La finalità assegnata dalla normativa alla valutazione comparativa, consiste in un raffronto, attraverso la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, della personalità scientifica dei vari candidati, dei quali va ricostruito il profilo complessivo risultante dalla confluenza degli elementi che lo compongono, da apprezzare in tale quadro non isolatamente, ma in quanto correlati nell’insieme secondo il peso che assumono in una interazione di sintesi oggetto di un motivato giudizio unitario; la suddetta valutazione specifica dei titoli deve, dunque, essere svolta, ma non con dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché, diversamente, si perderebbe la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della detta valutazione.
TAR Campania, Sez. II, 8 luglio 2024, n. 4135
La finalità assegnata dalla normativa alla valutazione comparativa consiste in un raffronto della personalità scientifica dei vari candidati
04135/2024 REG.PROV.COLL.
04696/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4696 del 2023, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Carità, 32;
contro
Università degli Studi Napoli Federico II, in persona del Rettore in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Melisurgo n. 4;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” n. D/2023/3025 del 20.7.2023, successivamente conosciuto, con cui sono stati approvati gli atti della Commissione di valutazione preposta alla procedura comparativa, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, “per la chiamata di n. 1 professore universitario di ruolo di prima fascia – settore concorsuale 09/E2 – INGEGNERIA DELL’ENERGIA ELETTRICA – settore scientifico disciplinare ING-IND/33 – SISTEMI ELETTRICI PER L’ENERGIA – per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione – codice procedura 1_PO_2023_18C1_30”, con i quali è stata indicata la prof.ssa OMISSIS, anziché il ricorrente, quale candidata maggiormente qualificata nel settore concorsuale e nel settore scientifico disciplinare per cui è bandita la procedura; b) dei verbali tutti della Commissione esaminatrice ed in particolare di quelli in cui è stata effettuata la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni della prof.ssa OMISSIS e del ricorrente, nonché quello relativo alla seduta del 5.7.2023, contenente l’attribuzione del punteggio per la valutazione della prof.ssa OMISSIS e del prof. OMISSIS ed è stata indicata la prima, anziché il secondo, quale candidato maggiormente qualificato nel settore concorsuale e nel settore scientifico disciplinare per cui è bandita la procedura; c) del decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” n. 329 del 31.7.2023, successivamente conosciuto, con il quale è stata decretata la proposta di chiamata della prof.ssa OMISSIS, anziché del ricorrente, a “professore di prima fascia, settore concorsuale 09/E2 – INGEGNERIA DELL’ENERGIA ELETTRICA – settore scientifico disciplinare ING-IND/33 – SISTEMI ELETTRICI PER L’ENERGIA, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione, codice procedura 1_PO_2023_18C1_30”; d) del provvedimento del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” di cui al verbale n. 6 del 30.8.2023 con cui è stato ratificato il provvedimento sub c); e) se e per quanto occorra, del verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” n. 5 del 31.7.2023 f) del provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, di data ed estremi sconosciuti ed ove intervenuto, con il quale è stata approvata la proposta di chiamata della prof.ssa OMISSIS; g) del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”
con cui la dott.ssa OMISSIS è stata nominata “professore di prima fascia settore concorsuale 09/E2 – INGEGNERIA DELL’ENERGIA ELETTRICA – settore scientifico disciplinare ING-IND/33 – SISTEMI ELETTRICI PER L’ENERGIA, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione”, ove intervenuto; h) del decreto rettorale n. DR/2023/1516 del 27.4.2023 con cui è stato prorogato il termine per la conclusione dei lavori della commissione; i) se e per quanto occorra del decreto rettorale n. 131 del 19.01.2023 con cui, fra l’altro, è stata indetta la procedura per cui è causa ed il decreto rettorale DR/2023/811 del 10.3.2023 con cui è stata nominata la commissione esaminatrice; l) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente nonché per la declaratoria di inefficacia e/o di nullità ovvero per l’annullamento del contratto tra l’Ateneo e la prof.ssa OMISSIS, ove stipulato, per effetto della nomina.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da OMISSIS il 19/12/2023:
per l’annullamento:
a) dei verbali nn. 2, 3-bis, 3 – ter e 3 quater del 01.06.2023, 27.06.2023, 03.07.2023, 04.07.2023 e 05.07.2023 (doc. 1 – 4) della Commissione Esaminatrice della procedura comparativa, indetta dall’Università degli Studi di Napoli Federico II con DR/2023/131 del 19/01/2023, per la copertura – tra gli altri-, ai sensi dell’art. 18 co.1 L.n.240/2010, di un posto da Professore di I fascia nel – Settore concorsuale 09/E2 – INGEGNERIA DELL’ENERGIA ELETTRICA – settore scientifico disciplinare ING-IND/33 – SISTEMI ELETTRICI PER L’ENERGIA – per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione – codice procedura 1_PO_2023_18C1_30, limitatamente alla parte in cui ha ritenuto di ammettere il Prof. OMISSIS, è stato sopravalutato il profilo accademico e professionale del Prof. OMISSIS e sottovalutato il profilo accademico e professionale della Prof.ssa OMISSIS;
b) solo con riferimento a tali profili, del Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, n. D/2023/3025 del 20.07.2023 (doc. 5), con cui sono stati approvati gli atti della Commissione di valutazione preposta alla procedura comparativa di cui sub a);
c) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale i provvedimenti sub a) e b), comunque lesivo degli interessi del ricorrente incidentale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di OMISSIS e dell’Università degli Studi Napoli Federico II;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2024 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha partecipato alla procedura indetta dall’Università degli Studi di Napoli Federico II “per la chiamata di n. 1 professore universitario di ruolo di prima fascia – settore concorsuale 09/E2 – INGEGNERIA DELL’ENERGIA ELETTRICA – settore scientifico disciplinare INGIND/ 33 – SISTEMI ELETTRICI PER L’ENERGIA – per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione – codice procedura 1_PO_2023_18C1_30”.
Deduce che, all’esito della procedura comparativa, la Commissione ha attribuito le seguenti valutazioni ponderate: – al prof. OMISSIS il punteggio totale di 8,45, dei quali 4,05 punti per l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, 4,00 punti per l’attività di ricerca scientifica e 0,40 punti per le attività gestionali, organizzative e di servizio; – alla prof.ssa OMISSIS il punteggio totale di 8,55, dei quali 3,60 punti per l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, 4,50 punti per l’attività di ricerca scientifica e 0,45 punti per le attività gestionali, organizzative e di servizio. Il divario tra i punteggi riportati è di soli 0,10 punti.
Ha, dunque, dichiarato la prof.ssa OMISSIS quale candidata maggiormente qualificata nel settore concorsuale e nel settore scientifico disciplinare per cui è bandita la procedura.
Lamenta il ricorrente che, tuttavia, i giudizi espressi sarebbero, sotto vari aspetti viziati. Ha, dunque, impugnato gli esiti della procedura con il ricorso in trattazione.
Si sono costituite l’Università degli Studi di Napoli Federico II e la controinteressata, prof.ssa OMISSIS, la quale ha proposto ricorso incidentale.
La domanda cautelare proposta in seno al ricorso è stata rinunciata.
All’udienza pubblica del 18 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo non è fondato. Con il suddetto mezzo il ricorrente si duole della proroga del termine per la conclusione dei lavori della commissione, disposta dal Rettore, con decreto n. DR/2023/1516 del 27.4.2023, affermando che, alla suddetta data, la Commissione nominata non si era ancora insediata, e, dunque, la richiesta di proroga non risulta essere stata avanzata da alcuno dei componenti in carica, come prevede l’art. 18 del bando. La Commissione a tale data avrebbe dovuto ritenersi già decaduta, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento e, dunque, il Rettore non poteva limitarsi a prorogare il termine di conclusione dei lavori.
Come correttamente osserva la difesa erariale, la Commissione è stata costituita con il decreto rettorale di nomina e, dunque, la proposta di proroga del termine di conclusione dei lavori, avanzata con PEC 26/4/2023 dal prof. OMISSIS, proveniva da un componente della Commissione. L’istanza è stata proposta (il 26 aprile 2023) e accolta (il 27 aprile 2023) prima della scadenza del termine di conclusione dei lavori (due mesi dal decreto di nomina della Commissione adottato il 10/03/2023). Il motivo è, dunque, infondato.
2. Con il secondo motivo il ricorrente censura l’operato della Commissione nella valutazione dei curricula dei candidati, ritenendo che essa sia affetta da macroscopiche illogicità e difetto di istruttoria. Le censure si attagliano su taluni degli aspetti oggetto di valutazione e, in particolare, in relazione 1) alla valutazione dell’attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti; 2) alla valutazione dell’attività di ricerca scientifica con particolare riferimento ai titoli presentati dalle parti relativi al criterio “b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi”per il quale il ricorrente ha conseguito il punteggio di 9 e la controinteressata il punteggio di 8, il criterio “c) organizzazione direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche” per il quale il ricorrente ha ottenuto il punteggio di 8 e la controinteressata il punteggio di 10, il criterio “e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca”, per il quale il ricorrente ha ottenuto il punteggio di 7 e la controinteressata di 8; la valutazione di alcune delle pubblicazioni scientifiche sottoposte ad esame analitico con riguardo ai criteri “2.b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con le tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate” e al criterio “2.c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica”; 3) la valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio, per le quali il ricorrente ha ottenuto il punteggio di 8 e la controinteressata di 9.
