Il giudizio collettivo rappresenta la sintesi dei vari giudizi individuali, in quanto – al contrario – il giudizio collettivo finirebbe per non rappresentare la sintesi unitaria degli apporti dei singoli commissari, le cui opinioni devono necessariamente confluire in un giudizio finale.
Cons. Stato, Sez. VII, 9 aprile 2024, n. 3239
Sul giudizio collettivo della Commissione nell'ambito di una procedura di abilitazione scientifica nazionale
03239/2024 REG.PROV.COLL.
07389/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7389 del 2022, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza n. 2349 del 28 febbraio 2022 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. III, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante per l’annullamento, previa concessione delle più idonee misure cautelari:
a) del giudizio conclusivo della Commissione della procedura per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima e seconda fascia per il settore concorsuale 11/A4 – “Scienze del Libro e del Documento e Scienze Storico Religiose”, bandita con il decreto direttoriale n. 2175 del 9 agosto 2018, che ha negato al ricorrente l’abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 11/A4 – “Scienze del Libro e del Documento e Scienze Sorico Religiose”;
b) di ogni altro presupposto, connesso e conseguenziale, compresi i giudizi individuali dei commissari e, in parte qua, il relativo verbale del 5 maggio 2020, il provvedimento ministeriale di approvazione degli atti della procedura, nonché il verbale della prima seduta della commissione e l’art. 5 del D.M. n. 120 del 7 giugno 2016 ove interpretati nel senso che è omessa qualsiasi motivata valutazione qualitativa dei titoli presentati dai candidati.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 marzo 2024 il Consigliere OMISSIS;
viste le conclusioni delle parti come da verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il dott. OMISSIS, ricercatore universitario nel SSD M-STO/08 (Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia) in servizio presso l’Università degli Studi di Bari, ha partecipato alla procedura valutativa per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 11/A4 – “Scienze del Libro e del Documento e Scienze Sorico Religiose”, bandita con il decreto direttoriale n. 2175 del 9 agosto 2018.
1.1. La Commissione ha valutato i titoli e la produzione scientifica di tutti i candidati (13 per l’abilitazione a professore di seconda fascia e 2 di prima fascia), esprimendo sia i giudizi individuali che quelli collegiali, nella seduta del 5 maggio 2020, svoltasi in collegamento telematico (dalle ore 9,00 alle ore 13,00).
1.2. La Commissione ha accertato che il dott. OMISSIS è in possesso di ben sei “titoli” su sette tra quelli da essa predefiniti, soddisfacendo così il prerequisito del possesso di almeno tre titoli.
1.3. Anche con riferimento al criterio dell’impatto delle pubblicazioni, la Commissione ha accertato il superamento, da parte del dott. OMISSIS, dei “valori-soglia” stabiliti nella prima sua riunione.
1.4. La valutazione nel merito delle pubblicazioni presentate dal [#OMISSIS#] ha tuttavia determinato un giudizio negativo da parte dell’organo collegiale, che non ha concesso l’abilitazione all’odierno appellante.
2. Con il ricorso iscritto al R.G. n. 4904 del 2020 e depositato avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (di qui in avanti per brevità il Tribunale), il dott. OMISSIS ha impugnato:
a) il giudizio conclusivo della Commissione, che ha negato al ricorrente l’abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia;
b) ogni altro presupposto, connesso e conseguenziale, compresi i giudizi individuali dei commissari e, in parte qua, il relativo verbale del 5 maggio 2020, il provvedimento ministeriale di approvazione degli atti della procedura, nonché il verbale della prima seduta della commissione e l’art. 5 del D.M. n. 120 del 7 giugno 2016 ove interpretati nel senso che è omessa qualsiasi motivata valutazione qualitativa dei titoli presentati dai candidati.
2.1. Nel primo grado del giudizio si è costituito il Ministero dell’Università e della Ricerca – di qui in avanti, per brevità, il Ministero – per chiedere la reiezione dell’appello.
2.2. Con la sentenza n. 2349 del 28 febbraio 2022, il Tribunale ha tuttavia respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello il dott. OMISSIS, lamentandone l’erroneità per le ragioni esposte nei quattro motivi che qui di seguito saranno esposti ed esaminati, e ne ha chiesto la riforma.
