TAR Lombardia, Sez. V, 28 febbraio 2024, n. 544

L'attribuzione della lode è un'eccezione, non la regola

Data Documento: 2024-02-28
Autorità Emanante: TAR Lombardia
Area: Giurisprudenza
Massima

La lode è un’eccezione, pur a fronte di una media di voti eccelsa e di un’ottima tesi di laurea, la cui attribuzione è rimessa alla decisione della commissione, con l’unico vincolo della presenza dell’unanimità dei commissari.

Contenuto sentenza

00544/2024REG.PROV.COLL.

01178/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1178 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Rodeschini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;

per l’annullamento

— del processo verbale n. 9774924 – registro n. 7 dell’esame di laurea del corso di laurea magistrale in scienze filosofiche (classe LM-78) presso l’Università degli Studi di Milano, tenutosi in data 5 aprile 2022 e trasmesso al ricorrente il 20 maggio 2022, limitatamente alla parte in cui non è stata assegnata la lode;

— di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e conseguenti, anche se allo stato sconosciuti al ricorrente, ivi compresi, nei limiti di quanto occorra, i seguenti:

– il provvedimento di rigetto del ricorso interno, emesso dal Rettore pro tempore dell’Università degli Studi di Milano in data 3 maggio 2022 e comunicato il 5 maggio 2022;

– il Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in scienze filosofiche approvato con il decreto rettorale rep. n. 3156 del 26 agosto 2020, limitatamente all’art. 5, ultimo periodo, solo qualora sia interpretato in difformità al Regolamento didattico d’ateneo;

– la Scheda unica annuale del corso di studio di scienze filosofiche, limitatamente alla parte intitolata “QUADRO A5. Modalità di svolgimento della prova finale” e solo qualora la previsione «Raggiunto il punteggio di 110, la Commissione di Laurea può eventualmente attribuire, con voto unanime, la lode, nel caso di particolare rilevanza del testo presentato e della discussione» sia interpretata in difformità al Regolamento didattico d’ateneo.

– il cd. “Manifesto degli studi A.A. 2021/22 laurea magistrale in scienze filosofiche”, limitatamente alla parte in cui dispone che «In caso di raggiungimento del voto 110/110, l’eventuale aggiunta della lode (per il particolare valore del lavoro svolto) sarà attribuita solo in caso di unanimità» e solo qualora tale previsione sia interpretata in difformità al Regolamento didattico d’ateneo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2024 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, laureatosi in scienze filosofiche presso l’Università degli Studi di Milano con il voto di 110/110, è insorto in giudizio dolendosi della mancata attribuzione della lode.

A sostegno del gravame, l’esponente ha sviluppato tre motivi di doglianza.

Violazione di legge per mancata o errata applicazione dell’art. 41 della Carta fondamentale dei Diritti dell’Unione Europea, degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, degli artt. 1 e 3 della Legge 07.08.1990 n. 241, dello Statuto e del Regolamento Didattico dell’Università degli Studi di MILANO – Eccesso di potere sotto i profili della violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, coerenza e trasparenza dell’agere amministrativo, dell’assoluto difetto di motivazione, dell’ingiustizia manifesta, dell’illogicità, dell’irragionevolezza e della contraddittorietà. Con tale motivo, il ricorrente ha lamentato, in sostanza, il difetto di motivazione del verbale della seduta di laurea, in quanto privo di giustificazioni in ordine alla mancata attribuzione della lode.

Violazione per mancata o errata applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, degli artt. 2, 11 e 12 del Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n.270, dello Statuto e del Regolamento Didattico dell’Università degli Studi di MILANO e del Regolamento Didattico del corso di laurea magistrale in scienze filosofiche approvato con il Decreto Rettorale rep. n. 3156 del 26.8.2020 – Ulteriore violazione di legge per mancata o errata applicazione della L. 08.10.2010 n. 170 e delle linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, allegate al D.M. 12.07.2011 n.5669, eccesso di potere sotto i profili della violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, coerenza e trasparenza dell’agere amministrativo, del difetto d’istruttoria, del macroscopico travisamento e/o della manifestamente errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, della disparità di trattamento, dell’ingiustizia manifesta, dell’illogicità, dell’irragionevolezza e della contraddittorietà. Con tale doglianza l’esponente ha dedotto l’inosservanza, da parte della commissione di laurea, dei criteri per l’attribuzione della lode, per come sanciti dall’art. 20 del Regolamento didattico dell’ateneo, i quali comprendono non solo la valutazione del lavoro finale e della relativa discussione, ma anche il complessivo percorso di studi del candidato. In tesi, il ricorrente soddisferebbe tutti i parametri per il conseguimento della lode, avuto riguardo all’eccellente carriera accademica, alla pregevolezza della tesi, nonché alla qualità della discussione finale, che egli avrebbe sostenuto nonostante un ridotto lasso temporale e talune interruzioni. A tale riguardo, il ricorrente ha esposto che eventuali errori ortografici e grammaticali presenti nel lavoro finale non avrebbero dovuto essere considerati, in quanto affetto da dislessia, discalculia e disortografia certificate. Ha aggiunto, infine, di aver ricevuto, prima della discussione, numerose email di rassicurazione circa la qualità della tesi, da parte del relatore e della correlatrice.

