TAR Lazio, Sez. III stralcio, 12 giugno 2024, n. 11885

Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative al rapporto di impiego legato alla frequenza della Scuola di specializzazione in ambito medico

Data Documento: 2024-06-12
Autorità Emanante: TAR Lazio, Sez. III stralcio
Area: Giurisprudenza
Massima

Non rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative a questioni contrattuali riguardanti il rapporto di impiego legato alla frequenza della Scuola di specializzazione presso le Facoltà di medicina.

Contenuto sentenza

N. 11885/2024 REG.PROV.COLL.

N. 07376/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7376 del 2019, proposto da
OMISSIS rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso OMISSIS, come da procura in atti ;

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ degli Studi Roma La Sapienza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

del decreto rettorale n. 982 del 19.3.2019 con cui è stata dichiarata la decadenza dalla qualità di specializzanda presso la Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica della Facoltà di Medicina e Psicologia per l’A.A. 2014-2015; l’art. 47 del Manifesto degli Studi della Sapienza Università di Roma, il bando di concorso delle scuole di specializzazione di area medica,il Regolamento di Ateneo e di ogni altra disposizione regolamentare nonchè il Decreto Rettorale n. 1904/2017

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi Roma La Sapienza;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 7 giugno 2024 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso notificato il 16 maggio 2019 e depositato il successivo 12 giugno la dottoressa OMISSIS ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il decreto rettorale della Università degli Studi di Roma “La Sapienza” n. 982, in data 19.3.2019, con cui la ricorrente è stata dichiarata decaduta dalla qualità di specializzanda presso la Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica della Facoltà di Medicina e Psicologia – per l’anno accademico 2014 – 2015.

2. – La ricorrente espone che, durante il secondo anno di corso, allorché era iscritta al II° anno di corso, era risultata vincitrice del concorso per l’arruolamento in qualità di Ufficiale Medico della Guardia di Finanza; di avere pertanto chiesto al Comando Generale della Guardia di Finanza, con istanza prot. n. 2656/2018, dell’8.1.2018, di essere collocata in aspettativa senza assegni, dal 25.2.2018 al 16.1.2021, al fine di ultimare l’attività formativa e conseguire il diploma di specialista in Radiodiagnostica; di avere contestualmente chiesto ed ottenuto dall’Università la sospensione dell’iter formativo di specializzazione, disposta con decreto del Rettore per la durata di un anno, a decorrere dal 17.7.2017; che la sua istanza di aspettativa senza assegni era però stata respinta con determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza, del 19.3.2018; di avere allora inoltrato all’Università in data 28.3.2018 (prot. n. 47742) istanza per la conversione del contratto di formazione specialistica in posto riservato all’Amministrazione, di cui all’art. 35, comma 3, del D.Lgs. n. 368/1999, senza esito; di avere dunque avanzato al Comando Generale della Guardia di Finanza una nuova istanza di concessione di aspettativa senza assegni (prot. n. 190993, del 18.12.2018).

3. – A questo punto, secondo la prospettazione della ricorrente, con lettera raccomandata dell’Università in data 13.2.2019, le è stato comunicato l’avvio del procedimento di decadenza dalla qualità di specializzando in Radiodiagnostica, in seguito definita “risoluzione anticipata del contratto”, addebitandole una “violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità”; intento poi concretatosi (malgrado gli apporti procedimentali della interessata) nel provvedimento qui impugnato.

4. – Il ricorso consta dei seguenti motivi.

1) Violazione degli artt. 4, 9 e 34 Cost.; violazione della direttiva 93/16/Cee; violazione del d.lgs. 368/1999, con particolare riferimento agli ’artt. 37 e 40; violazione dell’art. 1 dello statuto della sapienza e dei regolamenti universitari. Eccesso di potere per sviamento di potere, illogicità manifesta, disparità di trattamento, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, insufficiente motivazione. Violazione del principio di legittimo affidamento.

In sintesi, la causa di decadenza per incompatibilità ravvisata dall’Università non sarebbe tipizzata, e dunque non avrebbe potuto essere pronunziata la decadenza impugnata.

2) Sul vizio di motivazione e sull’omesso riscontro della memoria presentata dalla ricorrente.

Sarebbero inoltre stati lesi gli interessi procedimentali della ricorrente, in quanto la memoria prodotta dalla medesima in sede amministrativa non sarebbe stata riscontrata dall’Università, neppure a fronte della circostanza che l’interessata stava fruendo del concesso congedo straordinario.

5. – Si sono costituite in giudizio le intimate Amministrazioni, che non hanno depositato memorie, ma soltanto documenti.

6. – Neppure la ricorrente ha prodotto memorie.

7. – Il ricorso è stato posto in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 7 giugno 2024.

8. – Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

La motivazione del decreto rettorale impugnato riporta alla ritenuta incompatibilità del rapporto di impiego legato alla frequenza della scuola di specializzazione con il rapporto di pubblico impiego relativo all’arruolamento della ricorrente quale Ufficiale medico della Guardia di Finanza.

La stessa ricorrente invoca l’inapplicabilità delle cause di risoluzione del contratto di formazione specialistica di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 368\1999.

L’ultimo comma di tale norma espressamente prescrive che “7. Le eventuali controversie sono devolute all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80” (che era la norma in materia di riparto allora vigente).

Ne segue il difetto della giurisdizione amministrativa, sussistendo la giurisdizione del Giudice Ordinario, davanti al quale il giudizio potrà essere riassunto nel perentorio termine di cui all’art. 11 c.p.a.

9. – Le spese, anche per la limitata attività difensiva dell’Amministrazione, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, sussistendo la giurisdizione del Giudice Ordinario, davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei perentori termini di legge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente FF, Estensore

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Referendario

Pubblicato il 12/06/2024