3.1. Con l’ordinanza n. 8739 del 9 ottobre 2023 questa Sezione, ritenuto opportuno, per la completezza del quadro istruttorio, richiedere una dettagliata relazione al Ministero appellato, che non si era sino a quel momento costituito nel presente grado del giudizio, in ordine alle censure dell’appellante e, in particolare, all’espressione dei giudizi individuali e di quello collegiale, da parte della Commissione, nonché alla valutazione della monografia n. 10 e ai contributi nn. 1, 2, 6, 7 e 8 dell’odierno appellante, ha fissato al Ministero il termine del 12 gennaio 2024 per l’adempimento dell’incombente istruttorio, rinviando la causa all’udienza del 12 marzo 2024 per nuovo esame del merito.
3.2. Il Ministero, infine costituitosi con l’atto del 17 dicembre 2023, ha depositato la propria relazione il 5 gennaio 2024.
3.3. L’appellante ha depositato l’8 febbraio 2024 la propria memoria difensiva ex art. 73 c.p.a., replicando alle osservazioni svolte in detta relazione.
3.4. Infine, nell’udienza del 12 marzo 2024, il Collegio, sulle conclusioni come rassegnate dalle parti in atti, ha trattenuto la causa in decisione.
4. L’appello è infondato.
4.1. Anzitutto, accogliendo un rilievo svolto dal Ministero nella relazione depositata l’8 febbraio 2024, si deve rilevare che sussistono forti dubbi sulla procedibilità dell’appello, dato che l’odierno appellante è stato prima giudicato inidoneo da un’ulteriore Commissione nel corso della tornata ASN 2021-2023 e, infine, è stato giudicato idoneo all’esito dell’ultimo quadrimestre conclusosi in data 11 dicembre 2023.
4.2. Alla luce dell’avvenuto conseguimento del titolo abilitativo nel corso della tornata abilitativa appena conclusasi, dovrebbe invero ritenersi che il presente giudizio di impugnazione non sia più sorretto dal necessario interesse al ricorso e che, pertanto, debba essere dichiarato improcedibile, non potendo invero ritenersi, come assume l’appellante, che il mero interesse morale a contestare il giudizio all’epoca negativo in ordine al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale sia sufficiente a contestare il giudizio ora per allora, una volta che questi ormai abbia conseguito il bene della vita, seppure successivamente, salvi eventuali profili risarcitori, non rappresentati però dall’appellante nemmeno nella memoria depositata l’8 febbraio 2024.
4.3. Reputa tuttavia il Collegio, per ragioni di giustizia sostanziale, di dover scrutinare i motivi dell’appello, non senza rilevare peraltro che sia nel corso della tornata abilitativa 2016-2018 (il cui giudizio negativo costituisce oggetto del presente ricorso) sia nel corso del primo quadrimestre della tornata abilitativa 2021-2023 il ricorrente ha ottenuto giudizi unanimemente negativi da parte dei commissari incaricati di esaminare le domande di abilitazione presentate.
5. Con il primo motivo (pp. 2-11 del ricorso), ciò premesso, l’appellante deduce che il primo giudice avrebbe errato nel respingere il secondo motivo dell’originario ricorso in quanto il dott. OMISSIS, oltre ad aver dedotto il travisamento dei fatti, aveva denunciato:
a) che è stato capovolto il percorso logico e, cioè, che il giudizio collegiale non è scaturito dalla sintesi dei giudizi individuali, ma che i giudizi individuali sono stati redatti solo dopo aver elaborato (rectius: solo dopo che uno dei componenti della commissione ha elaborato) il giudizio collegiale;
b) che il giudizio è stato sommario e non genuino, basato su un esame superficiale delle pubblicazioni.
5.1. Lo stesso, speculare errore di fatto in due giudizi individuali e ripetuto nel giudizio collegiale (senza che nessun commissario sia stato in grado di individuarlo) dimostrerebbe senza possibilità di dubbio che non vi è stato l’apporto di tutti i commissari alla valutazione delle pubblicazioni del ricorrente, né un’effettiva discussione collegiale.
