Le attività di ricercatore di tipo A e di assegnista di ricerca rientrano nel concetto di responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private.
TAR Lazio, Sez. III bis, 2 agosto 2024, n. 15649
Le attività di ricercatore di tipo A e di assegnista di ricerca rientrano nel concetto di responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private
15649/2024 REG.PROV.COLL.
05633/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5633 del 2023, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio OMISSIS in Roma, via R. Malatesta n. 124;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
OMISSIS, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa concessione di idonee misure cautelari, del giudizio di non idoneità all’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di II fascia per il settore concorsuale 07/H3 –Malattie infettive e parassitarie degli animali di cui al Bando indetto con D.D. n. 553/2021, rettificato con D.D. n. 589/2021, espresso dalla Commissione giudicatrice nominata nei confronti della ricorrente pubblicato sul sito istituzionale del MUR in data 19 gennaio 2023, in uno con il giudizio collegiale e quelli individuali dei suoi componenti;
– di tutti gli atti della procedura in questione ivi inclusi, tra gli altri, i verbali della Commissione ed in particolare del Verbale n. 1 del 09.09.2021 e del Verbale n. 4 del 24.11.2022;
– e di tutti gli ulteriori atti presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti, onde ottenere per l’effetto l’emissione di ogni idoneo provvedimento e/o statuizione, anche in sede cautelare, in ordine all’idoneità della ricorrente alle funzioni di professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 07/H3 – Malattie infettive e parassitarie degli animali;
– ovvero, in via gradata, l’emissione di ogni idoneo provvedimento e/o statuizione, anche in sede cautelare, in ordine alla rinnovazione del giudizio di idoneità della ricorrente alle funzioni di cui sopra nel termine che codesto Collegio riterrà più congruo, ad opera di una diversa Commissione giudicatrice ove ritenuto di giustizia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca e di Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 giugno 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente ricorso vengono impugnati gli atti indicati in epigrafe e se ne domanda l’annullamento.
2. In particolare si contesta il mancato riconoscimento della abilitazione scientifica nazionale (“ASN”) in favore della ricorrente, alla cui base appaiono esservi ragioni attinenti essenzialmente alla carenza dei titoli della stessa, considerando altresì che gli altri presupposti per la menzionata attribuzione sono stati invece riconosciuti dalla Commissione giudicatrice.
3. Il giudizio di non idoneità alla ASN per le funzioni di professore di II fascia per il S.C. 07/H3 – Malattie infettive e parassitarie degli animali di cui al Bando indetto con D.D. n. 553/2921, qui impugnato, è stato difatti formulato precipuamente in conseguenza del mancato riconoscimento in capo alla ricorrente di almeno tre titoli tra quelli indicati dalla Commissione nel Verbale n. 1 del 9 settembre 2021, alla stregua della notoria disciplina normativa, primaria e secondaria, che governa l’attribuzione dell’ASN e che, per ragioni di sintesi ex art. 3 del c.p.a., non occorre qui ripetere.
Si tratta nello specifico del titolo sub c) (“Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private”) e del titolo sub g) (“Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali”).
Secondo la ricorrente, le motivazioni addotte a supporto di tale valutazione negativa sarebbero insufficienti ed incoerenti rispetto al dato normativo.
Al riguardo si deduce che le attività svolte dalla ricorrente quale assegnista di ricerca, ricercatore a tempo determinato di tipo A e collaboratore Biotecnologo avrebbero tutte le caratteristiche per essere considerate ipotesi di responsabilità di studi e ricerche scientifiche previste tra i titoli scelti dalla Commissione nella procedura ASN in parola.
Alla stessa stregua, con riferimento al contratto da ricercatore di tipo A, questa Sezione (sentenza 12 febbraio 2024, n. 2797) avrebbe statuito che l’attività di ricerca è assegnata dal Dipartimento universitario di riferimento al quale va annualmente presentata una relazione, la cui approvazione è condizione necessaria per il prosieguo del contratto, per cui il ricercatore non è sottoposto ad alcun docente di riferimento, risultando egli stesso il responsabile scientifico delle ricerche svolte. Se ne dovrebbe concludere che l’attività svolta nella menzionata qualità sarebbe pienamente valutabile quale titolo sub c) ai fini della ASN, trattandosi non di attività di collaborazione scientifica in progetti altrui -come erroneamente ritenuta dalla commissione di valutazione- ma di attività di ricerca condotta in piena autonomia.
Nel medesimo senso ci si dovrebbe orientare quanto all’assegno di ricerca che, come precisato dallo stesso art. 22 della legge n. 240/2010, ha come finalità lo 2 “svolgimento di attività di ricerca” e che non è legato (anch’esso) ad alcun vincolo di subordinazione con il docente referente al quale spettano solo poteri di coordinamento che in alcun modo vanno a ledere la autonomia del titolare dell’assegno e, conseguentemente, anche la sua responsabilità (sul punto cfr. Cons. Stato, VI, 15 luglio 2019, n. 4975; TAR Sardegna, I, 21 gennaio 2020, n. 40), come confermato anche dal rilievo che i risultati ottenuti dall’attività di ricerca hanno in sede di rinnovo dell’assegno per le annualità successive (TAR Lombardia, Milano, III, 24 novembre 2020, n. 2264).
Pertanto sussisterebbe irragionevolezza e contrarietà alla stessa normativa che disciplina gli assegni di ricerca nell’operato della Commissione che non ha considerato, la circostanza che “il titolare del contratto di ricerca assume su di sé altresì la responsabilità di tutto quanto necessario in termini di attività pratica ai fini del suo svolgimento nonché delle implicazioni e delle ricadute effettuali della ricerca stessa sul versante delle sue concrete applicazioni e pertanto, in ultima analisi, a livello delle utilità che al mondo esterno possono derivare dalla espletata attività di ricerca. (…) si ritiene che il titolo in parola sia stato maturato dalla parte ricorrente e che vada ad essa riconosciuto” (TAR Lazio, Roma, III bis, 30 ottobre 2019, n. 12505).
