TAR Sardegna, Sez. I, 13 agosto 2024, n. 603

Per la valutazione dei titoli e dei curricula professionali la Commissione può applicare regole elastiche

Data Documento: 2024-08-13
Autorità Emanante: TAR Sardegna
Area: Giurisprudenza
Massima

È vero che la valutazione dei titoli e dei curricula professionali da parte della Commissione giudicatrice rappresenta espressione di discrezionalità tecnica, di talché, nel formulare il giudizio tecnico sui titoli posseduti dal candidato, l’Amministrazione è chiamata ad applicare regole elastiche, contrassegnate da un fisiologico margine di opinabilità (cd. concetti giuridici indeterminati). E ciò in quanto, nell’attribuire i punteggi relativi a titoli, esperienze lavorative, curricula, pubblicazioni, attività d’insegnamento ecc., l’Amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco (es. accertamento dell’altezza di un determinato candidato o del grado alcolico di una determinata sostanza), ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità.

Contenuto sentenza

00603/2024 REG.PROV.COLL.

00667/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 667 del 2023, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. OMISSIS in Cagliari, via San Lucifero 56;

contro

Università degli Studi di Cagliari, Commissione giudicatrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Dante, 23;

nei confronti

OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento:

I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

– del Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari n. repertorio 954/2023 del 28 luglio 2023, pubblicato il 31 luglio 2023, di approvazione degli atti della selezione pubblica per il reclutamento di un/una ricercatore/ricercatrice tdb, Dipartimento di Scienze biomediche, settore concorsuale 05/E3 (profilo SSD BIO/12) (D.R. 1181/2022) – codice selezione rtdb_39D_1222_05/E3;

– “per quanto occorresse”, dei verbali della commissione giudicatrice della predetta procedura: dell’8 giugno 2023 (verbale della prima seduta), unitamente ai suoi allegati; del 19 giugno 2023 (verbale della seconda seduta), unitamente ai suoi allegati; del 19 giugno 2023 (verbale della terza seduta), unitamente ai suoi allegati; dell’11 luglio 2023 (verbale della quarta seduta), unitamente ai suoi allegati ed alla relazione finale;

– in subordine, anche del bando relativo alla selezione di cui sopra, emanato dall’Università degli Studi di Cagliari, approvato con Decreto del medesimo Rettore repertorio 1181/2022 del 23 dicembre 2022 e dell’allegato A al verbale della prima seduta della sopra indicata commissione;

II) per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla controinteressata OMISSIS Isabella il 12.10.2023:

– dell’allegato “B” al verbale della seconda seduta del 19 giugno 2023 relativamente ai titoli valutabili riferiti al dott. OMISSIS e alla dott.ssa OMISSIS;

– dell’allegato “D” al verbale della terza seduta del 19 giugno 2023 relativamente alla scheda di attribuzione del punteggio per i titoli e le pubblicazioni del dott. OMISSIS e alla scheda di attribuzione del punteggio per i titoli e le pubblicazioni della dott.ssa OMISSIS;

– del verbale della quarta seduta dell’11 luglio 2023 e della relazione finale, nella parte in cui si assegna alla dott.ssa OMISSIS il punteggio di 79,5 punti anziché 82,7 e al dott. OMISSIS il punteggio di 78,3 anziché 74,8.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Cagliari, con la Commissione giudicatrice, e della sig.ra OMISSIS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 aprile 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il dott. OMISSIS, odierno ricorrente, ha partecipato alla selezione pubblica indetta dall’Università degli Studi di Cagliari per il reclutamento di “un/una ricercatore/ricercatrice tdb, Dipartimento di Scienze biomediche, settore concorsuale 05/E3 (profilo SSD BIO/12) (D.R. 1181/2022) – codice selezione rtdb_39D_1222_05/E3”, classificandosi al secondo posto in graduatoria con 78,3 punti (di cui 29 per titoli e 49,3 per le pubblicazioni), dietro la dott.ssa OMISSIS, vincitrice con il punteggio di 79,5 (di cui 27 per titoli e 52,5 per le pubblicazioni).

1.1. Con l’odierno gravame il ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe, tra cui, in particolare, il decreto rettorale con il quale sono stati approvati gli atti della procedura e la dott.ssa OMISSIS, odierna controinteressata, è stata dichiarata vincitrice della selezione.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.

1) “Con riferimento alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni del ricorrente: violazione degli artt. 4, 7 e 8 del bando emanato dall’Università degli Studi di Cagliari approvato con Decreto del medesimo Rettore repertorio 1181/2022 del 23 dicembre 2022, nonché dell’allegato A al verbale della prima seduta della commissione dell’otto giugno 2023. Violazione degli articoli 2 e 3 del Decreto Ministeriale 25 maggio 2011 n. 243. Violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta”.

Secondo il ricorrente la Commissione non avrebbe assegnato il corretto punteggio con riferimento ai titoli da lui prodotti, per i quali si è visto assegnare 3,5 punti in luogo dei 4 punti a suo dire spettantigli, così come emergerebbe dall’allegato B al verbale della seconda seduta.

In particolare, l’esponente sostiene che per i titoli di cui alla lettera g) (“Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi”) dell’Allegato “A” al verbale della prima seduta avrebbe dovuto ottenere 1 punto per ognuna delle 3 partecipazioni a gruppi internazionali e 0,5 punti per ciascuna delle 2 partecipazioni a gruppi nazionali, per un totale dunque di 4 punti. La Commissione, invece, gli ha assegnato solo 3,5 punti, senza specificare il punteggio specifico ottenuto per ciascun titolo.

