I provvedimenti adottati dall’amministrazione successivamente al giudicato amministrativo sono tendenzialmente di competenza del giudice dell’ottemperanza, cui dovranno essere sottoposte le questioni concernenti il rispetto, in sede di riedizione del potere amministrativo, dei vincoli sull’attività amministrativa derivanti dall’accertamento compiuto nel giudizio di cognizione dei vizi del provvedimento annullato.
TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, 30 luglio 2013, n. 583
Dottorato di ricerca-Graduatoria ammissione-Giudizio ottemperanza
N. 00583/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00119/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 119 del 2013, proposto da:
[#OMISSIS#] Ennas, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Giua Marassi, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Galassi n. 2;
contro
l’Università degli Studi di Cagliari, in persona del Rettore protempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
per l’ottemperanza
al giudicato di cui alla sentenza T.A.R. Sardegna, Sezione Prima, 17 ottobre 2012, n. 842.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Cagliari;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2013 il dott. [#OMISSIS#] Manca e uditi l’avv. [#OMISSIS#] Rossi, in sostituzione dell’avv. [#OMISSIS#] Giua Marassi, per il ricorrente e l’avv.to dello Stato [#OMISSIS#] Caput per l’Università resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con la sentenza in epigrafe, questa Sezione ha accolto il ricorso R.G. n. 240 del 2012, proposto dal dr. Ennas [#OMISSIS#], annullando conseguentemente «la graduatoria di ammissione al corso di dottorato in economia e gestione aziendale, anno accademico 2011/2012, pubblicata il 3 febbraio 2012, dall’Università degli Studi di Cagliari; e il decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari, n. 354 del 3 aprile 2012»; e condannando l’Università degli Studi di Cagliari «al pagamento delle spese giudiziali a favore del ricorrente, liquidate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre la rifusione del contributo unificato».
La sentenza ha accolto il ricorso per i seguenti profili:
1) erroneità del punteggio attribuito ad alcuni concorrenti, per il criterio costituito dalla media degli esami, in quanto in presenza di medie esami con decimali superiori a 0,5 la commissione giudicatrice ha provveduto ad arrotondare per eccesso, riconoscendo conseguentemente il punteggio corrispondente all’unità superiore; mentre la commissione si sarebbe dovuta limitare ad assegnare i punteggi stabiliti, sulla scorta dei soli numeri interi, senza considerare i decimali;
2) erronea assegnazione ad alcuni dei concorrenti dei punteggi per il criterio costituito dalla valutazione delle «esperienze pre o post lauream di studio, ricerca o professionali all’estero», per il quale erano riservati 5 punti; la specificazione «all’estero» si ricollega direttamente a tutte le esperienze in precedenza elencate; il che trova conferma nella circostanza che la valutazione di tutti gli «eventuali altri titoli posseduti dal candidato nell’ultimo triennio (titoli post lauream … ) pubblicazioni ed esperienze professionali» era prevista in altro criterio, immediatamente successivo.
3) disparità di trattamento, per la diversa valutazione (e conseguente punteggio attribuito) effettuata dalla commissione per i titoli presentati da altri concorrenti che precedono in graduatoria il dr. Ennas; in particolare, al candidato dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] la commissione ha attribuito (per il criterio degli «eventuali altri titoli posseduti dal candidato …») punti 3, mentre al dr. Ennas nessun punteggio è stato attribuito, pur presentando entrambi titoli professionali che appaiono convergenti (come il servizio svolto presso il Comune di Pula in qualità di “istruttore contabile”, per il dr. [#OMISSIS#]; e il servizio svolto dal dr. Ennas presso la Cantina “Feudi della Medusa” di Pula, come impiegato amministrativo nel settore contabile). Precisa la sentenza (al punto 10) che «la commissione, nel rinnovare le valutazioni sui diversi profili oggetto dei motivi di ricorso accolti, dovrà, in particolare, con riguardo all’ultimo di questi (sub punto 9 e ss.), rendere esplicite le ragioni che giustificano o meno una differente valutazione (e conseguentemente un diverso punteggio) con riguardo al curriculum presentato dal ricorrente dr. Ennas».
2. – Il dr. Ennas espone di aver effettuato la notifica della sentenza all’amministrazione, in data 23 novembre 2012. Con nota del 17 gennaio 2013, prot. n. 1098-III/6, l’Università degli Studi di Cagliari comunicava che la commissione giudicatrice, nella seduta del 3 dicembre 2012, aveva dato ottemperanza alla predetta sentenza, approvando la nuova graduatoria di merito. Con decreto n. 441 del 15 gennaio 2013, il Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari ha confermato l’assegnazione delle borse di studio per la frequenza del dottorato di ricerca in Economia e gestione aziendale, XXVII ciclo, A.A. 2011-2012.
