbero penalizzato contrasterebbero con i dati bibliometrici ricavabili da una delle principali banche-dati citazionali, ovvero SCOPUS.
La censura non è fondata.
Il punto 3.1, lett. c) dell’allegato n. 1 al verbale n. 1 del 21 luglio 2020 ricomprende non solo il grado di diffusività all’interno della comunità scientifica, ma anche la “rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione” sulla quale l’appellante non si è soffermato.
SCOPUS, poi, per quanto di largo utilizzo, è solo una delle varie banche-dati accessibili al fine dei dati bibliografici.
Da ultimo, quanto alla valutazione delle pubblicazioni, l’appellante si spinge nell’ambito della insindacabilità nel merito delle valutazioni tecniche operate dalle Commissioni di concorso,
Inoltre il rilievo che la pubblicazione “-OMISSIS- -OMISSIS- (2019). End-to-End Voting with Non-Permissioned and Permissioned Ledgers. JOURNAL OF GRID COMPUTING, ISSN: 1570-7873, doi: 10.1007/s10723-019-09478-y”, non sarebbe stata pubblicata alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è smentita da quanto emerge dal sito internet della casa editrice, che dimostra l’avvenuta pubblicazione dell’articolo scientifico alla data del 20 marzo 2019.
Conclusivamente l’appello deve essere respinto.
In considerazione della reciproca soccombenza parziale, le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie il primo motivo di appello in [#OMISSIS#], e lo respinge nella restante parte, quanto alle censure di merito.
Spese del doppio grado compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:
Omissis, Presidente
Omissis, Consigliere
Omissis, Consigliere
Omissis, Consigliere
Omissis, Consigliere, Estensore
L’Estensore OMISSIS
Il Presidente OMISSIS
Pubblicato il 5 marzo 2024