REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE SEDICESIMA CIVILE
Il Dott. OMISSIS, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n° 2208/2024 adottata in decisione alla udienza del 17 giugno 2024, vertente
TRA
L’Università Telematica “ Universitas Mercatorum”, c.f. e p. i.v.a. OMISSIS, con sede legale in OMISSIS, in persona del Presidente e legale rappresentante por-tempore, Dott. OMISSIS; l’Università Telematica San Raffaele Roma s.r.l., c.f. OMISSIS e p. i.v.a. OMISSIS, con sede legale OMISSIS, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Dott. OMISSIS, c.f. OMISSIS; l’Università Telematica Pegaso s.r.l., c.f. OMISSIS e p. i.v.a. OMISSIS, con sede legale in Napoli, Centro Direzionale, Isola F2, s.n.c., in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Dott. OMISSIS c.f. OMISSIS; tutte elettivamente domiciliate in OMISSIS, presso lo studio del Prof. Avv. OMISSIS, dal quale sono rappresentate e difese giusta procura alle liti, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al numero di fax OMISSIS ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata OMISSIS
RICORRENTI
E
CRUI- Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, c.f. OMISSIS, in persona del Presidente e legale rappresentante, Prof.ssa OMISSIS, con sede in OMISSIS, elettivamente domiciliata in OMISSIS, presso lo studio del Prof. Avv. OMISSIS, dal quale è rappresentata e difesa, unitamente al Prof. Avv. OMISSIS ed alla OMISSIS, per procura da considerarsi in calce alla comparsa di risposta ex art. 281 undecies c.p.c., con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al numero di fax OMISSIS ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata OMISSIS, al numero di fax OMISSIS ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata OMISSIS, al numero di fax OMISSIS ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata OMISSIS.
RESISTENTE
OGGETTO: Accertamento illegittimità di disposizione statutaria.
All’udienza del 17 giugno per le parti istanti l’Avv. OMISSIS, in sostituzione del Prof. Avv. OMISSIS, e gli Avv.ti OMISSIS e OMISSIS per la CRUI chiedevano che la causa fosse adottata in decisione.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. notificato, unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza di comparizione delle parti, alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane- CRUI- l’Università Telematica “ Universitas Mercatorum”, l’Università Telematica San Raffaele Roma s.r.l. e la Università Telematica Pegaso s.r.l. premesso che:
esse ricorrenti sono università telematiche legalmente riconosciute in conformità con la normativa di settore e, al pari delle altre università telematiche legalmente riconosciute, sono parte integrante del sistema di istruzione superiore italiano che, allo stato, secondo i dati riportati sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca risulta così composto: sessantuno università statali; sette istituti universitari ad ordinamento speciale; venti università non statali legalmente riconosciute; undici università telematiche legalmente riconosciute, tutte di diritto privato;
la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane – d’ora in poi breviter C.R.U.I-, fondata nel 1963, è un ente senza scopo di lucro che svolge attività di rilievo pubblicistico nel campo della formazione superiore; tra le altre cose, stando alle previsioni statutarie, svolge compiti di rappresentanza del sistema delle autonomie universitarie in ogni sede nazionale ed internazionale; di coordinamento, di indirizzo, di tutela e di promozione degli Atenei italiani in ambito nazionale ed internazionale; di elaborazione e di presentazione al Governo, al Parlamento e alle altre Istituzioni competenti dei pareri eventualmente richiesti, avanzando proposte ed osservazioni in materia di alta formazione e di ricerca, nonché su ogni altro argomento di interesse e competenza delle Università; nei casi previsti dalla legge, o per ragioni di competenza istituzionale, ovvero nei casi in cui si renda comunque opportuno, di designazione dei componenti di qualsiasi organismo, ente, commissione o comitato;
alla data di proposizione della domanda, secondo i dati reperibili sulla pagina web dell’Associazione, la CRUI rappresentava 85 Associati fra università statali, università non statali legalmente riconosciute ed istituti universitari ad ordinamento speciale( non figurando fra essi alcun ateneo telematico);
in data 22/06/2023 l’Assemblea Generale della CRUI aveva approvato un nuovo Statuto ( d’ora in poi il Nuovo Statuto) entrato in vigore il 15/11/2023, che, all’art. 4 comma 1, disponeva : “ possono essere associati della CRUI le Istituzioni universitarie come definite nell’articolo 1, con esclusione delle Università telematiche, anche quelle definite, riconosciute ed accreditate dal competente Ministero” ;
pertanto, alla luce delle innovative previsioni statutarie, le Università telematiche, ivi comprese quelle definite, riconosciute ed accreditate dal competente Ministero, erano state ingiustificatamente escluse dal novero delle Istituzioni universitarie che potevano richiedere di associarsi alla CRUI;
