TAR Lombardia, Sez. V, 5 settembre 2024, n. 2378

Obbligo di predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove prima di aver preso conoscenza del nominativo dei candidati

Data Documento: 2024-09-05
Autorità Emanante: TAR Lombardia
Area: Giurisprudenza
Massima

Le commissioni di concorso devono predeterminare i criteri di valutazione dei titoli e delle prove prima di aver preso conoscenza del nominativo dei candidati, e ciò per evitare che possa sorgere il sospetto che i criteri vengano individuati al fine di favorire o penalizzare taluno dei candidati stessi. Si tratta di principio avente valenza generale, applicabile alle procedure di reclutamento dei professori ordinari e dei ricercatori universitari.

Contenuto sentenza

02378/2024 REG.PROV.COLL.

01773/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1773 del 2020, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1;

nei confronti

OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento:

– del Decreto rettorale dell’Università degli Studi di Milano (UNIMI) n. 2375/2020 del 23.6.2020, con il quale sono stati approvati, in esito a riesame, gli atti e la graduatoria della procedura selettiva mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della L. n. 240/2010, indetta con D.R. n. 2265/2019, codice concorso n. 4109, per la copertura di un posto di Professore di II fascia presso il Dipartimento di Scienze Agrarie ed Ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia, per il Settore Concorsuale 07/B2 – Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali; Settore Scientifico Disciplinare AGR/03 – Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree, ed è stato dichiarato vincitore il dott. OMISSIS;

– di ogni altro atto presupposto, richiamato, connesso e conseguenziale, “noto e non noto”, ivi compresi: il D.R. n. 3753 del 7.10.2019, con cui è stata nominata la Commissione di selezione; la nota in data 19.2.2020, con la quale il Rettore ha chiesto alla Commissione di “rendere chiarimenti e osservazioni in merito all’istanza presentata dal Dott. OMISSIS”; la nota in data 6.3.2020, con cui la Commissione ha reso chiarimenti in ordine “ai singoli punti della contestazione”; il D.R. n. 1896/2020 del 5.5.2020, con il quale è stato revocato ai sensi dell’art. 21-quinquies, comma 1, della L. n. 241/1990 il D.R. n. 880/2020 del 12.2.2020 di accertamento della regolarità formale degli atti del concorso precedentemente esperito e sono stati rimessi gli atti del medesimo alla Commissione perché procedesse, “previa nuova predeterminazione dei criteri e dei punteggi, in conformità a quanto previsto dal bando, ad esprimere una nuova valutazione dei candidati partecipanti alla selezione”; i verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 19.5.2020 (“Criteri di Valutazione”); n. 2 del 3.6.2020 (“Valutazione dei Candidati”) e relativi allegati; il verbale n. 3 dell’11.6.2020; in quanto confermati dalla Commissione, dei verbali n. 3 del 17.12.2019 e n. 4 del 19.12.2019, relativi allo svolgimento della prova didattica del dott. OMISSIS e della prova orale dei candidati dott. OMISSIS e dott. OMISSIS; la Relazione Finale dell’11.6.2020;

– del provvedimento di chiamata e degli atti presupposti, nonché del contratto di assunzione;

e per la condanna

dell’Amministrazione al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi asseritamente subiti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Milano e del sig. OMISSIS;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 giugno 2024, svoltasi in modalità da remoto, il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, premesso di essere ricercatore confermato a tempo indeterminato presso la Facoltà di Scienze Agroambientali (già Facoltà di Agraria) dell’Università Statale di Milano dal 2002, nonché, dallo stesso anno e senza soluzione di continuità, Professore Aggregato (nel Settore Disciplinare AGR/07 Genetica Agraria) presso la medesima Facoltà, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, relativi alla procedura selettiva mediante chiamata, indetta dall’Università di Milano con D.R. n. 2265/2019 ai sensi dell’art. 18, comma 1, della L. n. 240/2010 (codice concorso 4109), per la copertura di un posto di Professore di II fascia presso il Dipartimento di Scienze Agrarie ed Ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia, per il “Settore Concorsuale 07/B2 – Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali; Settore Scientifico Disciplinare AGR/03 – Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree”.