La Commissione, inoltre, non avrebbe preso in considerazione i titoli di cui alla lett. l) (“Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca”) dell’Allegato “A” al verbale della prima seduta, per i quali era prevista l’attribuzione di massimo 4,5 punti, di cui 2 punti per ogni premio e riconoscimento internazionale e 1,5 punti per ogni premio e riconoscimento nazionale.

In relazione a tali titoli la Commissione ha ritenuto valutabile solo il premio internazionale “2017. Awarded Academy’s Distinguished abstract. American Association Clinical Chemistry (AACC) San Diego (USA). Urinary metabolome in autistic children and in their unaffected siblings: preliminary data on the role of oxidative stress and gut dysbiosis. AACC 2017 Autori: OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS”, attribuendogli il massimo punteggio di 2 punti.

Non è stato invece ritenuto valutabile, tra gli altri, il premio internazionale ottenuto nel 2016 dal ricorrente, denominato “Awarded Outstanding abstract in the 2016 Mass Spectrometry and separation sciences Division Abstract Competition. American Association Clinical Chemistry (AACC) Philadelphia (USA). Primary Human Cytomegalovirus (HCMV) Infection in Pregnancy: Unrevealing the Metabolic Network”, analogo a quello conseguito nell’anno 2017 che, come sopra evidenziato, la Commissione aveva valutato meritevole del punteggio massimo di 2 punti (oltretutto conferito dalla stessa associazione – American Association Clinical Chemistry – “AACC” – nell’ambito del congresso considerato il più importante a livello mondiale per biochimici clinici, svoltosi nell’anno 2017 a San Diego e nell’anno 2016 a Philadelphia).

Il ricorrente, dunque, sostiene che avrebbe dovuto ricevere 2 punti anche per il premio conseguito a Philadelphia e ciò sarebbe stato sufficiente per superare la controinteressata in graduatoria e vincere la selezione.

Lamenta poi il ricorrente che la Commissione non ha ritenuto valutabile alcun premio nazionale tra quelli da lui indicati. In particolare, non è stato considerato, ai fini dell’assegnazione di 1,5 punti (punteggio anch’esso da solo sufficiente per ribaltare l’esito della selezione), il premio nazionale per la “Analisi Metabolomica dell’Arresto Cardiaco da Asfissia Meccanica Violenta su Modello Animale”, ottenuto dal ricorrente nell’ambito del 43° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni tenutosi a Verona il 20 Settembre 2018.

Espone, ancora, il ricorrente che i medesimi vizi sussisterebbero anche con riguardo alla valutazione delle sue pubblicazioni.

In particolare, la Commissione avrebbe errato nella valutazione della pubblicazione n. 10 (“OMISSIS, OMISSIS. Renal Disorders in pregnancy. Journal of Laboratory and Precision Medicine 2020. Codice DOI: 10.21037/jlpm.2020.02.04”), che ha ricevuto 0 punti in relazione al criterio I (“Originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica”) dell’Allegato “A” al verbale della prima seduta, per il quale a suo dire avrebbe dovuto invece ottenere un punteggio, anche minimo, ma comunque superiore a 0.

La stessa pubblicazione, peraltro, avendo ottenuto un punteggio di 0,5 in relazione al criterio II (“Congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate”), per cui è previsto un punteggio massimo di 1,5 punti, sarebbe stata valutata erroneamente dall’Amministrazione anche quale pubblicazione scarsamente congrua con il settore della Biochimica clinica. Ciò in quanto, secondo il ricorrente, si tratta di una pubblicazione di biochimica clinica in un giornale di biochimica clinica, come tale perfettamente congruente con il settore per il quale è stata bandita la selezione, in guida da meritare il punteggio massimo di 1,5 e non 0,5 punti, come avvenuto nella specie.

Il ricorrente, inoltre, lamenta che la stessa pubblicazione ha ricevuto 0 punti anche con riferimento al criterio III (“Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica”), per cui è previsto un punteggio massimo di 1 punto per ogni pubblicazione, nonostante la presenza di una citazione internazionale all’interno della stessa.

Il ricorrente, infine, lamenta che il provvedimento impugnato sarebbe stato emesso in violazione delle norme della lex specialis relative alla valutazione dei titoli, in particolare degli artt. 4, 7 e 8 del bando e dell’allegato A al verbale della prima seduta della commissione dell’8.6.2023, nonché del Decreto Ministeriale 25 maggio 2011 n. 243, che all’art. 2, comma 1, stabilisce che le commissioni giudicatrici sono tenute ad effettuare una “motivata valutazione” dei titoli dei candidati, e dell’art. 3 della l. n. 241/1990, in ragione dell’assenza di motivazione.

2) “Con riferimento alla valutazione dei titoli della controinteressata: violazione degli artt. 4, 7 e 8 del bando emanato dall’Università degli Studi di Cagliari approvato con Decreto del medesimo Rettore repertorio 1181/2022 del 23 dicembre 2022, nonché dell’allegato A al verbale della prima seduta della commissione dell’otto giugno 2023. Violazione dell’art. 2 del Decreto Ministeriale 25 maggio 2011 n. 243. Violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta”.

Il ricorrente contesta la valutazione espressa dalla Commissione con riferimento ai titoli presentati dalla controinteressata.

