N. 00220/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01173/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1173 del 2011, proposto da:
[#OMISSIS#] Rausa, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Capizzi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Catania, via Cilestri ,41;
contro
Universita’ degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso la sede dell’ufficio legale dell’Ente in Catania, p.zza Universita’;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Arena, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Sciacco, [#OMISSIS#] Fichera, [#OMISSIS#] Piazza, [#OMISSIS#] Foti, [#OMISSIS#] Tricomi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
– del D.R. Università degli Studi di Catania del 22.12.2010 recante l’approvazione degli atti e della graduatoria per l’ammissione al corso triennale di Dottorato di Ricerca in “Filologia Moderna – XXVI Ciclo”; – dei verbali di concorso nn. 1-3 redatti dalla Commissione di valutazione per l’ammissione al Dottorato di cui trattasi; – del D.R. Università degli Studi di Catania n. 6103 del 6.10.2010 nelle parti infra-specificate; – ove occorra ancora, di qualsiasi ulteriore provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2012 il Cons. dott. [#OMISSIS#] Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente, che ha partecipato alla selezione indetta dall’università intimata ai fini dell’ammissione ai corsi del XXVI Ciclo del Dottorato di ricerca – “Filologia Moderna” – per complessivi sei posti, classificandosi all’ottavo posto in graduatoria, impugna le operazioni di concorso culminate nel provvedimento rettoriale del 22/12/2011, che ne ha decretato l’approvazione, sulla scorta delle seguenti censure:
Violazione dell’art. art. 6 par. 2 D.R. n. 6103/2010: mancata o insufficiente predisposizione dei criteri generali valutativi; violazione dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità dell’Amministrazione e di trasparenza amministrativa; eccesso di potere per irrazionalità e sviamento dell’atto al fine pubblico; violazione dell’art. 3 L. n. 241/90, difetto di motivazione.
Contesta la ricorrente l’operato della commissione che non ha prefigurato criteri specifici per la valutazione dei concorrenti, ma si è limitata a recepire le direttive ad amplissimo respiro del bando , senza nulla precisare in ordine ai criteri specifici di valutazione del curriculum vitae del candidato e delle sue pubblicazioni, impedendo così di rendere intellegibile l’iter logico seguito per l’attribuzione dei punteggi.
Eccesso di potere per irrazionalità e contraddittorietà; violazione dell’art. 3 l. n. 241/90: difetto di motivazione.
La commissione, per lo svolgimento del colloquio ha individuato gli stessi criteri dettati per la valutazione del progetto di ricerca, disattendendo in sede di prova orale la presentazione dei curricula e delle pubblicazioni , sostanzialmente duplicando la valutazione del progetto di ricerca.
Violazione dell’art.11, comma 1, D.R. n. 4548 del 27/10/1999; errata predisposizione modalità espletamento selezione.
L’art. 11 del D.R. n. 4548 con il quale è stato emanato il Regolamento dell’Università di Catania per gli Studi diDottorato di Ricerca prevede che “l’esame di ammissione consiste in due prove, una scritta e una orale..”, invece il Bando della selezione de qua prevede che la selezione sia effettuata mediante valutazione dei titoli e colloqui, omettendo la previsione della prova scritta.
L’Amministrazione intimata, costituita in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, del quale contesta in ogni sua parte la fondatezza.
Alla pubblica udienza del giorno 11 gennaio 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il Collegio procede, per esigenze di economia processuale, all’esame congiunto del primo e del secondo ordine di censure e ne riscontra la infondatezza.
Parte ricorrente contesta con le censure in esame, l’operato della Commissione esaminatrice che, attenendosi alla griglia prefissata nel bando, ha espresso le proprie valutazioni mediante l’attribuzione ai candidati di punteggi numerici e, in sede di colloquio, ha previsto la presentazione e discussione del progetto, che già aveva formato oggetto di valutazione, secondo le previsioni del bando.
La contestazione è infondata per diversi ordini di considerazioni.
In via preliminare occorre specificare che la riforma apportata ai criteri selettivi dalla L. n. 240/2010, ha determinato la prevalente esigenza di considerare il progetto del candidato, rispetto alle conoscenze ed esperienze pregresse, con ciò ponendo la centralità della prova selettiva nel progetto che il candidato deve poi discutere in sede di colloquio al fine di dimostrarne l’innovatività e la coerenza.
In quest’ottica la Commissione esaminatrice, coerentemente con le disposizioni del bando, nel corso della prima riunione, ha specificato i criteri per la valutazione dei titoli, individuando il punteggio attribuibile alla laurea in relazione al voto conseguito, partendo da 1 punto per il voto 100/110 fino a 12 punti per il voto 110 e lode; ha previsto inoltre l’attribuibilità del punteggio massimo, per il curriculum vitae e studiorum di 13/60 punti, per la certificazione di conoscenza della lingua straniera di 6/60, per le pubblicazioni di 8/60 e per il progetto di ricerca di 20/60.
La centralità nei criteri di valutazione attribuita al progetto di ricerca è confermata dalla previsione, in sede di colloquio, della presentazione e discussione del curriculum vitae e studiorum e del progetto di ricerca, al fine di illustrare e chiarire la prospettiva scientifica del candidato e dimostrare il possesso degli strumenti metodologici necessari per la ricerca. Non si tratta, quindi, di una duplicazione di valutazione con riferimento al medesimo elemento, ma di necessario approfondimento in ordine alle caratteristiche del progetto presentato e dei criteri metodologici da seguire per il suo espletamento, mettendo così in evidenza le capacità del candidato e la sua attitudine alla ricerca.