III. In subordine rispetto ai paragrafi precedenti, illegittimità anche del Regolamento Didattico del corso di scienze filosofiche, della Scheda Unica Annuale e del c.d. Manifesto, per i medesimi vizi elencati nel paragrafo n. 2. Con tale motivo, subordinato agli altri due, l’esponente ha contestato le previsioni del Regolamento didattico del corso di laurea, della Scheda unica annuale e del cd. Manifesto del corso di studi, ove collegassero l’attribuzione della lode alla sola valutazione della tesi, per contrasto con il Regolamento didattico dell’ateneo, che invece valorizza anche il complessivo percorso di studi dei candidati.

2. Si è costituita, per resistere al ricorso, l’Università intimata.

3. Con ordinanza n. 838 del 18 luglio 2022, è stata rigettata la domanda cautelare proposta dal ricorrente.

4. La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 22 febbraio 2024.

5. In [#OMISSIS#], va dichiarata l’inammissibilità della memoria di replica depositata dal ricorrente il 1° febbraio 2024. Infatti, ai sensi dell’art. 73, co. 1, cod. proc. amm., solo il deposito, da parte avversaria, di “nuovi documenti” o “nuove memorie” in vista dell’udienza di discussione – nella fattispecie non intervenuto – consente la presentazione, nei termini prescritti, della memoria di “replica”.

6. Nel merito, il ricorso è infondato.

L’art. 20, co. 10, del Regolamento didattico dell’ateneo, evocato dallo stesso ricorrente, così recita. «Ai fini del superamento dell’esame di laurea e di laurea magistrale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L’eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione. Le Commissioni preposte alle prove finali devono esprimere i loro giudizi tenendo conto dell’intero percorso di studi dello studente, valutandone la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale, nonché la qualità del lavoro svolto nel caso della tesi».

La disposizione appena richiamata non si riferisce esclusivamente all’attribuzione della lode, bensì soprattutto all’assegnazione del punteggio complessivo (minimo 66/110). Pertanto, va anzitutto chiarito che i parametri ivi evocati – il percorso di studi, la maturità culturale e la capacità di elaborazione dello studente, nonché la qualità della tesi – devono essere considerati non tanto in relazione al riconoscimento premiale (la lode), quanto al voto finale. Ne consegue che una eccellente carriera accademica, una brillante tesi e una encomiabile discussione sono le condizioni per il conseguimento di una votazione massima (110/110), mentre non possono essere considerati il lasciapassare per l’attribuzione della lode. Questa, infatti, è un riconoscimento a carattere premiale, che la norma espressamente qualifica come “eventuale” e subordina alla “votazione unanime” della commissione. La lode, quindi, è un’eccezione, pur a fronte di una media di voti eccelsa e di un’ottima tesi di laurea, la cui attribuzione è rimessa alla decisione della commissione, con l’unico vincolo della presenza dell’unanimità dei commissari.

Da tali considerazioni discende, per un verso, che la decisione di non assegnare la lode non deve essere motivata, e, per altro verso, che la determinazione della commissione in subiecta materia è caratterizzata da ampia discrezionalità e non è suscettibile di sindacato intrinseco da parte del giudice.

Del resto, già in relazione al voto di laurea la giurisprudenza ha avuto modo di osservare che «il punteggio numerico è di per sé idoneo a sorreggere l’obbligo di motivazione richiesto dall’art. 3 della legge n. 241/1990, nel momento in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione» (cfr. T.A.R. Roma, Sez. III, 2 ottobre 2020, n. 10056) e che «il giudizio finale è espressione di discrezionalità tecnica e la Commissione costituita per l’esame di laurea è l’unica autorità abilitata a esprimere il voto a seguito della discussione orale della tesi, senza poter essere in ciò condizionata né dalla media dei voti riportata dal candidato nei singoli esami di profitto nel corso degli studi, né dal nulla osta dello stesso relatore della tesi» (T.A.R. Catanzaro, Sez. II, 13 aprile 2018, n. 873, sicché a fortiori non è necessario accompagnare la mancata attribuzione della lode ad alcuna motivazione discorsiva né tale scelta può costituire oggetto di sindacato intrinseco del giudice, come invece preteso dall’odierno ricorrente.

Perdono, pertanto, rilievo, le considerazioni attoree relative all’eventuale incidenza, sul mancato riconoscimento del punteggio premiale, dei disturbi specifici di apprendimento dello studente e delle modalità con cui si è svolta la discussione, così come l’asserita illegittimità di previsioni regolamentari ulteriori rispetto al Regolamento didattico dell’ateneo, a cui la commissione si è legittimamente conformata.

7. Il ricorso va, dunque, respinto.

8. Le spese di lite vengono compensate, in ragione del mancato espletamento di attività difensiva da parte della difesa erariale in vista della discussione di merito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui agli artt. 2 septies e 52, co. 1 e 2, d.lgs. 196/2003, e all’art. 9, par. 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Referendario, Estensore

Pubblicato il 28 febbraio 2024