TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 5 settembre 2012, n. 3756

Dottorato di ricerca-Borsa-Rinuncia-Scorrimento graduatoria

Data Documento: 2012-09-05
Area: Giurisprudenza
Massima

L’importo originario della borsa di studio messa a concorso non può essere considerato come volto a remunerare l’attività del ricercatore, essendo funzionale anche alle esigenze della ricerca stessa: erra, dunque, l’amministrazione, laddove  ritenga che il beneficio debba essere attribuito ad personam al solo candidato più meritevole, per cui la rinuncia parziale dello stesso faccia venir meno la destinazione dei fondi relativi.

Contenuto sentenza

N. 03756/2012 REG.PROV.COLL.
N. 03762/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3762 del 2010, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. Felice Giuffre’, con domicilio in Napoli presso Segreteria T.A.R. Campania – piazza Municipio, 64; 
contro
Seconda Universita’ degli Studi di Napoli, in persona del Rettore p.t.,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11; 
per l’annullamento
del provvedimento n. 12665 del 2.04.2010 di rigetto richiesta assegnazione di borsa per la frequenza di dottorato di ricerca in diritto pubblico interno e comunitario, relativamente agli anni accademici 2008/2009 e 2009/ 2010;
del bando di concorso nella parte in cui non disciplina l’ipotesi di rinuncia agli anni successivi al primo e la rassegnazione della borsa di studio;
di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Seconda Universita’ degli Studi di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 giugno 2012 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’odierno ricorrente ha partecipato , collocandosi al secondo posto, ad una selezione per la frequenza al corso diDottorato in Diritto pubblico interno e comparato, indetto dalla intimata Università con DR n. 2037 del 27.7.2007. Il bando in questione prevedeva per tale corso la copertura di tre posti, di cui uno solo coperto da borsa di studio.
All’esito della selezione il ricorrente si è collocato al secondo posto della graduatoria di merito, ed è stato ammesso a frequentare il corso senza beneficiare della borsa di studio.
Il corsista assegnatario della borsa ( dott. Serra) ne ha beneficiato per il primo anno, e successivamente ha comunicato di voler rinunciare alla seconda e terza annualità ; con atto di diffida del 11.2.2010 il dott. [#OMISSIS#] ha chiesto l’assegnazione della borsa o quantomeno dell’importo residuo della stessa in proprio favore.
Con il gravato provevdimento il Rettore ha risposto che la parziale mancata assegnazione della borsa al vincitore non comportava alcun obbligo di conferimento della stessa al secondo classificato, in quanto l’art. 9 co 2 del suddetto bando stabilisce che “La durata dell’erogazione della borsa di studio è pari all’intera durata del corso”, e dunque ha invocato il principio di indivisibilità della borsa di studio.
Il ricorrente insorge avverso tale determinazione, denunciando vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, ed impugna altresì il bando nella parte in cui non disciplina l’ipotesi della rinuncia parziale alla borsa di studio.
Si è costituita in giudizio l’Università intimata sostenendo l’infondatezza della domanda nel merito.
Alla pubblica udienza del 6 giugno 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il dott. [#OMISSIS#], essendosi collocato secondo nella graduatoria per l’ammissione ad un corso di dottorato di ricerca in Diritto pubblico interno e comparato, indetto dalla intimata Università con DR n. 2037 del 27.7.2007, senza diritto all’assegnazione di borsa di studio, essendo la stessa prevista per il solo primo classificato, espone che dopo la frequenza al primo anno del corso, l’assegnatario dott. Serra ha rinunciato al beneficio economico per sopraggiunta incompatibilità.
Aggiunge di avere richiesto all’intimato Ateneo la riassegnazione in proprio favore della borsa di studio o quantomeno della quota residua per le annualità 2008/09 e 2009/2010 e di essersi vista rifiutare la corresponsione, che riteneva dovuta in dipendenza della rinuncia parziale da parte del primo classificato.