2. Prima di passare alla disamina delle censure, occorre precisare che la presente controversia concerne una valutazione comparativa il cui esito finale, tradotto in punteggi, presenta un divario tra i candidati ridotto all’esiguo valore di 0,1, derivante dalla ponderazione dei seguenti punteggi riportati dai due candidati in relazione ai tre macro-criteri individuati dalla Commissione. Il ricorrente ha ottenuto quanto alla valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, il punteggio di 9; per l’attività di ricerca scientifica il punteggio di 8 e per le attività gestionali, organizzative e di servizio il punteggio di 8. La controinteressata ha conseguito per l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, il punteggio di 8; per l’attività di ricerca scientifica il punteggio di 9 e per le attività gestionali, organizzative e di servizio il punteggio di 9. I tre settori di attività sono stati ponderati nelle misure di seguito indicate: attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti: 45%; attività di ricerca scientifica: 50%; le attività gestionali, organizzative e di servizio: 5%. All’esito delle operazioni il candidato OMISSIS ha conseguito un punteggio complessivo di 8,45 e la prof.ssa OMISSIS è risultata vincitrice con il punteggio di 8,55.
3. Occorre, ancora richiamare, in premessa i principi giurisprudenziali espressi nella materia, con riguardo alla natura ed al sindacato sulle valutazioni tecnico-discrezionali compiute dalle commissioni di concorso per il reclutamento dei professori universitari, ai quali il Collegio s’ispira. Per consolidato insegnamento “le valutazioni della Commissione nell’ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario costituiscono espressione dell’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, o meglio costituiscono valutazioni tecniche. Si tratta di valutazioni pienamente sindacabili dal giudice amministrativo sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l’aspetto più strettamente tecnico. Ciò significa che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo. Siffatto sindacato è a maggior ragione ammissibile quando, nell’ambito delle valutazioni dei candidati che hanno partecipato a concorsi universitari, vi siano elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Ma tutte le volte in cui non viene violata la soglia della logicità e della ragionevolezza, la motivazione espressa dalla Commissione, costituendo il frutto di discrezionalità tecnica, non può essere sostituita con il diverso avviso del giudice”(Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 aprile 2022, n. 2598).
Con riguardo al ruolo svolto dai criteri e dai punteggi nell’ambito delle valutazioni tecnico-discrezionali relative alle procedure in discussione, si afferma che: “il giudizio finale della commissione di concorso per la copertura di posti di professore ovvero di ricercatore universitario rappresenta il risultato di una valutazione comparativa complessiva tra i candidati – effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica – incompatibile non soltanto con l’attribuzione di punteggi globali ma anche di punteggi riferiti ai singoli parametri: il giudizio finale della Commissione, infatti, non è frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l’attività del candidato e del suo curriculum, alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando, apparendo evidente che in questo tipo di procedure – in cui i candidati presentano in genere tutti curricula ricchi di elementi pregevoli – la distinzione deriva da una valutazione complessiva degli aspetti qualitativi, che diviene incensurabile laddove non trasmodi in giudizi incoerenti, contraddittori o espressione di irragionevolezza o di evidente disparità di trattamento” (in termini, cfr. ex multis, Cons. St., sez. VI, sent. 4 marzo 2019, n. 1496).
In tale prospettiva, è stato evidenziato come “la finalità assegnata dalla normativa alla valutazione comparativa, consista in un raffronto, attraverso la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, della personalità scientifica dei vari candidati, dei quali va ricostruito il profilo complessivo risultante dalla confluenza degli elementi che lo compongono, da apprezzare in tale quadro non isolatamente, ma in quanto correlati nell’insieme secondo il peso che assumono in una interazione di sintesi oggetto di un motivato giudizio unitario; la suddetta valutazione specifica dei titoli deve, dunque, essere svolta, ma non con dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché, diversamente, si perderebbe la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della detta valutazione” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. VI, sent. 13 dicembre 2017, n. 5865)”. (così T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 18/01/2023, (ud. 15/06/2022, dep. 18/01/2023), n.878).
“Si deve in ogni caso considerare che alle Commissioni si chiede di individuare il candidato migliore. Criteri, parametri e indicatori sono fondamentali nel guidare il lavoro valutativo. Ma le loro incidenze ponderali ai fini del giudizio finale non devono diventare delle gabbie meccanicistiche, ancorate addirittura a puntuali pesi specifici di ognuno di essi. (…). Naturalmente questo non significa consegnare il lavoro delle Commissioni all’arbitrio. Ciò che i Commissari devono fare, una volta fissati criteri, parametri e indicatori, e la loro eventuale incidenza ponderale, è giustificare con una congrua motivazione la scelta finale così da far emergere in modo quanto più preciso ed esauriente possibile le ragioni della prevalenza di un candidato sull’altro.” (così Consiglio di Stato, Sez. VII, 7 agosto 2023, n. 7586).
Ancora si è precisato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, 27 ottobre 2022 n. 9226), quanto al grado di analiticità della valutazione dei titoli indicati nei curricula che “nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni non occorre la valutazione di ogni singolo titolo o pubblicazione, ma solo di quelli costituenti espressione di una significatività scientifica rilevante ai fini del giudizio di piena maturità scientifica del candidato. Infatti, il senso della prescrizione del carattere analitico della valutazione da compiere dalla commissione non può che essere quello di imporre alla stessa di tenere, bensì, conto di tutti i dati curriculari indicati dai candidati (titoli e pubblicazioni), ma di sceverare — ovviamente, secondo percorsi logici coerenti e di congruo apprezzamento scientifico — i dati rilevanti al fine della compiuta valutazione della maturità scientifica dei candidati […] da quelli non significativi […] e di esprimere il giudizio sui dati così (motivatamente) enucleati» (Cons. Stato, Sez. VI, 7 giugno 2016, n. 2423; id. 10 settembre 2015, n. 4219, in cui si sottolinea il rilievo del «metodo della analiticità tipologica e non dell’analiticità oggettuale» pena «una sostanziale ingestibilità delle procedure valutative»”).
2.1 Con riguardo all’attività didattica, il ricorrente lamenta che la differenza di un solo punto tra i due candidati non sarebbe rappresentativa dell’ampio divario tra i curricula. In particolare evidenzia che il numero di ore di didattica complessivamente svolte dal prof. OMISSIS alla data di pubblicazione del bando sono pari al triplo di quelle della vincitrice. Il volume e la consistenza dell’attività di “didattica integrativa e di servizio agli studenti” svolte dal ricorrente sarebbero enormemente superiori, avendo il ricorrente seguito 158 tesi come relatore/co-relatore a fronte delle 26 seguite dalla controinteressata. Il numero dei tirocini seguiti dal ricorrente è pari a 20, a fronte di un solo tirocinio seguito dalla prof.ssa OMISSIS. Il numero dei tutoraggi e dei dottorandi di ricerca seguiti è pari a 3,5 a fronte dei 0,75 riferibili alla controinteressata.
2.1.1. L’Università, anche richiamando la deduzione predisposte dalla Commissione ha replicato che il numero di ore dell’attività didattica non costituisce l’unico criterio di valutazione. Le attività sono riferite in parte a moduli di insegnamento integrati (corsi parziali) con numero di ore e argomenti molto variabili tra modulo e modulo, e in parte a insegnamenti completi. Le stesse considerazioni valgono per quanto concerne l’attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti. In particolare, per quanto riguarda le tesi, in generale esiste una notevole differenza tra il primo livello (laurea triennale, nella quale la tesi, anche denominata prova finale, corrisponde a 3 crediti) e il secondo livello (laurea magistrale, nella quale la tesi corrisponde a 12 crediti). L’attività di relatore di tesi svolta per il primo livello e per il secondo livello non è quindi comparabile come impegno. Per quanto riguarda l’aspetto dell’intensità dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, la Commissione rileva che l’intensità non è confrontabile solo in termini di mero computo dei valori numerici indicati dal ricorrente, ma tiene conto anche della circostanza che il ricorrente ha svolto le attività in circa 10 anni in più rispetto alla prof.ssa OMISSIS. Considerando i quattro aspetti da valutare nel loro complesso (volume, intensità, continuità e congruenza), quindi, conclude, un divario superiore a quello indicato nei giudizi dalla Commissione (ovvero ottimo per il ricorrente e buono per la prof.ssa OMISSIS) non sarebbe giustificato.