5.2. In ogni caso, il denunciato travisamento dei presupposti, anche a prescindere dai suindicati profili sintomatici del ribaltamento del percorso logico e dell’inesistente esame delle pubblicazioni da parte di ciascun componente del collegio e del collegio stesso, è tale da inficiare l’intero giudizio.
5.3. Il giudizio sulla monografia n. 10 “Farmacopea e produzione libraria” assume, infatti, valore centrale nella valutazione complessiva della produzione scientifica del ricorrente, tanto da essere stata esaminata per prima e, comunque, non appartiene all’ambito della legittimità stabilire il peso di quella pubblicazione nella valutazione complessiva del candidato.
5.4. Il motivo è destituito di fondamento.
5.5. I commissari hanno scrupolosamente valutato ciascuno dei documenti allegati dal candidato per riscontrarvi, inevitabilmente, molteplici carenze (rilevati anche dalla Commissione che nella tornata 2021-2023 giudicò unanimemente il candidato inidoneo): carenza di contenuti, di rigore metodologico, impossibilità di individuare il contributo individuale offerto dal candidato in alcune opere, superficialità, ripetitività mancanza di originalità dei risultati raggiunti e carente impatto nella comunità scientifica.
5.6. Nei loro giudizi individuali i commissari, al di là di eventuali imprecisioni, anche frutto di reciproche influenze nell’espressione dei giudizi individuali, imprecisioni che di per sé non possono però bastevoli ad invalidare il giudizio complessivo, hanno fornito una ricostruzione dettagliata delle pubblicazioni valutate rendendo assolutamente evidente che il giudizio collegiale è stata la sintesi conclusiva di questo percorso, e non viceversa, in quanto nei giudizi espressi i commissari hanno identificato in maniera chiara le tematiche affrontate dal candidato, dando prova di aver esaminato in modo analitico le pubblicazioni e, inoltre, hanno evidenziato anche quali sarebbero stati gli aspetti sui quali il ricorrente avrebbe dovuto focalizzarsi per migliorare la qualità delle sue opere.
5.7. Successivamente essi hanno formulato una valutazione che costituisce applicazione di tutti i criteri definiti dall’art. 4 del D.M. n. 120 del 2016 e, deve qui rilevarsi, nessuna contraddizione né incoerenza sono rilevabili e, invero, ciascuno dei giudizi è frutto di notevole sforzo che i commissari hanno prodotto nell’adempimento del loro compito.
5.8. Non è dunque meritevole di accoglimento l’ulteriore osservazione secondo la quale vi sia sostanziale identità di contenuto tra due giudizi individuali e tra questi e quello collegiale perché l’unica coincidenza letterale evidenziata, se contestualizzata, è immediatamente comprensibile e, invero, nonostante gli elementi che connettono le valutazioni negative siano i medesimi dalla lettura dei giudizi non è possibile rilevare alcuna sovrapposizione.
5.9. Ciò conferma ancor di più l’indipendenza di ciascuno dei giudizi dato che, nonostante l’opinione comune inevitabilmente potrebbe confluire nel giudizio collettivo, quest’ultimo è – ed è stato – una sintesi che riflette le valutazioni espresse dai commissari nei singoli giudizi individuali, i quali pur riscontrando le medesime carenze appaiono ictu oculi giudizi differenti, anche nello stile redazionale, dovendosi qui ricordare che eventuali parziali sovrapposizioni dei giudizi sono, di regola, il risultato del necessario confronto tra i commissari che si traduce poi nella sintesi dei singoli giudizi individuali e in questo caso – con estrema evidenza – non è stato il frutto di un’apodittica adesione dei commissari al giudizio di uno soltanto di essi, ma risulta essere stata la logica confluenza delle distinte opinioni dei commissari.
5.10. D’altronde è assolutamente ragionevole che il giudizio collettivo rappresenti la sintesi dei vari giudizi individuali, in quanto – al contrario – il giudizio collettivo finirebbe per non rappresentare la sintesi unitaria degli apporti dei singoli commissari, le cui opinioni devono necessariamente confluire in un giudizio finale: ciò è chiaramente avvenuto nel caso in esame laddove la totalità della Commissione ha ritenuto i lavori del candidato insufficienti e lo ha reso esplicito sia nei giudizi individuali che in quelli collettivi.
