Cons. Stato, Sez. VII, 10 aprile 2024, n. 1286

Il Consiglio di Stato blocca il TAR: salva la graduatoria dei Tolc di Medicina

Data Documento: 2024-04-10
Autorità Emanante: Consiglio di Stato
Area: Giurisprudenza
Massima

Il Consiglio di Stato fa rivivere l’efficacia della graduatoria concorsuale del test di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia andato in scena lo scorso anno, annullata in primo grado, con ogni ulteriore conseguenza ai fini del suo eventuale scorrimento.

Contenuto sentenza

01286/2024 REG.PROV.COLL.

00692/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 692 del 2024, proposto da

OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato OMISSIS, in Roma, lungotevere [#OMISSIS#] n.3;

contro

Ministeri dell’università e della ricerca e della salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Università degli studi Bari, della Basilicata – Potenza, degli studi Bologna Alma Mater Studiorum, degli studi di Brescia, degli studi di Cagliari, degli Studi della Campania [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Napoli, degli studi G. D’Annunzio – Chieti, degli studi di Catania, della Calabria, degli studi Magna Graecia Catanzaro, degli studi di Ferrara, degli studi di Firenze, degli studi di Foggia, degli studi di Genova, degli studi dell’Insubria – Varese, degli studi dell’Aquila, degli studi di Messina, degli studi di Milano Bicocca, degli Studi di Milano, degli studi di Modena e Reggio Emilia, degli studi del Molise, degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II, degli studi di Padova, degli studi di Palermo, degli studi di Parma, degli studi di Pavia, degli Studi di Perugia, del Piemonte Orientale, degli studi di Pisa, delle Marche – Ancona, degli studi Roma La Sapienza, degli studi di Salerno Fisciano, del Salento Lecce, degli studi di Sassari, degli studi di Siena, degli studi di Torino, degli studi di Trieste, degli studi di Trento, degli studi di Udine, degli studi di Verona, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi 12

Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l’accesso – CISIA, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio eletto presso il loro studio, in Roma, piazza San [#OMISSIS#] 101;

Università degli studi Tor Vergata di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;

Consorzio Interuniversitario CINECA, non costituito in giudizio;

nei confronti

OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, rappresentati e difesi dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio eletto presso il loro studio, in Roma, viale Liegi 32;

OMISSIS, rappresentata e difesa, dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio eletto presso i loro studio, in Roma, via San [#OMISSIS#] d’Aquino 47;

OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, rappresentati e difesi dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio eletto presso il loro studio, in Roma, viale Liegi 32;

OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;

OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio eletto presso i loro studio, in Roma, via San [#OMISSIS#] d’Aquino 47;

OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio eletto presso i loro studio, in Roma, via San [#OMISSIS#] d’Aquino 47;

OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio eletto presso i loro studio, in Roma, via San [#OMISSIS#] d’Aquino 47;

OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio eletto presso i loro studio, in Roma, via San [#OMISSIS#] d’Aquino 47;

OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio eletto presso i loro studio, in Roma, via San [#OMISSIS#] d’Aquino 47;

OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, rappresentati e difesi dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio eletto presso i loro studio, in Roma, via San [#OMISSIS#] d’Aquino 47;

OMISSIS, non costituito in giudizio;

e con l’intervento di

ad opponendum:

OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – sede di Roma (sezione terza) n. 863/2024

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio e gli appelli incidentali dei Ministeri dell’università e della ricerca e della salute, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle Università indicate in intestazione, del Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l’accesso – CISIA, OMISSIS e altri, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, OMISSIS;

Visti gli appelli incidentali, a valere anche come atto di intervento, di OMISSIS e altri, OMISSIS e altri, OMISSIS e altri;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli studi Tor Vergata di Roma;

Visto l’intervento ad opponendum di OMISSIS;

Vista l’ordinanza collegiale della sezione del 14 febbraio 2024, n. 518;

Viste le memorie e tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;

Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento parziale del ricorso di primo grado, con richiesta di adozione delle opportune misure cautelari, ivi compresa l’ammissione con riserva e in soprannumero al corso di laurea, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Viste le domande di sospensione dell’esecutività dell’impugnata sentenza del Tribunale amministrativo regionale, presentate dalle parti appellanti incidentali, dirette ad ottenere la declaratoria di efficacia dei provvedimenti gravati in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2024 il consigliere OMISSIS e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;

Considerato che:

– avuto riguardo al tenore delle censure formulate, corredate da documentazione tecnica con cui è illustrato il criterio statistico utilizzato e la sua coerenza con le esigenze di rendere la selezione omogenea, possono essere accolte le istanze cautelari del CISIA e delle amministrazioni resistenti, rispetto alle quali si pongono in senso convergente quelle degli altri appellanti incidentali OMISSIS e altri, OMISSIS e altri, OMISSIS e altri;

– per l’effetto, rivive l’efficacia della graduatoria concorsuale annullata in primo grado, con ogni ulteriore conseguenza ai fini del suo eventuale scorrimento;

– per quanto finora esposto non può invece essere accolta l’istanza cautelare dell’appellante principale, di ammissione in soprannumero ai corsi di laurea per cui ha fatto domanda;

– la natura e la novità delle questioni controverse giustifica la compensazione delle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) accoglie le istanze cautelari formulate negli appelli incidentali e respinge quella formulata nell’appello principale (ricorso numero: 692/2024) e, per l’effetto, sospende l’efficacia e l’esecutività della sentenza impugnata nei termini indicati in motivazione.

Fissa per la trattazione del merito l’udienza del 9 luglio 2024.

Spese della fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2024 con l’intervento dei magistrati:

Omissis, Presidente

Omissis, Consigliere, Estensore

Omissis, Consigliere

Omissis, Consigliere

Omissis, Consigliere

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato il 10 aprile 2024