Il conseguimento del titolo senza alcuna riserva da parte dell’amministrazione universitaria, per l’effetto di un provvedimento di segno eguale e contrario a quello di esclusione in precedenza adottato ed impugnato col ricorso, comporta che su di esso possa essere adottata la pronuncia di merito della declaratoria di cessazione della materia del contendere.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 3 dicembre 2012, n. 10042
Dottorato di ricerca-Esclusione da anno successivo-Cessazione materia del contendere
N. 10042/2012 REG.PROV.COLL.
N. 09729/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9729 del 1999, proposto da:
Monteforte Libero, rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [#OMISSIS#] Neri in Roma, Via dei Gracchi, n. 130;
contro
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 domicilia;
per l’annullamento
del decreto in data 13 aprile 1999 con il quale il Rettore dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ha disposto l’esclusione del ricorrente dal proseguimento (2° anno) del corso del dottorato a far tempo dal 1° novembre 1998,
della deliberazione formulata dal Collegio dei docenti nelle sedute 24 aprile 1998 e del 24 novembre 1998 e del 15 gennaio 1999, mai comunicate al ricorrente,
nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale ivi compresi, ove occorra, la nota 22 gennaio 1999 a firma del Coordinatore del Dottorato prof. [#OMISSIS#] Bruno con la quale viene rigettata l’istanza del ricorrente di revisione del giudizio negativo dell’esame di Microeconomia 1° e/o ripetizione della prova ed il giudizio negativo sulla prova di microeconomia;
e con motivi aggiunti del 22 luglio 1999 per l’annullamento
dei verbali del Collegio dei docenti del 24 aprile 1998, del 24 novembre 1998 e del 15 gennaio 1999;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2012 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato all’Università in epigrafe indicata in data 12 luglio 1999 e depositato il successivo 20 luglio 1999, il ricorrente ha impugnato gli atti sopra indicati ed in esito ai quali è rimasto escluso dal dottorato di ricerca per il giudizio negativo dato dal Collegio dei docenti a seguito delle valutazioni negative in due esami.
2.Avverso tale esclusione egli ha dedotto:
2.1 Violazione della legge 7 agosto 1990, n. 241; vizio del procedimento;
2.2. Violazione della legge 7 agosto 1990, n. 241; difetto di motivazione;
2.3. Violazione del bando; illegittimità dell’esame; illegittimità dei giudizi negativi sulle prove; violazione del procedimento, omessa richiesta della relazione prevista dal bando;
2.4 Illegittimità del procedimento; arbitrarietà della prova e del giudizio, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti;
2.5 Illegittimità del procedimento arbitrarietà dell’esclusione del ricorrente;
2.6 Illegittimità del procedimento, disparità di trattamento manifesta ingiustizia.
Ha concluso chiedendo la sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento e l’accoglimento del ricorso.
3. L’Amministrazione si è costituita in giudizio rassegnando conclusioni opposte a quelle dell’interessato.
4. Con motivi aggiunti del 22 luglio 1999 l’interessato, avuto contezza dei verbali del Collegio dei Docenti in esito ai quali è stato formulato il decreto rettorile di esclusione, ha proposto ulteriori censure:
4.1 Illegittimità della determinazione del Collegio dei docenti di inserire nel procedimento una prova scritta di carattere selettivo;
4.2 Illegittimità comunque dell’inserimento nella prova selettiva dell’esame di “Teoria dei giochi” non previsto nella delibera del Collegio dei docenti del 24 settembre 1998;
4.3 Difetto assoluto di motivazione (verbale del 24 ottobre 1998);
4.4. Difetto di motivazione del verbale 15 gennaio 1999.
Ha insistito nell’istanza cautelare e nell’accoglimento del ricorso.
