N. 00119/2016REG.PROV.COLL.
N. 00216/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 216/ 2014 R.G. proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] Montante e Giovanni Bertuglia, con domicilio eletto presso lo studio legale dei medesimi difensori in Palermo, via G. Di Giovanni, n. 14;
contro
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO, in persona del Rettore in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede distrettuale, in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81, è domiciliata ;
nei confronti di
D’ADDELFIO [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio legale [#OMISSIS#] in Palermo, via [#OMISSIS#] , n. 10;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. SICILIA – PALERMO (Sez. II) n. 02441/2013, resa tra le parti, concernente: Rigetto istanza di ricusazione – Approvazione atti relativi alla procedura selettiva finalizzata all’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Palermo e di [#OMISSIS#] D’Addelfio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 maggio 2015 il Consigliere [#OMISSIS#] Mineo e uditi per le parti gli avvocati l’avv. dello Stato La Spina e S. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Viene in discussione l’appello avverso la sentenza citata in epigrafe con la quale il primo Giudice ha respinto perché infondato il ricorso con il quale il sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], odierna parte appellante, ha convenuto l’Università di Palermo chiedendo l’annullamento : 1) Dei Decreti Rettorali n. 3732 del 27.09.2012, di rigetto dell’istanza di ricusazione, e n. 105 del 21.01.2013, di approvazione degli atti relativi alla procedura selettiva finalizzata all’assunzione di n.1 Ricercatore a tempo determinato nella tipologia contrattuale “A”; 2) Di tutti i verbali della procedura comparativa; 3) Del verbale n. 1 della Commissione Giudicatrice relativo ai criteri di valutazione; 4) Dell’eventuale decreto di nomina e presa in servizio della contro interessata.
Si sono costituiti e resistono al gravame la contro interessata dott. D’Addelfio [#OMISSIS#], che ha depositato memoria in data 27 aprile 2015, e l’Università di Palermo, con memoria depositata il 21 aprile 2015.
Nell’udienza del 28 maggio l’appello è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
In prime cure, con ricorso notificato il 23.03.2013 e depositato il 5.04.2013, il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha rappresentato : A) Di aver partecipato, unitamente con altri cinque candidati, al Bando pubblico indetto con D.R. n. 2677 del 26 giugno 2012 per una procedura selettiva finalizzata alla assunzione di n.1 Ricercatore a tempo determinato, della tipologia contrattuale “A” di diritto privato, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizi agli studenti, presso la Facoltà di Scienze della Formazione – S.C. 11 (D1 – “Pedagogia Generale e Sociale” e con il regime di impiego a tempo definito); B) Che, tra i componenti interni della Commissione di Valutazione, il Consiglio di Facoltà individuava il prof. [#OMISSIS#] Bellingeri, docente ordinario di Pedagogia Generale e Sociale della Famiglia presso l’Università di Palermo – Facoltà di Scienze della Formazione; C) Di aver presentato in data 3.09.2012 al Rettore dell’Università degli Studi di Palermo formale istanza di ricusazione del predetto componente prof. Bellingeri; D) Che la Commissione di Valutazione, dopo essersi riunita in data 6.11.2012 e 7.11.2011 nominando il Presidente ed il Segretario verbalizzante, aveva dichiarato la insussistenza di cause di incompatibilità ex art. 51 e 52 c. p.c., predisposto i criteri e le modalità di valutazione dei candidati, e, quindi, preso visione dell’elenco dei candidati trasmesso dal Settore Reclutamento, accertando parimenti l’insussistenza di cause di incompatibilità tra i componenti della Commissione e i candidati medesimi; E) Che la procedura di selezione si concludeva in data 9.01.2013, con l’individuazione della contro interessata dott.ssa [#OMISSIS#] D’Addelfio quale vincitrice della selezione.
Avverso tali esiti, il dott. [#OMISSIS#], odierno appellante, con il ricorso citato in epigrafe, chiedeva l’annullamento degli atti impugnati sulla base di sette articolati motivi di gravame, con i quali denunciava sotto diversi profili violazione di legge ed eccesso di potere, che il TAR, con la sentenza qui appellata, dopo aver disatteso le eccezioni di inammissibilità e di irrecivibilità sollevate dalla parte contro interessata dott.ssa D’Addelfio, ha tuttavia dichiarato infondati, rigettando così il ricorso e condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio per la soccombenza.
