TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, 6 luglio 2013, n. 523

Dottorato di ricerca-Non ammissione-Contemporanea frequenza scuola di specializzazione-Illegittimità bando

Data Documento: 2013-07-06
Autorità Emanante: TAR Sardegna
Area: Giurisprudenza
Massima

E’ illegittima la disposizione del bando di concorso per l’ammissione al dottorato di ricerca, laddove imponga  al vincitore di non essere iscritto ad una scuola di specializzazione e, qualora iscritto a una scuola di specializzazione non medica, di impegnarsi a sospenderne o interromperne la frequenza prima dell’immatricolazione al corso di dottorato, prevedendosi altresì la decadenza dal diritto all’immatricolazione per i candidati vincitori che non ottemperino a tali adempimenti.

Contenuto sentenza

N. 00523/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00343/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 343 del 2011, proposto da:
Duni [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] Sette e [#OMISSIS#] Caboni, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
contro
Università degli Studi di Cagliari, in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui Uffici in Cagliari è per legge domiciliata;
nei confronti di
[OMISSIS], rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Lindiri, con domicilio eletto presso Massimo [#OMISSIS#] in Cagliari, via della Pineta N. 109; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Martelli, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Martelli in Cagliari, via San [#OMISSIS#], 56; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Pierre [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] Melis e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Loi, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Melis in Cagliari, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] N.76; Barbara [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Martelli, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Martelli in Cagliari, via San [#OMISSIS#], 56;
per l’annullamento
– del provvedimento del 3.3.2011 comunicato con posta elettronica, con il quale il Responsabile dell’Ufficio Dottorati ha respinto la domanda della ricorrente di iscrizione al Dottorato di ricerca in Diritto dell’attività amministrativa informatizzata e della comunicazione pubblica, presso l’Università degli studi di Cagliari;
– qualora necessario, del bando di concorso approvato con D.R. del 16.12.2010, in [#OMISSIS#] ove necessario, ovvero limitatamente alla parte in cui impone al vincitore di non essere iscritto ad una scuola di specializzazione e, qualora iscritto, di impegnarsi a sospenderne o interromperne la frequenza prima dell’immatricolazione al corso di dottorato;
e per il riconoscimento
del diritto della ricorrente a frequentare il Dottorato di ricerca in Diritto dell’attività amministrativa informatizzata e della comunicazione pubblica, presso l’Università degli studi di Cagliari, con relativa borsa di studio, con la breve dilazione necessaria per completare la frequenza della Scuola di specializzazione per le professioni legali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Cagliari, di [OMISSIS], di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Pierre [#OMISSIS#] e di Barbara [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2013 il dott. [#OMISSIS#] Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Col ricorso in esame la parte ricorrente chiede l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue.
In data 18 gennaio 2011 la ricorrente presentava domanda per concorrere ad uno degli 8 posti disponibili per il Dottorato di ricerca in Diritto dell’attività amministrativa informatizzata e della comunicazione pubblica, presso l’Università degli studi di Cagliari.
Sostenute le prove, la ricorrente è risultata vincitrice del concorso al primo posto in graduatoria con punti 105 e borsa di studio.
Essendo la ricorrente iscritta al secondo anno della Scuola per le professioni legali, che era giunta quasi al termine, allo scopo di ottemperare al divieto di contemporanea iscrizione a due corsi universitari, in data 2 marzo 2011 la ricorrente presentava al protocollo dell’ateneo istanza cartacea di iscrizione al corso di dottorato con contestuale sospensione della frequenza e della relativa borsa di studio per cinque mesi e comunque fino alla data delle prove finali della Scuola per le professioni legali, o, in alternativa, iscrizione differita a decorrere dalla conclusione della frequenza della scuola per le professioni legali.
In data 3 marzo 2011 perveniva alla ricorrente comunicazione di rigetto della domanda.
