TAR Lazio, Sez. III stralcio, 12 giugno 2024, n. 11880

Nella valutazione dei candidati la Commissione gode di ampia discrezionalità tecnica

Data Documento: 2024-06-12
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

La Commissione, nella valutazione dei candidati, gode di ampia discrezionalità tecnica e, pertanto, il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere in particolari ipotesi limite, riscontrabili dall’esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti (errore sui presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza).

Contenuto sentenza

11880/2024 REG.PROV.COLL.

10304/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10304 del 2019, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

degli atti della procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 14/C3 – SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI E GIURIDICI e, comunque, del provvedimento di diniego al riconoscimento dell’abilitazione stessa pubblicato in data 9 maggio 2019;

di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o derivato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 7 giugno 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Parte ricorrente ha partecipato alla Procedura di abilitazione scientifica nazionale – tornata 2018-2020 – indetta con Decreto direttoriale n. 2175 del 9 agosto 2018, come Professore di seconda fascia nel settore 14/C3 – SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI E GIURIDICI.

2. La commissione di valutazione, insediatasi il 21.11.2018, dopo aver eseguito una ricognizione della normativa di riferimento, ha determinato i criteri ed i parametri di valutazione per l’attribuzione dell’abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia ed ha in particolare stabilito di assegnare l’abilitazione “con motivato giudizio espresso sulla base di criteri, parametri e indicatori differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.M. 120/2016, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del D.P.R. 95/2016, e fondato sulla valutazione dei titoli posseduti e delle pubblicazioni scientifiche pubblicate fino alla data di presentazione della domanda, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte”.

3. La commissione, nella predetta seduta, ha inoltre stabilito di assegnare l’abilitazione “esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: – ottengono una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica attestata dal possesso da parte del candidato di parametri, in almeno due indicatori, almeno pari ai valori-soglia determinati per il Settore Concorsuale dal D.M. n. 589/2018/ e sono in possesso dì almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione; – presentano pubblicazioni, ai sensi dell’articolo 7, del D.M. n. 120/2016, valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 del citato Decreto e giudicate complessivamente di qualità “elevata” ovvero pubblicazioni che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo fornito al progresso della ricerca abbiano conseguito o è presumibile che conseguano un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale”.

4. Nelle sedute del 29 aprile e del 6 maggio 2019 la commissione, premesso che la ricorrente non sarebbe stata in possesso di almeno tre titoli tra quelli individuati nella prima riunione del 21 novembre 2018, con giudizio collegiale, ha deliberato di non attribuire alla ricorrente l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia con la seguente motivazione: “La candidata OMISSIS risulta in possesso di soli 2 titoli su 9 tra quelli indicati dalla commissione nella prima riunione ai sensi dell’art. 8 c.1 del dpr 95/2016, e pertanto, già sulla base del requisito essenziale del possesso di almeno 3 titoli tra quelli scelti dalla Commissione (art. 6 DM 120/2016), non può conseguire l’abilitazione a professore di II fascia. La Commissione ha esaminato tuttavia anche la sua produzione scientifica secondo i criteri di cui all’art. 4, del D.M. 120/2016. La Candidata presenta 10 pubblicazioni ai fini degli indicatori. I 10 articoli sottoposti alla valutazione, di scarso rilievo per il settore concorsuale a concorso, ruotano intorno ad unico interesse e per lo più non sono pubblicati su riviste di adeguato prestigio scientifico. Si tratta più che altro di problemi legati al tema della sicurezza e alle dinamiche dei servizi di Intelligence, analizzati a volte nella loro formazione storica e a volte nel loro funzionamento attuale. Molti degli articoli non presentano elementi di originalità e i contenuti di alcuni si ripetono in altri (vedi contributi 9 e 10, 1 e 8). Due articoli sono identici (contributi 5 e 7) e anche qui i contenuti vengono ripetuti in un altro articolo (contributo 2). Anche il modo in cui gli argomenti trattati vengono sviluppati, mancando di un sufficiente inquadramento teorico e di una adeguata analisi empirica, le pubblicazioni sottoposte a giudizio non presentano quegli elementi di qualità scientifica in grado di ottenere una valutazione positiva. In tal senso, alla luce delle valutazioni espresse anche nei giudizi individuali e dopo un approfondito esame dei titoli e del profilo scientifico, la Commissione, all’unanimità, ritiene che la candidata NON possieda la maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di II fascia”.