2.1.2. Il giudizio che la Commissione ha espresso nei riguardi del curriculum del ricorrente nel verbale n. 3 del 27 giugno 2023 è il seguente: “Giudizio sull’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
La Commissione esprime il seguente giudizio in ordine al volume, intensità, continuità e congruenza dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agii studenti dichiarata dal candidato a corredo della propria domanda di partecipazione.
Per quanto concerne l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, si rileva la ripetitività dell’insegnamento di Sistemi elettrici Industriali (a partire dall’a.a. 2002/2003), dell’insegnamento di Fondamenti di Sistemi elettrici (a partire dall’a.a. 2012/2013) e dell’insegnamento di Sistemi Elettrici per i Trasporti (a partire dall’a.a. 2016/2017). Per gli altri insegnamenti si distinguono: Automazione dei Sistemi Elettrici e Modellistica dei Sistemi Elettrici svolti una sola volta e con un numero elevato di CFU (rispettivamente da 10 e 9 CELI); Libero Mercato dell’Energia Elettrica e Tecnologie innovative per il risparmio energetico svolti anch’essi una sola volta e aventi ciascuno un numero di CFU pari a 3.
Il Candidato ha inoltre tenuto l’insegnamento di Electrical Industrial Systems da 6 CFU, per due annualità, e da 3 CFU per una annualità presso l’International Multilingual Free University of Bozen.
Si rilevano infine altre attività di insegnamento, quali il Laboratorio di Sicurezza Elettrica tenuto per 4 volte presso SICSI e ulteriori insegnamenti a livello di master, PIE), Academy, Campus e percorsi abilitanti speciali, per un totale di 274 ore.
Tutte le attività didattiche, di didattica integrativa e di servizio agli studenti risultano continue a partire dal primo anno accademico di insegnamento.
Tutte le attività didattiche, di didattica integrativa e di servizio agli studenti sono pienamente congruenti con il settore scientifico-disciplinare ING-IND/33.
Rilevate l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, il giudizio complessivo è ottimo.”.
Nel medesimo verbale il giudizio espresso nei confronti della ricorrente è il seguente: “Giudizio sull’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
La Commissione esprime il seguente giudizio in ordine al volume, intensità, continuità e congruenza dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti dichiarata dal candidato a corredo della propria domanda di partecipazione.
Per quanto concerne l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, si rileva la ripetitività dell’insegnamento di Apparecchi e Impianti Elettrici (a partire dall’a.a. 2016/2017, con eccezione dall’a.a. 2018/2019), dell’insegnamento di Impianti e Sicurezza Elettrica in Ambito Ospedaliero (a partire dall’a.a. 2019/2020), dell’insegnamento di Produzione dell’Energia Elettrica da Fonte Tradizionale e Rinnovabile (erogato dall’a.a. 2012/2013 all’a.a. 2014/2015 presso l’Università della Campania), dell’insegnamento di Progettazione degli Impianti Elettrici (a partire dall’a.a. 2015/2016, con eccezione dell’a.a. 2016/2017), dell’insegnamento di Sistemi elettrici Industriali (erogato negli a.a. 2010/2011 e 2011/2012, presso l’Università del Sannio). Si registra, inoltre, l’insegnamento di Gestione Razionale dell’Energia Elettrica erogato una sola volta nell’a.a. 2016/2017.
Tutte le attività didattiche, di didattica integrativa e di servizio agli studenti risultano continue a partire dal primo anno accademico di insegnamento.
Tutte le attività didattiche, di didattica integrativa e di servizio agli studenti sono pienamente congruenti con il settore scientifico-disciplinare ING-IND/33.
Rilevate l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti il giudizio complessivo è buono.”.
2.2. La censura è fondata nei limiti del difetto di motivazione in ordine alla valutazione del volume e dell’intensità dell’attività didattica del ricorrente in comparazione con quella svolta dalla controinteressata. Nei criteri di cui all’allegato 1 del verbale n. 1 del 23 maggio 2023, la Commissione si è autovincolata a valutare il “volume” e “l’intensità” della produzione scientifica (“Ai fini della valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti saranno considerati: il volume, l’intensità, la continuità e la congruenza”). Tali aspetti non sono stati presi affatto in esame nella motivazione dei giudizi esposti e risultano di particolare rilevanza tenuto conto sia dell’esiguo divario nelle valutazioni complessive dei candidati, sia della rilevante differenza di ore di insegnamento svolte dai candidati, anche tenuto conto dell’anzianità accademica, e del divario esistente quanto alle attività di didattica integrativa. Infatti, a fronte di 2610 ore svolte dal ricorrente in 20 anni di attività (con un’intensità di 130 ore annue), la controinteressata ha svolto 969 ore in dodici anni (per un’intensità di 80 ore annue). Se è vero, che il ricorrente ha conseguito un punteggio maggiore della controinteressata – avendo ottenuto il primo il giudizio di ottimo e la seconda di buono – tuttavia, non emerge dalla motivazione il percorso logico attraverso il quale la Commissione è pervenuta ad attribuire soltanto un punto di differenza tra le due esperienze curriculari tra cui sul piano quantitativo v’è un rilevantissimo divario, posto che i curricula dei candidati quanto agli altri parametri (continuità e congruenza) sono sostanzialmente equiparabili.
Neppure nelle difese svolte l’Università è riuscita a fornire una spiegazione chiara, avendo fatto riferimento, per spiegare l’esigua differenza, alla diversa durata dell’attività accademica o a generiche affermazione circa la diversa rilevanza delle varie attività didattiche, non riducibile ad un solo criterio quantitativo riferito al numero di ore lavorate. Tuttavia, come si è innanzi, evidenziato, i suddetti dati continuano a non rendere ragione del divario di punteggio attribuito. Non basta a tal fine la mera affermazione che il dato quantitativo costituisca uno soltanto degli aspetti che rilevano nella valutazione complessiva dell’attività didattica, laddove non sia stata esplicitata, né emerga dagli atti, la diversa rilevanza tra gli insegnamenti in cui si è sostanziata l’attività didattica dei due candidati e le altre attività svolte.
3. Per quanto concerne la valutazione dell’attività di ricerca scientifica, come si è evidenziato in precedenza, le critiche del ricorrente si attagliano sui giudizi espressi su tre dei sette criteri nei quali deve articolarsi il giudizio complessivo in merito alla produzione scientifica in generale e su uno dei quattro criteri di valutazione delle 16 pubblicazioni sottoposti a valutazione analitica. Alla luce dei principi sopra richiamati e della valutazione complessiva che la commissione è chiamata a svolgere sui curricula dei candidati, la confutazione relativa ai punteggi attribuiti per alcuni dei criteri in ragione della considerazione o non considerazione di singoli titoli non è di per sé sufficiente ad inficiare il giudizio complessivo, ove da essa non emerga una palese incongruenza o una carenza di istruttoria grave e manifesta o di motivazione. Ad un’analisi puntuale dei motivi siffatti vizi non emergono.
3.1. Il ricorrente censura anzitutto la valutazione dei curricula dei concorrenti effettuata riguardo al criterio “b) (capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto)”, in relazione al quale il ricorrente ha ottenuto il punteggio di 9, mentre la controinteressata ha conseguito il punteggio di 8. In particolare, il ricorrente lamenta che non sarebbero state valutate le funzioni di responsabilità, in qualità di Delegato del Rettore, per i progetti “i-STENTORE” ed “Electric Ultra-Fast Charging Station for Electrical Vehicles” (rif. pag. 6 del CV_OMISSIS). Inoltre, non sarebbe stato riconosciuto il titolo relativo alla “promozione della Start-up per il progetto “Progettazione e sviluppo di un sistema di monitoraggio e gestione dei servizi energetici per complessi edilizi” avendo la Commissione ritenuto (cfr. pag. 2 del Verbale n. 3) che “non sussistono sufficienti elementi di valutazione anche in merito al finanziamento competitivo”. A tal proposito il ricorrente afferma che il bando non richiedeva di depositare documentazione a supporto dei titoli vantati e che la Commissione, a fronte della dichiarazione di possesso del titolo, ove avesse ritenuto di non avere elementi sufficienti di valutazione, avrebbe dovuto far ricorso al soccorso istruttorio.
La Commissione, inoltre, avrebbe illegittimamente riconosciuto alla prof. OMISSIS due titoli non valutabili, in quanto le attività svolte nell’ambito delle convenzioni tra il Dipartimento e le aziende HITACHI RAIL e ITALCERTIFER non si riferiscono a finanziamenti conseguiti in ambito di bandi competitivi, ma a contrattazioni dirette, per le quali i partecipanti alle attività possono ricevere anche compensi personali.
