La Deliberazione del Direttore Generale di un Policlinico per lo svolgimento obbligatorio di funzioni assistenziali presso la Chirurgia Emergenza – Urgenza è legittima anche se non è stata individuata previamente la struttura di afferenza, a fronte di urgenza dovuta a carenze di organico, e anche se il ricercatore selezionato per lo svolgimento di tali funzioni sia specializzato in Chirurgia Generale.
TAR Lazio, Sez. III ter, 18 giugno 2024, n. 12442
E' legittima l'attribuzione di funzioni assistenziali obbligatorie presso il reparto di Chirurgia Emergenza - Urgenza di un Ricercatore specializzato in Chirurgia Generale
N. 12442/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00098/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 98 del 2024, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso OMISSIS;
contro
Policlinico Umberto I Roma, Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
– della Deliberazione del Direttore Generale n. 817 del 5.10.2023 dell’AUO Policlinico Umberto I, mai notificata, pubblicata sul sito internet istituzionale dal 9 al 25 ottobre 2023, recante “personale universitario ricercatore a tempo determinato di tipologia B – Attribuzione funzioni assistenziali di dirigente medico al dott. OMISSIS”;
– di ogni altro atto al suddetto connesso e/o collegato, antecedente e/o successivo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Policlinico Umberto I Roma e dell’Universita’ degli Studi Roma La Sapienza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il dott. OMISSIS è Ricercatore universitario con rapporto di lavoro a tempo determinato per il triennio 1/7/2022 – 30/6/2025 di tipo B – Settore Scientifico Disciplinar MED/18, Chirurgia Generale, in servizio presso il Dipartimento di Chirurgia Generale dell’Università Studi degli Studi di Roma La Sapienza -Policlinico Umberto I.
A seguito della determinazione n. G14246 del 20/10/2022 della Regione Lazio di approvazione del Piano Triennale 2021/2023 di Fabbisogno del Personale, con nota n. 41926 del 16/11/2022, l’Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) Policlinico Umberto I trasmetteva al Preside della Facoltà di Medicina ed Odontoiatria l’elenco di posti da ricoprire per le funzioni assistenziali con nuove unità di personale, chiedendo a La Sapienza se vi fossero unità di personale universitario disponibili per la necessaria copertura ex art. 5 DLgs 517/1999. In risposta – con note n. 3297 e n. FM 4668 del 18/11/2022 – l’Ateneo rappresentava che due nominativi di personale universitario specializzato in Chirurgia Generale sarebbero stati, in seguito, comunicati.
Con successiva nota n. 24446 del 23/6/2023, l’AOU Policlinico Umberto I evidenziava la necessità di individuare due ulteriori unità di medici per coprire la carenza di organico della UOC di Chirurgia in Emergenza-Urgenza del Dipartimento Emergenza-Accettazione (DEA) Aree Critiche e Trauma.
In riscontro – con nota MO n. 1870 e nota FM n. 2564 del 27/6/2023 – i Presidi della Facoltà di Medicina e Odontoiatria e della Facoltà di Farmacia e Medicina comunicavano rispettivamente i nominativi di due unità di personale universitario per l’attribuzione delle richieste funzioni assistenziali di dirigente medico, tra cui quello del dott. OMISSIS.
Con il successivo Piano di Fabbisogno del Personale per il triennio 2022-2024, la Regione Lazio confermava l’esigenza del posto da ricoprire con personale universitario al quale attribuire le funzioni assistenziali di dirigente medico. Con nota n. 25111 del 30/6/2023 l’AOU chiedeva alla Regione Lazio l’autorizzazione all’attribuzione delle funzioni assistenziali di dirigente medico –Disciplina Chirurgia Generale a tre unità di personale dell’Università La Sapienza, incluso il dott. OMISSIS.
Con nota n. 812785 del 20/7/2023, la Regione Lazio esprimeva il proprio nulla osta ex art. 5 DLgs 517/1999. Con nota n. 75682, il Rettore de La Sapienza manifestava il proprio assenso.
Da ultimo – con Deliberazione del Direttore Generale del Policlinico Umberto I n. 817 del 5/10/2023, pubblicata sul sito internet istituzionale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria dal 9 al 25/10/2023 – si conferivano funzioni assistenziali di dirigente medico al dott. OMISSIS, individuando come Struttura di afferenza UOC Chirurgia in Emergenza- Urgenza.
Il dott. OMISSIS, con ricorso ritualmente proposto, impugnava l’indicata delibera direttoriale – nonché gli atti ad essa preordinati, connessi e consequenziali – previa adozione di idonee misure cautelari.
