TAR Campania, Sez. II, 26 agosto 2024, n. 4695

La decadenza dalla qualità di studente universitario è disposta decorsi otto anni accademici senza aver sostenuto nessun esame

Data Documento: 2024-08-26
Autorità Emanante: TAR Campania
Area: Giurisprudenza
Massima

In base all’art. 149 del R.D. n. 1592 del 1933, la decadenza dalla qualità di studente universitario è disposta se l’Università accerta la sussistenza del decorso di otto anni accademici senza che l’interessato abbia sostenuto, anche con esito negativo, una prova d’esame del corrispondente piano di studi. Questo dato discende dal computo obiettivo di un’attività di studio che si svolge nell’ambito di un corso universitario, nonché dell’inerzia dello studente che si protragga per oltre otto anni accademici. Nel sistema così delineato dallo stesso art. 149 del R.D. n. 1592 del 1933, lo scopo sotteso alla decadenza risponde ad una essenziale esigenza didattica e culturale d’autoresponsabilità dello studente nel suo contatto sociale qualificato con l’Ateneo, per il corso accademico cui è stato ammesso. Invero, egli onerato, affinché conservi la propria carriera scolastica, ad un minimo di ragionevole continuità temporale tra le varie prove di esame del corso che frequenta, destinato a completarsi con la laurea.

Contenuto sentenza

04695/2024 REG.PROV.COLL.

04572/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4572 del 2023, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi Napoli Federico II, in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l’annullamento

– del provvedimento implicitamente richiamato su www.segrepass3.unina.it attraverso il portale UNINA.IT, con il quale si ha contezza della Fine Carriera Universitaria per Decadenza Anno Accademico 2022 disposto il 27 luglio 2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Napoli Federico II;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 luglio 2024 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente è uno studente fuori corso, iscritto dall’a.a. 1994-1995 alla Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli, Federico II, come studente lavoratore.

Durante il percorso universitario per il conseguimento della Laurea Triennale in Ingegneria Informatica, il ricorrente ha sostenuto con profitto nr. 25 esami, l’ultimo dei quali in data 30 giugno 2014.

In seguito, ha continuato a manifestare la propria volontà di proseguire gli studi, formalizzando ogni anno l’iscrizione e versando le tasse universitarie.

Ha, inoltre, tentato la prenotazione degli esami mancanti al conseguimento della laurea. In particolare, ciò è avvenuto nell’anno accademico 2019/2020 per l’esame di <Metodi Matematici per l’Ingegneria>, per sostenere il quale il ricorrente ha tentato la prenotazione che, tuttavia, non andava a buon fine, non avendo la Segreteria comunicato il titolare di cattedra).

In data 15.9.2021 il ricorrente ha prenotato nuovamente il suddetto esame per l’appello di ottobre 2021. Egli afferma di aver sostenuto l’esame, sebbene con esito negativo, avanti alla Commissione nominata per l’occasione.

Tuttavia, il ricorrente, nel predisporre il pagamento delle tasse dovute per l’anno accademico 2023-2024, collegandosi alla piattaforma telematica in data 25 agosto, si è avveduto che l’Ateneo aveva aggiornato lo storico del proprio fascicolo personale, attestando l’intervenuta decadenza dallo status di studente a partire dal 27 luglio.

Con il ricorso in trattazione, il ricorrente impugna il provvedimento di decadenza per i seguenti motivi:

1) violazione dell’art. 149, T.U. 31 agosto 1933, n. 1592, anche in relazione all’art. 21, 5° co., dello statuto dell’ateneo applicabile ratione temporis. (con D.R. n.2332 del 2.7.2014 e s.m.i.) eccesso di potere per difetto di istruttoria. L’Ateneo avrebbe violato l’art.149, T.U. 31 agosto 1933, n.1592, il quale prevede che gli studenti universitari, che “non sostengono esami per otto anni consecutivi, debbono rinnovare l’iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate”. Ad avviso del ricorrente la norma andrebbe interpretata nel senso che la semplice prenotazione di esami o anche l’esito negativo di una prova, denotando la partecipazione dello studente all’attività accademica, si configurino come atti idonei ad interrompere i termini decadenziali. L’Ateneo non ha tenuto conto del fatto che il ricorrente – dopo il superamento con profitto dell’ultimo esame in data 30 giugno 2014 – avesse prenotato l’esame di “Metodi Matematici in Ingegneria” per l’appello del 5.10.2021, sostenendolo sebbene con esito negativo. L’azione amministrativa sarebbe connotata dal vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, non essendo stata svolta alcuna indagine volta a verificare l’esistenza della prenotazione dell’esame di <Metodi Matematici per l’Ingegneria>, della nomina di un’apposita Commissione ed, infine, dell’espletamento della prova e della sua verbalizzazione.