3.2.1.Nelle proprie difese la Commissione ha evidenziato che era onere del ricorrente specificare tutti gli elementi necessari ad una compiuta valutazione dei titoli. Quanto alla valutazione con il giudizio di buono della capacità di attrarre finanziamenti della prof.ssa OMISSIS, la Commissione ha precisato che le convenzioni tra il Dipartimento e le aziende HITACHI RAIL e ITALCERTIFER non hanno costituito elemento dirimente nella formulazione del giudizio “buono”, per il quale è stata invece determinante la responsabilità scientifica locale per il progetto Europeo “DiGriFlex”, progetto tra l’altro completato, e in misura limitata anche la responsabilità del Fondo per il Finanziamento delle Attività Base di Ricerca.
3.2.2. Nel verbale per il parametro “d) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto”:
– al ricorrente è stato attribuito il giudizio di “ottimo” con la seguente motivazione: “d) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto:
Il Candidato è responsabile di sede per un progetto europeo “I-STENTORE” (in fase di iniziale di avviamento), e di 2 progetti regionali (POR) in corso di svolgimento, “H-mobility: Hybrid technologies integrated systems for light and efficient vehicles e-mobility” e “E-mobility: energy systems, power electronics and drives for electric vehicles”. E’ stato inoltre responsabile di sede di 3 progetti sempre regionali “Electric Ultra-Fast Charging Station for Electrical vehicles”, VERO e “Sorgenti Elettriche dotate di Celle a Combustibile e Supercondensatori per l’alimentazione di riserva di carichi intermittenti”. E’ stato inoltre co-responsabile scientifico di 2 Task nell’ambito del progetto, sempre regionale, MICCA e responsabile scientifico locale per una attività nell’ambito del progetto europeo “Osmose”. Per quanto riguarda la Start-up non esistono sufficienti elementi di valutazione anche in merito al finanziamento competitivo.
Il giudizio complessivo è ottimo.”.
– alla controinteressata è stato attribuito il giudizio di buono, con la seguente motivazione: “h) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto:
Dalla documentazione presentata, la Candidata è stata Responsabile Scientifica locale e Delegata del Rettore alla firma degli atti per il progetto Europeo “DiGriFlex”, Responsabile Scientifica della Convenzione tra il Dipartimento di Energia Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione e HITACHI RAIL STS, Beneficiaria del Fondo per il Finanziamento delle Attività Base di Ricerca, Responsabile delle Attività previste dalla Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria Elettrica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e ITALCERTIFER.
Il giudizio complessivo è buono.”.
Il motivo è solo in parte fondato.
3.2.2.1. La pretesa del ricorrente di vedersi riconosciuto un punteggio per il ruolo di delegato per la firma non appare giustificato in relazione al criterio in questione, che attiene alla capacità di attrarre investimenti competitivi nella qualità di “responsabile di progetto” e non di qualsiasi altro ruolo. Per le medesime ragioni la scelta della Commissione di non considerare il titolo dichiarato di “promotore della start up” non appare irragionevole dato che non essendo meglio specificato il ruolo svolto e la sua riconducibilità alla figura del “responsabile di progetto” non sussisteva alcun onere per la Commissione di attivare il soccorso istruttorio. A tal proposito, occorre richiamare l’insegnamento giurisprudenziale (Cons. Stato, Sez. VII, 8 novembre 2023, n. 09609/2023) sull’applicazione del principio di autoresponsabilità alla materia dei concorsi pubblici (quale limite all’applicazione del c.d. soccorso istruttorio), nel senso che ciascun concorrente sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (cfr. C.d.S., Sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148; Sez. III, 4 gennaio 2019, n. 96): l’integrazione di una lacuna della domanda risulta preclusa dall’esigenza della par condicio competitorum (cfr., in proposito, C.d.S. Sez. IV, 15 dicembre 2020, n. 8020). Anche il diverso orientamento, volto a privilegiare la finalità delle procedure concorsuali di selezione dei migliori candidati a posti pubblici, che non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali (come accadrebbe se il candidato meritevole non risulti vincitore per una carenza facilmente emendabile con la collaborazione della P.A.), afferma che tale finalità, che rende attivabile il c.d. soccorso istruttorio, riguarda i casi di documentazione carente o irregolare, e non quelli dell’errore commesso dal privato nell’istanza presentata alla P.A. (C.d.S., Sez. V, 21 novembre 2022, n. 10241; id., 22 novembre 2019, n. 7975; id., 20 giugno 2019, n. 4198): in questa prospettiva, presupposto per l’emendabilità dell’errore è che il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta, che consiste, come precisato dall’Adunanza Plenaria con sentenza n. 9 del 15 febbraio 2014, nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli e presentare documenti. Afferma, in conclusione il Giudice d’appello “è rimesso a ciascun candidato e alla sua autoresponsabilità la scelta di inserire nella domanda di partecipazione alla selezione i titoli e le pubblicazioni che egli stima meritevoli di valutazione da parte della Commissione esaminatrice (cfr. C.d.S., Sez. VI, 8 febbraio 2016, n. 497; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 27 ottobre 2016, n. 10632). Anche l’indirizzo favorevole alla possibilità di emendare l’errore facilmente riconoscibile dalla P.A. richiede, comunque, una condotta diligente del candidato (“diligentibus iura soccurrunt”)”. Nella specie una siffatta condotta non è ravvisabile, non avendo il candidato fornito nel curriculum alcun elemento dal quale ricondurre l’attività di “promotore di start-up” al ruolo di “responsabile di progetto” oggetto di valutazione. Nella specie, infatti, viene in rilievo una procedura comparativa che, sebbene veda confrontarsi due soli candidati, presuppone l’analisi – ai fini della valutazione dei curricula – di un numero rilevante di titoli. La commissione ha predeterminato i criteri e, dunque, gli aspetti oggetto di esame che sono, dunque, identificabili. Il criterio “capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile del progetto”, è chiaro nel dar rilievo quantomeno alla natura competitiva del progetto e al ruolo di responsabilità svolto dal candidato, il che onerava i candidati di esplicitare nei curricula i suddetti aspetti.
3.2.2.2. Con riguardo, invece, al punteggio attribuito alla controinteressata, dalla nota depositata dall’Università del 19 marzo 2024, risulta che non v’è prova circa la natura competitiva o meno delle convenzioni stipulate tra il Dipartimento e le aziende HITACHI RAIL e ITALCERTIFER esibite quali titoli ai fini del parametro c). La Commissione, dunque, non avrebbe dovuto prenderli in considerazione ai fini della valutazione del parametro in questione.
4.2. Il ricorrente, inoltre, contesta la valutazione dei propri titoli e quelli della controinteressata per quanto concerne il criterio “c) (organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche)”.
Quanto al proprio curriculum la Commissione:
– non ha valutato i titoli “Delegato Italiano nel Working Group IEEE “Electric Traction System for High Speed Electric Multiple Units”, “Delegato Italiano nel Working Group Cigrè “Condition evaluation of lifetime strategy for HV Cable” (B1.68)”, Delegato Italiano nella Task Force-TF Cigrè “Remaining Life Management of HV Cable Systems”, ritenendo che “dalla documentazione presentata dal candidato, non rileva evidenza di questa attività”. La Commissione, inoltre, non avrebbe tenuto in considerazioni ben sei titoli vantati dal prof. OMISSIS, ritenendo che “non risulta allegata documentazione a supporto in merito alla composizione dettagliata del gruppo di ricerca”.
Il ricorrente afferma che la Commissione avrebbe dovuto far ricorso al soccorso istruttorio.
Quanto al curriculum della controinteressata, invece, il ricorrente afferma che l’attribuzione della votazione “eccellente” alla prof.ssa OMISSIS appaia illogica in considerazione del fatto che la stessa non ha mai svolto la funzione di “direzione e coordinamento” di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, avendo solo partecipato ad essi.
4.2.1. La Commissione si è così espressa nel verbale n. n. 3 del 27/6/2023.
Nei confronti del ricorrente ha espresso il seguente giudizio:
“a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche:
Il Candidato annovera la partecipazione al Working Group iEEE, WG Cigrè e una Task Force Cigrè. La Commissione, dalla documentazione presentata dal Candidato, non rileva evidenze per queste attività.
Per quanto concerne la partecipazione a gruppi di ricerca di rilevanza nazionale e internazionale il Candidato menziona alcune attività di ricerca con università italiane e straniere, nonché con centri di ricerca italiani e stranieri, per ciascuna delle quali indica in prevalenza poche pubblicazioni.
Il Candidato dichiara 5 direzioni di attività di studio o di ricerca per le quali non risulta allegata documentazione a supporto in merito alla composizione dettagliata del gruppo di ricerca.
Allo stesso modo, per l’attività nell’ambito del progetto o “Strumenti e metodi di ingegneria virtuale per l’innovazione nel settore automobilistico e ferroviario –Virtual Engineering for railway and automotive-VERO” non risulta allegata documentazione a supporto in merito alla composizione dettagliata del gruppo di ricerca.
Il Candidato è ‘Associate Editor’ della rivista internazionale “Electrical Engineering”, Springer e anche Membro del Comitato Editoriale della rivista internazionale “Journal of Electrical and Computer Engineering”, Mayfeb technology development.