L’Università La Sapienza e il Policlinico Umberto I, a mezzo della difesa erariale, si costituivano in resistenza – in data 14/1/2024 – depositando la relativa documentazione.
All’udienza camerale del 17/1/2024 – previo avviso ex art. 60 cpa – il ricorso veniva trattenuto in decisione.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1)Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/1990 e degli artt. 7 e ss. L. 241/1990. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, manifesta irragionevolezza e contraddittorietà. Difetto di istruttoria e falsità dei presupposti. Vizio del procedimento. Violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza. Violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di trasparenza. Difetto assoluto di motivazione. Omessa predeterminazione dei criteri necessari per procedere alla scelta del personale da adibire a funzioni assistenziali
Il primo motivo è infondato.
Il dott. OMISSIS è Ricercatore di tipo B , in quanto vincitore di concorso RTDB (- Settore Concorsuale 06/C1 – CODICE CONCORSO 2021RTDB006).
L’art 1 (Indizione della procedura) del Decreto Rettorale n. 514 del 22/2/2021 – clausola del relativo bando pubblico, che, peraltro, non è stata espressamente impugnata dal ricorrente – prevede, a carico dei Ricercatori universitari selezionati – lo svolgimento obbligatorio di attività assistenziale presso l’Azienda Policlinico Umberto I di Roma, senza precisare la DAI o struttura assistenziale di afferenza.
L’art. 1 del contratto individuale di lavoro del dott. OMISSIS – conformemente alla lex specialis del procedimento – dispone che “ Il ricercatore svolge attività assistenziale presso l’Azienda Policlinico Umberto I di Roma, previa autorizzazione dell’Azienda Ospedaliera”.
Parte ricorrente ritiene censurabile la gravata delibera direttoriale per omessa predeterminazione dei criteri e delle modalità per la scelta dei Ricercatori universitari da adibire a funzioni assistenziali, con conseguente difetto assoluto di motivazione.
Il provvedimento impugnato ha individuato, in concreto ed obbligatoriamente – applicando le corrispondenti clausole del bando pubblico e del successivo contratto individuale di lavoro, che integrano i parametri di legittimità rilevanti – la struttura di afferenza di un Ricercatore universitario di prima nomina, in base a imprescindibili esigenze organizzative e funzionali accertate presso le competenti sedi amministrative, nell’ambito di un articolato procedimento amministrativo, che ha individuato carenze di personale medico proprio nella UOC di Chirurgia in Emergenza – Urgenza.
Del resto – come già cennato – in data 23/6/2023, l’AUO Policlinico Umberto I chiedeva alle presidenze delle pertinenti facoltà de La Sapienza i nominativi di due medici per colmare le necessità della UOC Chirurgia in Emergenza – Urgenza. Le facoltà – in riscontro – indicavano i nomi di due ricercatori di tipo B di prima nomina – tra cui il dott. OMISSIS – entrambi vincitori di un concorso che prevede attività assistenziale presso il Policlinico Umberto I. Nè dalla circostanza che il relativo bando pubblico e il contratto individuale di lavoro dell’odierno ricorrente non precisino la struttura di afferenza ove svolgere l’attività assistenziale si può, ragionevolmente, desumere l’esclusione della UOC in questione.
Semmai, il sindacato di legittimità sulla gravata delibera – come si vedrà dall’esame del successivo motivo di ricorso – implica il doveroso accertamento della coerenza della strutturazione assistenziale in Chirurgia d’Emergenza – Urgenza del dott. OMISSIS rispetto al Settore Scientifico Disciplinare MED/18, Chirurgia Generale ascrittogli come Ricercatore universitario, in esito al relativo concorso pubblico.
Il ricorrente – inoltre – lamenta che né La Sapienza, tanto meno il Policlinico Umberto I, lo abbiano mai preventivamente coinvolto nell’individuazione della struttura di afferenza, che sarebbe avvenuta inaudita altera parte, disattendendo le norme sul giusto procedimento amministrativo. Nonostante il dott. OMISSIS avesse ripetutamente sollecitato l’attribuzione delle funzioni assistenziali per la disciplina di afferenza di Chirurgia Generale, per la quale si ritiene adeguatamente formato, in quanto vincitore del relativo concorso a Ricercatore universitario.
Ne conseguirebbe l’inosservanza dei principi – di rango costituzionale – che devono ispirare l’azione amministrativa.
Neanche tale doglianza coglie nel segno.
