Consiglio di Stato, Sez. VII, 2 maggio 2024, n. 3980

In una procedura selettiva per un posto di ricercatore non può essere attribuito alcun rilievo alla circostanza che il candidato non abbia ottenuto l’abilitazione nazionale a professore di II fascia

Data Documento: 2024-05-02
Autorità Emanante: Consiglio di Stato
Area: Giurisprudenza
Massima

In una procedura selettiva per un posto di ricercatore non può essere attribuito alcun rilievo alla circostanza che il candidato non abbia ottenuto l’abilitazione nazionale a professore di II fascia.

Contenuto sentenza

03980/2024 REG.PROV.COLL.

06319/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6319 del 2023, proposto dal dott. OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS e dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

Università del Salento. Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

nei confronti

Dott.ssa OMISSIS, non costituita in giudizio

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 575/2023.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università del Salento, Lecce;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 marzo 2024 il Cons. OMISSIS e uditi, per le parti, gli avvocati OMISSIS e OMISSIS;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 – Il dottor OMISSIS, secondo classificato in una procedura selettiva per un posto di ricercatore presso l’Università del Salento, propone appello contro la medesima Università, costituitasi in giudizio, e nei confronti della dott.ssa OMISSIS, non costituita in giudizio, per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 575/2023, che ha respinto il suo ricorso volto all’annullamento del decreto del Rettore dell’Università degli Studi del Salento n. 895 del 13 ottobre 2022, avente ad oggetto la “Approvazione atti della selezione pubblica n. 1, bandita con D.R. n. 164 dell’8 marzo 2022, per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il Settore Concorsuale 05/C1 “Ecologia”- Settore Scientifico Disciplinare BIO/07 “Ecologia”, presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali dell’Università del Salento”, a mezzo del quale è stata altresì dichiarata vincitrice del concorso de quo la controinteressata Dott.ssa OMISSIS, nonché dei verbali nn. 1, 2, 3, 4 e 5 redatti dalla Commissione Giudicatrice nominata per il concorso de quo, nonché del Bando approvato con D.R. n. 164 dell’8 marzo 2022, nella parte in cui pone prescrizioni ritenute pregiudizievoli della sfera giuridica del ricorrente, unitamente ad ogni altro atto connesso, consequenziale o collegato.

2 – Al riguardo, l’appellante deduce la mancata applicazione di alcuni dei parametri bibliometrici previsti dal bando, con conseguente valutazione quantitativa e non qualitativa delle sue pubblicazioni, e l’erronea valutazione degli altri titoli dei due candidati.

3 – In particolare, vengono dedotti i motivi d’appello di seguito sintetizzati.

I. “Error in iudicando. violazione e/o falsa applicazione della lex specialis. Violazione e/o falsa applicazione dei criteri di valutazione di cui al verbale n. 1 del 26.8.2022. Eccesso di potere per errore dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento ed illogicità manifesta”

Con il primo motivo d’appello, si lamenta la mancata considerazione, da parte del TAR, dell’originario primo motivo di ricorso, con il quale l’odierno appellante aveva contestato la legittimità della valutazioni espresse dalla Commissione con particolare riferimento all’errata applicazione del sub-criterio n. 6, stabilito nel verbale n. 1 del 26 agosto 2022 e inerente alla “Consistenza complessiva della produzione scientifica del/la candidato/a, intensità e continuità temporale della stessa (fatti salvi i periodi di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, per esempio per maternità o paternità)”.

La Commissione, infatti, avrebbe tenuto conto del solo aspetto quantitativo della “consistenza, intensità e continuità temporale” della produzione scientifica dei candidati, e non anche di quello qualitativo della stessa, pure a fronte della fissazione di puntuali indicatori bibliometrici che valorizzavano quest’ultimo profilo.

Pertanto, apparirebbe evidente l’irragionevolezza e l’illogicità dell’opzione ermeneutica espressa dal TAR, non potendosi affatto ammettere che, al momento della valutazione della “consistenza, intensità e continuità temporale” della complessiva produzione scientifica dei candidati, la Commissione potesse scegliere, secondo un giudizio sganciato da qualsivoglia elemento predeterminato dalla lex specialis, nonché senza alcuna motivazione (e dunque, secondo un giudizio puramente arbitrario), quali e quanti indicatori bibliometrici applicare tra quelli in precedenza stabiliti con verbale n. 1 del 26 agosto 2022. Viceversa, l’opzione ermeneutica fondata, tanto sulla portata letterale della clausola del bando, quanto su criteri di logicità e ragionevolezza, imponeva di ritenere che la Commissione si fosse auto vincolata all’applicazione di tutti e sette gli indici bibliometrici prestabiliti.

