TAR Veneto, Sez. III, 2 agosto 2024, n. 2047

E' legittimo il provvedimento con cui la Regione assume gli oneri derivanti dalla chiamata come professori di medici già in servizio presso il Servizio Sanitario

Data Documento: 2024-08-02
Autorità Emanante: TAR Veneto
Area: Giurisprudenza
Massima

E’ legittimo il provvedimento con cui si approva lo schema di convenzione attuativa dell’accordo quadro stipulato tra la Regione e un’Università volto a finanziare gli oneri connessi alla chiamata di professori universitari, già dipendenti del Servizio sanitario regionale, vincitori di procedura selettiva bandita dall’Università degli Studi di Padova. Si tratta, infatti, di un’ipotesi che trova la propria copertura legale all’art. 18 co. 3 secondo cui “gli oneri derivanti dalla chiamata di professori […] possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici o di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale”. Inoltre, anche sotto il profilo sostanziale, il simultaneo svolgimento di funzioni (medica/assistenziale e accademica) non è in grado di ledere i livelli essenziali di assistenza.

Contenuto sentenza

N. 02047/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00581/2020 REG.RIC.

N. 00582/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 581 del 2020, proposto da
Anaao-Assomed Associazione Sindacale Medici Dirigenti del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Università degli Studi di Padova, in persona del Magnifico Rettore, non costituita in giudizio;

nei confronti

Azienda Ospedale – Università Padova, non costituita in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 582 del 2020, proposto da
Anaao-Assomed Associazione Sindacale Medici Dirigenti del Veneto, in persona del Segretario Regionale Pro Tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Universita’ degli Studi Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco 63, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Università degli Studi di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

quanto al ricorso n. 581 del 2020:

– della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 440 del 7 aprile 2020, pubblicata sul B.U.R. n. 53 del 21 aprile 2020 avente a oggetto “Approvazione schema di convenzione attuativa dell’accordo quadro stipulato tra la Regione del Veneto e l’Università degli Studi di Padova riguardante il finanziamento degli oneri connessi alla chiamata di professori universitari, già dipendenti del Servizio sanitario regionale, vincitori di procedura selettiva bandita dall’Università degli Studi di Padova. (D.lgs 502/92 s.m.i. – L. 240/2010 s.m.i. – L.R. 56/1994 s.m.i. – DGR n. 746 del 14/05/2015, DGR n. 247 dell’8/03/2019)”, e del relativo Allegato A, recante “Schema di convenzione ai sensi del comma 3-ter, art. 14, legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, e dell’art. 18, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il finanziamento di un posto di professore associato, SSD ________-, attuativa dell’accordo quadro, stipulato il 27 ottobre 2016 tra Università degli Studi di Padova e Regione del Veneto”;

– nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi:

la delibera di Giunta regionale del Veneto n. 746 del 14.05.2015 recante “Approvazione dello schema di accordo quadro tra la Regione del Veneto e l’Università degli Studi di Padova per l’eventuale passaggio nei ruoli universitari di personale alle dipendenze del Servizio Sanitario regionale al ruolo di professore universitario funzionale alla docenza nei corsi di studio universitari per le professioni sanitarie. (art. 6, comma 3 del D.lgs 502/92 s.m.i., L. 240/2010)” e del relativo Allegato A contenente l’ “Accordo quadro per l’eventuale passaggio nei ruoli universitari di personale alle dipendenze del Servizio sanitario regionale che abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore universitario funzionale alla docenza nei Corsi di studio universitari per le professioni sanitarie”, sottoscritto in data 27 ottobre 2016;

la nota protocollo regionale n. 119996 del 13.03.2020, con la quale l’Università degli Studi di Padova ha reso noto i nominativi di coloro i quali sono transitati dai ruoli del Servizio sanitario nazionale ai ruoli universitari in attuazione dell’accordo quadro sopra citato;

l’eventuale convenzione attuativa dell’Accordo quadro de quo sottoscritta tra la Regione Veneto, l’Università degli Studi di Padova e l’Azienda Ospedale – Università di Padova ad oggi non noto..

quanto al ricorso n. 582 del 2020:

– della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 439 del 7 aprile 2020, pubblicata sul B.U.R. n. 53 del 21 aprile 2020 avente a oggetto “Approvazione schema di convenzione attuativa dell’accordo quadro stipulato tra la Regione del Veneto e l’Università degli Studi di Verona riguardante il finanziamento degli oneri connessi alla chiamata di professori universitari, già dipendenti del Servizio sanitario regionale, vincitori di procedura selettiva bandita dall’Ateneo di Verona. (D.lgs 502/92 s.m.i. – L. 240/2010 s.m.i. – L.R. 56/1994 s.m.i. – DGR n. 746 del 14/05/2015, DGR n. 247 dell’8/03/2019)”, e del relativo Allegato A, recante “Schema di convenzione ai sensi del comma 3-ter, art. 14, legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, e dell’art. 18, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il finanziamento di un posto di professore associato, SSD ________-, attuativa dell’accordo quadro, stipulato il 7 maggio 2019 tra Università degli Studi di Verona e Regione del Veneto”;

– nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi:

la delibera di Giunta regionale del Veneto n. 247 dell’8.03.2019 recante “Approvazione dello schema di accordo quadro tra la Regione del Veneto e l’Università degli Studi di Verona per l’eventuale passaggio nei ruoli universitari di personale alle dipendenze del Servizio Sanitario regionale che abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore universitario funzionale alla docenza nei corsi di studio universitari per le professioni sanitarie. (D.lgs 502/92 s.m.i. – L. 240/2010 – L.R. 29 dicembre 2017, n. 45)” e del relativo Allegato A contenente l’ “Accordo quadro per l’eventuale passaggio nei ruoli universitari di personale alle dipendenze del Servizio sanitario regionale che abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore universitario funzionale alla docenza nei Corsi di studio universitari per le professioni sanitarie”;

l’atto sottoscritto il 14 febbraio 2019 tra la Regione del Veneto, l’Università degli Studi di Verona e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona con il quale sono stati individuati i quattro SSD per i quali attivare i procedimenti di chiamata;

l’eventuale convenzione attuativa dell’Accordo quadro de quo sottoscritta tra la Regione Veneto, l’Università degli Studi di Verona e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ad oggi non noto;

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto, dell’Università degli Studi di Padova e dell’Universita’ degli Studi di Verona;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 11 giugno 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con i ricorsi all’esame, aventi ad oggetto analoghe questioni, Anaao-Assomed (Associazione Sindacale Medici Dirigenti del Veneto) contesta ed impugna le delibere della Giunta regionale in epigrafe indicate, in forza delle quali si prevede il finanziamento, a carico della Regione, degli oneri per l’assunzione da parte degli Atenei di Padova e di Verona di docenti universitari già dipendenti medici dell’Azienda Ospedale – Università di Padova e dell’Azienda Ospedale – Università di Verona.

Ci si riferisce, nello specifico:

– alla delibera di Giunta regionale n. 440/2020 di approvazione dello schema di convenzione per l’attuazione all’accordo quadro stipulato con l’Università degli Studi di Padova di cui alla presupposta delibera di Giunta regionale n. 746/2015;

– e alla delibera di Giunta regionale n. 439/2020 di approvazione dello schema di convenzione per l’attuazione all’accordo quadro stipulato con l’Università degli Studi di Verona di cui alla presupposta delibera di Giunta regionale n. 247/2019.

Con tali atti la Regione si è impegnata a corrispondere all’Università le risorse necessarie per assicurare all’Ateneo il costo della chiamata dei professori associati di seconda fascia, costo determinato in base ad una stima dell’importo massimo definito dal numero di anni di vita professionale residua del professore transitato dai ruoli del Servizio Sanitario regionale ai ruoli universitari, a decorrere dall’instaurazione del rapporto di lavoro.

Tali decisioni, secondo il sindacato ricorrente, sarebbero illegittime in quanto viziate da violazione di legge ed eccesso di potere.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità o infondatezza dei ricorsi ex adverso interposti.

All’udienza pubblica straordinaria in epigrafe indicate le cause sono passate in decisione.

DIRITTO

Il Collegio, visto l’art. 70 c.p.a., dispone, preliminarmente, la riunione dei giudizi in epigrafe indicati attesa la sussistenza di ragioni di connessione oggettiva tra gli stessi.

Ciò posto, i ricorsi all’esame non meritano accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.

Il sindacato ricorrente si duole, essenzialmente, del fatto che l’impegno assunto dalla Regione, di versare all’Università le risorse necessarie a sostenere i costi relativi alla chiamata e al mantenimento in servizio dei professori di seconda fascia transitati dai ruoli del S.s.r. ai ruoli universitari, determinerebbe un’illegittima distrazione di risorse vincolate all’erogazione dei l.e.a., in violazione dell’art. 20 d.lgs. n. 118/2011. (“… la delibera giuntale gravata, distraendo il fondo sanitario dalla sua destinazione, distoglie dal proprio fine risorse di bilancio vincolate all’erogazione dell’assistenza sanitaria”, laddove invece tali risorse sarebbero destinate esclusivamente al finanziamento dei Lea, secondo quanto previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 118/2011).

