N. 12175/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00338/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 338 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da OMISSIS et al., rappresentati e difesi dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso OMISSIS;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
OMISSIS, non costituito in giudizio;
e con l’intervento di
ad opponendum:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Morrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del D.M. n. 400/2017 del 12 giugno 2017, nella parte in cui il Ministero ha infatti aperto la finestra annuale per lo scioglimento delle riserve per i docenti in procinto di conseguire l’abilitazione, per inserire il titolo di sostegno o per il riconoscimento dello stato di riservista, omettendo però di dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n.1973/2015 che ha annullato il DM 235/2014 laddove non ha previsto la possibilità di inserimento in GAE dei docenti abilitati ITP ( diplomi abilitanti) e di ogni altro atto presupposto , connesso, prodromico e consequenziale
E PER LA DECLARATORIA
del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nelle rispettive graduatorie ad esaurimento GAE per le classi concorsuali “B14” “B23” A66 , A76 , A86 ,B17, B15 e B16 .
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OMISSIS il 18\6\2018:
del D.M. N. 374/2017 del 1° giugno 2017 nella parte in cui il Ministero non ha previsto la possibilità di inserimento in II° Fascia delle G.I. dei docenti abilitati ITP nonchè di ogni altro atto presupposto , connesso, prodromico e consequenziale quale il D.D.G. n. 784 dell’11 maggio 2018 pubblicato il 14 maggio 2018 , nella parte in cui il Ministero ha infatti riaperto la finestra semestrale delle II° fasce per lo scioglimento delle riserve per i docenti in procinto di conseguire l’abilitazione, per inserire il titolo di sostegno o per il riconoscimento dello stato di riservista, omettendo però di dare esecuzione alla sentenza del TAR Lazio n. 9234/17 e 6443/17 che hanno annullato il DM 374/17 nella parte in cui non ha previsto la possibilità di inserimento in II° fascia delle G.I. dei docenti abilitati ITP ( diplomi abilitanti) e di ogni altro atto presupposto , connesso, prodromico e consequenziale.
E PER LA DECLARATORIA
del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nelle II° fasce delle G.I. per le classi concorsuali “B14” “B23” A66 , A76 , A86 ,B17, B15 e B16 .
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 7 giugno 2024 la dott.ssa OMISSIS e e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti, esponendo di essere tutti in possesso del diploma di maturità tecnica di scuola secondaria superiore (I.T.P.) hanno impugnato gli atti in epigrafe indicati nella parte escludono la possibilità per i diplomati I.T.P. di essere inseriti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive (GAE) per gli anni scolastici 2014/2020, in quanto riservate agli abilitati.
2. Si è costituito il Ministero con mero atto formale chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Con successivo ricorso per motivi aggiunti gli stessi ricorrenti hanno impugnato il D.M. n. 374 del 1° giugno 2017 ed il D.D.G. n. 784 dell’11 maggio 2018 nella parte in cui pubblicato il 14 maggio 2018, nella parte in cui non consentono ai diplomati ITP di essere inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto valide per il triennio scolastico 2017-2020, poiché privi del titolo abilitativo all’insegnamento.
4. Con ordinanza del 18 luglio 2018 n. 4395 è stata in parte accolta l’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti “Ritenuto che come da prevalente orientamento della sezione (cfr. tra le altre 9234/2017) gli ITP risultano avere diritto all’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, mentre non hanno diritto all’inserimento nelle gae, che presentano un carattere di tendenziale chiusura anche in relazione al profilo temporale;”
5. Nel corso del giudizio si è costituita con atto di intervento ad opponendum una docente controinteressata in quanto inserita nella III fascia delle graduatorie di istituto ed avente interesse alla stipulazione di contratto di lavoro a tempo determinato e che ha visto ridotte le proprie chance di assunzione in ragione dell’inserimento dei ricorrenti nella II fascia delle graduatorie.
6. All’udienza straordinaria del 7 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione dopo aver dato avviso ex art. 73 c.p.a. di una possibile questione di improcedibilità del ricorso introduttivo per mancata impugnazione delle graduatorie successivamente approvate.
