Ai fini del conseguimento dell’abilitazione, il superamento delle mediane assume un ruolo rilevante, ma non decisivo, essendo gli indici correlati alle stesse di carattere quantitativo (cfr. all. A, B al d.m. 7 giugno 2012, n. 76) e risultanto dunque preminenti ai suddetti fini il giudizio di merito della commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art. 5, del d.m. succitato.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 19 gennaio 2017, n. 917
Abilitazione scientifica nazionale–Valutazione quantitativa e qualitativa-Superamento mediane
N. 00917/2017 REG.PROV.COLL.
N. 11585/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11585 del 2014, proposto da: [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#] C.F. DLSRFL79P06F839H e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. RMPNTL71T20F839O, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Centi in Roma, via E. [#OMISSIS#] Visconti,103;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 10/D1 “storia antica”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’Avv. L. Centi, in sostituzione dell’Avv. R. D'[#OMISSIS#], e l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Ricercatore di III livello del CNR, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 10/D1 “storia antica”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione del D.M. n.76 del 2012 nonché l’eccesso di potere per carenza di motivazione e disparità di trattamento.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente che le pubblicazioni sul diritto romano attenevano comunque alla storia antica, anche in un’ottica di interdisciplinarietà; che vi era stata disparità di trattamento con altri candidati e che era stata raggiunta anche una seconda “mediana”, come richiesto nei criteri fissati dalla Commissione.
L’interessato ha inoltre sostenuto che i titoli posseduti erano pertinenti e di rilievo; che le restanti pubblicazioni erano state in ogni caso valutate positivamente.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con ulteriori memorie le parti ribadivano i rispettivi assunti.
L’interessato presentava quindi istanza di prelievo ex art.71, comma 2 c.p.a..
Nella camera di consiglio del 2 novembre 2016, fissata per l’esame della suindicata istanza, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite e ricorrendone i presupposti, ha trattenuto la causa per la decisione nel merito, ex art.71 bis c.p.a..
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento del giudizio di non idoneità impugnato.
Occorre in primo luogo precisare che, ai fini del conseguimento dell’abilitazione, il superamento delle mediane assume un ruolo rilevante, ma non decisivo, essendo gli indici correlati alle stesse di carattere quantitativo (cfr. all.A, B al D.M. n.76 del 2012) e risultando dunque preminente ai suddetti fini il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art.4 del D.M. n.76 del 2012 (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
E’ necessario altresì rilevare, in relazione all’asserita disparità di trattamento operata dalla Commissione medesima, che la stessa non è configurabile, trattandosi in ogni caso di procedura abilitativa e non concorsuale, dunque con numero di posti non limitato nè predefinito, quindi senza confronto concorrenziale tra un candidato e l’altro (cfr. ancora TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
Nondimeno va in ogni caso evidenziato che il giudizio reso risulta viziato per le carenze dedotte.
Nello specifico occorre richiamare il curriculum del ricorrente, ritenuto “assai interessante” e di “buon profilo internazionale” dalla Commissione di valutazione (cfr. all.1 al ricorso), con titoli relativi ad attività di ricerca, anche in posizione di responsabile scientifico, partecipazione a comitati editoriali di riviste e collane, incarichi di insegnamento anche in atenei internazionali di alta qualificazione, direzione di un centro studi (cfr. all.4 al ricorso).
I componenti del predetto Organo valutativo hanno poi ritenuto in ogni caso gran parte delle pubblicazioni pertinenti al settore concorsuale in argomento, reputandole per giunta di buon livello qualitativo (cfr. ancora all.1 al ricorso).
L’Amministrazione dovrà quindi procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.11585/2014 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 19/01/2017