1.1. Espone in fatto il ricorrente che la vicenda si è sviluppata in due tempi, in quanto gli atti gravati con l’odierno ricorso sono stati adottati a seguito della ripetizione della procedura da parte dell’Amministrazione.

Più in particolare:

– in una prima fase il ricorrente ha partecipato alla procedura classificandosi al secondo posto con il punteggio totale di 64,25 (valutazione titoli punti 58,25, prova orale punti 6), dietro il dott. OMISSIS, odierno controinteressato, il quale ha ottenuto il punteggio totale di 65 punti (valutazione titoli punti 56, prova orale punti 9);

– il ricorrente, ritenendo che l’Amministrazione fosse incorsa in macroscopici errori nella valutazione sia delle attività didattiche dei candidati, sia delle pubblicazioni scientifiche, ha presentato all’Amministrazione una istanza di annullamento in autotutela delle valutazioni effettuate e successivamente, a fronte di una risposta meramente interlocutoria dell’Ateneo, ha proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR;

– nelle more di quel giudizio l’Amministrazione ha adottato il Decreto rettorale dell’Università degli Studi di Milano (UNIMI) n. 2375/2020 del 23.6.2020 (oggetto dell’odierno ricorso), con il quale, ad esito di riesame, sono stati approvati gli atti e la graduatoria della procedura selettiva de qua.

Espone ancora in fatto il ricorrente, richiamando i vari passaggi del riesame menzionati nel decreto n. 2375/2020, che:

– la Commissione, invitata a “rendere chiarimenti e osservazioni in merito all’istanza presentata dal Dott. OMISSIS”, ha reso chiarimenti in ordine “ai singoli punti della contestazione” dell’interessato, ma il Rettore, ritenendo di avere acquisito solo “in parte gli elementi necessari per contraddire alle eccezioni proposte”, ha disposto la revoca, ai sensi dell’art. 21-quinquies, comma 1, della l. n. 241/1990, della procedura selettiva esperita, nel contempo rimettendo gli atti alla Commissione “affinché procedesse” alla “nuova predeterminazione dei criteri e dei punteggi, in conformità a quanto previsto dal bando” e successivamente all’espressione di una “nuova valutazione” dei candidati sulla base dei criteri rideterminati;

– la Commissione non ha ottemperato immediatamente ma ha atteso la notificazione del ricorso giurisdizionale prima di riunirsi e procedere alla riformulazione dei criteri di valutazione (nella consapevolezza, dunque – evidenzia il ricorrente -, non solo di tutte le criticità segnalate dalla difesa dell’esponente, ma anche della prova di resistenza elaborata nel ricorso per dimostrare la possibilità dell’istante di scavalcare il dott. OMISSIS anche in forza dell’accoglimento di uno solo dei motivi dedotti, attesa l’esiguità del divario tra i due punteggi, pari a soli 0,75 punti).

Il ricorrente si duole del fatto che all’esito del riesame la procedura si è conclusa con un significativo aumento ai suoi danni della differenza di punteggio rispetto al dott. OMISSIS, in quanto quest’ultimo ha conclusivamente ottenuto un punteggio totale di 72,50, a fronte dei 68,55 punti totali conseguiti dal dott. OMISSIS.

In sintesi il ricorrente lamenta che:

– la Commissione non ha modificato le griglie di valutazione delle attività didattiche integrative (“relatore di elaborati e tesi di laurea”, “attività di tutorato degli studenti”, ecc.), e tuttavia non ha minimamente ridimensionato i punteggi del dott. OMISSIS;

– con riferimento all’attività didattica frontale (“svolgimento di corsi e moduli”) la Commissione ha stabilito che “sono considerati il volume, l’intensità e la continuità delle attività svolte dai candidati, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli del SSD AGR/03 – Agricoltura Generale e Coltivazioni Arboree e/o di moduli di cui gli stessi hanno assunto la responsabilità” aggiungendo il seguente criterio: “ove la didattica ricada in settori disciplinari giudicati dalla Commissione solo parzialmente affini ad AGR/03, i punteggi attribuiti verranno decurtati del 50%”: tale integrazione ha consentito di confermare il punteggio di 4,5 precedentemente assegnato al dott. OMISSIS per la responsabilità di corsi che a suo dire sarebbero invece perfettamente sovrapponibili a quelli svolti nel Settore Scientifico Disciplinare AGR/03;

