Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6909

La nomina di una nuova commissione per la rivalutazione dei profili dei candidati non è sempre obbligatoria

Data Documento: 2024-08-01
Autorità Emanante: Consiglio di Stato
Area: Giurisprudenza
Massima

La nomina di una nuova commissione si impone solo quando nel giudizio di cognizione siano accertati vizi nella sua composizione o quando il suo operato ne denoti l’inadeguatezza.

Contenuto sentenza

06909/2024 REG.PROV.COLL.

01732/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in ottemperanza iscritto al numero di registro generale 1732 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Federico Sorrentino, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;

contro

Università degli studi di Napoli “Parthenope”, in persona del rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Principessa Clotilde 2;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via degli Avignonesi 5;

per l’ottemperanza

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. VII n. –OMISSIS-

Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli studi di Napoli “Parthenope” e di -OMISSIS-;

Viste le memorie e tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2024 il consigliere OMISSIS e uditi per le parti gli avvocati OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La ricorrente indicata in intestazione agisce per l’ottemperanza della sentenza di questa sezione i cui estremi sono parimenti sopra indicati, di annullamento degli atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario), per un posto di professore di I fascia nel settore concorsuale 12/C1 e settore scientifico-disciplinare IUS/08 – diritto costituzionale, indetta dalla resistente Università degli studi di Napoli Parthenope con decreto rettorale n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-.

2. All’esito della selezione concorsuale era stata dichiarata vincitrice l’odierna controinteressata, professoressa -OMISSIS-, associata presso lo stesso ateneo resistente, in ragione del maggiore punteggio finale conseguito, 85, contro i 64 ottenuti dalla professoressa -OMISSIS-, docente di prima fascia presso l’Università degli studi di -OMISSIS-.

3. In accoglimento parziale del ricorso di quest’ultima gli atti della procedura selettiva sono stati annullati nella parte concernente i criteri di valutazione dei curricula dei candidati. Per quanto di specifico interesse ai fini del presente giudizio di ottemperanza, sono stati giudicati illegittimi i criteri di valutazione previsti dalla commissione nella parte concernente i profili scientifici dei candidati, perché limitati alle sole pubblicazioni presentate e non già all’intera produzione scientifica. Il giudicato ha pertanto ordinato alla commissione di riformulare i criteri nel senso di comprendere anche quest’ultima.

4. All’esito dell’attività di esecuzione del giudicato (avviata con decreto del rettore n. -OMISSIS- del -OMISSIS-) è stata tuttavia confermata vincitrice la professoressa -OMISSIS-, in ragione del punteggio di 79, contro 67 a favore della ricorrente, donde la presente azione in ottemperanza di quest’ultima.

5. Con essa si deducono due profili di violazione del giudicato: in primo luogo perché l’attività esecutiva è stata svolta dalla stessa commissione autrice degli atti annullati all’esito del giudizio di cognizione; ed inoltre perché non sarebbe stata adeguatamente valutata l’intera produzione scientifica dei candidati.

6. Resistono al ricorso l’ateneo e la controinteressata.

DIRITTO

1. Con un primo profilo di violazione del giudicato dedotto consiste nel fatto che per la rivalutazione dei profili dei candidati non è stata nominata una nuova commissione d’esame. Si sostiene al riguardo che la nomina di una nuova commissione sarebbe stata necessaria per eseguire correttamente la pronuncia di annullamento dei criteri di valutazione dei candidati fissati dall’organo concorsuale nominato dall’ateneo resistente e per porre le condizioni per un giudizio imparziale. Nel caso di specie queste condizioni sarebbero in tesi mancate, dal momento che l’originaria commissione «già conosceva le due candidate, i titoli da loro posseduti e l’esito della procedura annullata».

2. Un secondo ordine di censure di violazione o elusione del giudicato concerne i criteri di valutazione dei candidati. Si premette che l’esatta ottemperanza avrebbe richiesto di valutare «l’intera produzione scientifica dei diversi candidati e non soltanto le 15 pubblicazioni presentate» sotto i profili dell’originalità e innovatività, della congruenza con il settore disciplinare, della rilevanza della collocazione editoriale delle pubblicazioni e della loro diffusione presso la comunità scientifica. In contrasto con le ragioni a base dell’annullamento all’esito del giudizio di cognizione, in sede di riesercizio del potere è stato invece confermato il «ruolo decisivo» nell’attribuzione dei punteggi, con il fattore ponderale di 50 punti sui 100 massimi, mentre per l’intera produzione scientifica è stato introdotto un autonomo criterio, con punteggio massimo di 9. Con la sola eccezione della continuità temporale a quest’ultima non sono tuttavia stati estesi i sopra menzionati profili sulla cui base condurre la valutazione. L’esito conclusivo della valutazione sulla base della sostanziale conferma dei criteri di valutazione annullati in sede di cognizione, con la nuova prevalenza riconosciuta alla controinteressata, si porrebbe dunque in elusione del giudicato.

3. Previa dichiarazione di nullità degli atti di riesercizio del potere in esecuzione del giudicato, viene dunque chiesto che la definizione dei criteri e la valutazione dei candidati sia affidata ad una nuova e diversa commissione; e che sia indicato a questa che il criterio di valutazione concernente la complessiva produzione scientifica «non sia disgiunto da quello relativo alle pubblicazioni presentate».

4. Le censure così sintetizzate sono infondate (si può dunque prescindere dall’esame dell’eccezione di improcedibilità ex adverso sollevata in ragione del fatto che non è stato impugnato il decreto rettorale di chiamata della controinteressata, n. -OMISSIS- del -OMISSIS-).

