La tassa per la partecipazione ad una selezione pubblica non attiene ai requisiti soggettivi di partecipazione ma costituisce il corrispettivo per la prestazione di un servizio, derivandone che il suo mancato versamento, la mancata allegazione alla domanda della relativa attestazione o il versamento tardivo costituiscono violazioni di prescrizioni formali del bando e, in quanto tali, suscettibili di regolarizzazione, senza alterazione, in alcun modo, della par condicio tra i concorrenti.
TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sez. I, 23 settembre 2016, n. 407
Dottorato di ricerca-Esclusione ammissione per mancato pagamento contributo di iscrizione
N. 00407/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00274/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia [#OMISSIS#]
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 274 del 2016, proposto da:
Navid Sobhani, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo [#OMISSIS#] C.F. RFFMSM61M28L483W, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria Generale T.A.R. per il FVG in Trieste, piazza Unita’ D’Italia 7;
contro
Università degli Studi di Trieste, in persona del Rettore e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, presso la quale è domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Furlan, non costituita in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione cautelare, anche in via interinale e provvisoria inaudita altera parte
– del provvedimento di cui alla comunicazione dell’Ufficio dei Dottorati dell’Università degli Studi di Trieste prot. n. 21913 del 3 agosto 2016, con la quale il ricorrente veniva escluso dalla possibilità di partecipare al concorso per l’ammissione ai dottorati di ricerca del XXXII ciclo A.A. 2016 – 2017;
– in parte qua del decreto rettorale dell’Università degli Studi di Trieste n. 266/2016 prot. n. 14261 del 13 maggio 2016 (Albo n. 239/2016 Prot. n. 14263) con cui viene bandito il concorso per l’ammissione ai dottorati di ricerca del XXXII ciclo A.A. 2016 – 2017 e, in particolare, dei seguenti articoli del bando: Art. 5 (domanda di ammissione), in particolare punto 5.1 (modalità) comma 3, sulle modalità della “Domanda di Ammissione”) e art. 10 intitolato “Esclusione dalla graduatoria di merito”;
– di ogni altro atto connesso presupposto e/o susseguente, ancorché incognito al ricorrente;
per la declaratoria
del diritto del ricorrente ad essere ammesso al concorso per l’ammissione ai dottorati di ricerca del XXXII ciclo A.A. 2016 – 2017 bandito dall’Università degli Studi di Trieste di cui l’impugnato atto prot. n. 21913 del 3 agosto 2016 costituisce provvedimento finale e definitivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Trieste;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che il dottor Navid SOBHANI ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, anche in via interinale e provvisoria inaudita altera parte, del provvedimento di cui alla comunicazione dell’Ufficio dei Dottorati dell’Università degli Studi di Trieste prot. n. 21913 del 3 agosto 2016, con la quale è stato escluso dalla possibilità di partecipare al concorso per l’ammissione ai dottorati di ricerca del XXXII ciclo A.A. 2016 – 2017 per non aver provveduto al pagamento del contributo di iscrizione entro il termine fissato per la presentazione della domanda di ammissione al concorso medesimo, nonché, in parte qua, del decreto rettorale dell’Università degli Studi di Trieste n. 266/2016 prot. n. 14261 del 13 maggio 2016 (Albo n. 239/2016 Prot. n. 14263) con cui è stato bandito il concorso in questione e, in particolare, dei seguenti articoli del bando: art. 5 (domanda di ammissione), in particolare punto 5.1 (modalità) comma 3, sulle modalità della “Domanda di Ammissione”) e art. 10 intitolato “Esclusione dalla graduatoria di merito”, invocati dall’Amministrazione a sostegno della decisione assunta;
Considerato che ha chiesto, inoltre, la declaratoria del diritto ad essere ammesso al concorso di che trattasi, di cui la denegata ammissione costituisce provvedimento finale e definitivo;
Considerato che l’interessato deduce l’illegittimità della decisione gravata per i seguenti motivi di diritto:
1. Violazione dei principi costituzionali in materia di tutela del diritto allo studio (art. 34 Cost.). Violazione dei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità ed efficacia della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). Violazione del principio di proporzionalità nell’esercizio delle funzioni amministrative. Eccesso di potere per ingiustizia e illogicità manifesta
2. Eccesso di potere per illogicità manifesta e per ingiustizia delle disposizioni del decreto rettorale dell’Università degli Studi di Trieste n. 266/2016 prot. 14261 del 13 maggio 2016, in particolare dell’art. 5, punto 5.1, comma 3, nonché dell’art. 10