– con riferimento ai criteri di valutazione delle pubblicazioni, le modifiche introdotte dalla Commissione riguardano due punti: i) è stato eliminato un elemento (la voce “edizione critica/commentata”) per cui era previsto nella selezione revocata il punteggio massimo di 0,5, che non aveva interessato i due candidati (di talché gli stessi, con riferimento alle 15 pubblicazioni ammesse dal bando, hanno ottenuto gli stessi punteggi in precedenza attribuiti); ii) è stato introdotto un elemento ulteriore di valutazione, al quale sono stati riservati ben 7,5 punti dei 52,5 complessivamente disponibili, stabilendo che “i restanti 7,5 punti previsti (…) saranno assegnati anche in base alla valutazione delle rimanenti pubblicazioni presentate, e così sulla base della valutazione della produzione scientifica complessiva dei candidati (…)”, ciò che – in asserito spregio del vincolo delle 15 pubblicazioni valutabili, stabilito dall’art. 1 del bando di selezione – ha garantito al dott. OMISSIS l’acquisizione di un punteggio aggiuntivo di 7,5 (mentre al ricorrente è stato attribuito un punteggio aggiuntivo di 4,30).

A seguito del riesame, quindi, l’originaria esigua differenza di punti tra il ricorrente e il controinteressato (0,75) è lievitata fino a sfiorare i 4 punti (per la precisione 3,95 punti).

1.2. Il ricorrente, dunque, con l’odierno gravame insorge avverso il decreto rettorale n. 2375/2020 del 23.6.2020 e gli ulteriori atti indicati in epigrafe, deducendo i seguenti motivi.

MOTIVO CONCERNENTE I CRITERI DI VALUTAZIONE MODIFICATI DALLA COMMISSIONE IN SEDE DI RIESAME”.

I) “Violazione, falsa applicazione ed elusione dell’art. 18 della legge n. 240/2010, del Bando e dell’art. 13 Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia in attuazione della legge n. 240/2010, approvato con D.R. n. 1631/2018 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 3 Cost. – Eccesso di potere per violazione dei principi generali di imparzialità, trasparenza, par condicio”.

Il ricorrente lamenta la violazione del principio, fondamentale nelle procedure concorsuali (in ossequio ai principi di imparzialità, trasparenza e par condicio), in base al quale la commissione deve procedere alla predeterminazione dei criteri di valutazione in una fase antecedente rispetto al momento conoscitivo degli elementi da giudicare.

L’Amministrazione, nel caso di specie, prima di procedere alla rideterminazione di alcuni criteri di valutazione a seguito della revoca della procedura, non solo avrebbe svolto un’attività valutativa “non espressamente finalizzata all’attribuzione di un giudizio di merito”, ma avrebbe esperito, nella procedura successivamente revocata dal Rettore, la propria attività valutativa, esaminando tutti i titoli e le pubblicazioni presentati dai candidati e formulando i propri giudizi di merito.

Insomma, la Commissione, per avere già compiutamente esperito in precedenza la procedura selettiva sulla base dei medesimi titoli e pubblicazioni, fino alla attribuzione dei punteggi e alla formazione della graduatoria, conosceva già perfettamente i punti di forza e i punti di debolezza dei candidati, ragion per cui non può escludersi, nella fattispecie, che i criteri successivamente determinati siano stati influenzati da tale conoscenza.

MOTIVI CONCERNENTI LA VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA”.

II) “Violazione, falsa applicazione ed elusione dell’art. 18 della L. n. 240/2010, del Bando e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di I e di II fascia in attuazione della L. n. 240/2010, approvato con D.R. n. 1631/2018 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 3 Cost. – Violazione, falsa applicazione ed elusione dell’art. 3 della L. n. 241/90 e s.m.i. – Eccesso di potere per violazione dei principi generali dell’ordinamento, di ragionevolezza, imparzialità, trasparenza, par condicio, per violazione del giusto procedimento, per totale carenza dei presupposti in fatto e diritto, per arbitrarietà, illogicità ed irragionevolezza manifeste, travisamento, totale difetto di istruttoria. Difetto assoluto di motivazione e contraddittorietà con la richiesta del Rettore e con la ragione giustificativa addotta per il riesame”.

