TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 2 agosto 2013, n. 7827

Dottorato di ricerca-Decadenza

Data Documento: 2013-08-02
Area: Giurisprudenza
Massima

Carenza di istruttoria e motivazione del provvedimento con il qualee il collegio docenti ha deliberato la decadenza dal dottorato della ricorrente

Contenuto sentenza

N. 07827/2013 REG.PROV.COLL.
N. 06751/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6751 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli Avvocati [#OMISSIS#] Misiani, [#OMISSIS#] Caporossi e Salvatore Napoli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via C. Morin, n. 1; 
contro
l’Università degli Studi di Roma – La Sapienza in persona del Rettore legale rappresentante p.t., il Collegio dei Docenti del dottorato di ricerca in Italianistica, l’Università degli Studi di Roma – La Sapienza – Ripartizione IV in persona dei loro legali rappresentanti p.t., il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 domiciliano; 
per l’annullamento
del verbale del 2 maggio 2011 con il quale il Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Italianistica deliberava la decadenza della ricorrente dal dottorato ai sensi dell’art. 10, comma 3 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato;
nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale ed in particolare
della nota protocollo n. 54/11 del 23 marzo 2011 con la quale il coordinatore del dottorato di italianistica presso il Dipartimento di Studi greco latino italiani scenico musicali ha trasmesso al Magnifico Rettore la documentazione relativa alla vicenda della ricorrente
della nota protocollo n. 62/11 del 7 aprile 2011 con la quale il coordinatore del dottorato di italianistica presso il Dipartimento di Studi greco latino italiani scenico musicali ha trasmesso al Rettore ulteriori atti
del verbale del 22 marzo 2011 con il quale il Collegio dei docenti del dottorato di italianistica si è pronunciato sulla richiesta della ricorrente di essere seguita da un tutor diverso da quello in corso;
della nota a prot. 036620 in data 30 maggio 2011 con la quale la Ripartizione IV – Settore dottorato di ricerca ha comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento di decadenza dal dottorato di ricerca,
del provvedimento non conosciuto di conclusione del procedimento;
e per l’annullamento con motivi aggiunti notificati il 23 dicembre 2011
del decreto n. 3492 del 18 ottobre 2011 di esclusione della ricorrente dal corso di dottorato di ricerca in Italianistica,
nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale ed in particolare di tutti gli atti, relazioni, note di estremi sconosciuti relativi alla istruttoria condotta dalla speciale Commissione di indagine nominata con determinazione dirigenziale n. 2175 del 4 luglio 2011;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza e di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 maggio 2013 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 8 luglio 2011 e depositato il successivo 28 luglio, la ricorrente espone di essere stata dichiarata vincitrice del concorso per il dottorato di ricerca in italianistica e che al termine del primo anno il Collegio dei docenti deliberava la sua ammissione al secondo anno con esonero per merito dalle tasse universitarie.
Impugna il provvedimento di esclusione dal dottorato per una vicenda meglio oltre esposta e deduce i seguenti motivi di ricorso:
1. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 3, 7 e seguenti 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 in relazione agli articoli 4 del regolamento di ateneo in materia di dottorato di ricerca 24 e 97 Cost.; mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda; lesione del diritto di difesa e di partecipazione al procedimento, violazione del principio di pubblicità, eccesso di potere, carenza di istruttoria, ingiustizia manifesta.
2. Violazione e falsa applicazione degli articoli 7 e 10 della legge n. 241 del 1990 in relazione agli articoli 24 e 97 Cost.; mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di decadenza dal dottorato, lesione del diritto di difesa e di partecipazione al procedimento; violazione dei principi di trasparenza e di pubblicità; eccesso di potere carenza di istruttoria e ingiustizia manifesta.
3. Violazione e falsa applicazione degli articoli 7 e 10 della legge n. 241 del 1990 in relazione all’art. 10, comma 3 del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, e agli articoli 24 e 97 Cost. sotto altro aspetto; eccesso di potere, sviamento o falsità della causa, carenza o travisamento dei presupposti, carenza di istruttoria, ingiustizia manifesta, violazione dei principi in materia di procedimenti e sanzioni disciplinari, incompetenza.
4. Violazione e falsa applicazione degli articoli 7 e 10 della legge n. 241 del 1990 in relazione all’art. 10, comma 3 del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, in relazione agli articoli 1 dello Statuto della Sapienza e agli articoli 3, 21, 24 e 97 Cost.; eccesso di potere, sviamento o falsità della causa, carenza o travisamento dei presupposti, carenza di istruttoria, ingiustizia manifesta, violazione dei principi in materia di procedimenti sanzioni disciplinari, incompetenza.