5. Avverso il predetto esito è insorta la ricorrente con il presente ricorso, affidato a due motivi.

6. Con il primo motivo si deduce “Violazione o falsa applicazione degli artt. 16 e ss. della L. n. 240 del 2010, degli artt. 3, 4, 5 e All. D del D.M. n. 120 del 2016, del D.P.R. 95/2016 e del D.M. MIUR n. 589 dell’08.08.2018. Eccesso di potere per travisamento, errore nei presupposti, violazione del principio di “par condicio” tra i candidati)”. Nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni della ricorrente ai fini della valutazione dell’impatto della produzione e della qualificazione scientifica, la Commissione esaminatrice sarebbe incorsa in un palese travisamento dei fatti, sostenendo che nessuna delle pubblicazioni della Colonna apparirebbe su Riviste di fascia A. Infatti, dall’esame delle pubblicazioni inserite nel curriculumallegato alla domanda sarebbe possibile evincere che due pubblicazioni sono state pubblicate sull’Open Journal of Political Science, rivista inserita negli elenchi del sito dell’ANVUR. Aver considerato che nessun articolo della candidata fosse stato pubblicato su riviste di Fascia A avrebbe senz’altro falsato la coerenza del giudizio, concretizzando un evidente e sostanziale errore di valutazione sulla qualità della produzione scientifica della ricorrente, che avrebbe comportato a sua volta l’errata valutazione del presumibile impatto scientifico della produzione della candidata, nonché reso apodittico il giudizio sulla asserita incoerenza, scarsa originalità e ripetitività della produzione scientifica. Ove si fosse correttamente ritenuto il valore di almeno due delle pubblicazioni indicate, la valutazione della maturità scientifica della candidata e dell’impatto della sua produzione avrebbe dovuto essere diametralmente opposto, anche perché la stessa avrebbero dovuto considerarsi raggiunti i valori soglia su tutti e tre i parametri considerati (e non in due su tre come valutato).

7. Con il secondo motivo la ricorrente contesta “Violazione o falsa applicazione dell’art. 16 della L. n. 240 del 2010 e dell’art. 8 comma 1 D.P.R. 95/2016; eccesso di potere per difetto di istruttoria ed adeguata motivazione. Omessa valutazione Titoli. Illogicità ed ingiustizia manifesta del Giudizio finale di non idoneità”. Il giudizio collegiale sarebbe carente di adeguata motivazione anche per aver ritenuto che la candidata non possedesse almeno tre titoli tra quelli individuati dalla Commissione nella riunione del 21 novembre 2018. Senonché, dall’esame della domanda della Colonna, sarebbe immediatamente rilevabile come, oltre ai titoli di cui alle lettere A e G riconosciuti dalla Commissione, la stessa possedesse almeno anche quello di cui alla lettera B (Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale) per le attività svolte nell’ambito della Rete Europea delle Università. Ove la Commissione avesse rettamente considerato i Titoli della candidata, la stessa sarebbe risultata in possesso dei requisiti per l’ottenimento dell’A.S. come Professore di seconda Fascia nel settore 14/C3. Inoltre, meramente apodittico sarebbe il giudizio espresso quanto alla non congruità delle pubblicazioni con il settore scientifico-disciplinare di riferimento e al suo carattere ripetitivo.

8. Si è costituita l’Amministrazione, rilevando che:

– a norma dell’art. 3, comma 2, D.M. 120/2016, “La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca.”;

– a norma del successivo articolo 6, D.M. 120/2016, “La Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5; b) presentano, ai sensi dell’articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità “elevata” secondo la definizione di cui all’Allegato B”, vale a dire pubblicazioni che “per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento”.