Il ricorrente lamenta l’erronea assegnazione di punteggio al candidato dott. OMISSIS in relazione all’elemento “4) Relatore di elaborati di laurea, di tesi di laurea magistrale, di tesi di dottorato e di tesi di specializzazione”.

In relazione a tale criterio il controinteressato, secondo la prospettazione di parte ricorrente, non avrebbe dovuto ottenere alcun punteggio, poiché, in qualità di ricercatore non abilitato alla didattica frontale, non avrebbe potuto svolgere le attività di cui al predetto criterio.

In particolare la Commissione, travisando i fatti, avrebbe assimilato l’attività di correlatore svolta dal dott. OMISSIS a quella di relatore.

III) “Violazione, falsa applicazione ed elusione dell’art. 18 della L. n. 240/2010, del Bando e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di I e di II fascia – Violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 3 Cost. – Violazione, falsa applicazione ed elusione dell’art. 3 della L. n. 241/90 e s.m.i. – Eccesso di potere per violazione dei principi generali dell’ordinamento, di ragionevolezza, imparzialità, trasparenza, par condicio, per violazione del giusto procedimento, per carenza dei presupposti in fatto e diritto, per arbitrarietà, illogicità ed irragionevolezza manifeste, travisamento, totale difetto di istruttoria Difetto assoluto di motivazione e contraddittorietà con la richiesta del Rettore e con la ragione giustificativa addotta per il riesame”.

Il ricorrente contesta l’assegnazione al dott. OMISSIS del punteggio massimo (2 punti) con riferimento alla voce “5) Attività di tutorato degli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale”.

Ciò in quanto nessuno degli incarichi per attività didattiche integrative dichiarati dal dott. OMISSIS avrebbe avuto realmente ad oggetto attività di tutorato degli studenti.

IV) “Violazione, falsa applicazione ed elusione dell’art. 18 della L. n. 240/2010, del Bando e del Regolamento dell’Università per la disciplina della chiamata dei professori di I e di II fascia in attuazione della L. n. 240/2010, approvato con D.R. n. 1631/2018 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 3 della Costituzione – Violazione, falsa applicazione ed elusione dell’art. 3 della L. n. 241/90 e s.m.i. – Eccesso di potere per violazione dei principi generali dell’ordinamento, di ragionevolezza, imparzialità, trasparenza, par condicio, per violazione del giusto procedimento, per totale carenza dei presupposti in fatto e diritto, per arbitrarietà, per manifesta disparità di trattamento, apoditticità, travisamento, incongruenza, totale difetto di motivazione e di istruttoria Difetto assoluto di motivazione e contraddittorietà con la richiesta del Rettore e con la ragione giustificativa addotta per il riesame”.

Il ricorrente lamenta l’errata assegnazione a suo sfavore del punteggio per l’attività didattica frontale da lui svolta, avendo egli conseguito solo 4,5 punti dei 9 complessivamente disponibili in relazione alla predetta attività.

Tale valutazione sarebbe frutto di errori di fatto, in quanto il ricorrente, a suo dire, in virtù delle esperienze di ricercatore confermato a tempo indeterminato presso la Facoltà di Agraria dell’Università Statale di Milano maturate dal mese di gennaio del 2002, nonché, dallo stesso anno ed ininterrottamente, di Professore Aggregato ai sensi dell’art. 6 della legge n. 240/2010, vanterebbe un’esperienza di quasi vent’anni nella attività didattica frontale.

MOTIVI CONCERNENTI LA VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI”.

V) “Violazione, falsa applicazione ed elusione dell’art. 18 della legge n. 240/2010, del Bando e del Regolamento dell’Università degli Studi di Milano approvato con D.R. n. 1631/2018 – Eccesso di potere per violazione dei principi generali dell’ordinamento, di ragionevolezza, imparzialità, trasparenza, par condicio, per violazione del giusto procedimento, per totale carenza dei presupposti in fatto e diritto, per arbitrarietà, illogicità ed irragionevolezza manifeste, apoditticità, travisamento, incongruenza, totale difetto di motivazione e di istruttoria, indeterminatezza”.

Il ricorrente lamenta la violazione della suindicata normativa da parte della Commissione in sede di determinazione dei criteri di valutazione.