in tema di composizione dell’Associazione l’art. 3 comma 1 dello statuto della CRUI del 25/03/2010 ( d’ora in poi il Vecchio Statuto) si limitava a prevedere che: “ possono essere soci della CRUI le Università statali e non statali riconosciute e gli Istituti di istruzione universitaria statali e non statali” senza estromettere le Università telematiche dalla possibilità di divenirne componenti associate ancorche’, nei fatti, nessuna delle domande di adesione inoltrate negli anni dagli Atenei telematici avesse avuto riscontro da parte dei competenti organi della CRUI;
tanto esposto venivano formulate le seguenti censure:
-violazione degli artt. 2,3,18 e 33 Cost.-violazione legge n°243 del 29 luglio 1991- violazione dell’art. 26 comma 5° della legge n°289 del 27 dicembre 2002: l’art. 26 comma 5 della legge 27 dicembre 2002 n°289( legge finanziaria 2003) prevedeva che: “ con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sono determinati i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999 n°509, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato fatto salvo quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991 n°243 e dall’articolo2 comma 5 lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n°25.
Ai fini dell’acquisizione dell’autorizzazione del rilascio dei titoli accademici, le istituzioni devono disporre di adeguate risorse organizzative e gestionali in grado di:
a) presentare un’architettura di sistema flessibile e capace di utilizzare in modo mirato le diverse tecnologie per la gestione dell’interattività, salvaguardano il principio della loro usabilità;
b) favorire l’integrazione coerente e didatticamente valida della gamma dei servizi di supporto alla didattica distribuita;
c) garantire la selezione, progettazione e redazione di adeguate risorse di apprendimento per ciascun courseware;
d) garantire adeguati contesti di interazione per la somministrazione la gestione del flusso dei contenuti di apprendimento, anche attraverso l’offerta di un articolato servizio di teletutoring;
e) garantire adeguate procedure di accertamento delle conoscenze in funzione della certificazione delle competenze acquisite; provvedere alla ricerca e allo sviluppo di architetture innovative di sistemi e-learning in grado di supportare il flusso di dati multimediali relativi alla gamma di prodotti di apprendimento offerti”;
l’espressa clausola di salvezza( ex art. 26 comma 5 l. n°289/2002) delle previsioni di cui alla legge n°243/1991, che recava la disciplina delle università non statali legalmente riconosciute, implicava quindi che anche le università telematiche italiane, tutte nate da investimenti privati, “ operano, nell’ambito dell’art. 33 comma 5 Cost., delle leggi che riguardano le università e gli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti, nonché dei principi generali della legislazione in materia universitaria in quanto compatibili”( art. 1 della legge n°243/1991);
in attuazione di quanto disposto dall’art. 26 comma 5 della legge finanziaria 2003 era stato adottato il Decreto Interministeriale 17 aprile 2003 recante “ criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all’art. 3 del decreto 3 novembre 1999 n°509”;
con successivo D.M. del 05 agosto 2004 n°262, concernente la programmazione del sistema universitario, era stato previsto che l’istituzione e l’accreditamento delle università telematiche, autorizzate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, fossero disposti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, contestualmente alla approvazione dello Statuto;
in conformità alla richiamata normativa esse istanti erano state istituite, rispettivamente con decreto ministeriale del 20 aprile 2006( Università Pegaso), dell’08 maggio 2006 (Università San Raffaele), e del 10 maggio 2006( Università Mercatorum);
la modalità di erogazione telematica della didattica di livello universitario, già espressamente contemplata dall’art. 11 commi 2 e 3 della legge n°341 del 1990, era da sempre valorizzata anche dall’ordinamento europeo; in definitiva esse esponenti erano a legittimo titolo parte integrante del sistema di istruzione superiore nazionale sicchè appariva illegittima la discriminazione perpetrata, consistente nell’impedire l’adesione alla CRUI;
la CRUI, oltre a perseguire le rilevanti finalità di cui all’art. 3 comma 2 del Nuovo Statuto ( cfr. pagg. 7 e 8 del ricorso), era normativamente destinataria dell’esecuzione di funzioni fondamentali per il tessuto universitario italiano, ai sensi dell’art. 1 ter del decreto-legge 31 gennaio 2005 n°7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005 n°43, che definiva la programmazione a cadenza triennale del sistema universitario nazionale;
la predetta fonte normativa prevedeva che: “ a decorrere dall’anno 2006 le università, anche al fine di perseguire obiettivi di efficacia e qualità dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale ed il Consiglio nazionale degli studenti universitari, tenuto altresì conto delle risorse acquisibili autonomamente.
