Violazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza, ravvisabili nel bando di concorso nella parte in cui impone, ai candidati vincitori, un onere di monitoraggio quotidiano dell’albo presso gli uffici dell’università al fine di verificare l’avvenuta pubblicazione delle graduatorie, e nell’assegnazione di un termine eccessivamente ristretto per la presentazione della domanda d’iscrizione, decorrente da un evento temporale incerto.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 aprile 2013, n. 1994
Dottorato di ricerca-Bando di concorso-Iscrizione dottorato-Termini
N. 01994/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00612/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 612 del 2009, proposto dall’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II, in persona del rettore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
la signora [#OMISSIS#] De Magistris, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in Roma, V. P.A. Micheli, 49;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE II, n. 1556/2008, resa tra le parti, concernente ammissione a corso di dottorato di ricerca;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2013 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi, per le parti, l’avvocato dello Stato Grumetto e l’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. per la Campania accoglieva (a spese compensate) il ricorso n. 664 del 2007, proposto dalla signora [#OMISSIS#] De Magistris avverso i seguenti atti:
(i) il provvedimento n. 1770 del 9 gennaio 2007 della 1° Ripartizione dell’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II, col quale la ricorrente era stata dichiarata decaduta dalla partecipazione al corso di dottorato di ricerca in ‘Scienza dell’alimentazione e della nutrizione’ (XXII ciclo), a motivo della presentazione tardiva dell’istanza di iscrizione (in data 3 gennaio 2007), oltre il termine di dieci giorni dall’affissione all’albo (avvenuta il 4 dicembre 2006) del decreto di approvazione degli atti del concorso per l’accesso al corso in questione (al cui esito la ricorrente era risultata vincitrice, classificandosi al quarto posto della graduatoria);
(ii) il bando di concorso (emanato con decreto rettorale n. 2945 dell’1 agosto 2006 e pubblicato in G.U., 4° Serie speciale, n. 60 dell’8 agosto 2006), nella parte in cui, all’art. 8, determinava le modalità per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca.
Il T.a.r. basava la pronuncia di accoglimento sul rilievo della violazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza, ravvisabile nell’imposizione, ai candidati vincitori, di un onere di monitoraggio quotidiano dell’albo presso gli uffici dell’Università per verificare l’avvenuta pubblicazione delle graduatorie, e nell’assegnazione di un termine eccessivamente ristretto per la presentazione della domanda d’iscrizione, decorrente da un evento temporale incerto.
2. Avverso tale sentenza interponeva appello la soccombente Università, assumendo la ragionevolezza della contestata previsione del bando, in quanto l’onere di diligenza da esso imposto ai concorrenti non poteva ritenersi eccessivo ed era giustificato da esigenze di certezza nell’organizzazione dei corsi di dottorato, con conseguente erroneità della pronuncia annullatoria cui era pervenuto il T.a.r.
3. Costituendosi in giudizio, l’appellata contestava la fondatezza dell’appello, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
4. La difesa dell’appellata, nella memoria del 18 dicembre 2012, dichiarava che quest’ultima, nelle more, aveva conseguito il titolo di dottore di ricerca per il XXII ciclo, superando l’esame il 3 febbraio 2010 dopo essere stata ammessa al corso con riserva sulla base della sentenza di primo grado; chiedeva dunque dichiararsi la cessazione della materia del contendere alla luce della disposizione di cui all’art. 4, comma 2-bis, d.-l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che prevede la sanatoria per i titoli di abilitazione professionale conseguiti in esito all’ammissione con riserva sulla base di provvedimenti giurisdizionali non definitivi, invocandone l’applicazione analogica.
Indi, all’udienza pubblica del 29 gennaio 2013, la causa veniva trattenuta in decisione.
5. Premesso che non può farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, in quanto il citato art. 4, comma 2-bis d.-l. n. 115 del 2005 è una norma eccezionale, di stretta interpretazione, e non può dunque estesa in via analogica a fattispecie non espressamente contemplate dalla legge, si osserva che l’appello è infondato.
Deve, invero, convenirsi con il T.a.r., che l’art. 8 del bando di concorso – nella parte in cui prevedeva che i concorrenti, i quale avessero superato le prove di ammissione al corso di dottorato di ricerca, erano tenuti a presentare, “a pena di decadenza”, una domanda di iscrizione entro il termine di dieci giorni decorrente dall’affissione del decreto rettorale di approvazione delle graduatorie all’albo ufficiale dell’ateneo (nella sede centrale, corso Umberto I, 40-bis, Napoli, e nel Palazzo degli Uffici, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Cortese, 29, Napoli), e che “tale affissione rappresenterà notifica ufficiale ai vincitori dei risultati concorsuali” – ha introdotto una modalità procedimentale, la quale, per il termine ridotto (di soli dieci giorni) e per l’incertezza del dies a quo, la cui conoscenza implicava la necessità di un monitoraggio continuo dell’albo ufficiale dell’Università, si è risolta nell’imposizione, a carico dei concorrenti vincitori delle prove di selezione, di una condizione gravosa e sproporzionata per l’ammissione al corso.
La tendenziale inesigibilità dell’onere di diligenza posto a carico dei concorrenti per venire a conoscenza della data di decorrenza del termine, alquanto breve, di presentazione della domanda, risulta manifesta con riguardo ai concorrenti, i quali – come l’originaria ricorrente che all’epoca stava seguendo il corso di allievo ufficiale per il conseguimento della nomina di tenente dell’Arma dei Carabinieri (quale ausiliario del ruolo tecnico-logistico specialità di medicina), con sede di servizio in Roma –, per ragioni di studio o lavorative, erano oggettivamente impossibiliti a monitorare in modo continuo l’albo ufficiale presso le indicate sedi dell’Università.
L’imposizione di siffatto onere non appare, pertanto, frutto di un contemperamento ragionevole degli interessi in conflitto: per un verso, dell’esigenza organizzativa dell’Amministrazione di garantire lo spedito svolgimento del corso di dottorato in questione e, per altro verso, dell’esigenza di preservare l’effettività del diritto alla partecipazione al corso, in condizioni di parità, ai concorrenti usciti vittoriosi dalle prove selettive.
Il T.a.r., dunque, a ragione ha ritenuto violato i principi di buona amministrazione, di proporzionalità, di adeguatezza allo scopo e di non aggravamento, che devono informare l’azione amministrativa.
Né, come altrettanto puntualmente rilevato nell’appellata sentenza, la possibilità di una tempestiva conoscenza dell’affissione del decreto di approvazione della graduatoria poteva ritenersi effettiva, per la prevista pubblicazione sul sito ufficiale dell’ateneo, in quanto:
– tale forma di pubblicazione non era dall’art. 8 del bando contemplata come notifica ufficiale, idonea a far decorrere il termine di presentazione della domanda di iscrizione, che era costituita esclusivamente dall’affissione all’albo;
– all’epoca la disponibilità di strumenti di connessione informatica non era ancora capillarmente diffusa;
– non risulta, comunque, provato, se e quando il decreto rettorale di approvazione della graduatoria sia stato pubblicato sul sito dell’Università.
Per le esposte ragioni l’appello è da respingere, con assorbimento di ogni altra questione, ormai irrilevante ai fini decisori.
6. Le spese del secondo grado di causa, come liquidate nella parte dispositiva, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 612 del 2009), lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; condanna l’Amministrazione appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Meschino, Consigliere
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)