TAR Lazio, Roma, Sez. III, 10 gennaio 2017, n. 292

Abilitazione scientifica nazionale-Valutazione Commissione-Obbligo di motivazione

Data Documento: 2017-01-10
Area: Giurisprudenza
Massima

Ai sensi dell’art. 6, comma 5, del d.m. 7 giugno 2012, n. 76, le commissioni esaminatrici possono discostarsi dai criteri e parametri disciplinati dal decreto, incluso quello della valutazione dell’impatto della produzione scientifica mediante l’utilizzo degli indicatori di attività scientifica, dandone motivazione sia al momento della fissazione dei criteri di valutazione dei candidati, sia nel giudizio finale espresso sui medesimi.

Contenuto sentenza

N. 00292/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04344/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4344 del 2014, proposto da: 
dott.ssa [#OMISSIS#] Rizzarelli, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II, 173, giusta procura a margine del ricorso; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Universita’ degli Studi di Verona, in persona del Rettore p.t., non costituita in giudizio; 
nei confronti di
professori (componenti la Commissione giudicatrice): [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituito in giudizio; [#OMISSIS#] Cutinelli [#OMISSIS#] non costituito in giudizio; [#OMISSIS#] Esposito non costituito in giudizio; [#OMISSIS#] Santagata non costituito in giudizio; [#OMISSIS#] Vitelli non costituito in giudizio; 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Figorilli non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del giudizio di non abilitazione della dott.ssa [#OMISSIS#] Rizzarelli alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 10/F1 – Letteratura italiana, Critica letteraria e Letterature comparate;
occorrendo, del verbale n. 1 dell’8.1.2013 della Commissione giudicatrice nella parte in cui ha omesso di indicare la ponderazione dei criteri e dei parametri previsti dalla legge e dal regolamento in materia di ASN, nonché dei verbali successivi, dal n. 2 al n. 9, relativi all’esame dei candidati di seconda fascia e, “in parte qua”, del verbale n. 18 del 20.11.2013, contenente la relazione riassuntiva, con i relativi allegati, ivi compresa la non conosciuta “scheda dei giudizi”, generata in data 20.11.2013 per la seconda fascia;
dell’atto ministeriale di approvazione dei lavori della Commissione;
occorrendo, del D.D. n. 572 del 30.11.2002 di nomina della Commissione per il settore concorsuale 10/F1 – Letteratura italiana, Critica letteraria e Letterature comparate;
di ogni ulteriore atto prodromico, connesso o successivo, comunque attinente alla procedura “de qua”;
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 novembre 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori: Avv. H. [#OMISSIS#] e solo nella chiamata preliminare l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 FATTO
La ricorrente, dott.ssa [#OMISSIS#] Rizzarelli, ricercatrice e assegnista di ricerca presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, partecipava alla procedura di abilitazione scientifica nazionale (ASN) per il conseguimento delle funzioni di professore universitario di seconda fascia, indetta con Decreto Direttoriale del MIUR n. 222 del 20 luglio 2012, in relazione al settore concorsuale 10/F1 (“Letteratura italiana, Critica letteraria e Letterature comparate”).
L’esito della procedura è stato sfavorevole alla ricorrente, ritenuta inidonea al conseguimento delle funzioni di professore di seconda fascia dalla Commissione valutatrice che, nel giudizio collegiale finale, con determinazione assunta all’unanimità dei propri componenti, affermava di ritenere la candidata “studiosa dal notevole potenziale ma dalla quale si aspettano più ampie e solide conferme”. Nel medesimo giudizio collegiale la Commissione affermava inoltre di ritenere che “i titoli presentati non siano sufficienti per una valutazione positiva” ai fini dell’abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia.
Avverso gli atti indicati in epigrafe, con atto notificato al MIUR in data 26.3.2014 e depositato nel termine di [#OMISSIS#], la dott.ssa Rizzarelli ha proposto il presente ricorso, deducendo i motivi così riassumibili:
in via principale, violazione della disciplina, primaria e secondaria, in materia di conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia; violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. Difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per contraddittorietà e per travisamento: i giudizi espressi dalla Commissione, collegialmente e dai singoli commissari, individualmente, sarebbero superficiali, contraddittori e immotivati; non rifletterebbero un’analitica attività istruttoria e sarebbero del tutto privi di un’analitica valutazione dei titoli imposta dalle norme di settore; sarebbero stati pretermessi i criteri valutativi normativamente fissati, al pari di quelli auto-vincolanti decisi dalla Commissione nella