5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 3 del regolamento in materia di dottorato di ricerca, in relazione ai principi del giusto procedimento, eccesso di potere, insussistenza o travisamento dei presupposti, errore sul fatto, carenza di istruttoria, ingiustizia manifesta.
6. Illegittimità dell’art. 10, comma 3 del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca in relazione agli articoli 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e 6 comma 2 del d.m. 30 aprile 1999, n. 224
7. Violazione e falsa applicazione di tutte le norme sopra citate; eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche sopra delineate, invalidità derivata.
Conclude con istanza cautelare e per l’accoglimento del ricorso.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio rassegnando conclusioni opposte a quelle della ricorrente.
Alla camera di consiglio dell’8 settembre 2011 l’istanza cautelare è stata respinta.
Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il provvedimento definitivo di esclusione dal dottorato di ricerca, avverso di esso deducendo:
1. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 3 e 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché dell’art. 10, comma terzo del regolamento di Ateneo in materia di dottorati di ricerca in relazione agli articoli 21 e 34 Cost.; carenza o insufficienza della motivazione, eccesso di potere, carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti, sviamento di potere e/o falsità della causa.
2. Violazione e falsa applicazione delle norme sul procedimento, anche in relazione all’art. 10 comma 3 del regolamento di ateneo in materia di dottorati di ricerca, eccesso di potere, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, errore nei presupposti, istanza istruttoria.
3. Invalidità derivata, violazione e falsa applicazione di norme di legge, eccesso di potere per sviamento, falsità della causa e ingiustizia manifesta.
Insiste quindi su tutti i motivi del ricorso principale rassegnando le medesime conclusioni anche in ordine alla nuova istanza cautelare ed all’accoglimento dei motivi aggiunti.
L’Amministrazione ha contestato tutta la ricostruzione ed ha concluso opponendosi alle richiesta dell’interessata.
Alla camera di consiglio del 2 febbraio 2012 l’istanza cautelare è stata respinta.
Il ricorso infine è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 9 maggio 2013.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato a va pertanto accolto.
Con esso e con i motivi aggiunti l’interessata impugna gli atti di esclusione dal dottorato di ricerca avverso i quali deduce le doglianze meglio oltre esposte.
Col ricorso principale impugna il verbale del 2 maggio 2011 con il quale il Collegio dei docenti di italianistica ha deliberato che a causa dei comportamenti tenuti dall’interessata per la pubblicazione su un sito Internet di una articolo a sua firma intitolato “Universitopoli. La mafia non è solo Totò Riina”, ritenuti incompatibili con la condizione di studente del dottorato ai sensi dell’art. 10, comma 3 del Regolamento sul dottorato di ricerca, era proposta la decadenza del dottorando dal Corso. Impugna pure tutti gli atti presupposti.
Con i motivi aggiunti impugna il provvedimento di decadenza adottato.
2. In punto di fatto vanno indicati i passi della vicenda.
L’esponente era stata ammessa al dottorato in italianistica con assegnazione di una ricerca avente ad oggetto la narrativa di Dacia Maraini.
Tutto prende le mosse da un incontro avvenuto nei primi di febbraio 2011 tra la tutor e la stessa ricorrente che, nello studio della prima ed in presenza di un collaboratore della medesima, si trovava a dover rispondere alla domanda sul motivo per cui, quale donna, in occasione della manifestazione in corso in difesa della dignità della donna, non avesse indossato la sciarpa bianca in segno di protesta contro il massimo organo di governo ed a sostegno, appunto, del genere femminile. Ne seguiva una sorta di polemica nella quale la ricorrente rappresentava di dissentire dalle idee di cui era portatrice la tutor, laddove quest’ultima spostava il colloquio sul ruolo dei giovani in una società ridotta allo sfacelo e la dottoranda, a sua volta, contestava la stessa democraticità del sistema universitario e dei concorsi per l’accesso alle carriere universitarie, concludendosi il colloquio con commenti sulla circostanza “che la ricorrente sarebbe stata in cerca di lavoro e che voleva solo fare carriera”. L’interessata veniva invitata a lasciare lo studio della tutor ed a proseguire il colloquio il giorno dopo, come in effetti avveniva.
Durante tale ulteriore colloquio l’esponente introduceva a sua volta nella conversazione elementi riguardanti una vicenda relativa ad altra assegnista di ricerca, figlia di un editore presso il quale la tutor pubblicava i suoi studi.