Le doglianze, con riguardo ai titoli di cui alla lett. g) dell’allegato “A” al verbale della prima seduta (“Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi”), si appuntano in particolare sulle collaborazioni ad alcuni lavori pubblicati dalla dott.ssa OMISSIS, che secondo il ricorrente nulla avrebbero a che vedere con la tipologia di titoli presi in considerazione (trattandosi appunto di pubblicazioni), senza peraltro che la controinteressata abbia in alcun modo provato di avere organizzato, diretto e/o coordinato gruppi di ricerca nazionali e internazionali, né di aver partecipato agli stessi.

Al riguardo, il ricorrente lamenta che la Commissione non solo ha ritenuto valutabili le predette collaborazioni, ma le ha anche considerate meritevoli, senza alcuna motivazione, del punteggio massimo di 5 punti.

La valutazione operata dall’Amministrazione, oltre ad essere priva di motivazione, si porrebbe in contrasto con le regole che la stessa Commissione si era data, che prevedevano la suddivisione dei predetti 5 punti nel seguente modo: 2 punti “per ogni organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca internazionali”; 1,5 punti “per ogni organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali”; 1 punto “per ogni partecipazione a gruppi di ricerca internazionali”; 0,5 punti “per ogni partecipazione a gruppi di ricerca nazionali”.

Ciò in quanto le semplici collaborazioni, nell’ambito delle pubblicazioni, non potevano essere considerate equivalenti alle attività di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca internazionali e nazionali né alla partecipazione a tali gruppi. Del resto, soggiunge il ricorrente, anche la terza partecipante alla selezione di cui trattasi (dott.ssa OMISSIS) ha dichiarato, ai fini della valutazione dei titoli di cui alla lett. g) dell’allegato A al verbale della prima seduta, di avere svolto collaborazioni simili a quelle della controinteressata, ma tali attività non sono state ritenute meritevoli di alcun punteggio.

La Commissione avrebbe attribuito i predetti punteggi senza specificare, all’interno della griglia di valutazione, la loro distribuzione nell’ambito delle sottovoci individuate, così impedendo di comprendere l’iter logico che ha condotto alla attribuzione dei punti ai candidati.

Il ricorrente, dunque, chiede l’annullamento del Decreto rettorale del 28 luglio 2023, di approvazione degli atti della selezione pubblica de qua, nonché dei verbali delle sedute della commissione giudicatrice con i rispettivi allegati, ed insta per la conseguente rivalutazione dei titoli e delle pubblicazioni sopra indicati.

3) “In via subordinata. Illegittimità delle norme del bando a causa della mancata valutazione del curriculum di ciascun candidato. Violazione dell’art. 2 del Decreto Ministeriale 25 maggio 2011 n. 243”.

Il ricorrente, in via subordinata, impugna tutte le norme del bando relativo alla procedura in questione, nella parte in cui non prevedono la valutazione e l’attribuzione del conseguente punteggio per il curriculum di ciascun candidato, nonostante la previsione in tal senso dell’art. 2 del DM n. 243/2011.

Al riguardo, il ricorrente impugna altresì l’art. 7 del predetto bando, secondo il quale “Nel caso in cui i candidati siano in numero pari o superiore a sette per ogni posto messo a concorso, la Commissione giudicatrice effettuerà una valutazione preliminare dei candidati, utilizzando i criteri indicati nel D.M. 25.05.2011, n. 243, che si concluderà con un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato o di specializzazione”, laddove interpretato nel senso di consentire alla commissione di non valutare il curriculum di ciascun candidato in presenza, come nel caso di specie, di meno di sette candidati, disapplicando dunque il ridetto art. 2 del D.M. n. 243/2011.

Il ricorrente deduce, sul punto, che la commissione, dal confronto tra il curriculum del ricorrente e quello della controinteressata, non avrebbe potuto non rilevare che solo il primo è in possesso della necessaria esperienza in materia di metabolomica e di utilizzo dei metodi di spettroscopia di risonanza magnetica nucleare e di spettrometria di massa, richiesta per lo svolgimento dell’attività di ricerca per cui è causa (come specificato nella scheda 13 allegata al bando), con tutto ciò che ne sarebbe conseguito in termini di punteggio da attribuire ai concorrenti.

1.1.1. Il ricorrente chiede, dunque, l’annullamento degli atti impugnati, con la conseguente sua dichiarazione quale vincitore della selezione e, in subordine, l’annullamento del bando con la conseguente riedizione della procedura al fine di ottenere la valutazione dei curricula di ogni candidato e l’assegnazione dei relativi punteggi.

1.2. Si è costituita in giudizio l’intimata Università per resistere al ricorso.

1.3. Si è costituita la controinteressata, la quale, oltre a chiedere la reiezione del ricorso, ha spiegato ricorso incidentale al fine, da un lato, di contestare la assegnazione di alcuni punteggi al ricorrente principale e, dall’altro, di contestare la mancata attribuzione di altri punteggi in proprio favore.