7. Ritiene il Collegio che il ricorso principale sia improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Per costante giurisprudenza, dalla quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, “la mancata impugnazione della graduatoria finale del concorso comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio, poiché l’eventuale accoglimento della domanda di annullamento dell’esclusione […] non può incidere sulla citata graduatoria, una volta che questa sia divenuta inoppugnabile” (così, ex plurimis, TAR Lazio, Roma, sez. III bis, 7 dicembre 2023 n. 18424; in termini v. Cons. Stato, sez. III, 21 dicembre 2022 n. 11148; sez. VI, 23 marzo 2022 n. 2119; sez. II, 14 maggio 2021 n. 3792; sez. VI, 12 novembre 2020 n. 6959).
Nel caso di specie i ricorrenti hanno gravato i presupposti atti di indizione delle procedure per l’inserimento nelle GAE, ma non le successive graduatorie approvate dal Ministero le quali sono pertanto divenute inoppugnabili.
8. Quanto ai successivi motivi aggiunti, questi sono infondati e non possono trovare accoglimento per le ragioni di seguito riportate e che comporterebbero altresì il rigetto del ricorso introduttivo.
8.1 Vi è infatti giurisprudenza ormai granitica, dalla quale il Collegio non ritiene di discostarsi, secondo la quale il diploma I.T.P. non costituisce titolo abilitante all’insegnamento e pertanto non è titolo di accesso ai concorsi ed alle graduatorie che tale qualifica presuppongono.
Da ultimo il Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26 gennaio 2024 n. 822, ha ribadito la legittimità della esclusione degli insegnanti tecnico pratici (I.T.P.) dalle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia, con motivazioni che il Collegio condivide e che vengono di seguito riportate:
“L’abilitazione all’insegnamento come titolo distinto ed ulteriore per accedervi, ovvero per intraprendere la professione di insegnante iscrivendosi al relativo concorso, è stata introdotta per effetto dell’art. 4, comma 2, della L. 19 novembre 1990, n. 341.
Ai fini dell’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie superiori, la norma prevedeva un diploma post universitario, che si conseguiva con la frequenza ad una scuola di specializzazione biennale, denominata appunto Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS), e con il superamento del relativo esame finale.
Secondo il testo della norma, infatti, “Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L’esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all’insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea.
La L. n. 341 del 1990 ha, dunque, introdotto, per implicito ma inequivocabilmente, una ulteriore innovazione nel sistema: nel prevedere che per ottenere l’abilitazione fosse necessario un corso post-laurea, ha infatti escluso che gli insegnanti ITP, i quali per definizione di laurea sono privi, potessero conseguire l’abilitazione stessa.
Le disposizioni del D.P.R. n. 19 del 2016 individuano, in realtà, i titoli validi ai fini della partecipazione a procedure di carattere concorsuale, senza prevedere che tali titoli possano valere anche ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di II fascia, le quali restano precluse, come sopra detto, ai soggetti privi dell’abilitazione stessa.
Tale esito ermeneutico non appare contrario alla Costituzione.
Va infatti considerata una sostanziale differenza tra i soggetti provvisti di abilitazione e quelli che invece ne siano privi, ai fini dell’accesso diretto all’insegnamento (per come avviene per effetto della iscrizione nella II fascia delle graduatorie).
L’abilitazione è, infatti, il titolo che attesta il conseguimento di quel complesso di qualità e abilità che rende un diplomato o un laureato un vero e proprio docente ed è, quindi, ragionevole e non discriminatoria (oltre che rispondente al principio di buon andamento dell’azione amministrativa) la scelta di consentire solo ai soggetti che di tale titolo siano muniti la possibilità di accedere in via diretta all’insegnamento.
Ne consegue l’impossibilità di ottenere l’iscrizione nelle graduatorie di prima e seconda fascia.”
9. Non sussistono, pertanto, i presupposti giuridici, previsti dalla normativa sopra riportata, perché gli insegnanti in possesso del diploma in questione potessero ritenersi abilitati. Ne consegue la legittimità della previsione della loro esclusione dalle graduatorie che tale requisito presuppongono.
10. In conclusione, il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile, mentre il ricorso per motivi aggiunti va respinto.
11. In considerazione della sussistenza di ormai superati orientamenti giurisprudenziali di segno opposto devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso introduttivo e respinge il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2024 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente FF
OMISSIS, Primo Referendario
OMISSIS, Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 14/06/2024