Con sentenza n. 6812 pubblicata in data 8 aprile 2024, il TAR del Lazio si è pronunciato sulla legittimità della richiesta di ripetizione delle somme, attribuite al ricorrente a titolo di assegno ad personam ex art. 202 d.P.R. n. 3/1957, dopo l’abrogazione di detta norma ad opera dell’art. 1, comma 458, L. n. 147/2013, a fronte dell’affidamento maturato dal primo nella definitività della percezione delle stesse.
Secondo il collegio capitolino, da un lato, la “retroattività impropria” che connota la disposizione in questione esclude che la stessa possa incidere sugli emolumenti già validamente corrisposti sotto la vigenza della precedente normativa, poi abrogata; dall’altro lato, la capacità di incidere sugli assegni personali già corrisposti ed erogati dopo il 1° febbraio 2014 va semmai ricondotta alla portata dell’art. 2033 c.c., norma che ha superato il vaglio di costituzionalità con la recente pronuncia n. 8 del 2023 della Corte costituzionale.
Dando seguito a quel consolidato orientamento giurisprudenziale che sancisce la regola generale dell’art. 2033 cc. a fronte dell’obbligo dell’Amministrazione di recuperare le somme indebitamente versate, il TAR del Lazio, ha dunque escluso che si possa affermare la vigenza di un generale principio di irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte in virtù di un affidamento maturato dal percettore, evidenziando che detto principio neppure era stato sancito dalla giurisprudenza della CEDU
Alla luce di quanto osservato dalla Corte EDU, i giudici hanno ritenuto che la proporzionalità dell’interferenza possa valutarsi con riferimento al quomodo dell’obbligazione restitutoria tenendo conto proprio delle condizioni economico-patrimoniali in cui versa l’obbligato, potendosi solo in presenza di particolari condizioni personali dell’accipiens e dell’eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, giungere all’inesigibilità della prestazione.
A mente di questi principi, il Collegio ha pertanto disposto un’istruttoria sulle condizioni economico-patrimoniali e personali della parte ad esito della quale non sono emerse condizioni economico-patrimoniali (es. totale assenza di reddito del coniuge) o personali (es. particolare stato di salute) che potessero giustificare l’inesigibilità della pretesa restitutoria.
Con tale motivazione, il TAR del Lazio ha così respinto il ricorso di un professore ordinario che aveva chiesto, previo accertamento e dichiarazione del proprio diritto alla conservazione dell’assegno ad personam, la condanna dell’Amministrazione alla restituzione di tutti gli emolumenti stipendiali e contributivi dovuti ed eventualmente trattenuti dall’Amministrazione resistente, ai sensi e per gli effetti degli atti impugnati.