N. 00226/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00214/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 214 del 2016, proposto da:
[#OMISSIS#] De Minico, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. STTFPP40B02D969D, [#OMISSIS#] Romano C.F. RMNNNA65L63D612E, con domicilio eletto presso Studio Legale [#OMISSIS#] & Associati in Roma, Foro Traiano 1/A;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur), in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura, generale dello Stato domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Degrassi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Cuniberti, [#OMISSIS#] Bindi non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione III, n. 9139 del 2015, resa tra le parti, concernente la valutazione negativa in relazione al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di I fascia per il settore concorsuale 12/C1 – diritto costituzionale.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2016 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avvocato [#OMISSIS#] e l’avvocato dello Stato D’Avanzo.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Viene in decisione l’appello proposto dalla professoressa [#OMISSIS#] De Minico per la riforma della sentenza, di estremi indicati in epigrafe, con la quale il T.a.r. per il Lazio ha respinto il ricorso diretto all’annullamento del giudizio negativo riportato ai fini dell’abilitazione scientifica nazionale da parte della Commissione nazionale costituita per il settore concorsuale 12/C1 – diritto costituzionale.
2. Si sono costituiti in giudizio per resistere all’appello il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’A.N.V.U.R.
3. Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2015, la causa è stata trattenuta per la decisione.
4. L’appello merita accoglimento.
5. Risulta fondato in particolare il primo motivo di gravame diretto a lamentare l’erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha respinto il motivo di ricorso di primo grado con cui si deduceva la violazione dell’art. 3, comma 3, d.m. 7 giugno 2012, n. n. 76, in quanto il giudizio negativo della Commissione non ha tenuto conto del superamento, da parte della professoressa De Minico, di tutte e tre le mediante relativa alla produzione scientifica nazionale.
5.1. Occorre evidenziare, sotto tale profilo, che l’art. 3, comma 3, del citato d.m. n. 76/2012, se pure ammette “l’eventuale utilizzo di ulteriori criteri e parametri più selettivi ai fini della valutazione delle pubblicazione e dei titoli”, non consente, tuttavia, alla Commissione di prescindere dai criteri predeterminati normativamente, tra i quali l’impatto delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, nonché l’importanza e l’impatto della produzione scientifica complessiva dei candidati, misurati medianti indicatori non bibliometrici (c.d. mediane).
A differenza di quanto ritenuto dal T.a.r. (la cui pronuncia in questa parte è viziata da un errore di fatto), nei giudizi, tanto individuali quanto collegiale, che hanno riguardato la professoressa De Minico non vi è alcun riferimento al superamento da parte dell’appellante delle c.d. mediane previste dall’A.N.V.U.R. per il settore concorsuale 12/C1, né è possibile individuare le ragioni per le quali, nonostante tale superamento, la Commissione abbia ritenuto di negare l’abilitazione alle funzioni di prima fascia.
In tal modo, la Commissione ha del tutto obliterato il criterio normativo predeterminato (il c.d. superamento della mediane), che è stato, in violazione dell’art. 3, comma 3, d.m. n. 76/2012, non integrato, ma completamente sostituito da diversi criteri di valutazione, che, peraltro, non emergono in maniera puntuale ed analitica dalla lettura della motivazione del giudizio negativo.
5.2. Sul punto, a conferma ulteriore dell’illegittimità dell’operato della Commissione, non può non richiamarsi il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui, a fronte del superamento delle tre mediante, la Commissione deve chiarire in maniera analitica i motivi per i quali l’interessato non può conseguire l’abilitazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 maggio 2015, n. 2665; Cons. Stato, sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 723). Nel caso di specie, invece, la motivazione del giudizio negativo non chiarisce le ragioni per le quali, il candidato, nonostante il risultato molto positivo riportato in rapporto al superamento delle mediane, sia stato valutato negativamente proprio rispetto alle pubblicazioni scientifiche.
6. Le considerazioni che precedono conducono all’accoglimento dell’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, all’accoglimento del ricorso di primo grado, con conseguente annullamento del giudizio negativo riportato dall’appellante.
Le spese del doppio grado di giudizio, considerata la parziale novità della questione (almeno al momento della proposizione del ricorso di primo grado), devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Barra [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Mele, Consigliere
Pubblicato il 19/01/2017