I predetti programmi delle università individuano in particolare:
a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere;
b) il programma di sviluppo delle ricerca scientifica;
c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti;
d) i programmi di internazionalizzazione;
e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità.
2. I programmi delle università di cui al comma 1, fatta salva l’autonoma determinazione degli atenei per quanto riguarda il fabbisogno di personale in ordine ai settori scientifico-disciplinari, sono valutati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane. Sui risultati della valutazione il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca riferisce al termine di ciascun triennio, con apposita relazione, al Parlamento, Dei programmi delle università si tiene conto nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università”;
in altre parole la CRUI, pur non essendo un organo elettivo di natura pubblica bensì un’associazione privata senza scopo di lucro, attraverso tale funzione consulenziale, attribuitale ex art. 1 ter del d.l. n°7/2005, concorreva a determinare e a predisporre il contenuto del documento più importante per le Università italiane in quanto concernente gli obiettivi di sviluppo triennale del sistema universitario nazionale;
i regolamenti più importanti del mondo universitario erano stati adottati previo parere della CRUI;
alla luce delle delineate previsioni statutarie e normative la CRUI non era un mero ente privato che svolgeva attività e perseguiva scopi di natura privatistica, ma era un ente istituzionalizzato che svolgeva attività di rappresentanza e di consulenza nei confronti delle autorità competenti in materia universitaria e di ricerca;
la CRUI era titolare di convenzioni, partnership o comunque collaborazioni con pubbliche amministrazioni , attività per le quali riceveva fondi e contributi dal Ministero competente;
anche la Corte dei Conti, nel giudizio proposto dalla CRUI per l’annullamento della inclusione nell’Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L. 31 dicembre 2009 n° 196 e successive modificazioni, predisposto dall’ISTAT e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n°226 del 28 settembre 2018, aveva rilevato che: “ dallo Statuto ( della CRUI) si evince la volontà di creare un soggetto giuridico per il perseguimento di interessi che solo indirettamente possono farsi risalire alle singole istituzioni associate, essendo nella sostanza l’Associazione al servizio del sistema universitario nazionale”;
la nuova previsione statutaria di cui all’art. 4 era il culmine di un pregiudizio ideologico che la CRUI appariva nutrire nei confronti delle Università telematiche pur essendo le stesse legalmente riconosciute e parte integrante del tessuto universitario nazionale;
per effetto dell’ostracismo perpetrato, anche nella vigenza del Vecchio Statuto, esse ricorrenti erano state sistematicamente estromesse dal circuito di rappresentanza istituzionale ed escluse da tutte quelle attività che l’Associazione svolgeva in favore della Università associate sia a norma di legge che di statuto;
in aggiunta le università telematiche avevano dovuto rivolgersi all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per ricevere tutela rispetto a pratiche distorsive della concorrenza come accaduto per il Protocollo d’Intesa fra Ministero per la Pubblica Amministrazione e Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito della iniziativa “ PA 110 e lode” dal quale erano state espulse perché nona aderenti alla CRUI;
l’Università di Padova( aderente alla CRUI) aveva individuato, quale attività concorrenziale con l’Ateneo di Padova, l’assunzione presse le università telematiche di incarichi di insegnamento di cui all’art. 5 comma 1 lettera j del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai Professori ed ai Ricercatori della autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni;
il tutto con il risultato che i professori ed i ricercatori dell’Ateneo patavino non avrebbero potuto assumere incarichi di insegnamento presso le università telematiche;
per tutti i delineati motivi l’art. 4 comma 1 del Nuovo Statuto della CRUI, trascendendo i limiti del libero esplicarsi della autonomia negoziale, concretizzava una irragionevole discriminazione che escludeva le Università telematiche dal circuito di rappresentanza del sistema universitario italiano, in palese violazione degli artt. 2,3,18 e 33 Cost., arrecando un vulnus irreparabile alla rappresentatività e alla democraticità del sistema italiano di formazione superiore;
tanto esposto formulava le seguenti conclusioni: “ Piaccia all’Illustrissimo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare la nullità, annullabilità, invalidità, inesistenza, la mancanza di efficacia e effetto e/o comunque l’illegittimità dell’art. 4 comma 1 del Nuovo Statuto della CRUI. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, come per legge”.