Avverso la sentenza così resa, il dottor [#OMISSIS#] – dopo aver premesso che “la sentenza del TAR impugnata ha tenuto conto solo delle sviste e delle sviate deduzioni della difesa” – ha proposto appello per contestare puntualmente tutti i punti della decisione, con argomenti e denunce che questo Consiglio ritiene tuttavia privi di fondamento per le ragioni che qui di seguito si precisano.
Con il primo capo d’appello, in effetti, si censura il giudizio con il quale il primo Giudice, dopo aver richiamato la regola per la quale “l’obbligo di astensione …sussiste quando la prospettata inimicizia sia determinata da motivi di interesse personale, estranei all’esercizio della funzione e non anche per ragioni attinenti al servizio”, aveva quindi respinto il primo motivo di ricorso, con il quale l’odierno appellato aveva ribadito l’obbligo di astensione del prof. Bellingeri, già oggetto di istanza di ricusazione rigettata dal Rettore dell’Ateneo palermitano – dopo aver evidenziato che “le circostanze dedotte dal ricorrente sulla sussistenza di elementi di grave inimicizia con un Componente della Commissione ( nello specifico, il prof. Bellingeri)…”, apparivano, oltre che genericamente indicate, altresì “senza obiettivi elementi di riscontro…”.
Avverso tale motivazione, la difesa di parte appellante ritiene ex adverso probante eccepire: Che, diversamente dal caso evocato dallo stesso Decidente, il caso del dott. [#OMISSIS#], invero “riguarda …quello di uno studioso coscienzioso e indipendente che sta facendo il suo percorso di studio e di lavoro, che si trova osteggiato e ingiustamente bocciato in ogni concorso universitario ( del SSD. 11/D1) a cui si presenti, perché tra i membri della giuria c’è sempre stata la stessa persona!”; – Che, a differenza di quanto erroneamente ritenuto dal primo Giudice, non si tratterebbe di un “caso fortuito”, né di una “circostanza insignificante”, bensì di “una triste ed ineludibile realtà (che) chi ha un minimo di esperienza del settore lavorativo universitario sa benissimo di cosa si sta parlando!”; – Che, pertanto, in considerazioni di quanto sopra rilevato, l’inimicizia con il prof. Bellingeri, membro ricusato, non può ritenersi “estranea all’esercizio della sua funzione” di professore ordinario nel settore di pertinenza, né “estranea alle ragioni attinenti al suo servizio” presso l’Università di Palermo; – Che, per contro, male a fatto il Rettore a rigettare l’istanza di ricusazione, proprio perché “ha omesso di accertare la reale inimicizia tra il ricorrente ed il membro ricusato”, piuttosto che nominare una commissione d’indagine interna, né, altrimenti, attivarsi per acquisire le prove della conclamata inimicizia tra l’appellante e il prof. Bellingeri, come avrebbe potuto e dovuto fare sulla base degli elementi indicati dall’appellante stesso.
Invero, già la semplice lettura della censura così concepita dà ragione del giudizio di irrilevanza dato dal primo Giudice, atteso che, oltre quanto dallo stesso eccepito, le ‘suggestive’ valutazioni operate sul (mal)costume universitario, sembrano in realtà voler sopperire alla totale e perdurante assenza di indizi e fatti idonei a conferire un minimo di fondamento alla denunciata ‘grave inimicizia’ che, a detta dell’appellante, avrebbe dovuto giustificare la pretesa ricusazione.
Il motivo, pertanto, appare privo di fondamento e merita di essere rigettato.