Con il ricorso incidentale sono dedotte le seguenti censure:

1) «Violazione della lex specialis in relazione all’allegato “A” al verbale della prima seduta della Commissione giudicatrice dell’8 giugno 2023 relativo ai criteri per l’attribuzione del punteggio ai titoli e alle pubblicazioni con riferimento alla lettera a) “Contratto per ricercatore a tempo determinato”»: la controinteressata evidenzia che il primo criterio stabilito alla lettera a) dell’allegato “A” al verbale della prima seduta riguarda il titolo “Contratto di ricercatore a tempo determinato (in rapporto al servizio prestato)”, per cui è prevista l’attribuzione di 2 punti per ogni anno di contratto, se espletato nel settore scientifico disciplinare (SSD) concorsuale (ossia SSD BIO/12) e di 0,5 punti per ogni anno in altro SSD, per un massimo di 6 punti; il dott. OMISSIS ha dichiarato di aver svolto un contratto di ricerca biennale nel diverso SSD MED/46, con la conseguenza che la Commissione avrebbe dovuto assegnargli in totale 1 punto (0,5 per ogni anno di contratto) anziché 4, come avvenuto nella fattispecie; al dott. OMISSIS sarebbero stati dunque assegnati 3 punti in più rispetto a quelli attribuibili in applicazione dei predetti criteri;

2) «Violazione della lex specialis in relazione all’allegato “A” al verbale della prima seduta della Commissione giudicatrice dell’8 giugno 2023 relativo ai criteri per l’attribuzione del punteggio ai titoli e alle pubblicazioni con riferimento alla lettera g) “organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi”»: in relazione ai titoli dichiarati dal dott. OMISSIS nell’ambito dell’attività di “organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi” la Commissione avrebbe erroneamente assegnato il punteggio totale di 3,5 punti, mentre avrebbe dovuto assegnare solo 3 punti sulla base dei criteri prestabiliti nel ridetto allegato A;

3) «Violazione della lex specialis in relazione all’allegato “A” al verbale della prima seduta della Commissione giudicatrice dell’8 giugno 2023 relativo ai criteri per l’attribuzione del punteggio ai titoli e alle pubblicazioni con riferimento alla lettera c) “attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero”»: relativamente all’attività didattica svolta in Italia o all’estero la Commissione non ha valutato gli ulteriori corsi di tutoraggio dichiarati dalla controinteressata e allegati alla domanda, che invece avrebbero dovuto essere valutati giacché nel bando e nei criteri di assegnazione dei punteggi si parla genericamente di “corsi”, senza distinguere tra corsi di lezioni frontali e corsi di tutoraggio; alla controinteressata, quindi, avrebbero dovuto essere assegnati ulteriori 3 punti (1,5 punti per ciascun corso di tutoraggio);

4) «Violazione della lex specialis in relazione all’allegato “A” al verbale della prima seduta della Commissione giudicatrice dell’8 giugno 2023 relativo ai criteri per l’attribuzione del punteggio ai titoli e alle pubblicazioni con riferimento alla valutazione delle pubblicazioni sulla base del criterio III (rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica)»: la controinteressata lamenta di non aver ricevuto alcun punteggio in relazione al criterio III per la sua pubblicazione n. 1 (“L’Imperio, OMISSIS; OMISSIS; OMISSIS; OMISSIS; OMISSIS; OMISSIS; OMISSIS; OMISSIS; et al. Spatially Resolved Molecular Approaches for the Characterisation of Non-Invasive Follicular Tumours with Papillary-like Features (NIFTPs). Int. J. Mol. Sci. 2023,24, 2567. https://doi.org/10.3390/ijms24032567”), evidenziando che la rilevanza scientifica della rivista “Internazional Journal of Molecular Sciences” si può evincere dall’impact factor della stessa rivista; a suo dire, quindi, la Commissione avrebbe dovuto assegnarle tra 0,2 e 0,3 punti, senza che possa rilevare in senso contrario l’assenza di citazioni, perché l’articolo de quo è stato accettato dalla rivista in data 24 gennaio 2023 e pubblicato on line il 29 gennaio 2023, ossia un giorno prima che la controinteressata presentasse la domanda di partecipazione alla selezione.

1.5. Alla camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.

1.6. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno ribadito le proprie difese con memorie e repliche.

1.6.1. Il ricorrente principale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso incidentale in quanto: i) la rideterminazione del punteggio non sarebbe sufficiente a consentire alla controinteressata di superare in graduatoria il ricorrente principale; ii) nel processo amministrativo non è ammessa la domanda riconvenzionale da parte del controinteressato, in assenza di giurisdizione esclusiva; iii) non è stato impugnato il provvedimento finale, ossia il Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari n. 954/2023 del 28 luglio 2023, pubblicato il 31 luglio 2023, di approvazione degli atti della selezione per cui è causa.

1.6.2. La controinteressata ha chiesto la rimessione in termini in relazione alla memoria del 18 marzo 2024, depositata tardivamente per errore scusabile.

1.7. Alla pubblica udienza del giorno 16 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Preliminarmente, va accolta l’istanza di rimessione in termini presentata dalla controinteressata in relazione al deposito della memoria del 18 marzo 2024.

Dalla documentazione prodotta in giudizio, infatti, si evince che la mancata allegazione del Modulo PAT contenente la memoria difensiva (compilato e sottoscritto digitalmente alle ore 18.26 del 15 marzo 2024) alla PEC trasmessa (alle ore 18.32 del 15 marzo 2024) all’indirizzo “ca_pat_deposito@pec.ga-cert.it” ai fini del deposito della memoria è dipeso da un mero errore materiale che può ritenersi scusabile a fronte della chiara volontà di depositare nei termini la memoria predetta.

3. Ancora in via preliminare, vanno respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso incidentale sollevate dal ricorrente principale.

3.1. Il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata è infatti preordinato a paralizzare la possibilità di accoglimento del ricorso principale e a neutralizzare gli effetti derivanti da una sua eventuale fondatezza, lasciando immutato il medesimo assetto di interessi garantito dal provvedimento oggetto d’impugnazione.

Non può dunque sostenersi ex ante, ossia prima di esaminare le censure dedotte, che il ricorso incidentale non sarebbe comunque idoneo a privare di interesse il ricorso principale.