9. Per il conseguimento dell’abilitazione è dunque necessario che il candidato soddisfi tre requisiti, parimenti necessari ai fini della valutazione positiva. La prima fase è finalizzata ad accertare il possesso da parte del candidato di una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica, che viene verificato con l’impiego di tre indicatori, per ciascuno dei quali è definito un valore soglia. Si tratta di un dato numerico che può fornire un’indicazione in ordine alla consistenza della produzione scientifica ed alla sua rilevanza, il cui valore non andrebbe, tuttavia, enfatizzato, come se rappresentasse l’unico elemento certo ed indubitabile della valutazione. L’impatto della produzione scientifica, infatti, non soltanto non terrebbe conto della coerenza della produzione scientifica con il settore concorsuale, ma potrebbe solo fornire un’indicazione utile e non esaustiva in ordine alla qualità della produzione stessa, che è oggetto della seconda fase del giudizio. Se il giudizio della commissione si riducesse ad un esame dei valori offerti dagli indicatori, allora tutti o quasi i candidati all’abilitazione conseguirebbero il titolo ambito, posto che sarebbero pochissimi i candidati che si sottopongono a giudizio pur non soddisfacendo il valore degli indicatori.

10. Con riguardo alla valutazione condotta in ordine alla posizione della ricorrente, la Commissione ha ritenuto che la relativa produzione scientifica fosse incapace di incapace di dimostrare l’avvenuto raggiungimento della maturità scientifica per il settore di riferimento, essendo stata ritenuta ripetitiva nelle tematiche, priva di spunti innovativi e sovente caratterizzata da uno scarso rigore metodologico. Il giudizio collegiale sarebbe ben motivato, al pari dei giudizi individuali, che renderebbero chiare e non suscettibili di interpretazione le ragioni che hanno indotto i commissari ad esprimere parere contrario all’abilitazione.

11. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 7.6.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

12. Il ricorso è infondato.

13. Con il primo motivo parte ricorrente si duole, in sostanza, del fatto che la commissione di valutazione avrebbe erroneamente ritenuto che alcuna delle pubblicazioni prodotte fosse pubblicata su riviste di adeguato prestigio giuridico, mentre due di esse sarebbero, al contrario, state pubblicate su riviste di fascia A. Tale errore avrebbe inevitabilmente falsato il giudizio, che avrebbe dovuto condurre all’esito opposto.

14. La censura, tuttavia, non coglie nel segno, in quanto dalla documentazione agli atti, e in particolare dal giudizio espresso dalla commissione, non si ricava in alcun modo che questa abbia ritenuto che nessuna delle pubblicazioni presente fosse pubblicata in riviste di fascia A. La commissione ha rilevato, infatti, che “La Candidata presenta 10 pubblicazioni ai fini degli indicatori. I 10 articoli sottoposti alla valutazione, di scarso rilievo per il settore concorsuale a concorso, ruotano intorno ad un unico interesse e per lo piùnon sono pubblicati su riviste di adeguato prestigio scientifico”. Il rilievo attribuito alle riviste che hanno ospitato le pubblicazioni è espresso in termini di prevalenza e non è in alcun modo in contraddizione con quanto dedotto dalla ricorrente (che riferisce dell’avvenuta pubblicazione su riviste di fascia A solo di due studi sui 10 valutati dalla commissione).