Si costituiva la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane- CRUI- e, con comparsa di risposta, replicava che era insussistente la irragionevole discriminazione in danno delle Università telematiche istanti in quanto i requisiti per far parte del consesso associativo della CRUI- che non era ente pubblico- non erano posseduti dalle università telematiche; peraltro talune università telematiche si erano già organizzate a mezzo di una associazione confederale ( la United) al fine di rappresentare le proprie istanze agli enti pubblici di riferimento; da ultimo difettava l’interesse ad agire atteso che rientrava nella autonomia negoziale valutare l’accoglibilità al proprio interno di componenti associative del comparto di riferimento.
All’udienza del 17 giugno 2024 la causa, previa precisazione delle conclusioni ad opera dei procuratori delle parti, veniva assunta in decisione.
Motivi della decisione
Ritiene il giudicante che la proposta domanda non possa trovare accoglimento perché infondata; ed invero le Università esponenti censurano il contenuto dello Statuto della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane- CRUI- (approvato dall’Assemblea Generale della CRUI nella seduta del 22 giugno 2023) che all’art. 4, in forma innovativa rispetto al testo del Vecchio Statuto, prevede che possano “ essere associati della CRUI le Istituzioni universitarie, come definite nell’articolo 1, con esclusione delle Università telematiche, anche quelle definite, riconosciute ed accreditate dal competente Ministero..Omissis…”.
Orbene, ad opinamento della difesa delle Università ricorrenti, la suddetta disposizione avrebbe carattere discriminatorio con la conseguenza che, in ragione del rilievo sostanzialmente pubblico della Crui e dello svolgimento pressochè monopolistico della attività della medesima, ne deriverebbe un pregiudizio di fatto in quanto le università telematiche si vedrebbero collocate ai margini del complessivo percorso di formazione universitaria.
Dissente il decidente dalla superiore ricostruzione.
Ed infatti l’art. 1 del Nuovo Statuto precisa che la CRUI è costituita ed opera in forma di associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile;
del pari, quanto ai valori e principi dell’Associazione, l’art. 2 dispone che “ la CRUI sostiene e difende l’autonomia delle università aderenti da ogni condizionamento esterno di carattere ideologico, economico o confessionale. Nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla convenzioni sui diritti umani, la CRUI rifiuta ogni forma di discriminazione riferita al genere, all’origine etnica o geografica, alla fede religiosa, alle condizioni personali e sociali, affermando una Università pluralistica ed inclusiva. In collaborazione con le singole università aderenti la Crui contribuisce a promuovere e garantire:
a) la libertà di insegnamento e la libera attività di ricerca dei docenti;
b) la compiuta realizzazione del diritto degli studenti a conseguire i loro obiettivi di formazione culturale e professionale coerente con i corsi di studio;
c) la valorizzazione della qualità e del merito, nel rispetto dei talenti di ciascuno, per rimuovere gli ostacoli ad una effettiva uguaglianza di opportunità;
d) il benessere delle comunità universitarie nei luoghi di studio e di lavoro”.
Ed ancora il successivo art. 3, rubricato “ Scopi dell’Associazione” esordisce enunciando che “ la Crui non persegue scopi di lucro”.
Epilogo ragionevole delle superiori clausole ordinamentali è l’art. 4, rubricato “ composizione dell’Associazione”, che, a modifica dell’articolato del Vecchio Statuto, inibisce alle Università telematiche di essere associate alla CRUI.
In ragione di quanto enunciato non può ragionevolmente inferirsi che il Nuovo Statuto sia stato confezionato al fine di escludere le Università telematiche dal novero delle associazioni aderenti alla CRUI; in proposito valga considerare che lo scopo di lucro che connota le predette comporta che le stesse possano ricevere finanziamenti da terzi e che, a loro volta, possano porre in essere operazioni di finanziamento; il che potrebbe condurre a fondare il convincimento che lo scopo prevalente delle predette non sia l’erogazione di un servizio a presidio di un diritto fondamentale quale risulta essere quello alla fruizione della formazione culturale post-scolastica.