Parimenti infondato risulta il secondo motivo d’appello, con il quale l’appellante, in particolare, deduce la violazione degli artt. 2 e 3 del D.M. 25 maggio 2011 n. 243 – atteso che il criterio della “partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e/i internazionali”, così come individuato dalla Commissione giudicatrice non può reputarsi all’evidenza operato in violazione, per declassamento, di quanto prescritto dall’art. 2, lett. f) del cit. Decreto (“organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi”; così come nessuna violazione può ricorrere per il fatto che la medesima Commissione abbia ignorato disposizioni e/o valutazioni relative all’attività clinica svolta, alla titolarità di brevetti, ovvero al diploma di specializzazione europea riconosciuta da Board Internazionali, quali contemplate dai criteri ex adverso denunciati: trattandosi, all’evidenza di diposizioni irriferibili alla ponderazione del profilo professionale dell’appellante, che nulla ha dedotto circa lo svolgimento di attività clinica, la titolarità di brevetti, né ha allegato alcun diploma di specializzazione europea.
Nessun pregio, infine, può essere attribuita alla censura sul giudizio espresso dalla Commissione circa “il prevalere della componente culturale su quella pedagogica” con riferimento alla produzione scientifica dell’appellante, trattandosi all’evidenza di un valutazione che viene caratterizzata per legge da ampia discrezionalità tecnica e affatto irragionevole, come opportunamente affermato dal primo Giudice: la qual cosa risulta viepiù confermata dal fatto che, a riprova di quanto denunciato, l’appellante alla fine non esita ad indicare la qualità degli editori che hanno ospitato la stampa dei suoi lavori: cioè un argomento in sé privo di qualsivoglia connotazione del contenuto dei medesimi.
Infondata altresì il terzo motivo d’appello, in relazione alla dedotta violazione degli artt. 3, 7 e 8 del Bando, nonché dell’art. 27 della legge n. 240/2010 e degli artt. 1 e 3 del D.M. n. 243/2011 – atteso che la Commissione risulta aver proceduto ad una “valutazione complessiva della produzione scientifica” del candidato e della controinteressata dott. D’[#OMISSIS#], nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 3 del cit. D.M. n. 243/2011 anche con riferimento al criterio della “continuità/discontinuità” della produzione scientifica; ed, a tale stregua, altresì adeguatamente motivata: come emerge dalla comparazione dei giudizi espressi in relazione al punteggio attribuito a ciascuno candidato, rispettivamente riportati nell’allegato delle Schede di Valutazione ad essi riferite, operata peraltro secondo un modulo argomentativo sin ottico e affatto irragionevole: considerato altresì – come opportunamente è stato eccepito nella sua memoria – che la contro interessata D’Addelfio nel curriculum “ha ben evidenziato, dopo i suoi dati anagrafici, la data di nascita delle due figlie”.
Infondato appare anche il quarto motivo di appello, con il quale il dott. [#OMISSIS#] ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il TAR ha ritenuto infondato il quarto motivo di ricorso, con il quale era stato dedotto che la Commissione aveva applicato in maniera illogica i criteri determinati nel Verbale n. 1 del 6 novembre 2012. La censura avanzata in questa sede, invero, non appare fondata né con riferimento all’attribuzione dei punteggi relativi al criterio della “congruenzaconcorsuale” delle monografie e dei saggi e articoli, così come contemplato al punto b) del cit. Verbale, né con riferimento alla contestata attribuzione dei punteggi relativi al criterio della “originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza” di ciascuna pubblicazione scientifica: contestazione la quale, come opportunamente già rilevato dal primo Giudice, non consentirebbe tra l’altro all’appellante [#OMISSIS#] di conseguire lo scopo divisato, atteso il superiore punteggio che comunque residuerebbe in capo alla dott.ssa D’Addelfio.
Con il quinto motivo d’appello, sulla falsariga di quanto dedotto dinanzi al TAR con il quinto e sesto motivo di ricorso, viene censurato l’operato della Commissione la quale, avuto riguardo ai criteri di valutazione della rilevanza scientifica, ovvero dell’apporto personale, delle pubblicazione, non avrebbe provveduto, “a dichiarare preventivamente l’elenco delle case editrici di fascia A e fascia B”: operando asseritamente in violazione degli artt. 3,7 e 8 del Bando, dell’art. 24 legge n. 240/2010 e degli artt. 2 e 3 del D.M. n. 243/2011.