5.11. Il motivo, dunque, va respinto.
6. Con il secondo motivo (pp. 11-14 del ricorso), ancora, l’appellante deduce che in quattro ore la commissione avrebbe esaminato i titoli e le pubblicazioni di quindici candidati (13 di seconda fascia e 2 di prima fascia), ha redatto i giudizi individuali e i giudizi collegiali, ciò che apparirebbe invero incredibile.
6.1. Non desta stupore scoprire che un medesimo errore di percezione sia ripetuto nei giudizi di più commissari perché i giudizi sono stati evidentemente preconfezionati da un componente della Commissione e condivisi alla cieca dagli altri.
6.2. Solo seguendo tali modalità valutative sembra possibile pronunciare giudizi così complessi su 170 pubblicazioni scientifiche in sole quattro ore.
6.3. Se l’applicazione delle regole e dei principi del diritto deve percorrere la linea della ragionevolezza, non può non concludersi per la totale irrazionalità di giudizi sommari o preconfezionati.
6.4. Ha opinato il Tribunale che «la brevità del termine impiegato dalla Commissione non può di per sé rappresentare un elemento tale da fa ritenere tamquam non esset l’attività propedeutica di studio svolta precedentemente ed autonomamente dai singoli commissari».
6.5. Ma ciò che si discute, sempre ad avviso del dott. OMISSIS, è la superficialità dell’esame collegiale, che ha impedito finanche di rilevare un grave errore di percezione, stranamente compiuto da ben due commissari e riportato nel giudizio finale.
6.6. Anche questo motivo è infondato perché manifesta e ripete il medesimo vizio di fondo che inficia il primo motivo di appello, sopra esaminato, per le medesime ragioni sopra esposte, alle quali qui ci si richiama per l’obbligo di sintesi prescritto dal codice di [#OMISSIS#] (art. 3, comma 2, c.p.a.) non senza aggiungere che, come di norma accade, i commissari hanno proceduto alla valutazione dei candidati anteriormente alle riunioni, le quali servono per discutere i singoli giudizi individuali al fine di concludere la valutazione con un giudizio collettivo che sia la sommatoria e la sintesi dei singoli giudizi.
6.7. Che poi alcuni refusi presenti nei giudizi individuali possano confluire nel giudizio collettivo è del tutto irrilevante, soprattutto laddove emergono con assoluta chiarezza le ragioni che hanno portato la Commissione ad una valutazione negativa del candidato all’unanimità.
6.8. Inoltre, ciascuno dei giudizi risulta approfondito e puntualmente motivato, a testimonianza del fatto che i commissari hanno valutato con serietà le opere sottoposte a valutazione, sicché non è dato comprendere – né l’appellante lo spiega in modo convincente – cos’altro avrebbero potuto aggiungere i commissari nei giudizi dopo aver spiegato minuziosamente le ragioni per cui le pubblicazioni del ricorrente siano meritevoli di un giudizio negativo.
6.9. Dalla lettura dei giudizi (individuali e collettivo), si evince chiaramente come ogni singola pubblicazione del candidato sia stata presa in considerazione e valutata anche se la legge non impone alla Commissione uno sforzo di particolare ampiezza, anche e soprattutto laddove le pubblicazioni sono accomunate dalle medesime criticità.
6.10. Il motivo, dunque, va respinto.
7. Con il terzo motivo (pp. l4-21 del ricorso), ancora, l’appellante ha censurato giudizio della Commissione laddove questa non ha contestato l’assenza del carattere della “criticità” dell’apparato bibliografico, ma ne ha tout courtnegato l’esistenza, per l’evidente superficialità con cui l’opera stessa sarebbe stata esaminata e valutata, la stessa superficialità, rimarca ancora il dott. OMISSIS, che avrebbe indotto in errore almeno due commissari, condizionando il giudizio collegiale.