5. Alla Camera di Consiglio del 25 agosto 1999 l’istanza cautelare è stata accolta.
6. Pervenuto il ricorso per la decisione all’udienza pubblica del 17 gennaio 2000 è stata disposta un’istruttoria.
7. Eseguita l’istruttoria il ricorso infine è pervenuto per la decisione alla pubblica udienza dell’8 novembre 2012 alla quale il Collegio ha dovuto constarne l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
8. Risulta infatti depositata una nota del 3 settembre 2012 con la quale parte ricorrente fa sapere che in esito all’ordinanza del TAR n. 1399/1999 è stato riammesso al dottorato, che ha regolarmente espletato. Ha quindi conseguito in data 13 giugno 2003 il titolo di “Dottore di ricerca in scienze economiche” e rappresenta pertanto di non avere alcun interesse alla coltivazione del gravame o che comunque sarebbe cessata la materia del contendere, anche se insiste per la statuizione sulla legittimità del titolo di dottore di ricerca.
9. Al riguardo al Collegio non resta che confermare quanto peraltro già effettuato in via amministrativa dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” a seguito della reiterazione delle prove di esame e della conclusione del ciclo di studi e cioè il pieno conseguimento del titolo di dottore di ricerca da parte del ricorrente, che peraltro non pare posto in dubbio dallo stesso Ateneo, avuto riguardo alla certificazione prodotta in atti e dalla quale risulta che l’interessato ha conseguito il titolo senza alcuna riserva.
A tal riguardo non vi è bisogno neppure di invocare, come effettuato con memoria per l’udienza pubblica, l’applicazione dell’art. 4, comma 2 bis del d.l. 30 giugno 2005, n. 115 convertito in L. 17 agosto 2005, n. 168 stante il quale: “Conseguono ad ogni effetto di legge l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela.”, norma che inserita nel corpo dell’articolo rubricato “Elezioni degli organi e degli ordini professionali e disposizioni in materia di abilitazione e di titolo professionale” è stata ritenuta estensibile oltre che agli esami di abilitazione alla professione di avvocato anche per tutte le altre abilitazioni tra cui quella all’insegnamento.
Nel rilevare che sussistono dubbi sulla natura di titolo professionale (fattispecie prevista dalla norma) del dottoratodi ricerca che è invece il più alto titolo di istruzione universitaria e quindi in ordine alla applicabilità della norma alla fattispecie è da osservare che, comunque, la Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto della questione di legittimità costituzionale proprio dell’art. 4, comma 2 bis del d.l. n. 115/2005 ha chiarito il principio del rapporto esistente tra l’accertamento amministrativo in esito al quale si consegue il titolo abilitativo e i provvedimenti giurisdizionali che abbiano consentito all’interessato di ottenerlo, rimuovendo l’ostacolo amministrativo frapposto seppure solo in sede cautelare, chiarendo che è il primo a produrre l’effetto del conseguimento del titolo e non il provvedimento del giudice. (Corte Costituzionale, 1° aprile 2009, n. 108).
E dunque nel caso in esame poiché tale accertamento in capo all’interessato è stato effettuato o meglio rieffettuato ( alla base vi era la valutazione negativa dell’esame di Microeconomia ed in Teoria dei Giochi che avevano prodotto la esclusione dal dottorato) e concluso con esito positivo con conseguente prosecuzione del secondo anno deldottorato, dopo che sono stati rimossi in via giurisdizionale gli effetti negativi dell’esclusione è ad esso che vanno ricondotti gli effetti del conseguimento del titolo e non alla pronuncia giurisdizionale, che appunto non può che prendere atto di quanto già avvenuto nella sede amministrativa.
10. A ciò si aggiunga che il conseguimento del titolo senza alcuna riserva da parte dell’Amministrazione universitaria, per l’effetto di un provvedimento di segno eguale e contrario a quello di esclusione in precedenza adottato ed impugnato col ricorso comporta che su di esso possa essere adottata la pronuncia di merito della declaratoria di cessazione della materia del contendere.
11. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” al pagamento di Euro 1.000,00 per spese di giudizio a favore del ricorrente Libero Monteforte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Speranza, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)