TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 23 luglio 2012, n. 6805

Dottorato di ricerca-Graduatoria-Contemporanea partecipazione SSPL

Data Documento: 2012-07-23
Area: Giurisprudenza
Massima

La legge 30 novembre 1989, n. 398,  all’art. 8, comma 1, stabilisce che “agli iscritti alle scuole di specializzazione che siano ammessi a frequentare un corso didottorato di ricerca si applica la sospensione del corso di studi sino alla cessazione della frequenza del corso didottorato”. Sul punto, la giurisprudenza in materia (cfr., ex multis Consiglio Stato,Sez. VI, 6 luglio 2010, n. 4283)  ha chiarito che la norma non vieta la doppia iscrizione, ma consente la sospensione del corso di specializzazione nelle more del dottorato.

Contenuto sentenza

N. 06805/2012 REG.PROV.COLL.
N. 10898/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10898 del 2011, proposto da: 
[#OMISSIS#] Maccari, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Bendoni, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Maccari in Roma, via degli Antamoro, 5; 
contro
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma Via dei Portoghesi, n. 12 domicilia,
l’Università degli Studi di Roma Tre in persona del legale rappresentante p.t., l’Università degli Studi di Roma Tre – Facoltà di giurisprudenza in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avv. Prof. Guido Corso presso il cui studio in Roma, Viale Trastevere n. 78 domicilia; 
nei confronti di
Annaelena Mencarelli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], controinteressate rappresentate e difese dagli Avvocati prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in Roma, Via Flaminia, n. 79 (Studio legale [#OMISSIS#] & Associati); 
per l’annullamento
della graduatoria finale del 4 ottobre 2011 relativa al concorso pubblico per XXVII ciclo della formazione dottorale bandito con decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Roma Tre n. 1221/2011 a 38 posti per la Scuola dottorale di diritto – economia – storia “[#OMISSIS#] Ascarelli” sezione “sistemi punitivi e garanzie del cittadino”, area diritto penale, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale;
e per la condanna dell’Amministrazione universitaria al pagamento di Euro 800,00 con interessi legali e rivalutazione monetaria a titolo di restituzione di quanto versato per le tasse universitarie;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi di Roma 3 e di Annaelena Mencarelli e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 maggio 2012 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
 