15. Oltre che infondata in fatto, la censura è anche destituita di fondamento sotto il profilo delle conseguenze che la ricorrente ne vorrebbe ricavare. Dal giudizio espresso dalla commissione, infatti, si ricava che i commissari hanno condotto un approfondito esame dei contenuti degli studi presentati, esteso alle materie trattate, alle tematiche concretamente affrontate, all’approccio adottato, all’originalità scientifica e all’eventuale sovrapposizione e ripetitività dei contenuti. Si rileva, infatti, che “Si tratta più che altro di problemi legati al tema della sicurezza e alle dinamiche dei servizi di Intelligence, analizzati a volte nella loro formazione storica e a volte nel loro funzionamento attuale. Molti degli articoli non presentano elementi di originalità e i contenuti di alcuni si ripetono in altri (vedi contributi 9 e 10, 1 e 8). Due articoli sono identici (contributi 5 e 7) e anche qui i contenuti vengono ripetuti in un altro articolo (contributo 2). Anche il modo in cui gli argomenti trattati vengono sviluppati, mancando di un sufficiente inquadramento teorico e di una adeguata analisi empirica, le pubblicazioni sottoposte a giudizio non presentano quegli elementi di qualità scientifica in grado di ottenere una valutazione positiva”. I giudizi individuali sono coerenti con la valutazione collegiale e si esprimo al medesimo livello di approfondimento.

16. Consegue da quanto sopra che il profilo evidenziato dalla ricorrente è recessivo rispetto al reale contenuto delle valutazioni condotte dai commissari in ordine alla rilevanza della produzione scientifica prodotta, che è stata ritenuta insufficiente a dimostrare il possesso, da parte della candidata, “di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”, così come richiesto dall’art. 3, comma 2, D.M. 120/2016.

17. Con il secondo motivo si lamenta, in sostanza, che la commissione avrebbe errato nel ritenere che la ricorrente non possedesse almeno tre Titoli tra quelli individuati dalla Commissione nella riunione del 21 novembre 2018 e, in particolare, quello di cui alla lettera B (Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale), che risulterebbe, invece, sussistente alla luce delle attività svolte nell’ambito della Rete Europea delle Università.

18. A questo riguardo, occorre in primo luogo rilevare che, nonostante il rilievo circa il mancato possesso di almeno tre titoli tra quelli individuati dalla commissione (requisito necessario al fine di ottenere l’abilitazione), i commissari hanno, come dianzi rimarcato, ugualmente proceduto all’esame della produzione scientifica della candidata, giungendo alle conclusioni testé evidenziate circa l’insufficienza della stessa a dimostrare il possesso della maturità scientifica richiesta per l’ottenimento dell’abilitazione. Ciò rifluisce inevitabilmente sull’interesse sotteso alla censura svolta con il secondo mezzo.

19. Anche a prescindere da ciò, la doglianza è comunque infondata, non avendo la parte ricorrente fornito alcun elemento idoneo a comprovare quanto dedotto: nessun dettaglio, infatti, è fornito in ordine all’affermata partecipazione alla Rete europea delle Università, né al ruolo eventualmente assunto nell’ambito di gruppi di ricerca istituiti in tale ambito. In difetto di tali elementi, che sarebbe stato onere della ricorrente produrre, in quanto nella propria immediata disponibilità, l’asserito errore compiuto dalla commissione risulta solo apoditticamente affermato e, in quanto tale, non può dare luogo ad alcun vizio censurabile quanto all’operato della commissione di valutazione.

20. Neppure può trovare positiva considerazione la censura con la quale si lamenta il carattere apodittico dei “giudizi di mancanza di coerenza della produzione scientifica della candidata con il settore concorsuale e di asserita scarsa originalità delle pubblicazioni”. A questo riguardo, infatti:

– nel giudizio collegiale si afferma che “La Candidata presenta 10 pubblicazioni ai fini degli indicatori. I 10 articoli sottoposti alla valutazione, di scarso rilievo per il settore concorsuale a concorso, ruotano intorno ad unico interesse e per lo più non sono pubblicati su riviste di adeguato prestigio scientifico. Si tratta più che altro di problemi legati al tema della sicurezza e alle dinamiche dei servizi di Intelligence, analizzati a volte nella loro formazione storica e a volte nel loro funzionamento attuale. Molti degli articoli non presentano elementi di originalità e i contenuti di alcuni si ripetono in altri (vedi contributi 9 e 10, 1 e 8). Due articoli sono identici (contributi 5 e 7) e anche qui i contenuti vengono ripetuti in un altro articolo (contributo 2)”;