2) Violazione art. 7 e 10-bis della legge n.241/1990 in quanto il provvedimento di decadenza, ove effettivamente emanato, è stato, in ogni caso, emanato senza la preventiva comunicazione all’interessato dell’avvio del relativo procedimento, nonché del susseguente preavviso di rigetto.

3) Violazione dell’art. 3 della legge n.241/1990 e dell’art. 21, 5°co, del D.R. n.2332 del 2.7.2014 e s.m.i (parte generale del regolamento didattico di ateneo), eccesso di potere sotto vari profili. Sotto il primo profilo, dagli atti impugnati non si comprendono i presupposti di fatto, che hanno indotto l’Università a disporre la decadenza, Dagli atti impugnati non si comprende la data in cui sarebbe intervenuta la decadenza, né si comprendono le modalità del calcolo effettuato, il dies a quo del computo effettuato ovvero se l’Università abbia considerato gli anni accademici o gli anni solari e le ragioni per le quali non abbia considerato la prenotazione all’esame di Metodi Matematici per l’Ingegneria e la documentata circostanza del sostenimento, con esito negativo, del detto esame avanti alla Commissione. Sotto altro profilo è stato violato l’art. 21, 5°co., cit che prevede l’obbligo di comunicare la decadenza allo studente a mezzo di posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo che ne attesti la ricezione.

Si è costituita l’Università, rappresentando preliminarmente, che, da ultimo, con nota Prot. 137109 del 06.11.2023, è stato fornito riscontro alla richiesta formulata da parte ricorrente del 31.08.2023 di rilascio della copia del verbale della seduta di esame Metodi Matematici per l’Ingegneria che dichiara di aver sostenuto con esito negativo il 05.10.2021 con la Prof.ssa Mallozzi Lina. A tale riguardo, non è stato fornito alcun documento al ricorrente in quanto, come espressamente dichiarato nella predetta nota, “non risulta agli atti di questo Ateneo alcun verbale relativo all’esame di “Metodi Matematici per l’Ingegneria” a nome della S.V.”, essendo emerso che il ricorrente non ha sostenuto alcuna prova di esame in Metodi Matematici, nemmeno con esito negativo. La Presidente della Commissione costituita per l’esame, riscontrando la richiesta della Segreteria Studenti Area Didattica Ingegneria ha dichiarato che, in occasione dell’appello del 5/10/2021, non fu redatto alcun verbale. Ha affermato, inoltre, che il ricorrente “era unico candidato presente e di fronte alla sua grande titubanza, con il suo accordo, abbiamo convenuto di rimandare l’esame ad appello successivo. D’altra parte, se lo studente lo avesse chiesto, non avrei avuto motivo di oppormi alla redazione di un verbale di esame con esito insufficiente.”.

Con ordinanza n. 2118/2023 del 17.11.2023 la domanda cautelare formulata dalla parte ricorrente è stata accolta, non risultando “processualmente acquisito, in maniera sufficientemente rasserenante, il dato relativo al mancato sostenimento, pur con esito negativo, dell’esame di laurea indicato dal ricorrente”.

All’udienza pubblica del 11 luglio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti, dovendo condividersi le censure articolate nel primo motivo.

2. Giova anzitutto richiamare il disposto dell’art. 149 del R.D. 1592/33, che così recita: “Coloro i quali abbiano compiuto l’intero corso degli studi universitari senza conseguire la laurea o il diploma, o che, per qualsiasi motivo abbiano interrotto gli studi stessi, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dalla iscrizione, sono tenuti a chiedere ogni anno all’Università o Istituto la ricognizione della loro qualità di studenti e a pagare la speciale tassa di cui alla tabella H.

Coloro i quali, pure avendo adempiuto a tale obbligo, non sostengano esami per otto anni consecutivi, debbono rinnovare l’iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate.”.