Le contestazioni ricorsuali si focalizzano altresì, nel secondo motivo, sul mancato riconoscimento del titolo sub g) di cui sopra si è detto, in quanto l’incarico di co-docenza presso il Master internazionale in Medical Biotecnology, organizzato in convenzione tra l’Università di Sassari e la Huè University of Medicine and Pharmacy, (HUMP), (Vietnam) sarebbe da considerarsi -a dire della Commissione- come un incarico affidato dall’Ateneo italiano e non come formale attribuzione da parte di Atenei / istituti esteri.
A tale riguardo, secondo la ricorrente, la Commissione si sarebbe fermata al dato esteriore, rappresentato dalla presenza nella intestazione di un Ateneo italiano, non considerando che il Master in questione è organizzato sì da un Ateneo italiano, ma in collaborazione con un Ateneo straniero, in particolare la Huè University of Medicine and Pharmacy, (HUMP), (Vietnam) che è sede didattica del Master stesso inserito all’interno delle attività della University of Medicine and Pharmacy nel quadro dei Joint Training Programme.
Si tratterebbe, peraltro, di un Master che -come si evince anche dalla documentazione esibita dalla candidata- si inserisce nel contesto del programma Erasmus+International Credit Mobility (KA 107), ossia nell’ambito di mobilità internazionale di docenti e studenti e personale amministrativo, che a pieno titolo rientra nell’ambito di una attività internazionale (tra Università EU ed extra-UE) e che avrebbe salienza internazionale anche considerando la nutrita partecipazione di studenti provenienti dalla Università partner che ha una partecipazione attiva nel quadro della stessa gestione del Master a partire dalla definizione degli stessi obiettivi formativi. Questi ultimi, come specificato nel regolamento, sono “il risultato di un attento lavoro di consultazione con le parti interessate ed in particolare, UNISS; HUMP, Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Cooperazione e lo Sviluppo, Sardegna Ricerche, Associazione Italiana per la solidarietà tra i popoli”.
4. L’amministrazione si è costituita depositando una relazione (incentrata peraltro quasi esclusivamente sul periculum in mora ai fini del giudizio cautelare a cui poi la ricorrente ha rinunziato) e documenti, chiedendo il respingimento del ricorso.
5. All’udienza in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato e merita parziale accoglimento nei termini di cui appresso.
7. Il Collegio non vede ragioni per discostarsi dal suo orientamento, espresso con riferimento al contratto da ricercatore di tipo A nella sentenza del 12 febbraio 2024, n. 2797 e con riferimento all’assegnista di ricerca nella sentenza del 24 maggio 2021, n. 6104, secondo cui tali attività, in assenza di specifiche e motivate precisazioni poste ex antedalla Commissione, rientrano nel concetto di “Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private”.
Ne consegue l’accoglimento del primo motivo di ricorso.
8. Le doglianze relative al mancato riconoscimento del titolo su ricordato sub lett. g), condensate nel secondo motivo di ricorso, sono invece inconsistenti, alla stregua dell’orientamento della Sezione secondo cui il termine indicato nel criterio in esame va interpretato nel senso di “individuare istituti di ricerca diversi dalle università nazionali indicate nella domanda” (cfr. TAR Lazio, III-bis, sent. n. 2219/2024 e n. 6591/2024).
Peraltro non è stato dimostrato in giudizio ex art. 64 c.p.a. che l’incarico di co-docenza presso il Master internazionale di Medical Biotechnology organizzato dal Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Sassari sia stato effettivamente conferito alla ricorrente nell’ambito di una partnership vera e propria, e quantomeno paritaria, tra il predetto Ateneo ed altro istituto di ricerca internazionale.
9. Per tutto quanto precede, esposto sinteticamente anche in applicazione dell’art. 74 c.p.a., il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto con riguardo al primo motivo di doglianza, con conseguente annullamento in parte qua del giudizio finale e dei presupposti giudizi individuali impugnati.
Va invece respinto il secondo motivo di doglianza.
10. Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), del codice del processo amministrativo, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessata dovrà essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione, la quale dovrà prendere in considerazione e motivare alla luce dei rilievi di cui alla presente pronuncia esclusivamente quanto alla riconducibilità in concreto dell’attività svolta dalla ricorrente quale ricercatrice e assegnista di ricerca nel ripetuto titolo di cui alla lett. c), ferma restando la riconducibilità in astratto dei detti incarichi nel menzionato titolo, astenendosi rigorosamente dall’integrare il requisito in parola o dal modificare in alcun modo il giudizio sulle pubblicazioni o altri elementi della precedente valutazione, e traendo le coerenti conclusioni quanto al riconoscimento, o meno, dell’ASN, a seguito della predetta circoscritta valutazione, tenendo ferme per il resto le già espresse valutazioni della precedente Commissione.
L’attività di cui sopra, per ciò che concerne la nomina della nuova Commissione, dovrà essere svolta entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica a cura della ricorrente della presente sentenza, mentre la predetta nuova Commissione dovrà esprimersi entro giorni 60 (sessanta) dalla sua nomina.
11. Le spese di lite vanno compensate vista la parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei sensi e con gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2024 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente FF
OMISSIS, Referendario, Estensore
OMISSIS, Referendario
L’Estensore OMISSIS
Il Presidente OMISSIS
Pubblicato il 2 agosto 2024