Laddove il bando di concorso consenta l’usufruibilità della borsa di studio all’estero alla condizione che gli aspiranti non siano titolari di borsa di studio nel dottorato e vengano autorizzati dal Collegio dei docenti , va annullato il provvedimento che imponga la sospensione obbligatoria del dottorato al dottorando che, al momento della richiesta, non sia già titolare di borsa di studio ed abbia conseguito l’autorizzazione del precitato Collegio dei docenti a recarsi presso l’istituto straniero.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 22 febbraio 2012, n. 1804
Dottorato di ricerca-Usufruibilità borsa di studio all'estero-Sospensione obbligatoria-Violazione regole bando
N. 01804/2012 REG.PROV.COLL.
N. 10446/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso n. 10446-2010 proposto dal Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] , rappresentato e difeso dall’Avv . [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] ed elettivamente domiciliato presso il Suo Studio in Roma Viale Mazzini 140 contro
il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, e l’ Università degli Studi di Roma LA SAPIENZA , in persona del Rettore pro tempore, legale rapp.te pro tempore rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato domiciliata in Roma Via dei Portoghesi n.12;
per l’annullamento
del provvedimento emesso a seguito del “Bando di Concorso” emesso il 26.l 0.20 1 O prot. N. 0058659 , classif. III/9 dalla Università degli Studi di Roma e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali e, in particolare, nella parte in cui ha preannunciato l’esclusione dalla Borsa di Studio per la frequentazione di corsi o attività di perfezionamento all’estero d Area disciplinare CUN 13- Scienze economiche e statistiche, imponendo la sospensione alla frequenza del dottorato con contestuale iscrizione, per il periodo durante il quale avrebbe usufruito della borsa di perfezionamento all’estero.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente ;
Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;
Udito alla pubblica udienza del 16 dicembre 2011 il Consigliere [#OMISSIS#] Brandileone ed uditi, altresì, gli avvocati come da verbale d’udienza.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
L’Università degli studi di Roma LA SAPIENZA in data 29 aprile 2010 emanava un “Bando di Concorso” per il conferimento di n. 480 mensilità di borse di studio per la frequenza di corsi o attività di perfezionamento all’estero determinando la ripartizione per aree disciplinari CUN e la individuazione delle lauree specialistiche e di V.O. o magistrali correlate.
Il ricorrente partecipava al concorso ma ammesso ad usufruire della borsa di studio, con il provvedimento indicato in epigrafe l’Amministrazione ha preannunciato l’esclusione dalla Borsa di Studio per la frequentazione di corsi o attività di perfezionamento all’estero d Area disciplinare CUN 13- Scienze economiche e statistiche, imponendo (con richiesta istruttoria documentale) la sospensione alla frequenza del dottorato con contestuale iscrizione, per il periodo durante il quale avrebbe usufruito della borsa di perfezionamento all’estero: con ciò ritenendo incompatibile lo status di” borsista” come previsto dall’art. 6 comma 4 del bando di concorso.
Con il ricorso in esame parte ricorrente impugna i predetti atti, deducendo i seguenti motivi di gravame:
Violazione di legge e, in particolare dell’art6 comma 4 del Bando di : Concorso opposto, in quanto la motivazione del provvedimento risulta mancante, e/o insufficiente, e contraddittoria a quanto previsto palesemente dalla norma .
Eccesso di potere,per sviamento di potere, per manifesta ingiustizia, contraddittorietà della motivazione, per difetto di istruttoria, per travisamento dei fatti .
E’ evidente la ratio del bando leggendo attentamente l’art. 6 comma 4 : ….omissis ….purchè non titolari della borsa di studio nel dottorato, possono usufruire della borsa per il perfezionamento,(e la norma ne fa ., espressamente riferimento dicendolo chiaramente ), con il requisito dell’autorizzazione rilasciata dalla Università LUISS che ha iscritto il Concorrente al Dottorato di Ricerca.
