Non esiste un collegamento necessario e costante tra la qualità di uno studioso e quella di una rivista, come non può affermarsi che la pubblicazione su una rivista rinomata in un determinato settore scientifico attribuisca di per sé valore di originalità e qualità elevata anche all’articolo, quale corollario imprescindibile.
TAR Lazio, Sez. III bis, 28 maggio 2024, n. 10800
Il rilievo della rivista non è necessariamente connesso ad una qualità elevata delle pubblicazioni
10800/2024 REG.PROV.COLL.
11700/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11700 del 2023, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore ordinario di prima fascia nel settore concorsuale 10/m1 “lingue, letterature e culture germaniche”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe vengono impugnati gli atti ivi enucleati e se ne chiede l’annullamento.
2. Nello specifico si tratta del giudizio negativo sulla abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore ordinario di prima fascia nel settore concorsuale 10/m1 – lingue, letterature e culture germaniche.
3. Premesso che la ricorrente supera agevolmente i criteri oggettivi di valutazione relativi all’attività accademica, con il primo e unico motivo di ricorso si contesta per vari aspetti l’istruttoria svolta e la motivazione addotta dalla Commissione valutatrice per giustificare il giudizio negativo sulle pubblicazioni della ricorrente, evidenziandosi in particolare “Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione, illogicità, incongruenza, contraddittorietà, irragionevolezza.”
4. L’amministrazione si è costituita con il deposito di documenti ed una dettagliata relazione dell’ufficio competente.
5. All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Il ricorso non è fondato e pertanto non può essere accolto.
7. Un primo tema di doglianza del menzionato unico motivo attiene alla mancata sufficiente considerazione del superamento dei valori soglia oggettivi.
Tuttavia, come peraltro espone anche la ricorrente, è pacifico che detto superamento, pur significativo, non è di per sé decisivo, dovendosi comunque scrutinare la qualità delle pubblicazioni, con una valutazione che dunque non può che essere in una certa misura di discrezionalità tecnica, e sotto alcuni aspetti opinabile, soprattutto quando si tratti di abilitazioni di prima fascia.
Al riguardo è stato notato che “Il superamento dei valori soglia è un dato numerico che può fornire un’indicazione in ordine alla consistenza della produzione scientifica ed alla sua rilevanza. Ma il suo valore non deve essere enfatizzato, come se rappresentasse l’unico elemento certo ed indubitabile della valutazione. L’impatto della produzione scientifica, ad esempio, non tiene conto della coerenza della produzione scientifica con il settore concorsuale (è compito della Commissione acclarare questo elemento: e la Commissione, nella specie, ha compiuto siffatta operazione, come risulta dal giudizio). Il superamento delle soglie ha la funzione di verificare che, sotto il profilo meramente quantitativo, il candidato abbia dei requisiti minimi che gli consentano di accedere alla valutazione da parte della Commissione, ma nulla dice circa la qualità intrinseca di quelle pubblicazioni (se non su aspetti come la sede della pubblicazione). Del resto, se la Commissione dovesse limitarsi a verificare il superamento delle soglie, allora tutti coloro che quelle soglie superano dovrebbero aver diritto alla Abilitazione e l’ASN potrebbe diventare effetto di un procedimento meccanizzato” (ex multis, Cons. Stato, sez. VII, 6 giugno 2023, n. 5518). A ciò deve aggiungersi che la stessa giurisprudenza formatasi in materia di abilitazione, ha correttamente dedotto che “non solo la qualità dei singoli autori prescinde dal valore della rivista, ma anche il rilievo della rivista non è necessariamente connesso ad una qualità elevata delle pubblicazioni. In altri termini non esiste un collegamento necessario e costante tra la qualità di uno studioso e quella di una rivista, come non può affermarsi che la pubblicazione su una rivista rinomata in un determinato settore scientifico attribuisca di per sé valore di originalità e qualità elevata anche all’articolo, quale corollario imprescindibile” (TAR Lazio, sez. III, 7 giugno 2019, n. 7454).
8. Un secondo argomento su cui è basato l’unico motivo di ricorso attiene alla presunta incompatibilità tra il giudizio sulle pubblicazioni della ricorrente come “meramente descrittive” ed il riconoscimento della sussistenza di rigore metodologico nelle stesse.
Anche questa tesi deve essere disattesa, perché è pacifico che il rigore metodologico attiene essenzialmente al dipanarsi della struttura e del ragionamento svolto nelle pubblicazioni, ma non può confondersi con l’innovatività delle stesse, tantomeno con il raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità.