– nel giudizio individuale del commissario OMISSIS si legge che “Nei dieci articoli presentati in curriculum, si scorge un’assoluta predilezione per le tematiche legate ai servizi di intelligence all’interno di diversi contesti istituzionali, fra cui l’Italia. Appare già in generale difficile stabilire una sicura afferenza disciplinare per gli studi sui problemi della sicurezza interna che semmai rientrano in una prospettiva interdisciplinare, nella quale il ruolo della sociologia è assolutamente marginale. […] oggettivamente inconcludenti i contenuti, nel migliore dei casi descrittivi, degli stessi articoli, alcuni dei quali presentati tre volte (vedi nn. 2, 5 e 7), altri ripresi in paragrafi simili o addirittura identici (nn.1, 9 e 10)”;

– nel giudizio individuale del commissario OMISSIS si afferma che “Ai fini della valutazione la candidata presenta 10 pubblicazioni (articoli) che ruotano essenzielmente intorno al problema della sicurezza e al tema dei servizi di intelligenc, analizzati e, più che altro, descritti nella loro formazione e nel loro funzionamento. […] gli articoli presentati non mostrano elementi di originalità e di qualità (specialmente in relazione al settore concorsuale in oggetto), tali da ottenere una valutazione positiva. Con lo stesso titolo Israel and the Middle East: The creation of a Nation vengono presentati due articoli, i cui contenuti tornano anche in The Israeli Intelligence Community. Molti dei contenuti di altri articoli vengono ripetuti in altri prodotti (si vedano L’Intelligence in un mondo globalizzato e Derive o approdi. Il futuro dell’intelligence; oppure The Intelligence Cycle e The Intelligence Process and the Information Management, che presentano, oltretutto, le stesse Keywords)”;

– nel giudizio individuale del commissario OMISSIS si osserva che “Le pubblicazioni sottoposte alla valutazione della Commissione consistono in 10 articoli quasi sempre di poche pagine e pubblicati in genere su riviste di non elevato prestigio scientifico. La produzione della candidata è concentrata su un solo interesse: i sistemi di intelligence, di cui a volte ricostruisce in modo sintetico la storia e, altre volte, descrive il loro funzionamento attuale. Due degli articoli sono identici, ma più diffusa è la ripetizione di parti di alcuni in diversi altri. […] Il piano esclusivamente descrittivo delle ricostruzioni delle organizzazioni di intelligence e l’assenza di qualsiasi inquadramento teorico dei contributi che dimostri la congruenza del lavoro della candidata con il Settore Concorsuale, non consentono di valutare positivamente la stessa ai fini dell’Abilitazione Nazionale a professore di II fascia”;

– nel giudizio individuale del commissario OMISSIS si rileva che “Le pubblicazioni attengono esclusivamente all’analisi delle problematiche dell’intelligence. L’analisi del problema sicurezza, ricorrente nei testi, non offre spunti riflessivi riconducibili all’approccio scientifico sociologico”;

– nel giudizio individuale del commissario OMISSIS si evidenzia che “I temi di ricerca della candidata sono solo marginalmente rilevanti per il settore concorsuale, concentrandosi quasi esclusivamente sulla storia e il funzionamento dei sistemi d’intelligence. E’ diffusa la ripetizione degli stessi paragrafi in articoli diversi”.

21. I giudizi espressi dai commissari chiariscono, pertanto, puntualmente la ragioni della rilevata non congruenza della produzione scientifica della candidata con il settore scientifico-disciplinare, nonché dell’affermata ripetitività dei lavori. La Commissione, nel valutare la candidata, ha agito nell’ambito dell’ampia discrezionalità tecnica di cui la stessa gode, sulla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere in particolari ipotesi limite, riscontrabili dall’esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti (errore sui presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza), che per quanto osservato vanno escluse nel caso di specie (cfr., ex multis, TAR Lazio, III, 11.2.2019, n. 1726).

22. Alla luce di quanto sopra, il ricorso va rigettato in quanto infondato.

23. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente FF

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Referendario, Estensore

OMISSIS, L’estensore

OMISSIS, Il Presidente

Pubblicato il 12 giugno 2024