A causa di tali affermazioni iniziava un processo di screditamento della ricorrente che si rivolgeva al coordinatore del dottorato con richiesta del 3 febbraio 2011 di essere seguita da altro relatore.
Seguiva un alternarsi di battute, anche via e-mail, e la conseguente convocazione della ricorrente da parte del responsabile del dottorato che le contestava quanto riportato da articoli sulla vicenda pubblicati in via telematica dalla stessa, al che la ricorrente intimorita dalla piega che prendeva la vicenda esibiva un registratore che aveva portato con sé spento e lo accendeva.
Tutto si concludeva con la deliberazione del 2 maggio 2011, gravata in via principale, ne seguiva pure la comunicazione di avvio del procedimento e le controdeduzioni dell’interessata ed infine il provvedimento di decadenza, impugnato con i motivi aggiunti.
3. Col ricorso principale la ricorrente lamenta, dunque, la mancanza della comunicazione di avvio del procedimento antecedente al provvedimento con il quale il Collegio dei docenti in data 22 marzo 2011 ha respinto la sua istanza di assegnazione di nuovo tutor e comunque è anche mancato il preavviso di provvedimento negativo.
Lamenta che il verbale del 22 marzo lo ha conosciuto soltanto il 14 giugno 2011 in occasione dell’incontro con il responsabile del procedimento.
Con la seconda l’interessata lamenta che la delibera del Collegio dei docenti del 22 marzo 2011 con la quale detto organo ha deciso di discutere non la richiesta di cambiamento di tutor dalla stessa proposta, ma proprio della sua compatibilità con il dottorato ha spostato l’oggetto del procedimento determinandone l’avvio di uno diverso senza le idonee garanzie previste dalla legge n. 241 del 1990.
Con la terza doglianza la ricorrente osserva che alla determinazione del 2 maggio 2011 del Collegio dei docenti deve essere dato valore disciplinare e che il provvedimento di decadenza è stato adottato al di fuori dello schema tipico per il quale il relativo potere è stato attribuito dall’art. 10 del Regolamento d’ateneo in materia di dottorato di ricerca.
Col quarto motivo l’interessata lamenta l’incompetenza del Collegio dei docenti alla adozione di un provvedimento sostanzialmente disciplinare.
La ricorrente con la quinta censura lamenta che non vi è stata un corretta rappresentazione dei fatti.
In subordinata ipotesi si eccepisce che l’articolo 10 comma 3 del regolamento di ateneo in materia di dottorato di ricerca è illegittimo nella parte in cui contiene disposizioni che esulano dal potere regolamentare conferito agli atenei nella istituzione e disciplina dei corsi di dottorato dal D.M. 30 aprile 1999, n. 224.
Con la settima censura la ricorrente osserva che il procedimento di esclusione dello status di dottorando avviato dalla Dirigente della IV Ripartizione dell’Università la Sapienza con la nota prot. 0036620 del 30 maggio 2011 e l’atto finale dello stesso sono invalidati dalle censure sopra riportate.
Con i motivi aggiunti, poi, l’interessata osserva che il decreto rettorale impugnato pone a fondamento della determinazione unicamente la delibera del 2 maggio 2011 affetta da tutti i vizi già dedotti col ricorso principale, mentre nessun accenno viene svolto in merito alla istruttoria specificamente condotta nel procedimento avviato con la nota a prot. 0036620 del 30 maggio 2011, nel quale ella è intervenuta contestando la ricostruzione dei fatti.
Insiste sulla mancanza della comunicazione di avvio del procedimento.
Con il secondo motivo l’interessata impugna anche tutti gli altri atti presupposti, preparatori connessi e consequenziali anche non conosciuti chiedendone l’esibizione al Collegio.
E col terzo, infine, insiste sul settimo motivo del ricorso principale ed in particolare, premettendo la ricostruzione già operata in via principale, insiste sullo sviamento di potere e sulla falsità della causa come inficianti il provvedimento di esclusione dal dottorato. Insiste altresì che la deliberazione del Collegio dei docenti del 22 marzo 2011 e del 2 maggio 2011 non sono state precedute da alcuna comunicazione di avvio del procedimento, l’interessata non è stata mai invitata a presentare proprie controdeduzioni, né è mai stata ascoltata in relazione ai fatti posti a fondamento della decisione.