In particolare la Commissione, riconvocata dal Rettore per la rideterminazione dei criteri, avrebbe deciso di riservare ben 7,5 dei 52,5 punti disponibili “anche in base alla valutazione delle rimanenti pubblicazioni presentate, e così sulla base della valutazione della produzione scientifica complessiva dei candidati”, nonostante il Bando, all’art. 1, indicasse per la procedura selettiva in questione il numero massimo di 15 pubblicazioni valutabili.

VI) “Violazione, falsa applicazione ed elusione degli artt. 97 e 3 della Costituzione – Violazione, falsa applicazione ed elusione dell’art. 3 della legge n. 241/90 e s.m.i. – Violazione, falsa applicazione ed elusione dell’art. 18 della legge n. 240/2010, del D.M. n. 855/2015, del Bando e del Regolamento dell’Università degli Studi di Milano approvato con D.R. n. 1631/2018 – Eccesso di potere per violazione dei principi generali dell’ordinamento, di ragionevolezza, imparzialità, trasparenza, par condicio, per violazione del giusto procedimento, per totale carenza dei presupposti in fatto e diritto, per arbitrarietà, illogicità ed irragionevolezza manifeste, apoditticità, travisamento, incongruenza, totale difetto di motivazione e di istruttoria, indeterminatezza – Difetto assoluto di motivazione e contraddittorietà con la richiesta del Rettore e con la ragione giustificativa addotta per il riesame”.

Il ricorrente lamenta l’esclusione dalla valutazione di una delle quindici pubblicazioni da lui presentate (precisamente, di quella individuata al n. 6 dell’elenco), ritenendola “non pertinente”.

A dire dell’interessato la pubblicazione esclusa (pubblicata su una rivista internazionale, per la quale era quindi attribuibile fino a 1 punto) risulterebbe, al contrario, coerente, attinente e congruente sia con il Settore Concorsuale 07/B2 che con il Settore Scientifico Disciplinare AGR/03 – Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree; essa, come tale, avrebbe dovuto essere valutata nel rispetto delle disposizioni e dei criteri stabiliti dal Bando e dal Regolamento, considerato che la stessa “congruenza”, all’art. 7, comma 3, del Regolamento è così testualmente definita “(…) b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo da coprire e relativo settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari strettamente correlate al profilo”.

MOTIVI ATTINENTI ALLA FASE DELLA VALUTAZIONE DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA DI CUI ALL’ART. 16 DEL BANDO DI SELEZIONE”.

VII) “Violazione, falsa applicazione ed elusione dell’art. 18 della legge n. 240/2010, del Bando e del Regolamento dell’Università degli Studi di Milano approvato con D.R. n. 1631/2018 – Eccesso di potere per violazione dei principi generali dell’ordinamento, di imparzialità, trasparenza e pubblicità – Eccesso di potere per contraddittorietà”.

Il ricorrente si duole dell’operato della Commissione sotto un profilo formale/procedurale.

In particolare lamenta:

a) l’illegittimità della prova didattica sostenuta dal controinteressato ai sensi dell’art. 16, comma 6, del Bando – perché sarebbe stato concesso al medesimo un tempo superiore a quello consentito per prepararsi alla prova, in violazione dell’art. 13, comma 3, del Regolamento e dell’art. 16, comma 6, del Bando;

b) la mancata pubblicazione del CV di altro candidato (il dott. OMISSIS, peraltro ritiratosi dalla procedura);

c) la mancata indicazione specifica della sede di svolgimento della prova orale.

1.2.1. Il ricorrente, quindi, chiede che venga annullato e rinnovato l’intero procedimento valutativo comparativo dei candidati, in quanto a suo dire i vizi dedotti lo avrebbero gravemente pregiudicato favorendo ingiustamente l’attuale vincitore e rendendo inattendibili la “Relazione finale”, la graduatoria e gli esiti della procedura che su tali valutazioni si basano, e, di conseguenza, il Decreto rettorale con cui sono stati approvati i lavori e la Relazione finale e proclamato vincitore il controinteressato.

1.2.2. Il ricorrente, inoltre, chiede il risarcimento dei danni a suo dire subiti in conseguenza dell’illegittimo operato dell’Amministrazione.

