TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 12 gennaio 2017, n. 508

Abilitazione scientifica nazionale-Valutazione titoli e pubblicazioni

Data Documento: 2017-01-12
Area: Giurisprudenza
Massima

Sebbene l’art. 3, comma 3, del d.m. 7 giugno 2012, n. 76, riconosca alla commissione la facoltà di individuare criteri più selettivi ai fini dell’abilitazione scientifica nazionale, tale facoltà non può spingersi fino ad azzerare la valutazione di tutti gli altri profili del candidato, riportati nel curriculum contenuto nella domanda di partecipazione.

Contenuto sentenza

N. 00508/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00243/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 243 del 2015, proposto da: 
[#OMISSIS#] Masucci, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. DNLFRC83L09D024X e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. GRNGLN77T15H501R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in Roma, via del Quirinale n. 26; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso gli uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
per l’annullamento
del mancato conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 12/g1 – diritto penale – atto di costituzione ex art. 10 d.p.r. 1199/1971; 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente [#OMISSIS#] Masucci – Professore Associato di Diritto Penale in servizio presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre – ha trasposto in sede giurisdizionale il ricorso straordinario proposto avverso i giudizi, collegiale e individuali, espressi dalla Commissione, in base ai quali gli è stata negata l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di prima fascia, pubblicati, ai sensi dell’art. 8, comma 9, del d.P.R. n. 222 del 2011, attuativo dell’art. 16, comma 1, lett. e), della 1. n. 240 del 2010, sul sito istituzionale della ASN in data 6 febbraio 2014, per la durata di centoventi giorni nonché avverso ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, e, in particolare, il d.m. n. 76 del 2012, relativamente al suo art. 3, comma 3, il verbale del 30 maggio 2013, con cui la Commissione, ai sensi del medesimo art. 3, comma 3, del d.m. n. 76 del 2012, ha predeterminato ulteriori criteri e parametri più selettivi ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli dei candidati e il verbale del 29 novembre 2013, contenente la relazione finale dei lavori della Commissione, relativamente alla parte in cui il medesimo è stato inserito nell’elenco dei non idonei per la prima fascia.
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità di tutti gli atti impugnati per i seguenti profili di censura:
– l’unico organo individuato come competente a definire i criteri per la valutazione dei candidati è il Ministro, che deve provvedervi con proprio decreto e, invece, il d.m. M.I.U.R. n. 76 del 2012, in assenza di qualsivoglia autorizzazione da parte della L. n. 240 del 2010 e del d.P.R. n. 222 del 2011, ha sub-delegato alle singole Commissioni l’esercizio del predetto potere con una sorta di “delega in bianco”, che facilmente consente alle Commissioni di vanificare la predeterminazione dei criteri effettuata in sede normativa, ossia l’unica competente;
– tutte le tre monografie del ricorrente sono state valutate, da parte dei tre Commissari che pure hanno espresso un giudizio individuale negativo, come buone (è il caso di quella del 2004) o comunque come accettabili (è il caso di quelle del 2006 e del 2012), laddove anche quello di “accettabile” è, ai sensi del d.m. M.I.U.R. n. 76 del 2012, un giudizio di segno positivo e, tuttavia, laddove non fosse stato adottato dalla Commissione il criterio più selettivo delle due monografie di livello “buono”, avrebbe ricevuto senz’altro un giudizio collegiale positivo, essendosi attestati tutti i suoi contributi monografici, nella valutazione di tutti i Commissari, a un livello almeno accettabile (e, comunque, la monografia del 2004 è stata ritenuta buona da quattro Commissari ed eccellente da uno di essi, così come le altre due monografie hanno ricevuto giudizi diversificati da parte dei cinque Commissari, in misura che va dall’eccellente all’accettabile);