II. “Error in iudicando. violazione e/o falsa applicazione della lex specialis sotto altro profilo. Violazione e/o falsa applicazione dei criteri di valutazione di cui al verbale n. 1 del 26.8.2022. Violazione e/o falsa applicazione artt. 3 e 5 del bando di concorso. Violazione e/o falsa applicazione artt. 19, 38, 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000. Eccesso di potere per errore dei presupposti di fatto e di diritto e sviamento”.

Con il secondo motivo di doglianza, l’appellante si riferisce alle censure di primo grado con le quali aveva contestato l’avvenuta valutazione di alcuni titoli dichiarati dalla controinteressata.

Al riguardo, l’appellante non insiste sulla censura concernente la mancata allegazione, al curriculum vitae prodotto dalla controinteressata unitamente alla domanda di partecipazione, della copia del proprio documento di identità, con conseguente mancata integrazione degli effetti tipici della autocertificazione, poiché in corso di causa, nell’ambito della relazione difensiva depositata il 7 gennaio 2023, l’Università del Salento rappresentava che la Dott.ssa OMISSIS aveva allegato alla propria domanda di partecipazione, tanto il proprio curriculum datato e firmato digitalmente, quanto la copia del proprio documento di identità, ma che in occasione del riscontro all’istanza di accesso formulata dal Dott. OMISSIS, prima della proposizione del ricorso, per “ragioni di privacy”, non era stata trasmessa la suddetta copia del documento di identità ed erano stati oscurati alcuni dati ritenuti sensibili e ciò aveva comportato il venir meno della firma digitale presente sui documenti.

Tuttavia, riferisce l’appellante che con il motivo di censura in esame, sotto altro profilo, era stata anche contestata l’erroneità dei punteggi attribuiti alla Commissione con riferimento ai titoli posseduti dalla medesima appellante e dalla controinteressata, nel senso che a lei sarebbero erano stati attributi meno punti di quelli effettivamente spettanti, mentre alla controinteressata sarebbero stati riconosciuti più punti del dovuto comportando un esito diverso del concorso, ovvero un’inversione di posizione tra i due partecipanti collocatisi al primo e al secondo posto, indipendentemente dalla illegittima valutazione operata in relazione alla “consistenza, intensità e continuità temporale” della complessiva produzione scientifica prodotta da entrambe.

Il TAR avrebbe gravemente equivocato, motivando in punto di valutazione delle pubblicazioni quando, invece, il motivo in esame atteneva alla erronea attribuzione di punteggi con riferimento a determinati titoli presentati dall’odierno appellante e dalla controinteressata e, in particolare, al minor punteggio riconosciuto al primo e a quello maggiore di quanto dovuto assegnato alla seconda di modo che, se emendata degli errori puntualmente descritti nel ricorso introduttivo, la corretta valutazione dei titoli avrebbe restituito il seguente risultato: punti 21,3 in favore del Dott. OMISSIS (dovendosene aggiungere 1,1 rispetto a quelli assegnati), punti 16,4 per la controinteressata (dovendosene sottrarre 3,4 a quelli illegittimamente riconosciuti).

Ciò posto, l’appellante evidenzia altresì una circostanza sopravvenuta alla definizione della prima fase di giudizio che corroborerebbe il carattere di assoluta irragionevolezza dell’operato della Commissione giudicatrice, posto che l’odierna controinteressata non sarebbe stata ritenuta idonea per l’abilitazione nazionale a professore di II fascia per il settore concorsuale 05/C1 Ecologia, ovvero per il medesimo settore concorsuale che formava oggetto del concorso per cui è causa.

4 – L’Università intimata si è costituita in giudizio per difendere la legittimità del proprio operato e l’esattezza della sentenza appellata. Le parti hanno poi ulteriormente messo a punto le rispettive difese mediante lo scambio di memorie.