Per costante giurisprudenza, “in base all’art. 149 del R.D. n. 1592 del 1933, la decadenza dalla qualità di studente universitario è disposta se l’Università accerta la sussistenza del decorso di otto anni accademici senza che l’interessato abbia sostenuto, anche con esito negativo, una prova d’esame del corrispondente piano di studi. Questo dato discende dal computo obiettivo di un’attività di studio che si svolge nell’ambito di un corso universitario, nonché dell’inerzia dello studente che si protragga per oltre otto anni accademici. Nel sistema così delineato dallo stesso art. 149 del R.D. n. 1592 del 1933, lo scopo sotteso alla decadenza risponde ad una essenziale esigenza didattica e culturale d’autoresponsabilità dello studente nel suo contatto sociale qualificato con l’Ateneo, per il corso accademico cui è stato ammesso. Invero, egli onerato, affinché conservi la propria carriera scolastica, ad un minimo di ragionevole continuità temporale tra le varie prove di esame del corso che frequenta, destinato a completarsi con la laurea.”. (Cons. Stato, Sez. VI, 03/07/2020, n. 4287).

Va, dunque, anzitutto, disattesa l’affermazione di parte ricorrente secondo la quale sarebbe sufficiente la prenotazione di un esame ad evitare la decadenza. È richiesto, al contrario, che lo studente sostenga effettivamente, anche con esito negativo, almeno un esame nel periodo indicato, non potendosi attribuire rilevanza ad un adempimento di tipo materiale, come tale inidoneo a dimostrare quella continuità nella preparazione che la norma mira a garantire.

Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta, tuttavia, che parte ricorrente non solo ha provveduto alla prenotazione dell’esame di Metodi Matematici per l’appello del 5 ottobre 2021, ma – come l’Ateneo esplicitamente ammette, avendo acquisito la dichiarazione della Presidente della Commissione – si è presentato a sostenerlo dinanzi alla Commissione appositamente nominata.

Nella nota di riscontro alla richiesta di chiarimenti inoltratale dall’Ateneo, la Presidente della Commissione, infatti, afferma che il ricorrente “era unico candidato presente e di fronte alla sua grande titubanza, con il suo accordo, abbiamo convenuto di rimandare l’esame ad appello successivo”. Afferma, altresì, che il verbale non venne redatto a causa della decisione di rinviare l’esame e che, tuttavia, se lo studente lo avesse chiesto, non avrebbe avuto motivo di opporsi alla “redazione di un verbale di esame con esito insufficiente.”.

Ciò che è controverso tra le parti è se l’esame sia stato o meno sostenuto, con modalità sufficienti a far ritenere impedita la decadenza prevista dall’art. 149 citato.

In assenza della verbalizzazione delle attività compiute nel corso della seduta d’esame del 5 ottobre 2021, dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio, non può ritenersi raggiunta la prova del mancato espletamento dell’esame.

La stessa dichiarazione della Presidente della Commissione non fornisce elementi dirimenti in tal senso.

Da un lato ella afferma che l’esame non è stato sostenuto, dall’altro, tuttavia, riferisce di una “grande titubanza” del ricorrente che ha condotto alla concorde decisione di rinviare l’esame, evidentemente in previsione di un suo esito negativo.

Orbene, non risulta chiaro neppure dalla dichiarazione resa dalla docente, se la grande titubanza del ricorrente fosse stata dimostrata in relazione all’an dell’espletamento dell’esame, ovvero si riferisse alla preparazione dimostrata dallo studente nelle fasi di avvio dell’esame, posto che la stessa Presidente afferma, infine, che nel caso in cui le fosse stato richiesto non avrebbe avuto motivi per non verbalizzare un esame con esito insufficiente.

Dunque, in mancanza della verbalizzazione delle attività compiute dalla Commissione appositamente insediatasi per consentire al ricorrente di sostenere l’esame, non può ritenersi raggiunta la prova del verificarsi della causa di decadenza prevista dal secondo comma dell’art. 149 T.U. 31 agosto 1933, n.1592, non risultando elementi certi, dal materiale probatorio raccolto, per poter affermare che non si sia svolta alcuna attività riconducibile all’espletamento dell’esame programmato.

Come si è detto, ciò che la norma mira ad evitare è che lo studente mantenga l’iscrizione – così giovandosi del superamento di esami avvenuto in un tempo risalente ad oltre otto anni – anche in assenza di alcun contatto con l’Ateneo e ciò al fine di contemperare l’interesse dello studente a conservare l’esito favorevole degli esami sostenuti con profitto e quello pubblico ad una ragionevole continuità temporale tra le varie prove di esame, necessaria a garantire un’effettiva maturazione culturale dello studente. Nel caso di specie, la prova dell’assoluta mancanza di contatto del ricorrente con l’Ateneo, nei termini sopra richiamati, è mancata, non essendo essa ricavabile dal materiale acquisito agli atti.

3. Il ricorso è, dunque, fondato e il provvedimento deve essere annullato.

4. Le spese, tenuto conto della peculiarità della fattispecie, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Primo Referendario, Estensore

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato il 26 agosto 2024