La parte ricorrente ha quindi proposto il ricorso in esame, col quale si chiede l’annullamento del provvedimento del 3.3.2011 comunicato con posta elettronica, con il quale il Responsabile dell’Ufficio Dottorati ha respinto la domanda della ricorrente di iscrizione al Dottorato di ricerca in Diritto dell’attività amministrativa informatizzata e della comunicazione pubblica, presso l’Università degli studi di Cagliari; qualora necessario, del bando di concorso approvato con D.R. del 16.12.2010, in [#OMISSIS#] ove necessario, ovvero limitatamente alla parte in cui impone al vincitore di non essere iscritto ad una scuola di specializzazione e, qualora iscritto, di impegnarsi a sospenderne o interromperne la frequenza prima dell’immatricolazione al corso di dottorato. La ricorrente chiede altresì il riconoscimento del proprio di diritto a frequentare il Dottorato di ricerca in Diritto dell’attività amministrativa informatizzata e della comunicazione pubblica, presso l’Università degli studi di Cagliari, con relativa borsa di studio, con la breve dilazione necessaria per completare la frequenza della Scuola di specializzazione per le professioni legali.
A tal fine la ricorrente avanza le seguenti censure:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 8 comma primo della L. 398 del 30.11.1989, dell’art. 19 punto 8 del Regolamento didattico di Ateneo; dell’art. 10 comma 15 del Regolamento dei dottorati nell’Università di Cagliari; dell’art. 8 del bando di concorso;
2) difetto di istruttoria – difetto di motivazione – violazione dell’art. 10 bis della L. 241/1990;
3) eccesso di potere per irrazionalità manifesta;
4) eccesso di potere per disparità di trattamento con la dr. [#OMISSIS#] Draetta (che nel 2006 avrebbe potuto conservare l’iscrizione alla Scuola per le professioni legali e immatricolarsi poi al dottorato in Diritto dei contratti).
La ricorrente solleva anche la questione di legittimità costituzionale della norma primaria, qualora dovesse essere interpretata nel senso di consentire solamente la sospensione della Scuola di specializzazione e non anche, in alternativa, del corso di Dottorato di ricerca, posto che, in tal caso, si configurerebbero ingiusti elementi di distinzione tra corsi di studio di livello post-universitario aventi pari dignità.
Si sono costituiti in giudizio l’Amministrazione intimata e i controinteressati indicati in epigrafe, sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.
Con sentenza n. 1059 del 4 novembre 2011, questo Tribunale amministrativo, sezione prima, ha accolto parzialmente il ricorso.
Con sentenza n. 4390 del 31 luglio 2012, il Consiglio di Stato, Sezione sesta, ritenuta la necessità che in primo grado dovesse essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria per l’accesso alla scuola di dottorato in scienze giuridiche dell’Università di Cagliari, e in particolare della dottoressa [#OMISSIS#], ha accolto l’appello proposto dall’Università degli Studi di Cagliari e ha annullato, conseguentemente, la sentenza n. 1059/2011, con rinvio a questo tribunale amministrativo, ai sensi dell’articolo 105, commi 1 e 3 del c.p.a..
La ricorrente ha quindi proceduto all’integrazione del contraddittorio.
Alla pubblica udienza del 5 giugno 2013, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Col ricorso in esame si chiede l’annullamento del provvedimento del 3.3.2011 comunicato con posta elettronica, con il quale il Responsabile dell’Ufficio Dottorati ha respinto la domanda della ricorrente di iscrizione al Dottorato di ricerca in Diritto dell’attività amministrativa informatizzata e della comunicazione pubblica, presso l’Università degli studi di Cagliari; qualora necessario, del bando di concorso approvato con D.R. del 16.12.2010, in [#OMISSIS#] ove necessario, ovvero limitatamente alla parte in cui impone al vincitore di non essere iscritto ad una scuola di specializzazione e, qualora iscritto, di impegnarsi a sospenderne o interromperne la frequenza prima dell’immatricolazione al corso di dottorato. La ricorrente chiede altresì il riconoscimento del proprio di diritto a frequentare il Dottorato di ricerca in Diritto dell’attività amministrativa informatizzata e della comunicazione pubblica, presso l’Università degli studi di Cagliari, con relativa borsa di studio, con la breve dilazione necessaria per completare la frequenza della Scuola di specializzazione per le professioni legali.
Come già rilevato nella parte in “fatto”, la ricorrente ha proceduto all’integrazione del contraddittorio, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione sesta, n. 4390 del 31 luglio 2012.