3. – Con il ricorso in epigrafe, il dr. Ennas sostiene che, nel rinnovare il procedimento a partire dalla fase di attribuzione dei punteggi, nei termini indicati nella sentenza del T.A.R. Sardegna, sez. I, n. 842/2012, la commissione avrebbe correttamente provveduto alla eliminazione degli arrotondamenti, per la media esami, nei confronti dei candidati Manca, [#OMISSIS#] e Murru. Tuttavia, ad avviso del ricorrente, la commissione ha violato il giudicato amministrativo, con riferimento alla integrale rinnovazione della valutazione del curriculum del ricorrente, sia perché non ha riconosciuto al ricorrente i 2 punti già precedentemente assegnati per le attività svolte all’estero; sia perché non ha operato la rivalutazione del curriculum nella sola parte relativa ll’attività professionale, come disposto con la sentenza (ai punti 9 e 10, sopra richiamati).
Inoltre, con riguardo ai punteggi attribuiti ai candidati Bandini, [#OMISSIS#] e Manca, per le «esperienze pre o post lauream di studio, ricerca o professionali all’estero», la commissione (sulla scorta della sentenza di cui si chiede l’attuazione) avrebbe dovuto limitarsi ad annullare i punteggi illegittimamente assegnati, e non riconsiderare gli stessi punteggi ad altro titolo, realizzando anche in questo caso una elusione del giudicato
Ne deriva la nullità del decreto rettorale e del verbale della commissione di concorso, sopra richiamati.
4. – Con il medesimo ricorso, il ricorrente chiede inoltre la condanna dell’Università al pagamento delle spese processuali (pari a euro 3.539,25), di cui alla citata sentenza n. 842/2012.
5. – Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Cagliari, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza in quanto il decreto del Rettore del 15 gennaio 2013, n. 441, costituendo la riedizione del potere amministrativo, deve essere impugnato in via ordinaria e non mediante l’azione di ottemperanza. Nel merito, conclude per il rigetto del ricorso.
6. – Alla camera di consiglio del 17 aprile 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. – Preliminarmente, occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’amministrazione resistente.
7.1. – L’eccezione è da respingere, in conformità, del resto, a quanto anche recentemente ha statuito l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 15 gennaio 2013, n. 2, occorrendo rilevare come i provvedimenti adottati dall’amministrazione successivamente al giudicato amministrativo siano tendenzialmente di competenza del giudice dell’ottemperanza, cui dovranno essere sottoposte le questioni concernenti il rispetto, in sede di riedizione del potere amministrativo, dei vincoli sull’attività amministrativa derivanti dall’accertamento compiuto nel giudizio di cognizione dei vizi del provvedimento annullato.
7.2. – Si è detto che la concentrazione presso il giudice dell’ottemperanza (secondo la disciplina processuale dettata negli articoli 112 ss. del codice del processo amministrativo) è solo tendenziale, in tal modo segnalando come anche il recente legislatore processuale abbia escluso la soluzione di individuare nel giudice dell’ottemperanza la sede naturale di ogni e qualsiasi controversia che abbia per oggetto un provvedimento amministrativo adottato sulla medesima vicenda amministrativa oggetto di esame giudiziale in sede di cognizione (che si sia concluso con una sentenza di annullamento); tale affermazione fa, quindi, salva l’ipotesi in cui il provvedimento amministrativo, pur successivo al giudicato, costituisca esercizio del potere amministrativo per profili ed aspetti non vincolati dagli effetti conformativi discendenti dalla sentenza di annullamento passata in giudicato.
Precisato quanto sopra, la tutela giurisdizionale volta ad ottenere l’attuazione del giudicato amministrativo (nei suoi limiti oggettivi, da ricostruire sulla base dei motivi dedotti nel giudizio di cognizione e accolti in sentenza) e, segnatamente, il controllo di conformità tra la successiva attività amministrativa e i vincoli del giudicato, si svolge esercitando l’azione di ottemperanza. Si deve, quindi, concordare con l’Adunanza Plenaria nel concludere che «il giudice dell’ottemperanza, come identificato per il tramite dell’art. 113 cpa, deve essere attualmente considerato come il giudice naturale della conformazione dell’attività amministrativa successiva al giudicato e delle obbligazioni che da quel giudicato discendono o che in esso trovano il proprio presupposto».