riunione preliminare dei quali, nei giudizi impugnati, non si evince l’applicazione; ne conseguirebbe il carattere non comprensibile e immotivato della valutazione negativa, considerato che, nei singoli giudizi, non vi sono apprezzamenti in concreto negativi su singoli profili curriculari della candidata, la quale peraltro, nella produzione scientifica, si conformava alle prescrizioni della Commissione in ordine alla possesso di almeno una monografia e di una produzione varia e articolata; mancherebbe, infine, la considerazione di rilevanti titoli quali: l’attribuzione di un assegno di ricerca, la partecipazione a due PRIN e al comitato di redazione di una rivista di settore, la partecipazione in qualità di coordinatrice ad un progetto di ricerca quadriennale finanziato dall’ERC (European Research Council);
in via subordinata: violazione della disciplina, primaria e secondaria, in materia di conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale e, in particolare, degli artt. 15 e 16 della Legge 30.12.2010 n. 240; art. 8 d.P.R. n. 222 del 2011; artt. 3 e 5 D.M. n. 76 del 2012; violazione dei principi di imparzialità e buon andamento: la Commissione, nella riunione preliminare dell’8.1.2013 (doc. B ric.), si sarebbe limitata ad attribuire (genericamente) un peso “prevalente” alle pubblicazioni rispetto agli “altri titoli”, senza pervenire ad una effettiva ponderazione dei singoli criteri e parametri, espressamente richiesta dall’art. 3, comma 3, D.M. n. 76/2012, il quale peraltro prescrive anche che il giudizio debba essere motivato e fondarsi su “una valutazione analitica delle pubblicazioni e dei titoli”.
Si è costituito il Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 3493 del 2014 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare della ricorrente, non ritenendola, al primo sommario esame, dotata del necessario “fumus [#OMISSIS#] juris”.
In vista dell’udienza per la trattazione del merito la difesa della ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione (vedi doc. 9 dep. 22.9.2016, attestante la pubblica selezione indetta dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e pieno, vinta dalla ricorrente) e, successivamente, depositato memoria conclusionale.
Alla pubblica udienza del 2 novembre 2016 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Al fine di verificare la fondatezza delle censure occorre descrivere, in sintesi, il quadro normativo che regola le procedure di abilitazione scientifica.
L’art. 16 della Legge n. 240/2010 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”) ha istituito l’“abilitazione scientifica nazionale”, quale requisito necessario per la partecipazione alle procedure di accesso alla prima ed alla seconda fascia dei professori universitari.
L’abilitazione viene attribuita, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte dal candidato, con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso “sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro” (art. 16, comma 3, lett. a), L. n. 240/2010). Il D.M. n. 76 del 7 giugno 2012 definisce i suddetti criteri, parametri e gli indicatori di attività scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all’abilitazione, nonché le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e parametri indicatori di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
L’art. 3 del menzionato D.M. n. 76/2012 prevede che “nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5”.
Il successivo art. 5 che individua i criteri e i parametri per l’attribuzione dell’abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, stabilisce che “nelle procedure di abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche è volta ad accertare la maturità scientifica dei candidati, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca. Sono ulteriori criteri di valutazione la comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca, la capacità di attrarre finanziamenti competitivi almeno in qualità di responsabile locale e la capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico. La commissione può stabilire, con le modalità di cui all’articolo 3, comma 3, di non utilizzare uno o più di tali ulteriori criteri in relazione alla specificità del settore concorsuale”.
Le commissioni, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del citato D.M. possono discostarsi dai criteri e parametri disciplinati dal decreto, incluso quello della valutazione dell’impatto della produzione scientifica mediante l’utilizzo degli indicatori di attività scientifica, dandone motivazione sia al momento della fissazione dei criteri di valutazione dei candidati sia nel giudizio finale espresso sui medesimi.