5. Con riguardo alla commissione di concorso, il giudicato non ne ha disposto la sostituzione. Ha per contro ordinato allo stesso organo di riformulare i criteri di valutazione e ciò esso ha fatto. In relazione alle censure in esame non è pertanto configurabile alcun profilo di violazione del giudicato. Tanto quest’ultimo quanto la successiva attività dell’ateneo resistente si conformano all’orientamento della giurisprudenza amministrativa che esclude ogni automatismo sul punto ed afferma invece che la nomina di una nuova commissione si impone solo quando nel giudizio di cognizione siano accertati vizi nella sua composizione o quando il suo operato ne denoti l’inadeguatezza (tra le altre, in questo senso: Cons. Stato, VI, 5 ottobre 2022, n. 8533).

6. Come sopra esposto, non è tuttavia questo il caso oggetto della presente controversia, in cui accertata l’erroneità dei criteri di valutazione in chiave conformativa è stato ordinato alla stessa commissione di riformularli e svolgere sulla base dei nuovi criteri la valutazione dei profili curriculari dei candidati. Non idoneo ad infirmare l’idoneità dell’organo concorsuale a svolgere in modo imparziale la propria attività di valutazione dei profili scientifici delle candidate è poi il fatto che la commissione nominata dall’ateneo resistente ne conoscesse già i titoli. Per stessa deduzione di parte ricorrente, giudicata fondata in sede di cognizione, a causa dell’illegittima fissazione dei criteri di attribuzione dei punteggi una valutazione complessiva della produzione scientifica di entrambe era mancata, per cui per questa parte non può essere ipotizzato alcun pregiudizio incidente in modo negativo sulle esigenze di selezione imparziale connaturate alla procedura di chiamata in contestazione. Al medesimo riguardo non viene nemmeno prospettata un’attitudine del criterio relativo alla produzione scientifica complessiva e dei sub-criteri ad essa relativi ad orientare l’attività di giudizio della commissione in favore della controinteressata.

7. Non sono ravvisabili profili di violazione o elusione del giudicato nemmeno con riguardo ai criteri di valutazione in questione. Come finora esposto, il giudicato ne ha accertato l’illegittimità nella parte in cui con essi non si era prevista alcuna valutazione dell’intera produzione scientifica dei candidati, ma solo quella delle pubblicazioni scientifiche presentate, in numero di 15. Nel rideterminarsi la commissione ha quindi introdotto un criterio concernente la produzione scientifica, articolato in due sub-criteri, afferenti alla pluralità delle problematiche trattate e all’intensità e continuità temporale, con previsione di un punteggio massimo di 9. Sono poi stati confermati i 50 massimi punti in origine assegnati alle pubblicazioni scientifiche presentate, già valutate in relazione all’originalità e innovatività, alla congruenza con il settore disciplinare, alla rilevanza della collocazione editoriale delle pubblicazioni e alla loro diffusione presso la comunità scientifica e continuità.

8. Tanto precisato, diversamente da quanto si assume a fondamento della domanda di ottemperanza, la sentenza non ha imposto una valutazione congiunta di produzione scientifica complessiva e delle pubblicazioni presentate, per cui anche sotto il profilo in questione non emergono profili di violazione del giudicato. Ha per contro giudicato illegittimo il fatto che il profilo scientifico dei candidati si fosse limitato alle sole pubblicazioni presentate, laddove la normativa interna d’ateneo, conforme a quella sovraordinata di matrice ministeriale (decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 4 agosto 2011, n. 344), richiedeva che fosse valutata anche la complessiva produzione scientifica ai fini dell’accesso alla prima fascia della docenza universitaria. Sul punto la sentenza ha così statuito: «non poteva essere omessa un’ulteriore valutazione della produzione scientifica complessiva dei candidati medesimi, sotto i profili sopra richiamati».

9. La conferma del peso delle quindici pubblicazioni presentate si palesa quindi come una delle legittime opzioni di scelta delle modalità di esecuzione del giudicato. Con essa è stato assicurato un giudizio adeguato sui profili scientifici delle candidate sulla base delle pubblicazioni che ciascuna di esse ha scelto di sottoporre all’esame della commissione di concorso. A ciò si è poi aggiunta un’ulteriore valutazione più ampia, concernente l’intera produzione scientifica, ragionevolmente limitata nel punteggio massimo per tenere conto anche dei titoli conseguiti nel corso della carriera accademica e dell’attività di docenza. In base ai sopra menzionati sub-criteri la valutazione della complessiva produzione scientifica si è inoltre svolta sulla base di aspetti che comunemente ne connotano la qualità, ovvero l’ampiezza delle tematiche trattate, e la quantità, sotto i profili dell’intensità e della continuità temporale.

10. Pertanto, la parziale rinnovazione della procedura selettiva si è per un verso svolta in conformità al vincolo derivante dal giudicato di annullamento, che diversamente da quanto si suppone a fondamento della presente azione di ottemperanza non imponeva di valutare in modo congiunto le pubblicazioni presentate con l’intera produzione scientifica; e per altro verso sulla base di opzioni legittimi riconducibili alla discrezionalità da esso residuata in capo alla commissione di concorso.

11. Il ricorso in ottemperanza deve quindi essere respinto. La natura delle questioni controverse giustifica nondimeno la compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere, Estensore

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato il 1° agosto 2024