7.3. – Nel caso di specie, il provvedimento (di cui il ricorrente deduce la nullità per violazione o elusione del giudicato) è stato dichiaratamente adottato dall’Università degli Studi di Cagliari in attuazione ed esecuzione della sentenza di questo Tribunale, n. 842/2012, passata in giudicato; e il ricorso proposto si incentra sul confronto tra gli effetti conformativi del giudicato e l’attività posta in essere dall’amministrazione. Pertanto, non appare dubbia la competenza funzionale del giudice dell’ottemperanza.
8. – Superata la questione preliminare di [#OMISSIS#], nel merito il ricorso è fondato.
8.1. – Come accennato, in ordine alla mancata valutazione di alcuni titoli relativi ad esperienze professionali del dr. Ennas, nell’ambito degli «eventuali altri titoli posseduti dal candidato nell’ultimo triennio (titoli post lauream; certificazioni linguistiche; attestati di partecipazione a corsi di formazione), pubblicazioni ed esperienze professionali», la sentenza – rilevata la disparità di trattamento rispetto ad altri candidati (cfr. al punto 9.3.: «si deve rilevare come al candidato dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] la commissione ha attribuito (per il criterio degli «eventuali altri titoli posseduti dal candidato …») punti 3, mentre al dr. Ennas nessun punteggio è stato attribuito, pur presentando entrambi titoli professionali che appaiono convergenti (come il servizio svolto presso il Comune di Pula in qualità di “istruttore contabile”, per il dr. [#OMISSIS#]; e il servizio svolto dal dr. Ennas presso la Cantina “Feudi della Medusa” di Pula, come impiegato amministrativo nel settore contabile). Così come non sono state oggetto di alcuna valutazione altre esperienze professionali, che appaiono congruenti con la materia oggetto del dottorato (come lo svolgimento del piano di inserimento professionale o la pratica presso studio commercialista)» – imponeva alla commissione di «rendere esplicite le ragioni che giustificano o meno una differente valutazione (e conseguentemente un diverso punteggio) con riguardo al curriculum presentato dal ricorrente dr. Ennas».
La commissione, nella seduta del 3 dicembre 2012, ha assegnato al dr. Ennas 2 punti per il criterio in questione, pur non dando conto né dei titoli presi in considerazione (tra quelli presentati dal dr. Ennas) nè del percorso motivazionale attraverso il quale è giunta a tale risultato.
8.2. – Peraltro, è inficiata di nullità, per violazione del giudicato, la decisione della commissione di privare il ricorrente dei 2 punti già riconosciuti a titolo di “esperienze all’estero”. Nella medesima seduta del 3 dicembre 2012, infatti, la commissione – muovendo dall’accertata illegittimità in sentenza dell’attribuzione dei punti ad alcuni candidati (i dottori Bandini, [#OMISSIS#] e Manca) per le «esperienze pre o post lauream di studio, ricerca o professionali all’estero» – ha ritenuto, «analogamente a quanto deciso per i suddetti partecipanti al bando» di operare anche nei confronti del dr. Ennas, una «rivisitazione del CV» (così, testualmente, nel verbale, cfr. all. 6 produzione documentale di parte ricorrente), eliminando i 2 punti in precedenza riconosciuti per le “esperienze all’estero”.
Tuttavia, il vincolo conformativo ricavabile dalla sentenza n. 842/2012, da attuare in sede di rinnovo del procedimento e di riedizione del potere amministrativo, non riguardava il punto dell’attribuzione del punteggio al dr. Ennas per le «esperienze pre o post lauream di studio, ricerca o professionali all’estero», ma investiva esclusivamente la rivalutazione dei titoli per le esperienze professionali (come già sottolineato sopra).
Sul punto dei punteggi attribuiti per le «esperienze pre o post lauream di studio, ricerca o professionali all’estero» (come, del resto, sull’altra questione dello scorretto arrotondamento dei punti per la «media dei voti ottenuti negli esami di profitto»), la commissione doveva esclusivamente limitarsi a riformulare i punteggi, eliminando l’illegittima attribuzione effettuata per i dottori Bandini, [#OMISSIS#] e Manca.
Inoltre, la eliminazione dei punti, precedentemente riconosciuti a favore del dr. Ennas, è stata decisa dalla commissione senza dar conto delle ragioni della diversa valutazione dei titoli presentati dal dr. Ennas per le «esperienze pre o post lauream di studio, ricerca o professionali all’estero» (titoli che pur avevano giustificato, a suo tempo, l’attribuzione di 2 punti).
8.3. – La questione solleva un tema di carattere più generale, affrontato recentemente anche dall’Adunanza plenaria citata (n. 2 del 2013); ossia, parafrasando le espressioni della Plenaria, se il giudicato amministrativo ricomprenda il “dedotto” (ciò che espressamente è stato oggetto di contestazione ed esame) e il “deducibile” (ciò che, pur non espressamente trattato, si pone come presupposto/corollario indefettibile del themadecidendum). Il problema, in particolare, si pone quando la nuova attività amministrativa, posta in essere ai fini dell’attuazione del giudicato, «si concreti nel valutare differentemente, in base ad una nuova prospettazione, situazioni che, esplicitamente o implicitamente, siano state oggetto di esame da parte del giudice», come avvenuto nel caso di specie.