3. Eccesso di potere per violazione e/o errata applicazione dell’art. 8 del d.m. 45/2013 del M.I.U.R.
Considerato che il Presidente di questo Tribunale, con decreto n. 59 in data 23 agosto 2016, ha accordato al ricorrente la misura cautelare provvisoria invocata, al fine di consentirgli di partecipare, con riserva, alla prova concorsuale fissata per il giorno 5 settembre 2016;
Considerato che l’Università degli Studi di Trieste si è costituita in vista della camera di consiglio del 21 settembre 2016, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, e, con memoria, ha svolto controdeduzioni a difesa della legittimità del proprio operato;
Considerato che, all’esito dell’udienza camerale su indicata, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che sussistono i presupposti di legge per definire il giudizio nella presente sede cautelare, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., essendo, tra l’altro, state rese edotte le parti di tale eventualità, come consta dal verbale d’udienza;
Ritenuto che le censure svolte da parte ricorrente con i primi due motivi di gravame sono fondate e vanno accolte;
Ritenuto, in particolare, che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che il Collegio condivide, la tassa per la partecipazione ad una selezione pubblica non attiene ai requisiti soggettivi di partecipazione ma costituisce il corrispettivo per la prestazione di un servizio, derivandone che il suo mancato versamento, la mancata allegazione alla domanda della relativa attestazione o il versamento tardivo costituiscono violazioni di prescrizioni formali del bando e, in quanto tali, suscettibili di regolarizzazione, senza alterazione, in alcun modo, della par condicio tra i concorrenti (in termini Tar Emilia Romagna, sent. 258/2011; Tar Marche, sent. 475/2009; Tar Puglia, sent. 5446/2006; Tar Lazio, sent, n. 5308/2006; Tar Toscana, sent. 285/1991);
Ritenuto, altresì, che l’esclusione prevista dal bando per il “mancato pagamento del contributo di ammissione nei termini stabiliti dall’art. 5” ovvero “entro e non oltre il 16 giugno 2016” , al di là del fatto che è contenuta in una norma rubricata “Esclusioni dalla graduatoria di merito” (art. 10) che appare di per sé fuorviante, pare, in ogni caso, sproporzionata e in grado di inficiare, in via derivata, ogni consequenziale provvedimento adottato in sua applicazione, anche avuto riguardo alla circostanza che è lo stesso bando che induce a ritenere quale adempimento “non essenziale” il pagamento di un contributo di iscrizione alla prova laddove, per l’appunto, consente a determinati candidati di effettuarne il pagamento “prima delle prove d’esame” (art. 5, comma 4) o addirittura di esonerarli del tutto (art. 5, comma 5);
Ritenuto, inoltre, dirimente, nel caso di specie, la circostanza che il ricorrente ha comunque provveduto al pagamento del contributo di iscrizione di che trattasi in data 30 giugno 2016 ovvero in epoca antecedente non solo allo svolgimento della prova concorsuale, ma anche a quello di qualsiasi apprezzamento di carattere formale sull’ammissibilità della sua istanza da parte dell’Università degli Studi di Trieste, avvenuto solo in data 4 luglio;
Ritenuto, infine, che la norma invocata dalla difesa erariale a comprova della compatibilità (rectius legittimità) della previsione del contributo di iscrizione stabilito dall’art. 5 del bando di concorso e del termine per provvedere al suo pagamento (ovvero l’art. 8 del d.m. 8 febbraio 2013, n. 45, laddove stabilisce che “Il bando contiene l’indicazione del numero di borse di cui all’articolo 9, comma 1, nonché quello dei contratti di apprendistato, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell’università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione, nonché l’indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi anche tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente sul diritto allo studio”) pare poco pertinente alla specifica questione, in quanto, riferendosi espressamente ai “dottorandi” e non ai candidati partecipanti alla selezione, pare piuttosto in grado di giustificare la previsione del “contributo per l’accesso e la frequenza e tassa” cui sono tenuti i candidati vincitori unitamente alla presentazione della domanda di immatricolazione (vedi artt. 7.1 e 12 bando), ma non quella del contributo di iscrizione alla selezione;
Ritenuto, in definitiva, che, in accoglimento dei primi due motivi di gravame e assorbito il terzo, dalla cui eventuale fondatezza non potrebbe derivare al ricorrente alcuna ulteriore utilità, il ricorso va accolto e, per l’effetto, annullato il provvedimento di cui alla comunicazione dell’Ufficio dei Dottorati dell’Università degli Studi di Trieste prot. n. 21913 del 3 agosto 2016, nonché gli artt. 5.1, comma 3, e 10 del bando di concorso, laddove intesi come preclusivi a qualsivoglia possibilità di regolarizzazione del pagamento del contributo di iscrizione non avvenuto entro il termine fissato per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
Ritenuto, quanto all’invocata declaratoria di ammissione al concorso, che la medesima è da ritenersi attività amministrativa di competenza dell’Università intimata, da porre formalmente in essere, ora per allora, quale effetto conformativo della presente decisione;
Ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata nella parte dispositiva;
Ritenuto, inoltre, che, ai sensi di legge, l’Università degli Studi di Trieste sarà tenuta a rimborsare al ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia [#OMISSIS#], Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla i provvedimenti e gli atti impugnati nei sensi e limiti precisati in motivazione.
Condanna l’Università degli Studi di Trieste a rifondere al ricorrente le spese di lite nella misura complessiva di € 1.500,00, oltre Iva e cpa.
Dà atto che l’Università sarà, inoltre, tenuta a rimborsare al medesimo (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] Tagliasacchi, Referendario
Pubblicato il 23/09/2016