Il Candidato è stato Vice Chair ad un convegno internazionale IEEE e membro del comitato organizzatore di 4 convegni internazionali,
Il giudizio della Commissione è buono.”.
Per la controinteressata, il giudizio è stato il seguente:
“e) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche:
La Candidata annovera la partecipazione a 2 Task Force IEEE. Per quanto concerne la partecipazione a gruppi di ricerca di rilevanza nazionale e internazionale, risultano la partecipazione a due progetti PRIN, alle attività di ricerca relative alla convenzione tra il DIETI e la Società ANSALDO SEGNALAMENTO FERROVIARIO e a 2 Accordi di Programma MSE-CNR-Dipartimento di energia e trasporti, al progetto ATLANTIDE, all’attività di ricerca in collaborazione anche con la Northeastern University di Boston (USA), all’attività di ricerca ‘Power Quality nelle Smart Grid’, su ‘Pianificazione di risorse distribuite nelle Smart Grid’, all’attività di ricerca sul tema ‘Analisi a regime delle reti elettriche in presenza di generazione eolica, all’attività di ricerca su ‘Simulazione e Previsione della Radiazione Solare per il Dimensionamento di Sistemi Ibridi Stand all’attività di Ricerca ‘Gestione Ottimale Delle Smart Grid” (in parte svolto nell’ambito del progetto “POLIGRID”, P.O.R. CAMPANIA, all’attività di ricerca relativa al PROGETTO M.I.C.C.A, all’attività di ricerca relativa al PROGETTO PON 04A2 “BE&SAVE AQUASYSTEM – SIGLOD, all’attività di ricerca sul tema ‘Allocazione Ottimale di Filtri Attivi nelle Reti di Distribuzione’, all’attività di ricerca su ‘Analisi delle Distorsioni Prodotte dai Sistemi di Ricarica di Veicoli Plug-ln’, all’attività di ricerca relativa alla ‘Caratterizzazione statistica della tensione indotta da fulminazione’, all’attività di ricerca internazionale relativa a “Modelli previsionali dei carichi e della generazione’, all’attività ricerca sul contributo dei sistemi di accumulo alla regolazione di frequenza nei sistemi di trasmissione.
Le suddette attività di ricerca hanno prodotto nell’ambito dei diversi gruppi di ricerca, alcuni dei quali anche internazionali, un complessivo di 67 pubblicazioni congiunte.
La Candidata è Associate Editor di 2 riviste internazionali (International Transactions on Electrical Energy Systems, e Technology and Economics of Smart Grids and Sustainable Energy. E Academie Editor di 2 riviste internazionali (Animai of Control Science and Engineering e Journal of Electrical and Computer Engineering). E membro dell’Editorial Board della rivista Energies.
La Candidata ha ricoperto vari ruoli di coordinamento scientifico a livello di convegni internazionali, in particolare: come Publication Chair in 3 convegni, come Tutorial Chair in 3 convegni, Technical Program Chair in un convegno, Technical Program Co-Chair in 2 convegni, Componente della Segreteria Scientifica in 5 convegni, Membro del Comitato scientifico di un convegno. Inoltre, è stata Puhlicity Chair in 2 Summer School e ha partecipato all’organizzazione di un tutorial internazionale.
Il giudizio della Commissione è eccellente.”.
4.2.2. La difesa dell’Università, in proposito, ha evidenziato che la Commissione ha considerato le attività dichiarate dal ricorrente nella valutazione complessiva delle attività di ricerca, evidenziando però che il ricorrente non ha presentato, né dichiarato i risultati scientifici della ricerca condotta. In merito ai sei titoli di direzione di gruppi di ricerca la Commissione ha evidenziato che né dal curriculum, né dalla documentazione allegata emergeva la composizione dei gruppi di ricerca o altri elementi atti a disvelare l’effettivo ruolo ricoperto dal ricorrente. La Commissione, in considerazione dell’esiguo numero di pubblicazioni elencate, ha ritenuto che le attività descritte fossero riconducibili ad una occasionale aggregazione di studiosi da parte del ricorrente per la produzione di pubblicazioni, senza che fosse emerso un preciso progetto di ricerca con un direttore. In merito alla posizione della controinteressata la Commissione ha poi evidenziato il rilevante numero di partecipazione a gruppi di ricerca stabili e ad iniziative editoriali.
4.2.3. Il motivo, per come proposto, non è fondato. La Commissione ha ritenuto di non dare particolare risalto a taluni dei titoli esibiti dal ricorrente ai fini del criterio in esame, non essendo state fornite le informazioni necessarie per qualificare le attività dichiarate come attività di partecipazione o direzione a gruppi di ricerca stabili con un preciso progetto ed un direttore. In sostanza la Commissione ha valutato le attività e, in base alla descrizione offerta e alla documentazione allegata, le ha ritenute non significative. Non v’erano, dunque, carenze istruttorie da colmare con il soccorso istruttorio. In ogni caso, come si è già evidenziato in precedenza, è onere del candidato fornire tutti gli elementi necessari ad una compiuta valutazione dei titoli sottoposti a scrutinio, rispondendo tale onere ai principi di autoresponsabilità, di buona fede e correttezza. Né, a porre a carico del candidato l’onere di specificare tutti gli elementi necessari per ricondurre il tipo di attività offerta in valutazione al criterio in esame, era necessaria una specifica previsione del bando, rispondendo ciò ad un preciso interesse del concorrente dal quale, peraltro, nella fattispecie, in ragione del livello di istruzione e cultura, è esigibile un grado di diligenza indubbiamente elevato e superiore all’ordinario.
4.2.4. Le censure rivolte al giudizio della controinteressata non evidenziano profili di manifesta irragionevolezza o illogicità, considerato il numero di attività di ricerca valutate e le attività di tipo editoriale.
3.4 Il ricorrente censura anche i giudizi attribuiti ai concorrenti in relazione al criterio “e) (conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca)” – per il quale egli ha ottenuto un punteggio di 7 e la ricorrente di 8 -, affermando che contraddittoriamente il medesimo titolo di “Senior IEEE” è stato valutato in favore della prof.ssa OMISSIS e non del ricorrente.
3.4.1. La Commissione, nel verbale n. 3 del 27/6/2023, in relazione al suddetto criterio ha espresso i giudizi di seguito riportati.
Con riguardo alla controinteressata si è così espressa: “conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca:
Dalla documentazione presentata dalla Candidata emergono, in particolare: Terzo premio miglior lavoro al PMAPS 2004, Rest Poster Award ICREPQ 2009, Key Scientific Artide’ della fondazione “Advances in Engineering”, riconoscimento di un articolo tra i “Popular Documents” della rivista Transactions on Smart Grids nel 2013.
La Candidata è Senior Member del l’IEEE.
II giudizio è buono.”
Il giudizio reso nei confronti del ricorrente è il seguente:
“e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca:
Dalla documentazione presentata dal Candidato emergono, in particolare: un premio ricevuto da IET Electrical Systems in Transportation per un articolo scientifico, un riconoscimento per i lavori più citati su “Transaction on Industrial Electronics 2009”, e un premio come miglior poster alla conferenza “[CR.ERA 2014”.
Il giudizio è discreto.”.
3.4.2. Nelle proprie difese l’Ateneo ha affermato che, avendo il ricorrente riportato nella domanda di partecipazione la dizione “Senior Member IEEE (in corso)” e considerato che il riconoscimento di Senior Member IEEE non ha scadenza, la Commissione ha inteso la dizione “in corso” nel senso che fosse ancora in atto la procedura di riconoscimento del titolo da parte dell’IEEE. Ha, comunque, evidenziato che la valutazione, anche ove fosse stato considerato il titolo in questione, non sarebbe cambiata.
3.4.3. Il profilo di censura è da ritenersi fondato. Emerge, infatti, dalle dichiarazioni della Commissione che la stessa è caduta in errore in ordine al possesso del titolo, che avrebbe dovuto essere valutato.
3.5. Il ricorrente contesta, inoltre, quanto alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche sottoposte a valutazione analitica l’errata applicazione dei seguenti criteri, indicati al par. 2.1 dell’ allegato n. 1 al verbale n. 1 del 23/05/2023: b) “congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate”), c) “rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica”; d) “determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione; la Commissione ai fini della determinazione dell’apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione, assume quale parametro il carattere non episodico della collaborazione scientifica ossia la continuità temporale della produzione scientifica in relazione anche alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare.”.