Sul punto, in linea generale, l’Adunanza Plenaria ha ritenuto che «non può escludersi in via generale la rivalutazione dei fatti sottoposti all’esame del giudice», anche se questa deve essere «assoggettata a precisi limiti e vincoli». Vincoli puntualmente individuati nella decisione della Plenaria, anche per l’ipotesi, che ricorre nella fattispecie in esame, in cui «non siano i fatti ad essere messi in discussione bensì la loro valutazione». In tal caso «la nuova operazione valutativa deve dimostrarsi il frutto della costatazione di una palese e grave erroneità del giudizio precedente e non … l’espressione di una gestione – a dir poco – ondivaga e contraddittoria del potere e in quanto tale contrastante, nella prospettiva pubblicistica, con il principio costituzionale del buon andamento e, in quella privatistica, con i principi di correttezza e buona fede. Ed è inutile dire che la relativa argomentazione deve essere tanto più esplicita e pregnante nel caso in cui il riesame sia effettuato dagli stessi soggetti del primo giudizio».
8.4. – Nel caso di specie, come emerge agevolmente dalla lettura dei passi del verbale della seduta del 3 dicembre 2012 sopra riferiti, la commissione giudicatrice ha operato una rivalutazione dei punteggi precedentemente assegnati al dr. Ennas (per le «esperienze pre o post lauream di studio, ricerca o professionali all’estero»), aspetto non coinvolto dagli effetti della sentenza di annullamento (sia dagli effetti di annullamento che dagli effetti conformativi), e quindi coperto dall’accertamento giudiziale definitivo. E ciò ha fatto in assenza di alcun rilievo circa l’erroneità o illegittimità della precedente (valutazione e) attribuzione.
8.5. – Ne deriva come conseguenza che al ricorrente, per quanto sopra accertato, spettano complessivamente 82 punti, punteggio che lo colloca al quinto posto della graduatoria approvata dalla commissione con il verbale citato, subito dopo il candidato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e prima della candidata Murru [#OMISSIS#].
9. – In conclusione, il ricorso, per le ragioni sopra esposte, deve essere integralmente accolto dichiarando la nullità del verbale della commissione (nella parti sopra evidenziate), nonché del decreto del Rettore nella parte in cui non prevede, tra gli assegnatari delle borse di studio, il dr. Ennas; e accertando il diritto del dr. Ennas a percepire la borsa di studio per la frequenza del corso di dottorato in economia e gestione aziendale, a decorrere dall’anno accademico 2011/2012, con la conseguente condanna dell’Università degli Studi di Cagliari al pagamento dei relativi importi mensili, oltre agli interessi legali dalla scadenza delle singole rate all’effettivo pagamento.
Non spetta, infatti, la rivalutazione monetaria, trattandosi di un debito di valuta (orientamento dominante, su cui si veda Cass. civ., Cassazione civile sez. II, 25 settembre 2012, n. 16293).
10. – Quanto alla domanda di condanna al pagamento delle spese giudiziali liquidate con la sentenza n. 842/2012, deve prendersi atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, avendo l’amministrazione provveduto al pagamento, come attestato da parte ricorrente nella memoria del 2 aprile 2013.
11. – Le spese giudiziali relative al presente giudizio debbono essere compensate, considerato che il ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio a carico dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, accoglie il ricorso in epigrafe , per l’effetto, così dispone:
1) dichiara la nullità del verbale del 3 dicembre 2012 della commissione giudicatrice, nelle parti indicate in motivazione;
2) dichiara la nullità del decreto n. 441 del 15 gennaio 2013 del Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari, nella parte in cui non prevede, tra gli assegnatari delle borse di studio, il dr. Ennas [#OMISSIS#];
3) accerta il diritto del dr. Ennas [#OMISSIS#] a percepire la borsa di studio per la frequenza del corso di dottorato in economia e gestione aziendale, a decorrere dall’anno accademico 2011/2012;
4) dà atto della cessata materia del contendere sulla domanda di condanna al pagamento delle spese giudiziali liquidate con la sentenza n. 842/2012.
Condanna l’Università degli Studi di Cagliari al pagamento dei relativi importi mensili, oltre agli interessi legali dalla scadenza delle singole rate all’effettivo pagamento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
Caro [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Lensi, Consigliere
[#OMISSIS#] Manca, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)