4. Va esaminata per prima la censura con la quale la ricorrente fa valere la incompetenza del Collegio dei docenti ad adottare un provvedimento che come la decadenza avrebbe natura disciplinare, censura che è stata già valutata in sede cautelare, rilevandosi la sua inconsistenza, attesa la lèttera dell’art. 10, comma 3 del Regolamento di Ateneo sul dottorato, stante il quale tra le cause di esclusione sulle quali può deliberare il Collegio dei docenti sono da annoverarsi “…i comportamenti non compatibili con la deontologia della ricerca e con le regole di buon comportamento prescritte dalla struttura organizzativa in cui ha sede il Dottorato”. Ed il comportamento ritenuto dal Collegio dei docenti non conforme con la deontologia della ricerca e con le regole di buon comportamento consisterebbe proprio nella pubblicazione in Internet in data 14 marzo 2011 di un articolo, nella foga del battibecco con la docente sua tutor, di un articolo sui concorsi nella “Sapienza” ed in particolare proprio nel Dipartimento di Studi greco, latini, italiani e scenico musicali e sulle modalità di svolgimento di tali procedure concorsuali, trasmesso, al Magnifico Rettore, in allegato alla nota di relazione in data 22 marzo 2011 da parte del direttore del Dipartimento.
5. Chiarita la competenza del Collegio dei Docenti, ad una più approfondita disamina della vicenda tipica della sede di merito, non possono non condividersi tutte le censure con le quali parte ricorrente fa valere l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti ed errore nei presupposti.
A seguito del colloquio col Direttore del Dipartimento questi trasmetteva al Rettore una relazione in data 22 marzo 2011, in nessuna parte della quale, tuttavia, si fa riferimento alla scaturigine del fatto, e cioè al primo colloquio della ricorrente con la tutor ed alla contestazione della mancata adesione dell’interessata alla manifestazione sulla dignità della donna; né vi è alcun riferimento alla circostanza di come tale iniziale contestazione, che ha finito per coinvolgere la sfera della libertà di opinione politica di cui anche gli studenti sono dotati, fosse del tutto contrastante ed estranea rispetto agli obiettivi di ricerca e di studio cui un dottorato è preposto, finendosi per aggravare in maniera del tutto ingiustificata una divergenza di opinioni che avrebbe ben potuto essere sanata quanto meno prendendo in considerazione la richiesta della ricorrente di cambiare tutor, così come dalla prima trasmessa via e-mail al Collegio dei docenti in data 3 febbraio 2011.
Ma la carenza di istruttoria grave si rende ancor più evidente nella delibera del 2 maggio 2011 in cui non viene ancora una volta presa in considerazione in alcun modo la scaturigine della vicenda che, invece, pare tutta principiare dalla pubblicazione in Internet dell’articolo del 14 marzo 2011 che, senz’altro inopportuno, avrebbe però meritato una sanzione meno sproporzionata, laddove invece, come sopra accennato tutta la vicenda prende le mosse da una altrettanto inopportuna contestazione circa la mancata adesione della ricorrente ad una protesta femminile, costringendola a difendere le proprie idee politiche e spostando l’attenzione della tutor e della studentessa su un piano del tutto avulso dal contesto di studio e di ricerca che dovrebbe caratterizzare un dottorato, a prescindere dalle idee politiche di cui studenti e professori possano essere portatori.
L’ingiustizia manifesta è resa a sua volta evidente dalla sperequazione dei ruoli che docente e studente rivestono e che ha portato l’interessata a comportamenti sopra le righe, in un esacerbato tentativo di difendere le proprie idee e non vedendo risposta alla propria richiesta di cambiare tutor, risposta sopraggiunta dopo oltre un mese dalla richiesta della studentessa.
Il travisamento dei fatti si dimostra poi nella circostanza che alla ridetta nota del 22 marzo del Direttore del Dipartimento, oltre che l’articolo apparso su Internet a firma della ricorrente, sono stati allegati due documenti anonimi l’uno fotografico e l’altro trovato affisso nella bacheca della docente tutor della ricorrente, uno osceno e l’altro offensivo nei riguardi della tutor, che, messi in collegamento con la vicenda dell’interessata, ne hanno aggravato ancor di più la posizione, senza che sia possibile in alcun modo ricavare la responsabilità della stessa nella loro rappresentazione e redazione.