3.6. Con riguardo al criterio di cui al par. 2.1 b) “congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate”) dell’allegato n. 1 al verbale n. 1 del 23/05/2023, afferma il ricorrente che per le pubblicazioni nn. 3, 10, 11, 13 e 14 dallo stesso presentate, sarebbe stato assegnato un punteggio inferiore al massimo (sufficiente o ottimo) per il suddetto parametro poiché esse sono state ritenute solo “affini” o “prevalentemente comprese” tra gli argomenti che caratterizzano il settore concorsuale. Afferma il ricorrente che la valutazione di congruenza non dovesse avvenire in relazione al settore scientifico-disciplinare (ING-IND33 SISTEMI ELETTRICI PER L’ENERGIA), ma, in base alla lettera del bando, al settore concorsuale, che è il “09/E2 – INGEGNERIA DELL’ENERGIA ELETTRICA”, il quale comprende DUE SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI”, ovverossia “ING_IND32 – CONVERTITORI, MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI” e “ING-IND33 SISTEMI ELETTRICI PER L’ENERGIA”. Dunque le valutazioni effettuate sono errate.
3.6.1. Nelle proprie difese l’Ateneo ha evidenziato che la Commissione ha effettuato la valutazione di cui al criterio 2.1 b) (congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate) prendendo in considerazione il contenuto innovativo che la pubblicazione contiene e, in base a tale contenuto, ha ritenuto, per le pubblicazioni indicate nel motivo di gravame, che esse rientrassero prevalentemente nell’ambito di studio di altri settori concorsuali (ING-INF/07 per la pubblicazione 3, ING-INF/04 per la 10), ovvero prevalentemente nel settore concorsuale della procedura (pubblicazioni 11, 13 e 14).
3.6.2. Alla luce dei chiarimenti resi, e non specificamente contestati nei successivi scritti difensivi dal ricorrente, la valutazione espressa dalla Commissione non appare affetta da vizi di palese irragionevolezza, essendo frutto di valutazioni di tipo tecnico-discrezionale che, nel percorso logico seguito, appaiono rientrare nello spettro delle scelte plausibili
3.7. Il ricorrente si duole, inoltre, anche dell’applicazione del criterio 2.1 lett. c), “rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica”. In particolare, afferma che alla pubblicazione n. 10 è stato attribuito il giudizio “buono”, perché “la rivista è nel quartile Q1 ed è di scarso riferimento nel settore scientifico disciplinare”. Alle pubblicazioni nn. 2, 4, 6 e 13 è stato attribuito un punteggio inferiore al massimo, avendo i Commissari ritenuto che le relative riviste su cui sono pubblicate non siano “di riferimento per il settore scientifico disciplinare”. Per la n. 6 poi il punteggio è “discreto” perché la rivista è considerata “nel quartile Q2”.
3.7.1. La Commissione nella relazione in atti ha evidenziato di aver valutato la “rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica” considerando i quartili definiti dal SJR (Scimago Journal & Country Rank). Ha evidenziato, inoltre, di non aver fatto riferimento alle riviste incluse nelle tabelle ANVUR relative alla comunità scientifica “Electrical and Electronic Engineering” perché la comunità scientifica che pubblica su tali riviste è enormemente più ampia del settore concorsuale del ricorrente e concerne studiosi che operano in settori molto diversi dal settore concorsuale del ricorrente. La “rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica” è stata considerata dalla Commissione con riferimento a temi e metodologie proprie della Comunità Scientifica del Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/33 “Sistemi Elettrici per l’Energia”.
3.7.2. Il rilievo non appare fondato alla luce delle precisazioni fornite dalla Commissione. Il ricorrente muove dal presupposto che la valutazione della collocazione editoriale della rivista nella comunità scientifica vada valutato in relazione al settore concorsuale (09/E2 ingegneria dell’energia elettrica) e non a quello scientifico-disciplinare. Tuttavia tale assunto non trova letterale corrispondenza nei criteri che la commissione si è data, alla stregua dei quali la “c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione” sono riferite alla “comunità scientifica”. Non è, dunque, palesemente irragionevole, né inattendibile la valutazione effettuata dalla Commissione di prendere in considerazione non il settore concorsuale, che è più ampio, ma il settore scientifico disciplinare di riferimento, non ostandovi i criteri predisposti.
3.8 Il ricorrente si duole anche dell’applicazione del criterio d) “determinazione analitica dell’apporto individuale del candidato”. Il criterio prevede che in caso di lavori in collaborazione occorre valutare “il carattere non episodico della collaborazione scientifica ossia la continuità temporale della produzione scientifica in relazione anche alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare”. La ratio sarebbe di verificare l’effettiva possibilità del candidato di incidere nell’ambito del lavoro collettivo, ritenendosi che ciò possa avvenire solo per coloro che possano vantare una “continuità temporale della produzione scientifica” e tengano il passo con l’“evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare”. La Commissione avrebbe disatteso tale criterio nella valutazione delle pubblicazioni nn. 1, 3, 4, 5, 13, 14 e 15 del ricorrente, attribuendo valutazioni di molto inferiori al massimo.
3.8.1. La Commissione nella propria relazione ha spiegato i criteri ai quali si è attenuta per effettuare la valutazione che comprendono, oltre alla valutazione circa i principali argomenti trattati nelle pubblicazioni oggetto di analisi, anche il numero dei coautori e il numero delle pubblicazioni successive sul medesimo argomento. Tali argomenti sono rimasti incontestati e non manifestano un vizio di evidente inattendibilità della valutazione operata.
4. Il ricorrente, infine, contesta anche i giudizi espressi dalla Commissione riguardo alle attività gestionali, organizzative e di servizio esposte dai candidati. Per quanto concerne la valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio l’art. 12 del bando prevede che siano “considerati il volume e la continuità delle attività svolte con particolare riferimento agli incarichi di gestione e agli impegni assunti in organi collegiali, commissioni e consulte dipartimentali, di Ateneo e del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica”. La Commissione avrebbe omesso di valutare una serie di incarichi attestati nel curriculum e non avrebbe attribuito il giusto valore al parametro del “volume” dell’attività svolta, così finendo per attribuire alla prof.ssa OMISSIS un punteggio maggiore (ottimo, a fronte di buono) del tutto ingiustificato. Per ciascuno dei gruppi di attività valutabili il prof. OMISSIS afferma di vantare complessivamente un numero maggiore di esperienze valutabili.
4.1 Nel verbale 3-ter del 4 luglio 2023 la Commissione ha espresso i seguenti giudizi.
Al ricorrente ha attribuito il giudizio di “buono” per i seguenti motivi: “La Commissione esprime il seguente giudizio motivato in ordine alle attività gestionali, organizzative e di servizio, tenuto conto di quanto dichiarato dal candidato a corredo della propria domanda di partecipazione.
A livello di Dipartimento, il Candidato è stato membro della Giunta del DIETI per un anno. E’ stato inoltre Componente del Consiglio della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base (Università di Napoli “Federico 1.1″), ha partecipato a Commissioni di concorso per il reclutamento di Ricercatori (nell’ambito del SSD ING-1ND/33), assegni di ricerca, posizione da tecnologo e incarichi di collaborazione, nonché per il conferimento del titolo di dottore di ricerca. Componente della Task Force di Ateneo (TRIA)”Bioeconomia circolare”.
Risultano infine altri incarichi nell’ambito del DIETI, in particolare come componente dell’Advisory Board” per il Dipartimento di eccellenza, Co-Direttore del Laboratorio Sala Alta Tensione “G. Savastano”, componente della Commissione Dipartimentale di Valutazione delle attività relative agli Assegni di Ricerca, Presidente della Commissione per la valutazione delle proposte di cultore della materia nel SSD ING-IND/33, responsabile e componente della Commissione orientamento in ingresso, componente della Commissione di Esperti del CSEA.
Il Candidato è stato delegato del Rettore nell’Assemblea del consorzio interuniversitario NITEL e come componente esperto in commissioni giudicatrici in ambito cittadino.
A livello locale, il Candidato è stato componente ed è ora Presidente della Sezione AEIT di Napoli. giudizio della Commissione è buono.”.
Il giudizio espresso per l’attività della controinteressata è stato “ottimo” ed è così motivato: “Giudizio sulle attività gestionali, organizzative e di servizio. La Commissione esprime il seguente giudizio motivato in ordine alle attività gestionali organizzative e di servizio, tenuto conto dì quanto dichiarato dalla Candidata a corredo della propria domanda di partecipazione.
A livello nazionale, la Candidata è Segretaria dell’IEEE Italy Section, eletta per un biennio. E’ stata inoltre componente del Comitato Esecutivo dell’IEEE Italy Section e Coordinatrice negli anni delle Commissioni Educational Activities, Membership Communication Committee e Conference Committee.
A livello di Dipartimento, la Candidata è stata membro della Giunta del DIETI per un triennio; nel corso degli anni è stata coordinatrice, co-coordinatrice, nonché partecipante a Gruppi di lavoro per l’orientamento in ingresso e tutoraggio del Corso di Studi di Ingegneria Elettrica. Ha partecipato inoltre alla Commissione Orientamento del DIETI.
E’ stata componente del Consiglio della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell’Università di Napoli Federico II, responsabile di redazione del sito WEB del DIETI, referente della didattica per il Settore ING-IND/33 del DIETI, componente della “massa critica” dell’Università di Napoli Federico II nell’ambito del Partenariato Esteso “NEST – PNRR (Mission 4, Component 2, Investment 1.3).