La censura è priva di pregio, in quanto i provvedimenti regionali, da un lato, trovano il proprio fondamento nell’art. 18 della legge 240/2010 e nell’art. 4, comma 3 ter, della L.R 56/1994 e, dall’altro, non si pongono in contrasto con le regole contabili

Regione e Università si sono legittimamente avvalse della possibilità, prevista in via generale dall’art. 18, comma 3, l. n. 240/2010, secondo cui «gli oneri derivanti dalla chiamata di professori […] possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici o di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale».

Tale possibilità è poi prevista specificamente dall’art. 4, comma 3-ter, l.r. n. 56/1994, introdotto dalla l.r. n. 30/2016, ai sensi del quale «la Regione, direttamente o per il tramite delle Aziende ospedaliere di Padova e Verona, può assumere, ai sensi dell’art. 18, comma 3, l. n. 240/2010, oneri per la chiamata di professori […] limitatamente ai dipendenti delle Aziende ospedaliere di Padova e Verona muniti di abilitazione all’insegnamento universitario». Il che è esattamente quanto avvenuto.

L’amministrazione regionale, con le deliberazioni impugnate, si è pienamente conformata alla normativa sopra richiamata.

In tal modo la Regione ha continuato a sostenere gli oneri del trattamento economico e retributivo dei medici, all’epoca in servizio presso il S.s.r. e in possesso dell’a.s.n., che sono transitati nei ruoli della docenza universitaria, a condizione che questi continuassero a prestare attività assistenziale nell’ambito del S.s.r., concorrendo al contempo a garantire il numero minimo di docenti previsto dall’ordinamento universitario per le professioni sanitarie e per l’accreditamento dei corsi.

La d.g.r. che approva lo schema di convenzione dà atto della ricognizione dei carichi didattici e dei bisogni di docenza delle diverse aree e della conseguente individuazione dei settori scientifico-disciplinari carenti di personale e dei dipendenti del S.s.r. transitabili nei ruoli universitari.

Lo schema di convenzione impugnato è proprio lo schema di convenzione espressamente previsto dall’art. 18, comma 3, l. n. 240/2010 e dall’art. 4, comma 3-ter, l.r. n. 56/1994.

Dalle d.g.r. impugnate emerge, inoltre, che, proprio per far fronte a tali oneri, è stata istituita una nuova linea di spesa, denominata “oneri relativi al finanziamento costo professori universitari, già dipendenti del S.s.r., a seguito di chiamata dell’Università degli studi di Padova e di Verona” nell’ambito dei finanziamenti della GSA 2020 a valere sulle risorse di cui al capitolo “spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei Lea”. E tale nuova linea di spesa è stata istituita tramite contestuale riduzione di pari importo del budget previsto per altra linea di spesa, denominata “fondo per l’attuazione nuove linee piano SSR in ambito dei servizi sanitari”.

La tesi secondo cui gli oneri per la retribuzione dei medici transitati nei ruoli della docenza universitaria sarebbero stati sottratti a risorse destinate all’implementazione dei l.e.a. è dunque fattualmente smentita proprio dalla delibera impugnata.

In ciò la delibera impugnata si differenzia dalla previsione di cui all’art. 1 l.r. n. 10/2020, dichiarato in contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. m), dalla Corte costituzionale con sentenza n. 132/2021 nella parte in cui poneva a carico di risorse ordinarie destinate alle spese correnti per il finanziamento e la garanzia dei l.e.a. i costi per l’attivazione di un corso di laurea in Medicina e chirurgia presso l’Azienda u.l.s.s. n. 2 Marca Trevigiana e per la chiamata dei docenti universitari.

Ciò che la Corte costituzionale ha ritenuto contrastante con il quadro costituzionale era infatti, in quel caso, esclusivamente la destinazione di risorse correnti, specificamente allocate in bilancio per il finanziamento dei l.e.a., a spese, pur sempre di natura sanitaria, ma diverse da quelle quantificate per la copertura di quelli. E ciò con la precisazione che ad essere in contrasto con gli evocati parametri costituzionali non è l’impegno della Regione a sostenere l’attivazione di un corso di laurea, né ( ciò che in questa sede maggiormente interessa) il farsi eventualmente carico dei costi per la chiamata dei docenti universitari; invero costituzionalmente illegittima è la copertura degli oneri connessi a tali iniziative con le specifiche risorse ordinarie destinate alle spese correnti per il finanziamento e la garanzia dei LEA. (§ 2.7).

Alla luce delle suesposte considerazioni – considerato che nei confronti dell’istituzione della specifica linea di spesa istituite con le impugnate d.g.r. nn. 440/2020 e 439/2020 non è mai stato sollevato alcun rilievo da parte dei soggetti a ciò deputati -i ricorsi riuniti debbono essere respinti.

Le spese di lite possono essere compensate in ragione della problematicità delle questioni che hanno dato origine alla vertenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposti, previa riunione dei medesimi, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere, Estensore

OMISSIS, Primo Referendario