Inoltre, poiché la controinteressata non propone una domanda riconvenzionale, ma contesta, con censure analoghe a quelle mosse dal ricorrente principale, le valutazioni operate dalla commissione e i punteggi da essa attribuiti in relazione ad alcuni criteri, non risulta pertinente l’ulteriore eccezione secondo cui non sarebbe ammessa la domanda riconvenzionale.

Infine, anche l’eccezione che fa leva sulla mancata impugnazione del provvedimento principale da parte della controinteressata è priva di pregio, perché la dott.ssa OMISSIS ha interesse a lasciare immutato l’assetto di interessi determinato dalla graduatoria finale, ad essa favorevole.

4. Nel merito, il ricorso principale e il ricorso incidentale sono entrambi fondati in parte, nei sensi e nei limiti che di seguito si espongono.

Occorre dunque muovere dall’esame del ricorso principale, tenuto conto che il ricorso incidentale non è diretto a rendere inammissibile l’impugnativa facendone venir meno l’interesse, ma è finalizzato a mantenere invariate le posizioni dei candidati nella graduatoria della selezione.

4.1. Per quanto qui di interesse, vale premettere che secondo le previsioni del bando (art. 7) la Commissione giudicatrice aveva a disposizione 100 punti, di cui 40 punti per i titoli e 60 per le pubblicazioni, e doveva procedere, in base ai criteri predeterminati, alla attribuzione dei punteggi ai titoli e alle pubblicazioni dei candidati.

In particolare, allo stesso art. 7, è previsto che “Supereranno la selezione i candidati che avranno riportato un punteggio totale pari o superiore a 50 punti. Al termine dei lavori la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, designa il vincitore/la vincitrice della selezione. La Commissione redige un verbale apposito per ogni riunione, ne fanno parte integrante e necessaria i giudizi/punteggi espressi su ciascun candidato/candidata, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti […]”.

Con il verbale della prima seduta dell’8 giugno 2023 la Commissione ha stabilito i criteri di ripartizione del punteggio, secondo quanto riportato nell’allegato A allo stesso verbale.

4.1.1. Nell’Allegato A i 40 punti attribuibili per i titoli sono così ripartiti:

a) “Contratto di ricercatore a tempo determinato (in rapporto al servizio prestato)”: max 6 punti (2 punti per ogni anno nel SSD concorsuale; 0,5 punti per ogni anno in altro SSD);

b) “Dottorato di ricerca/Diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all’estero”: max 3 punti (3 se attinente, 1 se non attinente);

c) “Attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero”: max 6,5 punti (2,5 per ogni corso svolto all’estero; 1,5 per ogni corso svolto in Italia);

d) “Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri”: max 6,5 punti (0,25 per ogni mese presso istituti stranieri; 0,20 per ogni mese presso istituti italiani);

e) “Svolgimento di attività in campo clinico (relativamente a quei settori concorsuali in cui sono richieste tali specifiche competenze)”: max 3 punti (1 punto per ogni anno);

f) “Realizzazione di attività progettuale (relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista)”: max 0 punti (0 punti per ogni attività progettuale);

g) “Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi”: max 5 punti (2 punti per ogni organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca internazionali; 1,5 punti per ogni organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali; 1 punto per ogni partecipazione a gruppi di ricerca internazionali; 0,5 punti per ogni partecipazione a gruppi di ricerca nazionali);

h) “Titolarità di brevetti (relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista)”: max 1 punto (0,5 per ogni brevetto);

i) “Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali”: max 3,5 punti (1,5 punti per ogni partecipazione a congressi e convegni internazionali; 1 punto per ogni partecipazione a congressi e convegni nazionali);

l) “Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca”: max 4,5 punti (2 punti per ogni premio o riconoscimento internazionale; 1,5 per ogni premio o riconoscimento nazionale);

m) “Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Boardinternazionali (relativamente a quei settori concorsuali nei quali è previsto)”: max 1 punto.

4.1.2. Quanto alla ripartizione dei 60 punti previsti per le pubblicazioni (con la precisazione che “come previsto dall’art. 4 del bando di selezione, le pubblicazioni saranno valutate solo in un numero massimo di 12”) la Commissione ha individuato i seguenti criteri:

I) “Originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica”: per ogni pubblicazione max punti 1;

II) “Congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate”: per ogni pubblicazione max punti 1,5;

III) “Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica”: per ogni pubblicazione max punti 1;

IV) “Apporto individuale del/della candidato/a, nel caso di partecipazione del/della medesimo/a a lavori in collaborazione, determinato analiticamente, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento”: per ogni pubblicazione max punti 1,5;

A chiusura della Tabella di cui al ridetto Allegato A, inoltre, si prevede che “per la tesi di Dottorato/Specializzazione medica il punteggio verrà assegnato sulla base dei criteri I) e II)”.

5. Ciò premesso, e principiando dal primo motivo, il ricorrente censura la mancata attribuzione di vari punti per alcune tipologie di titoli, nonché la valutazione di una sua pubblicazione, e comunque contesta alla Commissione di non avere adeguatamente motivato le valutazioni da essa effettuate.

Come visto sopra, l’esponente lamenta di avere conseguito solo 3,5 punti, anziché 4, con riferimento ai titoli di cui alla lett. g) (“Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi”).

Si duole, inoltre, in relazione ai titoli di cui alla lett. l) (“Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca”), della immotivata mancata attribuzione – in aggiunta ai 2 punti conseguiti – di ulteriori 2 punti per un premio internazionale a suo dire ottenuto nel 2016 e della mancata valutazione di un premio nazionale da lui indicato, meritevole di 1,5 punti.

