TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 24 ottobre 2016, n. 1529

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore- Cessazione materia del contendere

Data Documento: 2016-10-24
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

N. 01529/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00655/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 655 del 2016, proposto da: 
[#OMISSIS#] Nicoletti, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Parodi C.F. PRDLDR86C29E202Z e [#OMISSIS#] Garzia C.F. GRZLNU62S62E202E, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli n. 40; 

contro
Università degli Studi di Firenze, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] De Grazia C.F. DGRDVD74B14F112B, con domicilio eletto presso la sede del Rettorato in Firenze, piazza San [#OMISSIS#] n. 4; 

nei confronti di
[#OMISSIS#] Manetti, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. RIADNC57T21G702C, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Lessona in Firenze, via dei Rondinelli N. 2; 

per l’accertamento dell’illegittimità
del silenzio inadempimento serbato dall’Università degli Studi di Firenze, in ordine alla diffida trasmessa dal ricorrente in data 24.2.2016, per la conclusione del procedimento ex art. 2 L. 241/1990 e s.m.i. ed il conseguente accertamento, ex art. 31 c.p.a., della fondatezza della pretesa azionata dal ricorrente con la predetta diffida,
nonchè per l’accertamento
dell’obbligo dell’Università degli Studi di Firenze all’adozione del provvedimento di conclusione del procedimento entro un termine non superiore a 30 giorni, con richiesta di provvedere alla nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3 c.p.a..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Firenze e di [#OMISSIS#] Manetti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2016 il dott. [#OMISSIS#] Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 16.12.2014 è stata avviata la selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica dell’Università degli Studi di Firenze.
Il ricorrente, in data 19.1.2015, ha presentato domanda di ammissione al concorso, a cui è stato ammesso (come da verbale della commissione esaminatrice del 20.4.2015).
L’Amministrazione, con nota del 29.9.2015, ha fatto presente all’interessato che le due borse di studio finanziate dall’Istituto superiore di Sanità non potevano ritenersi utili a soddisfare il requisito di partecipazione al concorso, e che le borse usufruite presso il Centro tedesco di ricerca sul cancro di Heidelberg ed il post doctoral fellow presso il Babraham Institute di Cambridge risultavano irrilevanti in quanto non svolti presso un ateneo.
A seguito di memoria prodotta dall’interessato il Rettore dell’Università degli Studi di Firenze, con decreto n. 1249/2015, ha sospeso il termine di conclusione della procedura selettiva ed ha interpellato il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca al fine di accertare il possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione del candidato al concorso.
L’Amministrazione, con nota del 3.2.2016, ha comunicato all’esponente che il parere ricevuto dal Ministero non era pertinente al quesito posto. Pertanto, al momento della proposizione del ricorso l’Università degli Studi di Firenze non ha concluso né il procedimento di esclusione avviato nei confronti del dottor Nicoletti né la procedura concorsuale.
Avverso l’inerzia dell’Amministrazione il ricorrente è insorto deducendo varie censure.
Si sono costituiti in giudizio l’Università degli Studi di Firenze ed il dottor Manetti [#OMISSIS#].
Alla camera di consiglio del 12 ottobre 2016 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente il Collegio rileva che il dottor Manetti [#OMISSIS#], controinteressato, ha chiesto di riunire il ricorso in epigrafe con l’impugnativa da lui proposta avverso il decreto rettorale n. 519 del 6.7.2016, di approvazione della graduatoria finale del concorso de quo.
Tale richiesta non può essere accolta.
La decisione sull’impugnazione della graduatoria non ha riflessi sull’esito del ricorso teso all’accertamento dell’illegittimità del silenzio dell’amministrazione; d’altro canto, il giudizio in ordine alla legittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione non interferisce sull’accertamento della legittimità o meno dell’atto conclusivo del procedimento concorsuale. Invero, le censure mosse dal controinteressato in relazione ai requisiti di ammissione di cui sarebbe privo il dottor Nicoletti non rivestono natura pregiudiziale rispetto alla valutazione vertente sulla legittimità dell’inerzia dell’Ente in una determinata fase del procedimento, né il ricorso in epigrafe, incentrato sull’inerzia dell’Ente, presenta contenuti suscettibili di influire sull’esito dell’impugnazione della graduatoria di concorso.
Peraltro, non risulta che il dottor Manetti abbia ancora perfezionato la notificazione del proprio ricorso nei confronti del dottor Nicoletti.
Ciò premesso, occorre evidenziare che, in pendenza del gravame, l’Università ha proseguito il procedimento selettivo, conclusosi con decreto rettorale del 6.7.2016, di approvazione della graduatoria finale, con la quale il ricorrente è stato dichiarato idoneo.
Tale atto, che ha determinato il venire meno del silenzio inadempimento oggetto del gravame, appare satisfattivo rispetto alla pretesa azionata dall’interessato.
Pertanto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, così come richiesto dalla difesa del deducente e dell’Amministrazione intimata.
Le spese di giudizio devono essere poste a carico dell’Università degli Studi di Firenze, sulla base del principio di soccombenza virtuale. Invero, al momento della notificazione del ricorso era decorso il termine stabilito dall’art. 4, comma 11, del d.p.r. n. 117/2000 per la conclusione dei lavori della Commissione esaminatrice.
Sussistono invece giusti motivi per compensare le spese di giudizio nei confronti del controinteressato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Università degli Studi di Firenze a corrispondere al ricorrente la somma di euro 2.300 (duemilatrecento) oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio. Spese compensate nei confronti del dottor Manetti [#OMISSIS#].
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Pozzi, Presidente
[#OMISSIS#] Massari, Consigliere
[#OMISSIS#] Bellucci, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 24/10/2016