Devono essere disattese le eccezioni di tardività nell’impugnazione del bando, sollevata dall’amministrazione e dai controinteressati, non potendosi riconoscere l’immediata lesività del bando di gara – nelle parti che riguardano la questione controversa – al momento dell’originaria domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, posto che la lesione deve ritenersi invece essere sorta solo successivamente e cioè al momento della richiesta di “immatricolazione” da parte del vincitore, dopo l’approvazione della graduatoria, per cui il ricorso in esame, rispetto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di “immatricolazione” da parte del vincitore (2 marzo 2011), risulta tempestivo, essendo stato consegnato per la notifica il 19 marzo 2011.
Deve essere altresì disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per non avere la ricorrente impugnato gli atti amministrativi generali, ed in particolare, il Regolamento didattico di Ateneo e il regolamento dei dottorati di ricerca, non ritenendosi necessaria la relativa impugnazione alla luce della disposizione normativa applicabile al caso di specie – come più avanti evidenziato, considerato, in particolare, che la disposizione favorevole per la ricorrente e applicabile al caso di specie è proprio contenuta nel Regolamento didattico di Ateneo – per cui deve ritenersi senz’altro ammissibile l’impugnazione dei soli atti indicati in epigrafe.
Contrariamente a quanto sostenuto dai controinteressati, non può altresì ritenersi sussistente alcuna sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso in capo alla ricorrente, in forza degli accadimenti intervenuti successivamente nelle more del giudizio, dovendosi comunque ritenere tuttora sussistente l’interesse alla decisione.
Nel merito, il ricorso, nella parte in cui si chiede il riconoscimento del diritto della ricorrente a frequentare il Dottorato di ricerca in Diritto dell’attività amministrativa informatizzata e della comunicazione pubblica, presso l’Università degli studi di Cagliari, con relativa borsa di studio, con una breve dilazione necessaria per completare la frequenza della Scuola di specializzazione per le professioni legali, è infondato.
L’articolo 8, comma primo, della legge n. 398 del 30 novembre 1989 prevede espressamente il meccanismo della sospensione “di diritto” del corso della Scuola di specializzazione “sino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato” (al fine, appunto, di consentire la frequenza del Dottorato), con diritto alla conservazione dell’iscrizione anche “in soprannumero” alla scuola di specializzazione al termine del dottorato.
Nessuna disposizione di legge o regolamento prevede invece il meccanismo opposto, invocato dalla ricorrente, e cioè della sospensione “di diritto” del corso di dottorato, al fine di completare il corso della scuola di specializzazione, con diritto alla conservazione dell’iscrizione al corso di dottorato, al termine della scuola di specializzazione.
Conseguentemente la richiesta della ricorrente di “riconoscimento del diritto” alla sospensione o al differimento del dottorato, non può essere accolta, mancando il presupposto normativo (essendo esplicitamente sancito il diritto solo in favore della sospensione della Scuola di specializzazione, in forza del citato articolo 8, comma primo, della legge n. 398 del 30 novembre 1989).
Per le medesime considerazioni, deve essere altresì disattesa l’ulteriore richiesta di declaratoria del diritto della ricorrente “di fruire del corso di dottorato di ricerca per tre anni, con relativa borsa di studio, a decorrere dall’effettivo inizio, ossia dal 1 agosto 2012”, avanzata dalla ricorrente con la memoria del 1 febbraio 2013, non essendo individuabili – si ribadisce -, nel caso di specie, posizioni di diritto soggettivo in capo alla ricorrente.
Per quanto concerne invece la domanda impugnatoria avanzata dalla ricorrente, deve, d’altro canto, rilevarsi che nessuna disposizione di legge o regolamento vieta espressamente l’ipotesi invocata dalla ricorrente, e cioè la possibilità della sospensione del corso di dottorato, al fine di completare il corso della scuola di specializzazione, con diritto alla conservazione dell’iscrizione al corso di dottorato, al termine della scuola di specializzazione.
Ciò stante, assume decisiva rilevanza, nel caso di specie, a giudizio del collegio, il disposto dell’articolo 19, ottavo comma, del Regolamento didattico di Ateneo di Cagliari (approvato con D.R. 720 del 8.5.2008, applicabile dall’a.a. 2008/2009), secondo cui:
“Non è consentita l’iscrizione contemporanea a più di un corso di studio in università italiane. La violazione della norma comporta l’annullamento automatico di ogni immatricolazione successiva alla prima.