La Candidata ha inoltre partecipato a Commissioni di concorso per il reclutamento di Ricercatori, nell’ambito dei SSD ING-1ND/33 e IND-1ND/32, nonché per l’ammissione a corsi di dottorato e per il conferimento di assegni di ricerca e incarichi di collaborazione.
Il giudizio della Commissione è ottimo.”.
4.2. La Commissione ha spiegato di aver enucleato nella descrizione dei curricula soltanto le attività più rilevanti e di aver valutato il volume delle attività svolte, ma di aver contemperato tali dati con le tipologie di attività e di impegno necessarie a svolgerle. Ha contestato le affermazioni di parte ricorrente in relazione al tipo di attività svolta dalla controinteressata nell’ambito dell’IEEE che, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, è un’articolazione territoriale dell’“Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.” con sede in Piscataway, New Jersey, U.S.A.
4.3 Anche questo motivo sconta il medesimo difetto motivazionale riscontrabile nel secondo motivo, con l’aggravante che, nel caso in esame, l’omessa motivazione in punto di “volume” e “intensità” delle attività curriculari non spiega un divario che è sfavorevole per il ricorrente, il quale, tuttavia, vanta un numero maggiore di attività.
5. In conclusione, il ricorso introduttivo è fondato con riguardo ai vizi di motivazione articolati nel secondo e nel terzo motivo (limitatamente al criterio “d) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto”, al criterio “e) (conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca)” e alla valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio).
6. Va, dunque, esaminato il ricorso incidentale
7. Si può prescindere dall’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso incidentale contenente censure escludenti, perché esso è infondato.
8. La ricorrente incidentale afferma che l’Università avrebbe dovuto escludere il ricorrente dal concorso, facendo applicazione dell’art. 75 D.P.R. 445/2000 avendo egli reso dichiarazioni false nel curriculum allegato alla domanda di partecipazione. In particolare sarebbero false le dichiarazioni di essere stato:
9. 2022 Responsabile e Delegato del Rettore per Centro di Ricerca CRIAT dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ per il progetto europeo “innovative Energy Storage Technologies Towards increased Renewables integration and Efficient Operation I-STENTORE”HORIZON-CL5-2022-D3-01-11 (Call: HORIZON-CL5-2022-D3-01, quota finanziata CRIAT-UNINA: 200 k€):
6. 2018-2020 Responsabile e Delegato del Rettore per Centro di Ricerca CRIAT dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ per il progetto regionale “Electric Ultra-Fast Charging Station for Electrical vehicles”(POR CAMPANIA FESR 2014 – 2020 – Asse Prioritario 1 “Ricerca e Innovazione” – Obiettivo Specifico 1.1 Incremento dell’attività di innovazione delle imprese, quota finanziata CRIAT-UNINA: 170 k€)
7. 2013-2015 Responsabile DIEL per il progetto nazionale “Strumenti e metodi di ingegneria virtuale per l’innovazione nel settore automobilistico e ferroviario-Virtual Engineering for railway and automotive-VERO”, (PON FESR 2007‐2013 ‐ Obiettivi operativi 2.1 e 2.2 ‐ Campus per Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, quota DIEL: 140 k€)
8. 2013-2015 Co-Responsabile Scientifico di Work Package (con il prof. OMISSIS) per il progetto “Microgrid Ibride in Corrente Continua e Corrente Alternata-MICCA”(Task “Studio dei requisiti di sicurezza della struttura innovativa nei confronti delle persone”) (PON R&C 2007-2013, Codice progetto: PON03PE_00178_1) Co-Responsabile Scientifico di Work Package (con il prof. OMISSIS) per il progetto “Microgrid Ibride in Corrente Continua e Corrente Alternata-MICCA” (Task 7 “Identificazione dei requisiti funzionali, del layout ottimale e dei criteri di dimensionamento di una cabina di trasformazione intelligente d’interfaccia per microgrid”) (PON R&C 2007-2013, Codice progetto: PON03PE_00178_1).
Afferma la ricorrente incidentale che:
1) il Prof. OMISSIS non è il Responsabile del progetto i-STENTORE, ma un mero delegato del Rettore alla sottoscrizione degli atti inerenti e conseguenti all’approvazione del finanziamento.
2) il Prof. OMISSIS ha svolto il ruolo di mero referente del DIEL (Dipartimento di Ingegneria Elettrica) per il progetto.
3) relativamente alle due task del progetto “Microgrid Ibride in Corrente Continua e Corrente Alternata-MICCA” la co-responsabilità dichiarata dal prof. OMISSIS (alla pagina 6 del suo CV) è un ruolo che non ha carattere di Responsabilità Scientifica, in quanto il progetto era articolato per Obiettivi Realizzativi, ciascuno coordinato da un Responsabile e il prof. OMISSIS non era Responsabile di alcun Obiettivo Realizzativo. Il ruolo invece attribuito – anche dalla dichiarazione del Prof. OMISSIS, Responsabile Scientifico del progetto (doc 11.4), – sarebbe quello di co-responsabile di due sub-attività (definite con l’acronimo AR) incluse nell’OR. Tale ruolo (responsabile scientifico di sub-attività) di fatto, non sarebbe previsto nell’ambito dei progetti PON.
9. Il motivo non è fondato. Le dichiarazioni rese dal prof. OMISSIS non si configurano come false. Egli ha indicato i ruoli di responsabilità che ha rivestito senza specificarne la natura. L’Amministrazione ha potuto valutare l’effettiva attività svolta ed, infatti, ha specificato nel verbale n. 3 del 27 giugno 2023, che si trattava di ruoli da responsabile di sede.
Ugualmente è a dirsi per i progetti PON. Il ricorrente ha provato con documentazione che all’interno del progetto egli era qualificato come co-responsabile di AR ossia di una sub-attività. Non rileva, ai fini dell’integrazione della falsità dichiarativa che tale ruolo non fosse espressamente contemplato all’interno delle figure di responsabilità individuate nell’avviso pubblico del PON, poiché tale aspetto non attiene al fatto dichiarato, ma alla sua qualificazione giuridica e il prof. OMISSIS ha depositato una relazione resa all’esito dell’attività svolta – non disconosciuto nella sua autenticità dalle controparti –nella quale figura la sua sottoscrizione, insieme a quella del co-responsabile dell’attività, con la suddetta qualifica.
10. Anche il secondo motivo è infondato. Con esso la prof.ssa OMISSIS lamenta che il prof. OMISSIS avrebbe falsamente dichiarato lo svolgimento delle seguenti attività:
1) “2018 – Direzione dell’attività di ricerca svolta con l’Università di Viterbo (rif. pubblicazioni: 1) S. Minucci, M. OMISSIS, D. OMISSIS, “Model of the 2x25kV High Speed Railway Supply System taking into account the soilair interface“, in International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 95C (2018) pp. 644-652) (DOI: 10.1016/j.ijepes.2017.09.017, Scopus: 2-s2.0-85029782922; 2) D. Lauria, S. Minucci, F. Mottola, M. OMISSIS, C. Petrarca, “Active cathodic protection for HV power cables in undersea application“, Electric Power Systems Research, Volume 163, October 2018, Pages 590-598, scopus2-s2.0-85036668644).
Afferma la ricorrente incidentale che in alcuno dei due lavori era contemplata la figura di “Direttore” e, in ogni caso, il gruppo di ricerca – del quale faceva parte anche la Prof.ssa OMISSIS – non è stato né diretto né coordinato dal Prof. OMISSIS.
Il ricorrente ha replicato con due dichiarazioni di due collaboratori al progetto che hanno affermato di essere stati coordinati dal ricorrente. La dichiarazione sopra richiamata non può ritenersi falsa, poichè non v’è prova che un’attività di coordinamento o direzione di altri studiosi non sia stata svolta (in senso contrario depongono le dichiarazioni rese da alcuni studiosi coinvolti nell’attività di ricerca). L’aspetto dubbio riguarderebbe, casomai, la valutazione di tale attività ai fini concorsuali, valutazione che, tuttavia, non integra un falso dichiarativo, non vertendo su un fatto, ma sulla sua qualificazione giuridica.
1.1 La ricorrente incidentale, inoltre, afferma che altre false dichiarazioni rese dal prof. OMISSIS riguarderebbero:
1) il numero di ore svolte nell’anno accademico 2002/2003, quanto al corso di Sistemi Elettrici Industriali (che prevedeva h. 24 ore di didattica e non 35 come dichiarato dal OMISSIS).
2) nei giorni 11.05.2021 e 20.09.2022 il ricorrente non avrebbe tenuto la lezione e ciò nonostante ha ritenuto di indicare nel CV dette ore (2h e 3 h).