1.3. Si sono costituiti l’Amministrazione intimata ed il controinteressato, chiedendo la reiezione del ricorso.

1.4. In vista dell’udienza di discussione le parti, con memorie e repliche hanno ulteriormente argomentato a sostegno delle rispettive posizioni.

Il ricorrente ha rappresentato di avere nelle more conseguito la qualifica di Professore associato e tuttavia dichiara di avere interesse all’accertamento incidentale dell’illegittimità dei provvedimenti gravati, ribadendo e precisando la richiesta di risarcimento del danno per equivalente in relazione alle voci della perdita di chance, del danno all’identità personale e del danno esistenziale.

Il controinteressato ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse, per avere il ricorrente ottenuto il bene della vita “auspicato”, precisando poi nella memoria di replica che tale eccezione è circoscritta alla domanda di annullamento.

1.5. All’udienza del 14 giugno 2024 (ruolo smaltimento), tenutasi in modalità da remoto, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

2. In via preliminare, occorre rilevare che il ricorrente – come da lui stesso dichiarato – non ha più interesse ad ottenere l’annullamento dei provvedimenti impugnati, ma conserva l’interesse all’accertamento della illegittimità degli atti gravati ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., avendo egli proposto fin dall’origine anche la domanda risarcitoria, poi precisata in corso di causa.

3. Ciò premesso, e passando al merito, il ricorso è fondato, nei sensi e per le ragioni che di seguito si espongono.

3.1. È fondato il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole del fatto che la commissione ha rideterminato e modificato i criteri di valutazione in una fase in cui aveva ormai piena conoscenza dei candidati e dei loro titoli, avendoli già in precedenza valutati.

Per giurisprudenza consolidata le commissioni di concorso debbono predeterminare i criteri di valutazione dei titoli e delle prove prima di aver preso conoscenza del nominativo dei candidati, e ciò per evitare che possa sorgere il sospetto che i criteri vengano individuati al fine di favorire o penalizzare taluno dei candidati stessi. Si tratta di principio avente valenza generale, applicabile alle procedure di reclutamento dei professori ordinari e dei ricercatori universitari (T.A.R. Lombardia -Milano, n. 747/2019; cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2017, n. 5865).

Nella fattispecie, come chiarito sopra nella descrizione in fatto, la commissione ha rideterminato – introducendo alcune modifiche – i criteri di valutazione dei titoli non solo dopo essere venuta a conoscenza dei nominativi dei candidati, ma dopo avere già esperito la propria attività valutativa nella procedura successivamente revocata dal Rettore e finanche dopo che il ricorrente aveva notificato all’Ateneo un ricorso giurisdizionale.

È dunque evidente la violazione dei surrichiamati principi da parte della commissione.

3.2. L’accoglimento del primo motivo ha portata assorbente, perché inficia la regolarità della procedura nel suo complesso, pur non determinandone l’annullamento in quanto – come visto – il ricorrente ha conservato solo l’interesse all’accertamento della illegittimità dell’operato dell’Amministrazione.

La domanda di accertamento in questione, pertanto, va accolta per le ragioni anzidette, con assorbimento delle ulteriori censure.

3.3. Quanto alla domanda risarcitoria, ritiene il Collegio che ricorrano nella fattispecie tutti i presupposti per il suo accoglimento e, sotto il profilo del quantum, ritiene congruo determinare in via equitativa il danno risarcibile per le voci di danno evocate da parte ricorrente nella misura complessiva di € 6.000,00, su cui saranno conteggiati gli interessi, dalla domanda giudiziale fino al soddisfo.

3.4. In ragione delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto, con l’accertamento della illegittimità degli atti gravati e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni in favore del ricorrente, nei limiti sopra indicati.

3.5. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono il criterio della soccombenza, come di norma.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti indicati in motivazione.

Condanna l’Università degli Studi di Milano a corrispondere al ricorrente la somma di € 6.000,00 a titolo di risarcimento del danno.

Condanna l’Università degli Studi di Milano e il controinteressato dott. OMISSIS alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio per complessivi € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), di cui € 1.500,00 a carico dell’Università ed € 1.000,00 a carico del controinteressato, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2024, svoltasi in modalità da remoto, con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere, Estensore

OMISSIS, Primo Referendario

L’ESTENSORE OMISSIS

IL PRESIDENTE OMISSIS

Pubblicato il 5 settembre 2024