7.1. L’intangibilità dell’ambito della discrezionalità tecnica riservata all’amministrazione esige, comunque, che la motivazione del giudizio sia precisa.
7.2. Nel caso di specie, se la Commissione avesse voluto contestare nel merito l’apparato bibliografico, avrebbe dovuto precisarlo, mentre si è limitata a contestarne l’assenza e, a dire dell’appellante, illegittimamente il Tribunale avrebbe introdotto ex post un rilievo inesistente nel giudizio censurato, basato sul distinguo tra apparato bibliografico e critico-bibliografico.
7.3. Anche il rigetto delle altre censure del motivo in esame non sarebbe legittimo e la motivazione del primo giudice, secondo cui «in ogni caso il giudizio negativo sulla pubblicazione si fonda anche su altri aspetti (assenza di una più informata descrizione della pur ricca biblioteca dalla quale sono selezionati i volumi catalogati e la poca attenzione alle loro vicende storiche) in grado di giustificare la suddetta valutazione negativa», sarebbe esso stesso il frutto dell’abbaglio, dell’errore di fatto in cui sono incorsi la Commissione stessa e due componenti dell’organo collegiale.
7.4. Non è vero, infatti, che nell’opera sarebbe assente, secondo il giudizio impugnato, «una più informata descrizione della pur ricca biblioteca», perché le opere catalogate e, cioè, le cinquecentine, sono tutte (135) quelle che appartengono alla “ricca biblioteca”, composta da «oltre 20 3000 volumi, di cui circa 1200 editi tra i primi anni del Cinquecento e il 1830».
7.5. Il Tribunale non si sarebbe quindi avveduto che gli altri aspetti su cui si fonda il giudizio negativo sono sempre i medesimi, conseguenti al denunciato errore ritualmente censurato.
7.6. Anche questo motivo, pur nella sua complessa articolazione tecnica, non merita accoglimento.
7.7. Invero, si deve rilevare che non può ragionevolmente considerarsi soddisfacente una produzione scientifica valutata nei termini espressi dalla Commissione, in quanto si evince che il candidato, in quello specifico momento della sua formazione professionale, non presentava ancora una preparazione soddisfacente.
7.8. Non a caso, in alcuni dei giudizi individuali gli stessi Commissari, ad ulteriore conferma della serietà con cui hanno assolto il loro compito, hanno evidenziato gli elementi critici della produzione del ricorrente, fornendo anche suggerimenti pratici per porvi rimedio e poter ottenere l’agognato titolo abilitativo.
7.9. Sostanzialmente le censure mosse con il motivo in esame alle valutazioni dei commissari, lungi dall’integrare vizi di legittimità, si estendono esclusivamente al merito dei giudizi, proponendo, invero, una rilettura unilaterale e sostitutiva dei giudizi chiari, univoci e coerentemente motivati espressi dall’organo di valutazione, invocando così dal giudice amministrativo, di fronte ad un giudizio chiaramente motivato e munito di intrinseca coerenza, un inammissibile sindacato di tipo sostitutivo.
7.10. Come ha bene messo in rilievo la sentenza impugnata nel rammentare la valutazione complessiva della Commissione, infatti, la produzione del dott. OMISSIS, all’epoca, «risulta dispersiva; nessuna tematica è condotta con ampiezza o autentica profondità di analisi; la parte relativa alla cultura digitale non è ancora sufficientemente sviluppata sì da poter definire una competenza matura da parte del candidato» e «i temi trattati sono il più delle volte affrontati in poche pagine, contributi che lasciano inevitabilmente in superficie i temi trattati, enunciati talora da titoli seducenti», risultando peraltro tale giudizio razionalmente in linea con quanto espresso motivatamente nei giudizi individuali.
7.11. Le censure dell’appellante si appuntano su singoli aspetti della valutazione o su singoli contributi offerti dalla Commissione – in particolare i contributi n. 1, n. 2, n. 6, n. 7 e n. 8 – con singole minute valutazioni critiche, peraltro del tutto opinabili, senza riuscire nel complesso a scalfire la tenuta del giudizio sintetico che ne risulta, laddove la Commissione ha in sostanza, e condivisibilmente, constatato e fatto emergere l’immaturità scientifica, all’epoca, del candidato, risultando spesso superficiale, eccessivamente sintetica, poco approfondita sul piano dell’apparato critico e finanche carente di originalità.