Quindi si deduce, di conseguenza, 1’assurdità della esclusione operata dalla Università LA SAPIENZA DI ROMA per carenza di requisiti, quando, obbligando alla cancellazione dal Dottorato il concorrente, viola la norma della stesso bando, e i principi informatori.
Il concorrente depositava infatti la prevista autorizzazione della LUISS a Partecipare all’ estero alla scuola di perfezionamento della Sapienza, non essendo in nessun caso in contrasto con la normativa poiché non titolare, nella LUISS, di borsa di studio, e questa è certamente l’unica ottemperanza a cui il concorrente era tenuto in base alla norma del Bando di concorso
Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso ed eccepisce l’inammissibilità del gravame trattandosi di impugnazione di un mero atto strumentale istruttorio in ogni caso superato dal successivo atto di esclusione non impugnato da parte ricorrente.
DIRITTO
Devesi in primo luogo disattendersi l’eccezione pregiudiziale sollevata dall’Amministrazione resistente volta ad eccepire l’inammissibilità del gravame trattandosi di impugnazione di un mero atto strumentale istruttorio superato peraltro dal successivo atto di esclusione non impugnato da parte ricorrente.
Ed invero osserva il Collegio che l’atto impugnato adottato in data 26.10.2010 dall’Università “La Sapienza” deve qualificarsi quale atto provvedimentale posto che il medesimo statuisce recta via una vera e propria diffida ad adempiere da parte di parte ricorrente (originata peraltro da una errata interpretazione del bando correlata alla posizione giuridica di parte ricorrente) sanzionato con la “decadenza dal diritto al beneficio della borsa di studio”.
Dispone infatti l’atto impugnato che “…la S. V entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della presente, consegni all’ufficio scrivente l’autorizzazione rilasciata dal collegio dei docenti che attesti la sospensione della frequenza del dottorato con contestuale iscrizione per il periodo durante il quale usufruirà della borsa di perfezionamento. Trascorso inutilmente tale termine, l’Ufficio borse di studio procederà ad emettere un provvedimento di decadenza dal diritto al beneficio della borsa di studio….”.
In tale situazione il successivo provvedimento assunto con decreto rettorale del 03.01.2011 (con il quale parte ricorrente è stato definitivamente escluso dalla graduatoria dei vincitori della borsa di studio, asseritamente per non aver presentato la documentazione richiesta dal bando e, segnatamente, l’autorizzazione del collegio dei docenti deldottorato di ricerca alla sospensione della frequentazione del dottorato di ricerca) si pone come atto meramente consequenziale (formalmente impugnato ab origine con il ricorso introduttivo) del precedente atto presupposto destinato a cadere con il travolgimento giurisdizionale di quest’ultimo.
Nel merito il ricorso risulta fondato.
Ed invero già questa Sezione con ordinanza n. 00300/2011 ha avuto modo di ribadire che “………l’interpretazione dell’Università resistente in ordine al quarto comma dell’art. 6 del bando non può essere condivisa, in quanto la norma del bando consente l’usufruibilità della borsa di studio all’estero alla condizione che gli aspiranti non siano titolari di borsa di studio nel dottorato e vengano autorizzati dal Collegio dei docenti del dottorato…”. E poiché “…le richieste condizioni risultano soddisfatte nella situazione dedotta in giudizio non essendo il ricorrente già titolare di borsa di studio ed avendo il medesimo conseguito l’autorizzazione del precitato Collegio dei docenti a recarsi presso l’Ecares di Bruxelles (cfr. l’esibito verbale della riunione del Collegio del 15 settembre 2010)…” l’atto impugnato si pone in palese violazione dell’art.6 del bando di concorso, ed in quanto tale va annullato congiuntamente all’atto consequenziale di esclusione ed il ricorso accolto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Speranza, Presidente
[#OMISSIS#] Restaino, Consigliere
[#OMISSIS#] Brandileone, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)