Alla luce di tali premesse meritano adesione le deduzioni svolte dalla ricorrente nel primo motivo di ricorso secondo cui la Commissione è pervenuta ad una valutazione di non idoneità della candidata, senza però indicare in modo adeguato le ragioni dello scostamento dal superamento delle mediane e, soprattutto, senza rendere intellegibili i motivi per cui, in modo apodittico, ha valutato la ricorrente come studiosa promettente ma non ancora matura per l’abilitazione alla seconda fascia di docenza (si legge nel giudizio collegiale che dalla candidata “si aspettano più ampie e solide conferme”). La Commissione, invero, avrebbe dovuto indicare le ragioni per cui non ha concesso l’abilitazione all’interessata nonostante la medesima avesse superato le mediane nella misura richiesta (dal punto 3, lett. b) Allegato A D.M. 76) e avesse al suo attivo una monografia sul Doni che la Commissione ha mostrato di apprezzare. Al contrario, tanto il giudizio collegiale quanto i giudizi individuali dei singoli commissari appaiono del tutto apodittici e non argomentati, impedendo ad un qualunque osservatore esterno di poter ricostruire gli elementi oggettivamente considerati e l’iter logico seguito dall’Organo collegiale, onde pervenire al diniego dell’abilitazione scientifica a professore di seconda fascia.
L’unico elemento critico, infatti, sembra risiedere nell’affermazione, ricorrente anche nei diversi giudizi individuali, secondo cui la studiosa darebbe prova di un percorso di ricerca ben avviato ma non ancora giunto a piena maturazione, asserzione alquanto generica e non verificabile la quale, peraltro, appare in contrasto con i dati oggettivi emergenti dall’elenco delle pubblicazioni sottoposte al vaglio commissariale che dimostrano una produzione scientifica, oltre che quantitativamente significativa, connotata anche da una certa varietà di interessi, epoche e tematiche trattate (v. doc. 1 ric.), sulla quale la Commissione omette ogni valutazione (sia in positivo che in negativo), com’era invece prescritto, oltre che dall’art. 3 D.M. n. 76 del 2012, anche dall’Allegato D al D.M. cit. che fissa ed esplicita le diverse classificazioni qualitative (eccellente, buono, accettabile, limitato) da attribuire alle singole opere sottoposte al vaglio della Commissione.
Nel contempo è anche fondata la censura relativa all’omessa valutazione dei titoli (diversi dalle pubblicazioni) presentati dalla ricorrente che, pure, aveva al suo attivo titoli non comuni come la partecipazione ad un progetto europeo (oltre che a due PRIN).
In conclusione, il giudizio collettivo (al pari dei giudizi individuali) è illegittimo in quanto fortemente carente sotto il profilo motivazionale e non in grado di raggiungere quei parametri motivazionali minimi imposti, per la specifica materia in esame, dall’art. 3 D.M. n. 76 del 2012 (secondo cui “la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5”) e, più in generale, dall’art. 3 della Legge n. 241 del 1990.
I plurimi pregi del profilo della studiosa oggettivamente emergenti dal curriculum, a partire dal dato dell’elevato livello degli indicatori di produzione scientifica conseguiti, imponevano alla Commissione ben altro impegno nella stesura della motivazione sulla base della quale ha ritenuto di addivenire ad un giudizio negativo sulla qualificazione scientifica della candidata, ai fini dell’abilitazione alla II fascia.
Per quanto precede, ritenute assorbite le restanti censure, articolate in via subordinata, si ritiene che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento del giudizio valutativo formulato nei confronti della dott.ssa [#OMISSIS#] Rizzarelli.
Nelle ipotesi, come quella in esame, in cui è attribuita all’Amministrazione un’ampia discrezionalità, è necessaria una ancor più rigorosa motivazione che dia conto in concreto degli elementi sui quali la Commissione ha fondato il proprio giudizio, in modo da comprendere quale sia stato l’iter logico seguito, atteso che, come più volte affermato da questa Sezione, è “necessario che ciascuno dei candidati possa avere sicura contezza dell’avvenuta valutazione delle sue opere e della ragione per cui esse non sono state ritenute degne di giudizio positivo” (cfr. ex multis TAR Lazio, sez. III, 16.7.2015, n. 9643; id. 22.4.2015, n. 5910).
Il carattere assorbente dei motivi esaminati esonera il Collegio dal soffermarsi sulle ulteriori censure dedotte e consente di accogliere il ricorso con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 10/F1 – Letteratura italiana, Critica letteraria e Letterature comparate e delle valutazioni operate dalla Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale in questione. Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D.lgs. 104/2010, il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessata debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.
Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidonea la ricorrente;
– ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessata entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
– compensa integralmente tra le parti le spese di causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore 
Pubblicato il 10/01/2017