FATTO
Con ricorso notificato alle amministrazioni in epigrafe indicate in data 1° dicembre 2011 e depositato il successivo 21 dicembre 2011, espone la ricorrente di avere partecipato al concorso per l’assegnazione di n. 38 posti per dottore di ricerca presso la Scuola dottorale di diritto – economia e storia “[#OMISSIS#] Ascarelli” dell’Università di Roma Tre classificandosi al quarto posto senza diritto a borsa di studio nell’ambito della sezione “Sistemi punitivi e garanzie del cittadino” nella quale 3 posti erano appunto assegnati con borsa di studio e 3 posti con tassa a carico del candidato.
Impugna quindi la graduatoria nella parte in cui vede classificate le controinteressate nei primi tre posti con diritto a borsa di studio, opponendo la violazione dell’art. 142 del r.d. n. 1592 del 1933.
Conclude quindi chiedendo l’annullamento parziale della graduatoria che le consentirebbe di frequentare ildottorato con borsa di studio previo scorrimento della stessa e la condanna dell’Università al pagamento di Euro 800,00 per tasse universitarie pagate con interessi e rivalutazione.
Le controinteressate e l’Amministrazione universitaria si sono costituite in giudizio rassegnando conclusioni opposte a quelle dell’interessata.
Alla Camera di Consiglio del 26 gennaio 2012 il ricorso è stato rinviato ed infine è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 17 maggio 2012.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Con esso l’interessata impugna la graduatoria del concorso pubblico per il XXVII ciclo di formazione dottorale a 38 posti bandito presso la Scuola dottorale di diritto – economia – storia “[#OMISSIS#] Ascarelli” dell’Università degli Studi di Roma Tre nella parte in cui per l’area di diritto penale ha visto classificate le due controinteressate nell’ambito dei tre posti conferibili con borsa di studio e la ricorrente al quarto posto senza borsa di studio.
2. Avverso tale collocazione la ricorrente sostiene che la norma di cui all’art. 142 del r.d. n. 1592 del 1933 in particolare non consente “l’iscrizione contemporanea a diverse università e o diversi istituti d’istruzione superiore, a diverse facoltà o scuole della stessa università o dello stesso istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa facoltà o scuola”; anche la risposta offerta dalla competente direzione generale del MIUR non consente una diversa interpretazione.
Dall’accesso alla documentazione ella ha potuto rilevare che negli stessi moduli di iscrizione fatti sottoscrivere alle controinteressate, dopo la comunicazione della graduatoria, si richiede espressamente al vincitore di dichiarare di non essere iscritto a laurea I e II livello, master I e II livello, scuola di specializzazione e corso di perfezionamento, mentre le due controinteressate sono appunto iscritte al secondo anno della scuola di specializzazione in professioni legali ed hanno lasciato in bianco la apposita parte del modulo che prevedeva tale dichiarazione, premurandosi di aggiungere a penna una frase con la quale dichiarano di essere già iscritte alla Scuola di Specializzazione per Professioni Legali senza che l’Università abbia opposto alcunché al riguardo.
3. Al riguardo l’Università ha opposto con argomentazione del tutto condivisibile che la dedotta incompatibilità al momento non sussiste in quanto la materia è odiernamente disciplinata dal regolamento di Ateneo sulla “formazione alla ricerca: dottorato di ricerca e scuole dottorali” il quale peraltro riproduce la vecchia norma di cui all’art. 142 del testo unico universitario di cui al r.d. n. 1592 del 1933.
La Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali è invece disciplinata dal d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398 che ha modificato la disciplina del concorso per uditore giudiziario ed all’art.16 ha dettato appunto norme sulle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali prevedendo la loro istituzione nell’ambito delle Università per la “formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l’approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all’assunzione dell’impiego di magistrato ordinario o all’esercizio delle professioni di avvocato o notaio.”. L’accesso avviene mediante concorso per titoli ed esame. Le prove hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole. Lo scopo è quello di preparare ai concorsi di uditore giudiziario, di notaio ed all’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense.
Le Scuole di Specializzazione universitario sono invece istituite dalle Università con lo statuto ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 recante norme per il “Riordinamento delle scuole dirette ai fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento” ed al termine di essa si consegue il diploma di specializzazione.
E’ rispetto a detto tipo di Scuola di Specializzazione che si pone la questione della incompatibilità dal momento che come per il dottorato di ricerca al termine di essa si consegue un titolo da spendere nella carriera universitaria o nei concorsi per l’accesso ai pubblici impieghi; tali titolo non esonera però dalla prova preliminare del concorso in magistratura, esonero stabilito dall’art. 2, comma 5 del d.lgs. n. 398/1997 per quanti appunto abbiano conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali.
Ma pure se non si volesse considerare la diversa natura e finalità dei differenti tipi di Scuole di Specializzazione all’interno dell’ordinamento universitario è da rilevare che il godimento della borsa di studio da parte delle controinteressate è disciplinato da una norma particolare costituita dalla legge 30 novembre 1989, n. 398 che all’art. 8, comma 1 stabilisce che: “Agli iscritti alle scuole di specializzazione che siano ammessi a frequentare un corso didottorato di ricerca si applica la sospensione del corso di studi sino alla cessazione della frequenza del corso didottorato.”
La norma è inserita nella legge recante “Norme in materia di borse di studio universitarie” che ha redisciplinato il conferimento delle borse di studio per tutti e tre i tipi di istruzione post universitaria e cioè per quello impartito nelle scuole di specializzazione, nei corsi di perfezionamento e in quelli di dottorato di ricerca, proprio per evitare sovrapposizioni di benefici a favore degli interessati.
Di conseguenza nessuna arbitrarietà vi è stata nella dichiarazione delle controinteressate che nella domanda di ammissione al Corso di dottorato hanno specificato di essere iscritte al secondo anno della scuola forense di Roma 3, in quanto comunque sarebbero state sospese dalla Scuola forense per la durata del Corso di dottorato con borsa di studio.
Conforme è sul punto la giurisprudenza in materia. Si veda al riguardo la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 6 luglio 2010, n. 4283 che ha confermato un precedente della sezione TAR Lazio, sezione III bis, 15 settembre 2004, n. 9241/2004 ed ha ribadito che la norma non vieta la doppia iscrizione, ma consente la sospensione del corso di specializzazione nelle more del dottorato.
La reiezione delle pretesa principalmente dedotta in giudizio comporta che non possa essere accolta la richiesta di risarcimento del danno come consistente nella condanna dell’Amministrazione universitaria alla restituzione con interessi e rivalutazione della somma corrisposta dalla ricorrente a titolo di tasse universitarie e pari ad Euro 800,00.
Il mancato assolvimento della cd. pregiudiziale amministrativa, infatti, ai sensi dell’art. 30 del c.p.a. non consente di esaudire tale domanda, siccome collegata col richiesto annullamento in parte qua della graduatoria concorsuale impugnata.
4. Per le superiori considerazioni il ricorso va respinto in ogni sua domanda.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento di Euro 900,00 per spese di giudizio da ripartire tra l’Università degli Studi “Roma Tre” e le due controinteressate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Speranza, Presidente
[#OMISSIS#] Restaino, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)