Prescindendo dal focus in ordine alle fonti di finanziamento appare del tutto difforme l’offerta della didattica in quanto le Università telematiche necessitano di un numero di docenti significativamente inferiore al numero degli studenti iscritti ( il che non può essere meramente motivato con l’assunto che i docenti, in ragione del carattere dell’insegnamento apprestato, non siano tenuti a recarsi presso la sede universitaria potendo diffondere l’ opera didattica on line).
Orbene, chiarito che appare privo di fondamento il rilievo circa i contenuti discriminatori del Nuovo Statuto della CRUI, occorre considerare che quest’ultima è un’associazione non riconosciuta disciplinata dall’art. 36 e segg. c.c..
Del pari la stessa ha diritto di costituirsi senza coazione e di dotarsi di disposizioni ordinamentali nelle quali siano chiarite le regole di adesione in termini di ambito oggettivo, possesso di requisiti soggettivi et alia. Deve, pertanto, evidenziarsi che se, con riferimento alla vicenda controversa di un legittimo aderente, è consentito il sindacato giurisdizionale, volto a delibare se, esemplificativamente, sussistano i requisiti per l’assunzione di determinate cariche e/o per l’esclusione dall’associazione, diversamente non può essere riconosciuto un nucleo di pretese con riguardo a terzi che non siano stati riconosciuti idonei a far parte dell’associazione.
Deve vieppiù essere considerato che non si verte in ambito di ente pubblico, l’adesione al quale deve essere garantito paritariamente a tutti gli aventi diritto, sibbene di componente privata che può liberamente escludere l’adesione partecipativa ad intere categorie di soggetti ( in ragione del contenuto di disposizioni ordinamentali) e sinanche a singoli individui sulla scorta di valutazioni di merito, insindacabili in sede giudiziale( essendo la genesi delle associazioni ed il funzionamento delle stesse sindacabile ab externo per le ragioni tassative di cui all’art. 18 Cost., che risultano carenti nel caso oggetto di indagine).
Lamentano le Associazioni istanti che la CRUI, avvalendosi della presenza risalente nel panorama della formazione culturale universitaria, abbia fruito di contributi pubblici e che abbia beneficiato di un trattamento premiale ad opera delle autorità pubbliche che presiedono alla formazione universitaria in termini di facoltà di formulazione di pareri consultivi, di diritto alla indicazione di componenti di cariche elettive ed, in genere, di concorso alla formazione dei processi di normazione in materia.
In consonanza con la superiore valutazione la Corte dei Conti ha prospettato che la CRUI, pur avendo una veste di natura privatistica, finirebbe per svolgere funzioni lato sensu di natura pubblica.
Osserva il decidente che talune Università telematiche, preso atto della volontà della CRUI di non consentirne l’adesione, hanno dato vita ad una associazione di natura confederale ( la United).
Appare di intuibile percezione convenire che la Crui, essendo radicata nel sistema universitario da molti anni, possa fruire di uno status preminente.
A tutto voler concedere rientra nei compiti della neo-costituita componente farsi latrice nei confronti degli organi pubblici delle istanze delle Università telematiche; tanto al fine di invocare un trattamento non irragionevolmente deteriore.
Del pari le Università telematiche possono operare in sede comunitaria e nazionale al fine di consentire la attivazione di un processo di normazione che non crei irragionevoli disparità di trattamento.
Non dovrebbe neppure destare sorpresa che l’adozione di provvedimenti di pubbliche autorità possa essere fatto oggetto di richiesta di invalidazione per eccesso di potere da disparità di trattamento o che possano essere attenzionate le Autorità garanti di concorrenza e di mercato.
Quel che sicuramente appare precluso è violare il principio di libera associazione ( inteso anche sub specie di libertà di decidere la tipologia degli aderenti) invocando il sindacato giurisdizionale sulle regole di funzionamento della associazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice unico, definitivamente pronunciando così provvede: respinge il ricorso condannando le parti ricorrenti, in solido fra loro, a rifondere in favore della CRUI- Conferenza dei Rettori delle Università Italiane-, le spese del presente giudizio che si liquidano nell’importo di € 13.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Il Giudice Dott. OMISSIS
Roma, 20 giugno 2024.