Semplificando all’estremo la questione: un lavoro che rappresenti una fedele ricognizione fotografica della migliore letteratura di un settore può caratterizzarsi per rigore metodologico, posto che detta migliore letteratura dovrebbe possedere tale attributo, e che nel riordinare l’esistente si può operare in maniera concettualmente ineccepibile, ma non per questo il medesimo lavoro potrebbe considerarsi idoneo a conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca.
9. Una terza linea di contestazione (rubricata II nel ricorso) attiene alla denunzia del fatto che la Commissione, seppur non dichiarandolo apertis verbis, avrebbe in realtà contestato in maniera arbitraria e illegittima il modello teorico di riferimento prevalente dei lavori della candidata, ossia la pragmatica funzionale elaborata dagli eminenti studiosi tedeschi OMISSIS e OMISSIS.
Tuttavia, tale asserzione, ammesso per ipotesi che sia sufficiente ai fini dell’annullamento degli atti impugnati, non risulta provata in giudizio ex art. 64 c.p.a..
Infatti, anzitutto, come ammette la stessa ricorrente, dai giudizi della Commissione sulle pubblicazioni della ricorrente non emerge in maniera esplicita tale criticità. Secondariamente, non essendo stati depositati in giudizio i lavori della ricorrente appare preclusa al Collegio l’analisi in concreto della plausibilità della menzionata tesi, oltre che l’eventuale istruttoria sulla stessa.
Ulteriormente, vale notare che gli indici evocati in ricorso relativamente alla sussistenza di una ostilità nei confronti del modello teorico adottato dalla ricorrente non sono sufficienti a fondare la censura. Infatti, nel giudizio si legge che: “Gli ambiti in cui la candidata svolge la propria attività di ricerca sono la pragmatica funzionale e la linguistica testuale, ambiti che dimostra di conoscere, come si evince dalle introduzioni che precedono la parte descrittiva delle analisi.”. Sicché la Commissione prende atto del modello teorico di riferimento della ricorrente “la pragmatica funzionale” e non esprime critiche al riguardo.
Segue l’analisi minuziosa di tutte le pubblicazioni, per cui non sembra potersi predicare carenza di istruttoria sotto questo profilo.
10. Quanto alle pubblicazioni riguardanti il tema della “tesina” come esempio di scrittura scientifico-accademica, viene formulato il giudizio in ordine alla insussistenza di analisi che “possano avere validità generale”.
Sul punto, considerando anche che, come già detto, non sono state depositate le pubblicazioni della ricorrente, e che non è stato proposto in ricorso un ragionamento, in positivo, volto a dimostrare il carattere di validità generale delle stesse, il giudizio appare per un verso scevro dalle contestazioni mosse, per altro verso insindacabile in sede giurisdizionale.
11. Per quanto riguarda l’idea per cui dovrebbe darsi rilievo ai giudizi relativi alla precedente abilitazione della ricorrente conseguita per la seconda fascia, la stessa non può essere seguita, in quanto è palese il diverso ambito di giudizio, la non coincidenza temporale, senza considerare che la stessa ricorrente segnala che dei 15 lavori sottoposti a giudizio nella procedura di abilitazione di prima fascia solo 7 erano stati sottoposti a scrutinio nella precedente procedura afferente alla seconda fascia.
12. Con riferimento agli altri lavori, ed in particolare al gruppo afferente ai “sottotitoli”, la Commissione sottolinea che gli stessi “restano nell’ambito della descrizione di esempi e fenomeni linguistici, senza ricomporre le analisi in una visione critica più vasta e approfondita e senza aggiungere elementi innovativi al dibattito scientifico”, e tale rilievo non è stato specificamente contestato dalla ricorrente, in violazione dell’art. 40, comma 1, lett. d) e comma 2 del c.p.a..
L’unica doglianza si incentra infatti sul giudizio di un unico commissario e risulta all’evidenza insufficiente, da un lato perché vengono citati autori che hanno una opinione diversa rispetto al predetto commissario ma di essi non viene dato riscontro documentale, dall’altro lato perché invece il tratto di critica comune a diversi commissari, ossia la scelta di analizzare materiale prodotto dalla candidata stessa, è rimasto sostanzialmente incontestato, insieme alle altre perplessità sui lavori relativi ai “sottotitoli” emergenti dalla motivazione.
13. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
14. Le spese possono essere compensate considerando che rimane comunque opinabile (come è fisiologico che sia) il giudizio espresso dalla Commissione ed il complessivo esito della procedura di ASN che ha visto l’ampio superamento dei criteri oggettivi di valutazione da parte della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2024 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente FF
OMISSIS, Referendario, Estensore
OMISSIS, Referendario
L’Estensore OMISSIS
Il Presidente OMISSIS
Pubblicato il 28 maggio 2024