Sotto diverso profilo, poi, il ricorrente, con riguardo alla valutazione delle pubblicazioni, censura l’errata e carente motivazione circa la valutazione della sua pubblicazione n. 10, sia per la mancata attribuzione di alcun punteggio per i criteri n. I (“originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica”) e n. III (“Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della comunità scientifica”), sia perché valutata scarsamente congrua con il settore per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate (criterio n. II, per il quale ha ottenuto 0,5 punti).

5.1. I primi due profili di censura sono meritevoli di accoglimento.

5.1.1. Con riguardo al primo profilo, concernente la valutazione dei titoli di cui alla lett. g) della Tabella A, il Collegio osserva che dall’Allegato D al verbale della terza seduta (doc. 4 del ricorrente) risulta l’assegnazione al ricorrente di 3,5 punti complessivi per i cinque titoli ritenuti valutabili dalla Commissione nella precedente seduta (v. Allegato B al verbale sub doc. 3 del ricorrente), senza tuttavia che venga in alcun modo specificato, all’interno della relativa griglia sottostante, il punteggio specifico ottenuto per ciascuno dei sottocriteri, dei quali è rimasto “in bianco” lo spazio appositamente riservato nei rispettivi righi.

Ne consegue l’assoluta impossibilità di comprendere l’iter logico seguito dalla Commissione per l’attribuzione del punteggio in questione.

È vero che la valutazione dei titoli e dei curricula professionali da parte della Commissione giudicatrice rappresenta espressione di discrezionalità tecnica, di talché, nel formulare il giudizio tecnico sui titoli posseduti dal candidato, l’Amministrazione è chiamata ad applicare regole elastiche, contrassegnate da un fisiologico margine di opinabilità (cd. concetti giuridici indeterminati). E ciò in quanto, nell’attribuire i punteggi relativi a titoli, esperienze lavorative, curricula, pubblicazioni, attività d’insegnamento ecc., l’Amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco (es. accertamento dell’altezza di un determinato candidato o del grado alcolico di una determinata sostanza), ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità (ex multis, T.A.R., Napoli, Sez. V, 4.2.2022, n. 803).

Purtuttavia, nel caso in esame trova pianamente applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, quando i criteri predeterminati di valutazione siano analiticamente riferiti a categorie generali di titoli e, nell’ambito delle stesse, a specifiche sottocategorie, con indicazione di punteggi minimi e massimi attribuibili per ciascuna di esse, ed ai candidati sia data la possibilità di presentare un numero quantitativamente elevato di titoli, il voto numerico, per rendere sufficientemente esternato il processo di valutazione, non può essere limitato alla votazione complessiva attribuita per la categoria generale ovvero per le singole sottocategorie, ma deve essere necessariamente specificato con riferimento a ciascuno dei titoli presentati. Infatti, la mera assegnazione di un punteggio complessivo, in assenza di ulteriori specificazioni, non consente di stabilire quali, dei titoli prodotti dai candidati, siano stati in concreto valutati (e come), in quale ambito sottocategoriale essi siano stati inseriti e quale sia stato il punteggio per ciascuno di essi riconosciuto. Tali generiche indicazioni non consentono di ricostruire l’iter logico-giuridico effettivamente seguito dall’Amministrazione nella valutazione dei candidati e nell’espressione del giudizio finale sugli stessi (ex multis, cfr. Consiglio di Stato, Sez. I, 19.6.2023, n. 923).

5.1.2. È fondato, poi, anche il secondo profilo di censura, concernente la valutazione dei titoli di cui alla lett. l) della Tabella A.

Invero, dagli atti della procedura non si evincono affatto le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a ritenere non valutabili (e, quindi, non meritevoli di attribuzione di ulteriore punteggio) né il premio internazionale ottenuto dal dott. OMISSIS del 2016 (in tesi analogo a quello conseguito nel 2017, per il quale la Commissione ha attribuito 2 punti), né il premio nazionale dichiarato dal ricorrente.

Come chiarito dalla giurisprudenza, anche se le commissioni esaminatrici dispongono di ampia discrezionalità nella valutazione dei titoli e già nella stessa catalogazione e graduazione dei titoli valutabili (C.d.S., Sez. V, 26.8.2020, n. 5208; T.A.R. Valle d’Aosta, Sez. I, 3.8.2020, n. 31) e il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è ammesso nelle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero di loro non intellegibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste, ciò non esclude che nei limiti entro i quali è consentito al G.A. il sindacato di attendibilità su valutazioni tecniche, l’esclusione dei titoli può dirsi illegittima, ove non motivata dai commissari, riverberandosi tale illegittimità sulla complessiva valutazione dei titoli e sull’esito del giudizio finale, proprio come avvenuto nella specie (cfr. T.A.R., Lazio – Roma, Sez. III, 1.6.2020, n. 5779).

5.1.3. Per quanto appena detto, le valutazioni effettuate dall’Amministrazione con riferimento ai titoli relativi alla partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali e ai premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, non risultano adeguatamente motivate, in quanto da un lato non vengono indicati i punteggi attribuiti per ogni sotto criterio (essendo riportato nella griglia solo il punteggio complessivo per la categoria generale) e, d’altro lato, manca qualsivoglia motivazione circa la mancata valutazione di alcuni titoli (nella specie, alcuni premi dichiarati dal ricorrente e non inseriti dall’Amministrazione tra quelli valutabili).