Rivestendo il provvedimento impugnato natura organizzativa in quanto adottato nell’esercizio dell’autonomia gestionale dell’Università quanto ad utilizzo del proprio personale, e costituendo specifica attuazione del contenuto del contratto di lavoro stipulato con il ricorrente – che prevede la obbligatoria prestazione di attività assistenziale – adottato a fronte della necessità di colmare, senza ulteriore indugio, le carenze in organico della Chirurgia in Emergenza – Urgenza, individuate dai due menzionati Piani di Fabbisogno del Personale della Regione Lazio, non vi è alcuna necessità della previa procedimentalizzazione della fase di individuazione, in concreto, della struttura di afferenza, con coinvolgimento del soggetto interessato cui dover assicurare le garanzie proprie del contraddittorio. Né parte ricorrente richiama alcuna pertinente fonte di tale obbligo, asseritamente violato.
Pur se successivamente all’adozione della gravata delibera, il ricorrente risulta essere stato comunque messo al corrente dell’assegnazione delle funzioni assistenziali, nonché convocato più volte per sottoporsi alla preliminare necessaria visita medica per la certificazione di idoneità, cui lo stesso si è ripetutamente sottratto.
Inoltre, il Preambolo del provvedimento impugnato – poiché reca la minuziosa indicazione degli atti istruttori che lo giustificano – evidenzia il corretto accertamento dei relativi presupposti, giuridici e fattuali.
Il ricorrente deduce, altresì, l’inefficacia della gravata Deliberazione direttoriale dell’AOU n. 517 del 5/10/2023 – pubblicata nel sito istituzionale del Policlinico Umberto I dal 9 al 25/10/2023 – in ragione della mancata notifica in forma individuale al dott. OMISSIS, prescritta dallo stesso provvedimento impugnato.
Pure tale deduzione è irrilevante. Per procedere alla strutturazione assistenziale, è necessaria, quale attività preliminare, la certificazione di idoneità fisica rilasciata dal medico competente. Come evidenziano gli atti depositati in giudizio, il Ricercatore si è, sinora, sottratto alla prescritta visita medica, allegando motivi che non risultano documentati. In difetto del preventivo e doveroso accertamento sanitario, sarebbe, quindi, incongruo assicurare esecutività alla Delibera impugnata.
2)Violazione e falsa applicazione dell’artt. 3 e 5 del D.Lgs. 517/99 e delle disposizioni e principi regolanti la materia. Mancata acquisizione della disponibilità su base volontaria e comunque informata per il conferimento delle funzioni assistenziali. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 DLgs. n. 517/99 nonché del D.P.R. 382/80. Violazione e falsa applicazione del D.PR. 27 marzo 1992 n. 460 e della delibera del Consiglio Regionale del Lazio n. 1004/94 nonché dei principi in materia di autonomia dipartimentale. Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche, in particolare difetto dei presupposti, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, irrazionalità, contrasto con i precedenti, omessa tutela dell’interesse pubblico. Incompetenza.
Il ricorrente deduce la presunta erroneità e illegittimità del provvedimento impugnato, rappresentando che – per la strutturazione assistenziale disposta – dovrebbe essere individuato personale medico munito di adeguata e specifica formazione. Tanto più che, al momento della chiamata, erano presenti in organico altri medici Ricercatori di tipo A con maggiore anzianità di servizio rispetto al dott. OMISSIS – oltre a un Professore associato – tutti privi delle funzioni assistenziali, benchè muniti di titolo idoneo per il relativo conferimento. Invece il dott. OMISSIS è specializzato in Chirurgia Generale ed è stato adeguatamente selezionato e formato per svolgere le funzioni assistenziali tipiche della Chirurgia Generale, non già di quelle in Emergenza-Urgenza – alle quali è collegato lo svolgimento di turni di guardia ad un box chirurgico di pronto soccorso presso il Dipartimento Emergenza Accettazione (DEA) – disciplina che non sarebbe coerente con il suo profilo formativo. Tanto più che il DEA – secondo la Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 1004/1994 – avrebbe dovuto disporre di proprio autonomo organico di 24 medici specializzati, adeguatamente formato per gestire eventi acuti, in ragione della delicata funzione di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza. E che l’organico debba essere autonomo e l’uso dei dirigenti delle altre Divisioni solo provvisorio, sarebbe confermato dalla Deliberazione n. 218/1996 dell’Azienda Policlinico Umberto I, laddove viene prevista solo come eventuale l’istituzione di un altro centro interdipartimentale per le emergenze medico-chirurgiche, nelle more della emanazione del nuovo Protocollo d’Intesa.
Neanche il secondo motivo è fondato.