Nella corretta applicazione di tali prefissati criteri, la Commissione ha operato nel valutare la ricorrente che ha conseguito il punteggio massimo sia per il voto di laurea (punti 13/60) che per la certificazione di conoscenza della lingua straniera (6/60); 12 su 13 punti attribuibili, per il curriculum vitae e studiorum, nessun punteggio per pubblicazioni non presentate, ed infine 15 su venti punti attribuibili per il progetto presentato.
Precisa il Collegio che l’attribuzione di punteggi numerici, quando, come nel caso di specie, sono chiaramente esplicitati i criteri di graduazione degli stessi (con la specifica attribuzione della quota maggiore – 20 su 60 – di punti al progetto del quale è riscontrata la centralità secondo la ratio della innovativa disciplina portata dalla l. n. 240/2010), costituisce espressione sintetica del giudizio tecnico discrezionale che contiene in sé la motivazione, senza bisogno di ulteriori specificazioni, assicurando la necessaria chiarezza delle valutazioni compiute, coerentemente con i canoni prefissati nel bando e nei criteri applicativi stabiliti dalla commissione.
Nei concorsi pubblici, infatti, il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione esaminatrice, atteso che la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere al principio di economicità e proporzionalità dell’azione amministrativa di valutazione, assicura la necessaria spiegazione delle valutazioni di merito compiute dalla Commissione e consente il sindacato sul potere amministrativo esercitato, specie quando la Commissione, come nel caso di specie, ha predisposto i criteri in base ai quali procederà alla valutazione delle prove d’esame (in termini, ex multis, C. Stato sez. VI, 11/02/2011 n. 913, C. Stato , sez. IV, 12 gennaio 2011, n. 124).
Con l’ultimo motivo di ricorso infine parte ricorrente censura le previsioni del bando de quo, ove è previsto che “la selezione dei candidati avviene mediante valutazione dei titoli e colloquio”, difformemente a quanto previsto con il Regolamento dell’Università che prescrive che “la selezione dei candidati avviene mediante valutazione dei titoli e colloquio”.
Omette di considerare la ricorrente, da un lato che è intervenuta la legge n. 240/2010, che ha apportato profonde modifiche ai criteri di selezione nelle procedure come quella a mano, trasfuse nel D.R. n. 6334 del 12/10/2010, che ha modificato l’originario testo dell’art. 11 del Regolamento nel seguente: “la selezione dei candidati avviene mediante valutazione dei titoli e colloquio…”. A tale disposizione si è pedissequamente uniformato l’Ateneo che nell’epigrafe del decreto di indizione del bando, fa espresso rinvio al Regolamento dell’Università emanato con D.R. n. 4548 del 27 ottobre 1999, “e successive modifiche e integrazioni”.
L’operato rinvio dinamico al regolamento, contenuto nel bando, giustifica quindi l’applicazione al caso di specie delle disposizioni vigenti al momento dello svolgimento dell’espletamento delle prove, ivi comprese delle norme sopravvenute. Nella specie, come già rilevato dette prove si sono espletate in coerenza con la normativa primaria (L. n. 240/2010) e secondaria (Regolamento Universitario vigente).
Né convincono, in contrario, gli ulteriori argomenti dedotti dalla ricorrente nella memoria difensiva depositata il 9.12.2011, in vista dell’udienza di trattazione, secondo cui:
a) le cinque tipologie di titoli numerati sarebbero state valutate in modo arbitrario rispetto a quanto previsto per la valutazione della laurea;
b) si sarebbe determinata una sostanziale duplicazione del punteggio del progetto in quanto considerato sia come titolo valutabile sia come oggetto specifico eo principale del colloquio;
c) il decreto, del 6.10.10, di indizione della selezione de qua è anteriore alle rettifiche apportate al regolamento universitario con decr. rett. 12.10.2010 e pertanto sarebbe illegittimo laddove, pur richiamando il pertinente regolamento approvato con decr. rett. n. 4558/1999, non si basa su due specifiche prove, una scritta ed una orale, ma prevede la valutazione dei candidati mediante titoli e colloquio.
Su tali specifici profili il Collegio osserva quanto segue:
– circa il profilo sub a), è palese che la valutazione del voto di laurea, prevista in funzione del relativo punteggio, ha una sua palese logica ed una sua evidente peculiarità, il che non ne consente l’estensione anche ad altri titoli il cui “merito” non sia rappresentato dal voto conseguito, ma discenda da valutazioni fatte caso per caso ed entro minimi e massimi prefissati (sicché, in queste ipotesi, è proprio l’attribuzione al titolo di un dato punteggio, entro i predetti limiti di oscillazione, che finisce per indicare chiaramente il “grado” di apprezzamento di merito espresso dalla commissione valutatrice);
– quanto al profilo sub b), l’asserita duplicazione di punteggio per il “progetto” è una mera ed ingiustificata illazione di parte, dato che la decisione della commissione di incentrare il colloquio sul progetto medesimo, per un verso, non appare contraria ad alcuna norma, per altro verso, non risulta essere palesemente illogica, specie posta a fronte dell’esigenza di valutare – secondo quanto dedotto dall’Avvocatura dello Stato – in modo privilegiato il settore specifico della “Filologia moderna”;
– quanto, infine, al profilo sub c), vale quanto prima osservato in ordine al rinvio formale e non meramente ricettizio che il decr. rett. del 6.10.2010 fa al regolamento approvato nel 1999, sicché nel novero delle sue successive modifiche ed integrazioni va ascritta anche la modifica intervenuta il 12.10.2010 e le innovazioni apportate dalla c.d. Legge [#OMISSIS#].
La rilevata infondatezza di tutte le censure contenute nel ricorso, ne determina il rigetto.
Data la novità di talune delle tematiche oggetto della controversia, le spese del giudizio possono andare compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Guzzardi, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)