A seguito delle richieste istruttorie avanzate dalla difesa del ricorrente , volte a conoscere le condizioni economiche del dott. Serra per tutti gli anni di corso, l’intimato Ateneo ha depositato documentazione in data 24.10.2011 in cui precisa che il dott. Serra per il primo anno di corso ha autocertificato la sussistenza delle condizioni reddituali, ed in data 4 giugno 2009 ha dichiarato la sopraggiunta incompatibilità per superamento del limite di reddito, per cui lo stesso non ha restituito i ratei percepiti per il primo anno di corso, essendogli stata richiesta la sola restituzione delle prime due rate del secondo anno, già erogate. .
Il ricorso è fondato e va accolto.
L’Università ha motivato il rifiuto di rassegnazione parziale del beneficio al dott. [#OMISSIS#] invocando il principio di indivisibilità della borsa di studio, che sarebbe sancito dall’articolo 9 comma 2 del bando di concorso ( riproduttivo in parte qua dell’art. 7 lett. g) DM 30.4.1999 n. 224).
Ritiene il Collegio che tale interpretazione del bando è viziata da eccesso di potere per travisamento, in quanto il richiamato principio di indivisibilità trova la propria giustificazione nei confronti dell’assegnatario della borsa di studio, e rappresenta da un lato una garanzia per lo stesso, impegnando l’Ateneo alla corresponsione della borsa per l’intera durata del corso, e dall’altro lato un vincolo di destinazione, non potendo il borsista rinunciare al corso dopo aver percepito le iniziali annualità poiché diversamente si attuerebbe un mero sostegno economico allo studente e non la finalità di garantire la formazione dei più meritevoli.
La clausola del bando che dispone:” la durata dell’erogazione della borsa di studio è pari all’intera durata del corso” non può quindi essere intesa nel senso ritenuto dall’Ateneo, di impedire la riassegnazione della borsa al secondo graduato in caso di rinuncia parziale del primo classificato. Ciò si tradurrebbe in sostanza nella parziale revoca della borsa di studio, in quanto il beneficio economico verrebbe ad essere parzialmente fruito dal primo assegnatario, pur in presenza di uno stanziamento di fondi che copre l’intera durata del corso.
Invero, in presenza di una graduatoria formata all’esito di una procedura concorsuale, la facoltà dell’amministrazione di revocare, modificare o sospendere l’erogazione del beneficio avrebbe postulato la valutazione, attraverso un procedimento all’uopo strutturato, delle aspettative legittimamente maturate da parte di chi aveva partecipato al concorso, nonché l’esternazione delle ragioni per le quali, dopo aver scelto di affidare la ricerca ad un borsista selezionato, si dovesse poi ritenere che la rinuncia dello stesso per gli anni successivi al primo ( alla sola borsa di studio e non anche al corso) dovesse comportare l’impossibilità di utilizzare i fondi per il secondo graduato , prescelto con la stessa procedura.
Le giustificazioni del diniego opposto alla domanda non costituiscono valida motivazione: invero la facoltà di revoca della procedura deve essere intesa come circoscritta alle fasi del concorso precedenti alla sua conclusione, mentre una diversa modalità di erogazione della borsa mediante la parziale riassegnazione al secondo graduato in possesso dei requisiti reddituali previsti non può ritenersi impedita dalla mancanza di apposita previsione della fattispecie nel bando, trattandosi di applicazione di un principio generale operante nel caso di benefici assegnati mediante una graduatoria concorsuale .
L’importo originario della borsa di studio messa a concorso non può, infatti, essere considerato come volto a remunerare l’attività del ricercatore, essendo funzionale anche alle esigenze della ricerca stessa: erroneamente, quindi, l’amministrazione ha ritenuto che il beneficio sia attribuito ad personam al solo candidato più meritevole, per cui la rinuncia parziale dello stesso faccia venir meno la destinazione dei fondi relativi.
Il ricorso va conclusivamente accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento rettorile n. 12665 del 2.04.2010 di rigetto della richiesta di assegnazione di borsa per la frequenza didottorato di ricerca in diritto pubblico interno e comunitario, relativamente agli anni accademici 2008/2009 e 2009/ 2010;
condanna l’Università intimata alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 1500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Di Napoli, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)