La rilevante collocazione editoriale delle pubblicazioni di un candidato deve spingere la Commissione ad un più puntuale approfondimento sulle ragioni in base alle quali le opere siano ritenute di qualità non idonea all’abilitazione.
TAR Lazio, Sez. III bis, 24 aprile 2024, n. 8138
Collocazione editoriale delle pubblicazioni e giudizio della Commissione
08138/2024 REG.PROV.COLL.
11959/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11959 del 2023, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, non costituiti in giudizio;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Università e della Ricerca, Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
a) dei giudizi collegiali ed individuali di non abilitazione espressi nei confronti dell’Avv. Prof. OMISSIS, candidato all’abilitazione di II fascia, dalla Commissione Nazionale per l’abilitazione scientifica nazionale (ASN) alle funzioni di professore per il settore concorsuale “12/D1 Diritto Amministrativo”, pubblicati in data 9.06.2023, sul sito internet dell’Asn, contenente l’elenco dei candidati dichiarati idonei e non idonei alle funzioni di professore di II fascia;
b) del provvedimento di approvazione – di data e tenore sconosciuto – degli atti della commissione giudicatrice della procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di II fascia, per il settore concorsuale 12/D1 Diritto Amministrativo, nella parte in cui è stato dichiarato non abilitato il ricorrente;
c) di tutti gli atti e valutazioni svolte dalla commissione nella procedura valutativa;
d) D.M. MIUR n. 120 del 7 giugno 2016;
e) di ogni altro atto presupposto, prodromico e consequenziale, anche se non conosciuto;
accertamento:
del conseguimento da parte del ricorrente dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di seconda fascia nel settore concorsuale 12/D1;
condanna:
dell’Amministrazione al riesame della posizione del ricorrente da parte di una Commissione in diversa composizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell’Università e della Ricerca e di Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva l’annullamento dei giudizi collegiali ed individuali di non abilitazione espressi nei confronti dell’Avv. Prof. OMISSIS, candidato all’abilitazione di II fascia, dalla Commissione Nazionale per l’abilitazione scientifica nazionale (ASN) alle funzioni di professore per il settore concorsuale “12/D1 Diritto Amministrativo”, pubblicati in data 9.06.2023, sul sito internet dell’Asn, contenente l’elenco dei candidati dichiarati idonei e non idonei alle funzioni di professore di II fascia.
2. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.
Il D.M. n. 76 del 7 giugno 2012 (Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della L. 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222), intervenuto a regolare nel dettaglio la materia, definisce i criteri, i parametri e gli indicatori di attività scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all’abilitazione, nonché le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e parametri indicatori di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
In particolare, l’art. 3 del menzionato D.M. n. 76 del 2012 prevede che “nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5”, i quali, per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, stabiliscono che la Commissione si attiene, tra gli altri parametri, all’impatto della produzione scientifica complessiva all’interno del settore concorsuale valutata mediante gli indicatori di cui all’art. 6 e agli allegati A e E.
In sostanza, l’abilitazione può essere rilasciata ai candidati che, oltre a possedere almeno tre titoli di cui sopra, ottengano una valutazione coerente con i criteri previsti nel decreto come valutati e determinati dalla commissione stessa.
È da rilevare che il giudizio di un organo di valutazione come quello in esame, che mira a verificare l’idoneità a partecipare a concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità.
Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (cfr. Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).
Nel caso di specie il giudizio della commissione è stato espresso all’unanimità ma è caratterizzato da una motivazione non puntuale e analitica sulle pubblicazioni, anche in considerazione della relativa collocazione editoriale, che avrebbe dovuto spingere il collegio a un più puntuale approfondimento sulle ragioni in base alle quali le opere siano ritenute di qualità non idonea all’abilitazione. Al tempo stesso, a fronte dei giudizi positivi espressi anche individualmente dai docenti non emerge una chiara e pregnante descrizione dei motivi che consentano di superare gli aspetti positivi pur indicati nell’iter argomentativo. Emerge, pertanto, una motivazione non adeguatamente ponderata sul raffronto tra elementi positivi e negativi e sulla qualità delle pubblicazioni anche alla luce della loro collocazione editoriale.
Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (cfr. Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).
Tuttavia, la motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nell’enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell’Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata, sicché la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l’ampliamento (cfr. Tar Bologna, sez. II, 15 febbraio 2017, n.127).
Nel caso di specie, come anticipato, i giudizi individuali e collegiali sono inidonei a descrivere, nei termini e sui profili precedentemente indicati, l’iter argomentativo seguito e le ragioni che hanno spinto la commissione a qualificare come non adeguate le pubblicazioni.
Ne discende che il ricorso deve trovare accoglimento per difetto di adeguata motivazione, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Visto l’art. 34, comma 1, lett. c), il Collegio dispone che l’Amministrazione dovrà procedere ad un nuovo esame del candidato, avvalendosi di una Commissione in differente composizione, entro il termine di 90 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
In considerazione delle peculiarità della questione di lite e della natura degli interessi ad essa sottesi devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessato entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2024 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente FF
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, Referendario
L’Estensore OMISSIS
Il Presidente OMISSIS
Pubblicato il 24 aprile 2024