5.2. Non coglie nel segno, invece, il terzo profilo di censura dedotto con il primo motivo, concernente la valutazione delle pubblicazioni del ricorrente (nello specifico, la pubblicazione n. 10).

Vengono in rilievo, infatti, valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione che sfuggono alle dedotte censure di difetto di motivazione, in quanto, come emerge dalle tabelle allegate ai verbali (v., in particolare, il verbale della terza seduta, sub doc. 4 del ricorrente), l’Amministrazione, per ognuna delle 12 pubblicazioni valutate, ha specificato i punteggi attribuiti per ciascuno dei quattro criteri predeterminati (in linea con quanto stabilito dall’art. 3 del D.M. n. 240/2010).

Come visto sopra, la Commissione ha così articolato i punteggi per ciascuna voce:

I) “Originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica”: Max punti 1;

II) “Congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate”: Max punti 1,5;

III) “Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica”: Max punti 1;

IV) “Apporto individuale del/della candidato/a, nel caso di partecipazione del/della medesimo/a a lavori in collaborazione, determinato analiticamente, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento”: Max punti 1,5.

Per ogni pubblicazione la Commissione ha assegnato il punteggio complessivo sommando i punti attribuiti in relazione a ciascuna delle predette voci; indi, ha stabilito il punteggio totale per le pubblicazioni attraverso la somma dei singoli punteggi conseguiti per ciascuna di esse.

Orbene, la lettura congiunta dei criteri prestabiliti e dei punteggi assegnati, ad avviso del Collegio, consente di ricostruire il giudizio della Commissione che, come già detto, si sostanzia in un giudizio tipicamente tecnico-discrezionale, per il quale questo giudice non rileva macroscopiche irrazionalità o incongruenze, né travisamenti di fatto, per alcuno dei criteri presi in considerazione.

A ciò si aggiunga, quanto al criterio III (“rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica”), che si tratta di criterio intellegibile, conosciuto e costantemente utilizzato in ambito accademico quale parametro di valutazione delle pubblicazioni (presente nel D.M. n. 243 del 2011 e nel Regolamento di Ateneo); esso, nei settori scientifico-disciplinari come quello all’esame, che non fanno riferimento a parametri bibliometrici, consente di tener conto del tipo di pubblicazione, della pubblicazione su collane scientifiche che assicurano normalmente il referaggio, del prestigio delle case editrici per il loro riconoscimento nella comunità scientifica e per la diffusione nazionale o internazionale e, per quanto riguarda gli articoli, della loro pubblicazione su riviste classificate in fascia “A” dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.

Per quanto detto, le censure riguardanti i punteggi ottenuti per le pubblicazioni vanno respinte.

6. Per le medesime ragioni già esposte in relazione al primo profilo di censura dedotto con il primo motivo (v. supra, sub par. 5.1.1) merita accoglimento anche il secondo motivo di ricorso, con il quale l’esponente contesta l’attribuzione del punteggio massimo di 5 punti alla controinteressata per i titoli di cui alla lett. g) (“organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi”).

Ciò in quanto, come detto sopra, la Commissione non ha in alcun modo specificato il punteggio attribuito per ogni sotto criterio prestabilito (cfr. verbale terza seduta, sub doc. 4 del ricorrente).

7. È infondato il terzo motivo.

Sul punto, il Collegio osserva che l’art. 7 del bando non esclude la valutazione nel suo complesso del curriculum vitae allegato dai partecipanti alla selezione.

La previsione in parola stabilisce infatti:

Nel caso in cui i candidati siano in numero pari o superiore a sette per ogni posto messo a concorso, la Commissione giudicatrice effettuerà una valutazione preliminare dei candidati, utilizzando i criteri indicati nel D.M. 25.05.2011, n. 243, che si concluderà con un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato o di specializzazione. A seguito della valutazione preliminare, saranno ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque in misura non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei”.

L’art. 7 del bando, dunque, non prevede alcuna limitazione in ordine alla valutazione del curriculum vitae prodotto dai partecipanti, ma si limita a prefigurare – nel caso in cui i candidati siano in numero pari o superiore a sette – un’ulteriore step procedurale consistente in una valutazione preliminare, dalla quale discende l’ammissione o meno alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica dei candidati più meritevoli.

Nella fattispecie i candidati erano solo quattro, sicché sono stati tutti ammessi alla discussione, senza lo svolgimento di alcuna valutazione preliminare.

Del resto, siffatta procedura è conforme a quella stabilita a monte dal legislatore, quale si evince dalla lettura congiunta dell’art. 2 del D.M. n. 243/2011 e dell’art. 24, comma 2, lettera c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Quest’ultima norma, in particolare, descrive la procedura de qua nei seguenti termini:

c) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l’ANVUR e il CUN; a seguito della valutazione preliminare, ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei; attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa; possibilità di prevedere un numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare”.

Tanto basta a concludere per l’infondatezza della censura.

8. Passando all’esame del ricorso incidentale, con il primo motivo la controinteressata lamenta la errata attribuzione di 4 punti in favore del ricorrente principale in relazione al criterio di cui alla lett. a) della Tabella A (“Contratto di ricercatore a tempo determinato (in rapporto al servizio prestato)”), per il quale è prevista l’attribuzione di 2 punti per ogni anno di contratto se espletato nel settore scientifico disciplinare (SSD) concorsuale (nella specie SSD BIO/12) e di 0,5 punti per ogni anno in altro SSD.

8.1. Il motivo è fondato.

Il dott. OMISSIS ha dichiarato di avere un contratto come ricercatore a tempo determinato di tipo A per il SSD MED/46.