Il motivo non è fondato. Come ha di recente affermato il Giudice d’appello (Cons. Stato, Sez. V, 02/04/2024, n. 3001) “In tema di concorsi pubblici, non ogni falsità contenuta nella dichiarazione pur preliminare alla concessione di benefici vale a determinarne la decadenza ex art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, ma solo quella che sia risultata tale da incidere causalmente, in modo diretto ed effettivo, sull’adozione del provvedimento attributivo del beneficio.”. Nella specie, si tratta di errori concernenti poche ore di attività a fronte di un curriculum che ne attesta una mole rilevantissima e che, dunque, non possono incidere sulla valutazione complessiva.
11. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l’errata valutazione della propria attività didattica non risultando che la Commissione abbia valutato l’età accademica, il congedo obbligatorio per maternità e il congedo per malattia che l’hanno riguardata, nonché la circostanza che, nella prima parte dell’attività accademica, ella ha ricoperto il ruolo di ricercatore che implicava limitazioni nel carico dell’attività didattica.
Il motivo è fondato per le medesime ragioni esposte con riguardo al secondo motivo del ricorso introduttivo, non risultando chiaramente indicati i criteri utilizzati dalla Commissione per attribuire i voti espressi, dovendo, certamente, la Commissione tener conto dell’età accademica e dei periodi di sospensione dell’attività per maternità e congedo per malattia. Non appare, invece, fondata la pretesa di considerare le limitazioni all’attività didattica derivanti dall’attività di ricercatore, non essendo tale criterio stabilito dall’art. 3 del regolamento d’Ateneo per lo svolgimento delle procedure di cui all’art. 18 e all’art. 24, commi 5 e 6, Legge n. 240/2010 “Art. 3 – Valutazione dell’attività didattica 1. Ai fini della valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti sono considerati il volume, l’intensità, la continuità e la congruenza con gli eventuali ulteriori elementi indicati dal Dipartimento ai sensi del precedente art. 2 comma 6. 2. La Commissione di valutazione di cui all’art. 9 del presente regolamento stabilisce e comunica al candidato con anticipo di 24 ore rispetto alla data di svolgimento, tre argomenti inerenti ai temi generali e metodologici del Settore Scientifico Disciplinare indicato dal candidato, tra i quali il candidato sceglie l’oggetto dell’eventuale prova. 3. Per le attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti sono considerate in particolare le attività di relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale, il tutoraggio di dottorandi di ricerca, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale”.
12. Con il quarto motivo la ricorrente incidentale afferma che la Commissione avrebbe sottostimato la notevole differenza tra l’attività scientifica della Prof.ssa OMISSIS e quella del Prof. OMISSIS testimoniata dagli indicatori di impatto scientifico “numero di pubblicazioni”, “numero di citazioni” e “indice di hirsch”. Il motivo non è fondato, sia perché la Commissione ha tenuto conto degli indici bibliometrici, sia perché essi rappresentano soltanto uno dei criteri di valutazione della produzione scientifica, che non assume valenza vincolante, in quanto il semplice fatto statistico della citazione che non dimostra il pregio intrinseco della produzione scientifica che spetta alla Commissione determinare. Dunque la pretesa di assegnare a tale aspetto rilievo dirimente non è accoglibile.
13. È fondato il quinto motivo, con cui la ricorrente incidentale mira a contestare la valutazione della Commissione sull’“attività scientifica”, con riguardo al “Criterio a) autonomia scientifica dei candidati”. Ad avviso della ricorrente incidentale sarebbe irragionevole l’attribuzione a entrambi i candidati del giudizio di “buono”, atteso che i giudizi espressi attestano la natura sporadica delle collaborazioni del candidato OMISSIS rispetto a quelle della prof.ssa OMISSIS, che la Commissione ha ritenuto continuative, ritenendo che proprio “la continuità delle collaborazioni ha consentito di perseguire adeguati approfondimenti delle tematiche affrontate”. La lettura integrale dei giudizi espressi evidenzia la carenza motivazionale rilevata dalla ricorrente incidentale. La Commissione nel verbale n. 3 del 27.6.2023 così si esprime con riguardo al prof. OMISSIS “Il Candidato ha mostrato capacità di spaziare su varie tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare ING-IND/33 e affini, in linea con l’evoluzione delle tematiche di ricerca del settore. Le numerose collaborazioni in diversi casi non presentano caratteristiche di continuità ma risultano sporadiche e con conseguenti limitati approfondimenti delle tematiche affrontate. Il giudizio complessivo è buono.”. Il giudizio espresso nei confronti della prof.ssa OMISSIS è il seguente: “La Candidata ha mostrato capacità di integrarsi in forma strutturata in gruppi dì ricerca consolidati e di spaziare su varie tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare ING-IND/33, in linea con l’evoluzione delle tematiche di ricerca del settore. La continuità delle collaborazioni ha consentito alla Candidata di perseguire adeguati approfondimenti delle tematiche affrontate. Il giudizio complessivo è buono”.
14. Sotto altro profilo, nel quinto motivo la ricorrente incidentale contesta la valutazione relativa al criterio, “b) Capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto”. Afferma la prof.ssa OMISSIS che la Commissione ha valutato il profilo del Prof. OMISSIS con giudizio “ottimo”. Tale valutazione sarebbe irragionevole, atteso che il ricorrente non ha mai avuto la Responsabilità di detti progetti. Alla luce di quanto innanzi dedotto, del tutto irragionevole e sproporzionato è il giudizio “ottimo” reso dalla Commissione sul profilo del Prof. OMISSIS per il criterio “capacità di attrarre finanziamenti”, tenendo conto delle dichiarazioni non veritiere sui progetti CRIAT e quelle ‘quantomeno errate’ sui progetti MICCA e VERO.
Il rilievo è infondato con riguardo ai ruoli svoli dal ricorrente principale nel progetto CRIAT e DIEL, per quanto si è evidenziato in relazione al primo motivo di ricorso incidentale, avendo la Commissione valutato la reale attività svolta dal ricorrente come responsabile di sede. Nell’interpretazione datane dalla Commissione, il criterio non è riferito solo al ruolo di responsabile scientifico del progetto, ma più genericamente ad aver ricoperto ruoli di responsabilità in progetti competitivi. Tale è stata l’interpretazione invalsa anche per la ricorrente, la quale non ha dichiarato esclusivamente ruoli di responsabile scientifico (v. la qualifica di Beneficiaria del Fondo o di responsabile delle attività di cui alla convenzione stipulata tra il Dipartimento di Ingegneria Elettrica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e ITALCERTIFER). In particolare, con riguardo ai ruoli svolti per i progetti CRIAT, la Commissione ha compreso il ruolo di responsabile di sede e come tale li ha valutati. Il ruolo come Responsabile DIEL è stato inteso come responsabile di sede.
È, invece, fondato con riguardo al ruolo di co-responsabile scientifico dei progetti MICCA. La prof.ssa OMISSIS ha evidenziato, richiamando le definizioni dei ruoli di responsabile contenuti nell’avviso di cui al progetto PON, che nessuna di esse è stata ricoperta dal ricorrente. Il ruolo svolto dal ricorrente sarebbe quello di co-responsabile di due sub-attività (definite con l’acronimo AR) incluse nell’OR.
15. Ancora la ricorrente incidentale censura il giudizio espresso in relazione al criterio “c) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche”, parametro per il quale le è stato attribuito il giudizio di eccellente, mentre al prof. OMISSIS per il medesimo criterio è stato attribuito il giudizio di buono. Afferma la ricorrente incidentale che il giudizio di “buono” assegnato al Prof. OMISSIS sarebbe irragionevole se paragonato alla valutazione della Prof.ssa OMISSIS poiché ben più numerose e rilevanti sarebbero le attività di partecipazione a gruppi di ricerca che lei può vantare e le attività editoriali. Il motivo è infondato, non essendo dimostrato che il divario di due punti tra giudizi riportati non sia sufficiente a dar conto del differente peso dei curricula.
16. In conclusione, il ricorso principale e il ricorso incidentale sono fondati rispettivamente quanto al secondo e al terzo motivo del ricorso introduttivo (limitatamente al criterio “d) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto”, al criterio “e) (conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca)”e alla valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio), nei limiti del difetto di motivazione, e quanto al terzo e al quinto motivo, limitatamente al “Criterio a) autonomia scientifica dei candidati” ed al criterio – per quanto rilevato – “b) Capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto”, del ricorso incidentale.
17. L’Amministrazione dovrà rideterminarsi, nominando, all’uopo, una nuova Commissione, che provveda a rivalutare i curricula del ricorrente e della ricorrente incidentale nelle sole voci per le quali risultano le illegittimità accertate, provvedendo, altresì, a riformulare conseguentemente i giudizi parziali (per singola attività), complessivi e comparativi.
18. Le spese di giudizio, stante la soccombenza reciproca possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sul ricorso incidentale, li accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2024 con l’intervento dei magistrati:
Omissis, Presidente
Omissis, Consigliere
Omissis, Primo Referendario, Estensore
L’Estensore OMISSIS
Il Presidente OMISSIS
Pubblicato in data 8 luglio 2024