5 – L’appello non è fondato.

Infatti, pur nella complessità e non univocità della questione, l’operato della Commissione risulta scevro dalle dedotte illegittimità, e non appare comunque possibile che l’appellante possa colmare l’intero divario, pari a 4,6 punti, che lo separa dalla vincitrice.

6 – Quanto al primo motivo d’appello, rileva il Collegio che il bando della procedura consentiva alla Commissione di avvalersi anche di uno solo dei previsti criteri di valutazione bibliometrica (quello del maggior numero di pubblicazioni), e ciononostante la Commissione ha compiuto una valutazione più articolata e ha riconosciuto la prevalenza della candidata OMISSIS sulla base di un numero ben maggiore di fattori, fra i quali il numero assoluto di contributi, l’originalità e la rilevanza di ciascun contributo di ogni candidato, la maggiore produzione media annua, la migliore collocazione editoriale e il più alto livello di leadership e di authorship, dimostrando di aver operato una valutazione approfondita, che ha condotto a un punteggio sulle pubblicazioni (66,8 la prima classificata 62,2 l’appellante) univoco e del quale l’appellante non riesce a dimostrare un possibile sovvertimento all’esito del richiesto riesame.

In particolare, il giudizio analitico espresso nei confronti del ricorrente è stato il seguente: “Il candidato presenta una produzione scientifica buona sia per consistenza sia per intensità in relazione al ruolo per cui ha presentato la propria candidatura, con 33 lavori pubblicati su riviste internazionali censite da WoS e/o Scopus e 1,94 lavori pubblicati in media per anno di attività scientifica. Le sue pubblicazioni hanno mediamente una collocazione editoriale molto buona, ma solo nel 25% circa delle stesse OMISSIS evidenzia un ruolo di leadership; buono il contesto internazionale delle pubblicazioni con oltre il 54% delle stesse con authorship di livello internazionale” mentre con riferimento alla dott.ssa OMISSIS la Commissione ha espresso la seguente valutazione: “La candidata presenta una produzione scientifica molto buona sia per consistenza sia per intensità in relazione al ruolo per cui ha presentato la propria candidatura, con 45 lavori pubblicati su riviste internazionali censite da WoS e/o Scopus e 2,65 lavori pubblicati in media per anno di attività scientifica. Le sue pubblicazioni hanno mediamente una collocazione editoriale molto buona, in oltre il 57% delle pubblicazioni OMISSIS evidenzia un ruolo di leadership e più del 75% delle pubblicazioni mostra una authorship di livello internazionale”.

Risulta pertanto che è stata compiuta una non irragionevole valutazione globale circa la produzione scientifica di entrambi i candidati, anche in rapporto agli anni di attività, all’esito di un giudizio anche qualitativo ma, comunque, correttamente parametrato ad oggettivi ed univoci indici quantitativi sulla loro produzione scientifica.

7 – Quanto al secondo motivo d’appello, l’utilizzo da parte dell’appellante di parametri diversi rispetto a quelli usati dalla Commissione per la valutazione dei titoli diversi dalla produzione scientifica non è supportato dalla evidenziazione di profili di manifesta irragionevolezza o grave discriminazione del giudizio contestato, non potendo pertanto il nuovo punteggio allegato (e preteso dall’appellante) soppiantare quello non irragionevolmente già attribuito dalla Commissione all’esito di uno scrutinio fondato su valutazioni tecnico-discrezionali non puntualmente contestate quanto alla loro irragionevolezza, e pertanto non sindacabili nel merito da questo giudice. Neppure risulta errata, pertanto, la motivazione sul punto del giudice di primo grado, pur se riferita anche ai diversi titoli riguardanti la produzione scientifica.

8 – Infine, alcun rilievo può essere attribuito alla circostanza che la controinteressata non abbia ottenuto l’abilitazione nazionale a professore di II fascia, trattandosi di diversa procedura estranea all’oggetto del presente giudizio.

9 – Alla stregua delle pregresse considerazioni l’appello deve essere respinto. Sussistono tuttavia motivate ragioni, in relazione alla complessità e non univocità della fattispecie controversa, per compensare fra le pari le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa fra le parti le spese del presene grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere, Estensore

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato il 2 maggio 2024