I Ricercatori di tipo A e il professore associato ai quali si riferisce il ricorrente sono stati assunti dall’Ateneo a seguito di diverso bando pubblico – quindi di una differente lex specialis, riferita a quel determinato procedimento – diverso dal Decreto Rettorale n. 514 del 22/2/2021 per la selezione di Ricercatori di tipo B, vinto dal dott. OMISSIS, che nel menzionato art.1 indica genericamente che l’obbligatoria attività assistenziale si sarebbe svolta presso l’AUO Policlinico Umberto I.
I diversi soggetti indicati dal ricorrente sono stati assunti sulla base di un bando che conteneva la specificazione dello svolgimento di attività assistenziali presso il DAI Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica e Ortopedia, che non consentiva quindi la loro destinazione a diversi DAI, e ciò contrariamente al bando cui ha partecipato il ricorrente che, invece, non contiene alcuna specificazione quanto a DAI di afferenza.
Semmai – come già cennato – è necessario accertare la coerenza della strutturazione assistenziale in Chirurgia d’Emergenza – Urgenza del dott. OMISSIS rispetto al Settore Scientifico Disciplinare MED/18, Chirurgia Generale riconosciutogli come Ricercatore universitario di tipo B.
In particolare, l’art.5, comma 1 ( Norme in materia di personale) del DLgs 517/1999 – assunto dallo stesso ricorrente come parametro di legittimità del provvedimento – dispone che nell’individuare, in concreto, l’afferenza ai vari dipartimenti di professori e ricercatori universitari venga assicurata la coerenza tra il settore scientifico – disciplinare di inquadramento e la specializzazione disciplinare posseduta e l’attività del dipartimento.
Nel caso in esame, la chirurgia di emergenza-urgenza non richiede alcuna specifica specializzazione ed è parte integrante della chirurgia generale. Come evidenzia, del resto, la Declaratoria CUN del Settore Scientifico Disciplinare Med/18 (Chirurgia Generale): “Il gruppo scientifico disciplinare si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell’attività assistenziale a essa congrua nel settore della Chirurgia generale. Il gruppo si interessa della fisiopatologia, semeiotica funzionale e strumentale e della clinica chirurgica generale. Il gruppo ha inoltre specifica competenza in chirurgia d’urgenza e pronto soccorso, in chirurgia addominale, in chirurgia dell’apparato digerente e pelviperineale, tradizionale, endoscopica, mininvasiva e robotica, in endocrinochirurgia, in chirurgia bariatrica e metabolica, in chirurgia senologica, in chirurgia della parete addominale del peritoneo e del retroperitoneo, in chirurgia funzionale e oncologica, in chirurgia dei trapianti, dei tegumenti e dei tessuti molli.”
Ne discende che, essendo la Chirurgia d’Urgenza/Emergenza parte della Chirurgia Generale non necessitante di alcuna specializzazione, la destinazione del ricorrente a tale settore di afferenza è pienamente coerente con il profilo rivestito e con il contenuto delle prestazioni indicate sia nel bando che nel successivo contratto individuale di lavoro, in coerenza peraltro con la necessaria compenetrazione tra attività assistenziali proprie del Servizio Sanitario Nazionale e quelle della didattica e della ricerca proprie dell’Università, potendo costituire il rifiuto allo svolgimento di tali attività inadempimento a specifiche obbligazioni contrattualmente assunte.
Del resto, le Delibere regionali richiamate dal ricorrente appaiono superate dalla vigente disciplina dei rapporti tra servizio sanitario nazionale ed Università e – ove applicate in modo rigido, fuori dall’effettivo contesto – si correrebbe il rischio di pregiudicare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni sociali che la Repubblica è tenuta a garantire, a norma degli artt. 117, comma 2, lett. m) e 120, comma 2 della Costituzione.
Priva di fondamento, alla luce delle considerazioni sopra illustrate, è quindi l’affermata volontarietà dello svolgimento di attività assistenziale presso la DAI Emergenza da parte del personale appartenente al Dipartimento di Chirurgia, nonché la necessità che tale DAI sia garantito da un organico autonomo, non potendo peraltro riconoscersi in capo al ricorrente alcun interesse alla proposizione di censure che attengono alla strutturazione organica di tale Dipartimento una volta accertata la legittimità della destinazione del ricorrente allo stesso.
In conclusione – attesa l’infondatezza delle censure dedotte – il ricorso è da rigettare.
Le spese di lite vanno compensate, in ragione della limitata attività difensiva esercitata dalla difesa erariale, che si è limitata al deposito di relazioni amministrative.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Referendario, Estensore
Pubblicato il 18/06/2024