Lo studente può chiedere la sospensione temporanea della carriera relativa a un corso di studio per l’iscrizione a una scuola di specializzazione o a un dottorato di ricerca o a un master.
Agli iscritti alle Scuole di Specializzazione ammessi a frequentare un dottorato si applica la sospensione del corso degli studi, sino alla cessazione della frequenza del corso di Dottorato.”.
Tale disposizione prevede espressamente, tra l’altro, che “lo studente può chiedere la sospensione temporanea della carriera relativa a un corso di studio per l’iscrizione a una scuola di specializzazione o a un dottorato di ricerca o a un master”.
Ritenuto che dalla normativa di settore non possa ricavarsi alcun “divieto implicito” alla sospensione del dottorato di ricerca a favore del completamento della scuola di specializzazione, considerata, in particolare, la portata generale della disposizione in esame che, prevedendo la possibilità per lo studente di chiedere la sospensione temporanea “per l’iscrizione a una scuola di specializzazione o a un dottorato di ricerca o a un master”, procede ad una sostanziale valutazione di equivalenza dei corsi medesimi ai fini in questione della sospensione temporanea della carriera, equiparando pertanto, a tali fini, la scuola di specializzazione al dottorato di ricerca, senza alcuna distinzione tra “sospensioni lunghe” e “sospensioni brevi”; deve ritenersi che la richiesta della ricorrente debba essere senz’altro ricondotta nell’ambito di applicazione della disposizione medesima ed ebbe essere quindi sottoposta all’esame e relativa valutazione discrezionale dell’Amministrazione, con conseguente illegittimità dell’impugnato provvedimento di rigetto della domanda della ricorrente e di decadenza, senza che sia stata invece istruita ed esaminata nel merito da parte dei competenti organi universitari la domanda medesima, ai sensi della disposizione in esame di cui all’articolo 19, comma ottavo, del Regolamento didattico di Ateneo di Cagliari.
Considerato che la norma in questione prevede che lo studente possa chiedere la sospensione temporanea della carriera relativa a un corso di studio, non può essere condiviso l’assunto sostenuto dalla controinteressata [#OMISSIS#] secondo cui ciò implicherebbe necessariamente che lo studente stia già frequentando tale corso di studio, ben potendosi ritenere, in forza del disposto letterale della norma in questione, che lo studente possa chiedere la sospensione temporanea relativamente un corso di studio che debba essere iniziato.
Per le medesime considerazioni, risulta altresì illegittima la presupposta impugnata disposizione di cui all’articolo 8 del bando, che impone al vincitore di non essere iscritto ad una scuola di specializzazione e, qualora iscritto a una scuola di specializzazione non medica, di impegnarsi a sospenderne o interromperne la frequenza prima dell’immatricolazione al corso di dottorato, prevedendosi altresì la decadenza dal diritto all’immatricolazione per i candidati vincitori che non ottemperino a tali adempimenti.
Stante la fondatezza delle censure in proposito mosse dalla ricorrente ed assorbito ogni ulteriore motivo, la domanda impugnatoria in esame deve essere accolta, con conseguente annullamento del provvedimento di rigetto della domanda della ricorrente e di decadenza e della presupposta disposizione del bando limitatrice, con conseguente obbligo dell’amministrazione di riattivare il procedimento di immatricolazione della ricorrente, mediante esame, nel merito, dell’istanza in questione della ricorrente di sospensione o differimento del dottorato di ricerca, da parte dei competenti organi universitari.
Stante la parziale reciproca soccombenza, le spese del giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge la domanda di accertamento del diritto di cui in epigrafe; accoglie la domanda impugnatoria e, per l’effetto, annulla il provvedimento di rigetto della domanda della ricorrente e di decadenza e la presupposta disposizione del bando limitatrice, nei sensi di cui in motivazione, con conseguente obbligo dell’amministrazione di riattivare il procedimento di immatricolazione della ricorrente, nei sensi di cui motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
Caro [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Lensi, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)