La scheda n. 13 del bando, per quanto qui di interesse, individua nei seguenti termini il settore scientifico disciplinare per cui è causa: “SCHEDA N. 13 – Codice selezione rtdb_39D_1222_05/E3 Area scientifica 05 – Scienze biologiche Settore concorsuale 05/E3 – Biochimica clinica e biologia molecolare clinica Profilo (SSD) BIO/12 – Biochimica clinica e biologia molecolare clinica Dipartimento Scienze biomediche Lingua straniera Inglese. Attività di ricerca che il/la RTDB sarà chiamato/a a svolgere […]”.

Il contratto dichiarato dal ricorrente principale, quindi, riguarda un SSD diverso rispetto a quello concorsuale (SSD MED/46 anziché SSD BIO/12).

La ricorrente incidentale lamenta dunque l’erronea attribuzione di 4 punti al dott. OMISSIS, in quanto quest’ultimo avrebbe dovuto ottenere 0,5 punti (anziché 2, come avvenuto) per ogni anno di contratto (trattandosi di “altro SSD”) e quindi complessivamente 1 punto (0,5 x 2) anziché 4 (2 x 2).

La resistente, nella sua memoria difensiva, afferma che i punti assegnati al ricorrente principale con riferimento al contratto de quo sono corretti, giacché “i SSD si caratterizzano per essere talmente ampi quanto agli argomenti oggetto di studio, che è pacifico che uno stesso settore possa ricomprendere argomenti anche di altri settori”.

Tale assunto, tuttavia, non è condivisibile.

Il tenore testuale dell’allegato A, sul punto, è inequivocabile e non lascia margini a interpretazioni estensive. Ogni interpretazione diversa da quella strettamente letterale determinerebbe una situazione di incertezza applicativa, con il rischio di compromettere la par condicio tra i partecipanti alla procedura.

Il dott. OMISSIS, quindi, avrebbe dovuto ottenere solo 1 punto (0,5 per ogni anno di contratto) per avere svolto un contratto come ricercatore a tempo determinato di tipo A per il SSD MED/46 (scienze tecniche di medicina di Laboratorio presso l’università di Cagliari, svolto nel biennio 1.3.2019 – 26.3.2021), trattandosi, evidentemente, di SSD differente da quello concorsuale (BIO/12).

9. Con riguardo al secondo motivo del ricorso incidentale, con cui viene contestata l’attribuzione al dott. OMISSIS del punteggio per i titoli di cui alla lettera g) della Tabella A (“organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi”), valgono le medesime considerazioni già esposte con riferimento al primo motivo del ricorso principale (in particolare in relazione al primo profilo di censura).

Vengono in rilievo, infatti, valutazioni tecnico-discrezionali che, come già evidenziato sopra, non vengono dalla Commissione adeguatamente motivate, con la conseguente impossibilità di comprendere l’iter logico valutativo seguito dalla Commissione per la valutazione dei titoli in questione.

10. Il terzo motivo del ricorso incidentale, con cui la controinteressata lamenta la mancata valutazione dei corsi di tutoraggio da essa dichiarati, è infondato.

Al riguardo, è sufficiente rilevare che tra i titoli elencati nell’allegato A al verbale della prima seduta, alla lettera c), si fa riferimento alla “attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero”, distinguendo nell’ambito di essa (ai fini della attribuzione del punteggio) tra corsi svolti all’estero e corsi svolti in Italia.

È dunque evidente che in relazione al predetto titolo doveva essere valutata l’attività didattica e non il supporto alla didattica, che è la funzione caratteristica del tutoraggio.

Il tutoraggio, infatti, mira a correggere eventuali lacune pregresse degli studenti nelle conoscenze scientifiche di base e a fornire assistenza durante le attività formative e la preparazione degli esami, in ciò distinguendosi dall’attività didattica.

Correttamente, dunque, la Commissione non ha valutato le attività di tutoraggio dichiarate dalla controinteressata ai fini della attribuzione del punteggio per il criterio in questione (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 128/2023, ove viene decisa in senso analogo una questione similare, benché non perfettamente sovrapponibile).

La censura, pertanto, non può trovare accoglimento.

11. Infine, è infondato anche il quarto motivo del ricorso incidentale, per le stesse considerazioni già svolte sopra (par. 5.2), con riguardo alle censure mosse dal ricorrente principale (con il terzo profilo di censura dedotto con il primo motivo) avverso i punteggi attribuiti per le pubblicazioni.

Anche in questo caso si tratta di valutazioni che attengono alla discrezionalità tecnico-amministrativa della Commissione, in relazione alle quali, alla luce degli atti di causa, non si ravvisano nella specie ipotesi di travisamento, manifesta irragionevolezza o illogicità.

12. In conclusione, sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale vanno accolti in parte, come meglio specificato in motivazione, con il conseguente annullamento degli atti impugnati e l’ulteriore conseguenza, sotto il profilo dell’effetto conformativo della presente decisione, che l’Amministrazione dovrà procedere, previa nomina di una nuova commissione, alla rivalutazione e alla attribuzione dei punteggi al ricorrente e alla controinteressata nel rispetto dei rilievi sopra svolti, entro 60 giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.

12.1. Le spese del giudizio possono essere compensate integralmente tra le parti, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, li accoglie entrambi in parte, nei sensi, nei limiti, nei termini e per gli effetti indicati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere, Estensore

OMISSIS, Primo Referendario

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato il 13 agosto 2024