Da quanto sopra si comprende perché la delibera del Collegio dei docenti è anche affetta da sviamento di potere, contrariamente a quanto sostenuto al sommario esame proprio della sede cautelare. L’assenza di ogni riferimento alle circostanze che hanno dato origine alla vicenda come consistente nella divergenza di opinione politica ed ideologica palesata dal colloquio tra la tutor e la studentessa avvenuto il 2 febbraio 2011 non potevano giustificare validamente il provvedimento di espulsione deliberato, sicchè si è fatto riferimento al più grave episodio della pubblicazione in Internet del citato articolo ad opera della ricorrente, producendosi così un uso distorto del potere di allontanamento del dottorando dal corso di studi in difformità dalla fattispecie normativa per cui esso è previsto dall’art. 10, comma 3 del Regolamento. Per [#OMISSIS#] giurisprudenza sull’argomento: “lo sviamento di potere quale figura sintomatica dell’eccesso di potere, sussiste solo qualora l’atto è posto in essere per finalità diverse da quelle perseguite dall’Amministrazione e, comunque, la sua esistenza deve essere dimostrata mediante precisi, concordanti elementi di prova atti ad individuare la divergenza del provvedimento dalla sua tipica funzione.” (Consiglio di Stato, sezione IV, 21 gennaio 2013, n. 328), come avviene appunto nel caso in esame.
Questi grave difetto di istruttoria e travisamento dei fatti finiscono, dunque, per inficiare la deliberazione del Collegio dei docenti del 2 maggio 2011 che fa riferimento all’origine della vicenda siccome basata sull’articolo del 14 marzo precedente, posta in evidenza nella ridetta nota del Direttore del Dipartimento ed inficiano di illegittimità derivata anche il decreto di decadenza per gli stessi profili da cui è affetta la delibera, alla quale il decreto fa sintetico riferimento nella sua motivazione.
Ma il decreto è per di più illegittimo sotto il dedotto profilo di carenza di istruttoria e di motivazione, sia perché non fa alcun riferimento alle controdeduzioni svolte dalla ricorrente dopo aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione del 30 maggio 2011 ed in cui la stessa ha proprio posto in evidenza le ragioni per le quali il conflitto con la tutor era sorto, sia perché non fa alcun riferimento alle risultanze della apposita Commissione di inchiesta nominata dal rettorato e presso la quale la ricorrente è stata lungamente sentita in data 13 settembre 2011, essendo il provvedimento adottato nel giro di un mese dalla ridetta istruttoria.
5. Le censure con le quali la ricorrente fa valere vizi formali del procedimento non possono essere accolte, dal momento che quella principalmente proposta e secondo cui è mancato il preavviso di provvedimento negativo di cui all’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 non pare cogliere nel segno.
La delibera del 2 maggio 2011 infatti non abbisognava di alcuna comunicazione preventiva di provvedimento negativo, ben potendo non essere seguita da alcun atto di tal fatta, richiedendo il decreto di decadenza pur sempre una istruttoria da parte degli uffici universitari e cioè non trattandosi quindi di un atto conclusivo del procedimento.
Una volta avviata l’istruttoria ed in possesso della delibera, gli uffici hanno dunque comunicato l’avvio del procedimento con nota a prot. 0036620 del 30 maggio 2011, alla quale la ricorrente ha offerto le proprie controdeduzioni, tuttavia non prese in considerazione nel decreto di decadenza, con conseguente sua carenza, come sopra evidenziato.
6. Per le superiori considerazioni il ricorso va accolto come sopra precisato e per l’effetto va annullata la deliberazione di cui al verbale del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in italianistica presso la Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Roma la Sapienza in data 2 maggio 2011 e la sottostante relazione del 22 marzo 2011 a prot. n. 54 del 23 marzo 2011. La nota a prot. n. 62 del 7 aprile 2011 non merita annullamento trattandosi di una mera comunicazione relativa a fatti già avvenuti. Vanno accolti anche i motivi aggiunti e per l’effetto va annullato il decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Roma la Sapienza in data 18 ottobre 2011 a prot. 3492 di decadenza della ricorrente dal dottorato in parola.
7. La delicatezza delle questioni trattate e la parziale soccombenza dell’Università consente di ritenere giusti i motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso ed i motivi aggiunti come in motivazione indicato e per l’effetto annulla la deliberazione di cui al verbale del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in italianistica presso la Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Roma la Sapienza in data 2 maggio 2011, in riferimento alla sottostante relazione del 22 marzo 2011 a prot. n. 54 del 23 marzo 2011 ed il decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Roma la Sapienza in data 18 ottobre 2011 a prot. 3492 e per il resto respinge il ricorso principale per gli atti in motivazione indicati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Restaino, Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Brandileone, Consigliere 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)