– la Commissione, proprio attraverso gli ulteriori criteri più selettivi di cui si è dotata e la rigorosa applicazione che in concreto ne ha fatto, risulta aver evidentemente frainteso il senso del nuovo istituto rappresentato dalla ASN, abilitazione che è stata interpretata dalla Commissione alla stregua di un vero e proprio “concorso”;
– il Commissario Prof. Pavarini – il quale ha valutato negativamente il candidato Masucci ai fini dell’ASN – aveva già espresso, con riferimento a questo stesso studioso, nell’ambito del concorso a professore di prima fascia bandito dalla Facoltà di Giurisprudenza della LUM [#OMISSIS#] Monnet, risalente al recente ottobre 2010, quando il ricorrente non aveva ancora prodotto il suo terzo contributo monografico, un giudizio ampiamente positivo;
– l’esame dei giudizi individuali espressi dai Commissari Prof. Musco e Prof. Ronco, a confronto con il giudizio collegiale espresso dalla Commissione, denuncia un’insanabile contraddizione.
Il M.I.U.R. si è costituito in giudizio in data 24.2.2015 e ha depositato documentazione in data 5.2.2016.
Il ricorrente, con la memoria dell’8.2.2016, ha insistito nelle proprie censure e ai fini dell’accoglimento del ricorso.
Con l’ordinanza 695/2016 del 15.2.2016 è stata accolta l’istanza di sospensione incidentale dell’esecutività degli atti impugnati.
Alla pubblica udienza del 6.10.2016 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza dei difensori delle parti, come da separato verbale di causa.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le assorbenti considerazioni che seguono.
E infatti – premesso che l’organismo collegiale, nel rendere il giudizio negativo nei confronti del ricorrente, ha fatto espresso riferimento all’ulteriore criterio selettivo individuato nella seduta del 30 maggio 2013 (cfr. pg. 11 dell’allegato 1 al verbale) secondo cui, per essere abilitati alla seconda fascia nel settore concorsuale 12/G1, è necessario “avere inserito a corredo della domanda di partecipazione alla procedura almeno tre pubblicazioni scientifiche di livello eccellente o buono….tra cui almeno una monografia” – con la sentenza della sezione III di questo Tribunale n. 5575/2016 del 20.4.2016, è stato rilevato, da ultimo, al riguardo, che – sebbene non vi sia dubbio che l’art. 3, comma 3, del D.M. M.I.U.R n. 76/2012 riconosca alla commissione la facoltà di individuare criteri più selettivi ai fini dell’abilitazione di che trattasi- tuttavia, tale facoltà, come affermato di recente (cfr TAR Lazio, sez. III, 25 gennaio 2016, n. 918 e 23 dicembre 2015, n. 14551), non può spingersi fino ad azzerare la valutazione di tutti gli altri profili del candidato, riportati nel curriculum contenuto nella domanda di partecipazione e, invece, nella fattispecie, l’intera valutazione risulta concentrata, in maniera assorbente ed analitica, sulle monografie che non rispettavano, appunto, il criterio più selettivo sopra citato.
Inoltre, e più specificatamente, con la richiamata decisione sempre della sezione III di questo Tribunale n. 14551/2015 è stato rilevato, al riguardo, che la Commissione ha ritenuto indispensabile ai fini abilitativi, come criterio, “intendendo rimarcare l’assoluta [#OMISSIS#] dell’elemento qualitativo […] rispetto a quello quantitativo” la pubblicazione di almeno tre lavori da ritenersi di livello eccellente o buono e che, tuttavia, “il suddetto criterio appare irragionevole, tenuto conto della natura abilitativa, come suindicato, della procedura in esame e dei giudizi in ogni caso positivi espressi dalla Commissione sulle predette pubblicazioni, secondo quanto previsto dall’all. D del D.M. n.76 del 2012, oltre che dunque immotivato, ex art.6, comma 5 del D.M. n.76 del 2012, essendo stata riconosciuta la [#OMISSIS#] qualitativa dei lavori (cfr. del pari, TAR Lazio, III, n.6283 del 2015)”.
Ne consegue che il ricorso è fondato sotto il predetto profilo e restano, pertanto, assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure.
L’Amministrazione dovrà, quindi, procedere a un riesame del predetto giudizio, a opera di una differente Commissione, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Ordina all’Amministrazione di procedere a un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre a I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Contributo unificato refuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere 
Pubblicato il 12/01/2017