7.12. Certamente la Commissione – e, con essa, il primo giudice nella motivazione della sentenza qui impugnata – non ha inteso sostenere, come adombra l’appellante, che la brevità dei contributi sia spia o comunque prova decisiva, essa stessa e da sola, di una insufficienza scientifica, dato che il dato quantitativo – il numero delle pagine di ogni contributo – si coniuga, inscindibilmente, con il contenuto di ogni singola produzione scientifica, risultata carente su altri, e ben più sostanziali, aspetti che – essi, sì, in modo determinante – avrebbero richiesto una più compiuta e distesa trattazione.
7.13. Anche questo motivo, dunque, va respinto.
8. Infine, con il quarto motivo (pp. 21-24 del ricorso), l’appellante deduce che l’art. 5 D.M. 120/2016 prevede espressamente che la commissione predefinisca i “criteri di valutazione” dei titoli, imponendo, perciò, l’apprezzamento qualitativo di merito dei titoli stessi, poiché il riscontro di un mero dato numerico non avrebbe imposto la previa definizione di criteri di giudizio (la valutazione implica un giudizio motivato).
8.1. La valutazione qualitativa dei titoli avrebbe potuto condizionare il giudizio sulle pubblicazioni, orientando le valutazioni della commissione.
8.2. Diversamente opinando, la legge avrebbe previsto espressamente che il giudizio negativo sulle pubblicazioni esenta la commissione dal giudizio sui titoli (o viceversa), mentre la valutazione complessiva impone la previa fissazione di criteri di valutazione (nella specie omessa) e il giudizio di merito sia sui titoli che sulle pubblicazioni.
8.3. Anche volendo ritenere il motivo ammissibile, per ipotesi, non è dato cogliere la rilevanza della censura mossa dall’appellante.
8.4. La Commissione ha valutato i titoli allegati dal ricorrente e, preso atto della sussistenza del requisito, ha optato per una motivazione sintetica, ma efficace, e ha preferito concentrare l’attenzione sulla valutazione delle opere del ricorrente, risultata invece insufficiente a conseguire l’abilitazione, per le ragioni già ampiamente vedute.
8.5. La censura dunque, quando pure per ipotesi ammissibile, è priva di fondamento perché essa non è in grado di incidere sulla complessiva valutazione svolta dalla Commissione, la quale non ha certo mosso all’appellante, per così dire, l’“addebito” di non possedere titoli idonei, bensì di avere offerto una produzione scientifica ancora acerba e insufficiente sul piano scientifico.
8.6. D’altro canto, quando pure il giudizio qualitativo sui titoli fosse stato, per ipotesi, eccellente, tale valutazione non sarebbe stata sufficiente a sovvertire il giudizio sulla insufficienza della produzione scientifica a conseguire l’abilitazione scientifica, sicché si palesa in ciò la sterilità, prima ancora che l’inammissibilità, di tale censura.
8.7. Il motivo, dunque, va respinto.
9. In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, l’appello deve essere respinto, con la conseguente conferma, seppure anche per le ulteriori integrative ragioni esposte, della sentenza impugnata.
10. Le spese del presente grado del giudizio, per la peculiarità tecnica della materia controversa e la tardiva costituzione del Ministero appellato che solo in ottemperanza dell’ordinanza istruttoria ha fornito al Collegio le necessarie delucidazioni di ordine tecnico-scientifico, possono essere interamente compensate tra le parti.
10.1. Rimane definitivamente a carico dell’appellante il contributo unificato richiesto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], lo respinge e per l’effetto conferma anche ai sensi di cui in parte motiva la sentenza impugnata.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Pone definitivamente a carico di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2024, con l’intervento dei magistrati:
Omissis, Presidente
Omissis, Consigliere, Estensore
Omissis, Consigliere
Omissis, Consigliere
Omissis, Consigliere
L’Estensore OMISSIS
Il Presidente OMISSIS
Pubblicato il 9 aprile 2024