In realtà, per come dispone la legge concorsuale e, segnatamente, l’art. 3 del cit. D.M. n. 243/ 2011,
emerge che la valutazione comparativa di ciascuna pubblicazione deve essere eseguita sulla base “(della) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale e con l’eventuale profilo… (nonché della) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica” – sicché, come opportunamente rilevato dalla difesa di parte controinteressata, in realtà la valutazione viene operata in maniera unitaria riguardo ai tre profili (congruenza con il settore concorsuale, livello della casa editrice (A e B) e la diffusione all’interno della comunità scientifica) evidenziati dalla norma: senza che ciò debba comportare, che la Commissione fosse tenuta ad elaborare una preventiva graduatoria delle case editrici, come altrimenti preteso dalla difesa di parte appellante, secondo una logica che, a ben vedere, comporterebbe una sorta di espropriazione del giudizio in capo alla Commissione medesima a vantaggio di comitati scientifici (quelli delle case editrici) spesso dalla problematica attendibilità. In considerazione di quanto sopra rilevato, pertanto, l’operato della Commissione, anche sotto i profili denunciati, appare viceversa attendibile e legittimo nei giudizi espressi.
Circa la denuncia gli errori di valutazione di alcuni dei propri titoli e di quelli della contro interessata, imputato alla Commissione con il settimo motivo d’appello in violazione, sotto altro profilo, delle medesime norme evocate con il sesto motivo, appare priva di fondamento. Sia per quanto riguarda le censure mosse ai titoli esibiti dal dott. [#OMISSIS#]: per i quali non si riscontrano gli errori di attribuzione di punteggio riguardo alla “partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e/o internazionali congruenti con il settore disciplinare”, ovvero alla valutazione degli attestati di collaborazione didattica e di ricerca, così come peraltro rilevato ex adverso dalla difesa di parte contro interessata, quando ha giustamente denunciato la confusione tra “collaborazioni didattica e di ricerca con diverse cattedre..”, come citate dal dott. [#OMISSIS#], e la ben diversa sostanza della “partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e/o internazionali congruenti con il settore concorsuale”, operata dall’elenco dei propri titoli unilateralmente citato dott. [#OMISSIS#] a supporto del motivo di censura qui trattato. Ma anche per quanto riguarda le censure mosse ai titoli esibiti dalla parte appellata dott.ssa D’Addelfio, il cui profilo scientifico viene stigmatizzato dall’appellante come incongruo rispetto al posto in concorso, atteso che la cit. studiosa avrebbe “una formazione prettamente filosofica lontana dallo specifico pedagogico”, altrimenti vantato per il proprio profilo dallo stesso appellante. Come ha esattamente ritenuto il primo Giudice, il motivo così smentito per tabulas dalla declaratoria di cui al D.M. 12 giugno 2012 11/D1 Macrosettore PEDAGOGIA “11/D1: PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDAGOGIA”, laddove, tra l’altro, si legge espressamente che “… Il settore raggruppa complessivamente studi e ricerche che concernono la Pedagogia generale e la metodologia della ricerca pedagogica, la filosofia dell’educazione ecc..”: con un esplicito riferimento, dunque, al profilo “filosofico pedagogico” che rende riva di fondamento la censura ex adverso mossa dalla difesa di parte appellante.
D’altra parte, sia dall’esame dei titoli scientifici vantati che dal curriculum didattico riferito puntualmente dalla memoria di difesa della dott.ssa D’Addelfio, non emerge alcun elemento di irragionevolezza o contraddittorietà relativo al giudizio comparto espresso dalla Commissione. Che è quanto basta a questo Consiglio per ritenere infondato, unitamente con l’ultimo motivo, l’intero ricorso in appello, a conferma di quanto di già statuito dal TAR con la sentenza qui impugnata.
La natura della controversia può giustificare la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,
definitivamente pronunciando, respinge l’appello, come in epigrafe proposto, e compensa tra le parti le spese del giudizio
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del giorno 28 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] La Guardia, Consigliere
[#OMISSIS#] Mineo, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Corbino, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 4 maggio 2016, n. 119
Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore
Data Documento: 2016-05-04
Area:
Giurisprudenza
Contenuto sentenza