TAR Puglia, Sez. I, 1° ottobre 2024, n. 1026

La mera esistenza di rapporti accademici non comporta l'obbligo di astensione dei membri della commissione

Data Documento: 2024-10-01
Autorità Emanante: TAR Puglia
Area: Giurisprudenza
Massima

La semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d’incompatibilità normativamente previste (salva la spontanea astensione di cui al capoverso dell’art. 51, c.p.c.), a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali.

Contenuto sentenza

01026/2024 REG.PROV.COLL.

00323/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 323 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da P.E.C. Registri di Giustizia;

contro

Ministero Università e Ricerca, Conservatorio di Musica “Umberto Giordano” – Foggia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;

per l’annullamento

a – della “graduatoria definitiva di pianoforte – (CODI/21)” prot. n. 10935 del 26 novembre 2022 del Conservatorio di Foggia, nella parte in cui il ricorrente risulta collocato in posizione non utile ai fini del “conferimento di incarichi a tempo determinato presso la sede di Foggia e/o la sezione staccata di Rodi Garganico del Conservatorio di Musica “Umberto Giordano”;

b – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 10858 del 24 novembre 2022, con la quale il Conservatorio di Foggia ha riscontrato il reclamo “avverso la graduatoria provvisoria di Pianoforte CODI/21 prot. 9765 del 09.11.2022”;

c – ove e per quanto occorra, della graduatoria provvisoria pubblicata con nota prot. n. 9765 del 9 novembre 2022;

d – ove e per quanto occorra, dei verbali redatti dalla Commissione giudicatrice;

e – ove e per quanto occorra, del verbale di insediamento del 14 gennaio 2022, con il quale la Commissione giudicatrice ha stabilito i criteri di valutazione per la procedura inerente la graduatoria di istituto “Pianoforte – Codi/21” per violazione della circolare del Ministero dell’Istruzione (prot. n. 3154 del 9 giugno 2011), recante la definizione dei criteri di valutazione per procedure selettive del tipo;

f – di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, collegati, connessi e conseguenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca e del Conservatorio di Musica “Umberto Giordano” – Foggia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2024 la dott.ssa OMISSIS;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con bando prot. n. 6506 del 31 agosto 2022, il Conservatorio di Musica “Umberto Giordano” di Foggia (di seguito, anche solo Conservatorio di Foggia) ha indetto la procedura selettiva pubblica per soli titoli, finalizzata alla formulazione delle graduatorie di istituto, utili ai fini di un eventuale conferimento di incarichi a tempo determinato, di violino (CODI/06), pianoforte (CODI/21) e musica d’insieme per strumenti a fiato (COMI/04),a valere per il triennio accademico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.

Il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione alla suddetta procedura selettiva per la disciplina di pianoforte.

Con atto prot. n. 9765 del 9 novembre 2022 è stata approvata la graduatoria provvisoria relativa al suddetto insegnamento.

Il ricorrente ha proposto reclamo avverso la suddetta graduatoria, al fine di vedersi riconosciuto un punteggio maggiore. L’Amministrazione ha rigettato il reclamo (nota prot. n. 10858 del 24 novembre 2022).

Il Conservatorio di Foggia ha adottato la graduatoria definitiva della procedura selettiva de qua (prot. n. 10935 del 26 novembre 2022).

1.1 – Il ricorrente ha impugnato, domandandone l’annullamento, innanzi al T.A.R. Lazio – Roma (R.G. n. 1415/2023):

– la “graduatoria definitiva di pianoforte – (CODI/21)” prot. n. 10935 del 26 novembre 2022 del Conservatorio di Foggia, nella parte in cui il ricorrente risulta collocato in posizione non utile ai fini del “conferimento di incarichi a tempo determinato presso la sede di Foggia e/o la sezione staccata di Rodi Garganico del Conservatorio di Musica “Umberto Giordano”;

– ove e per quanto occorra, la nota prot. n. 10858 del 24 novembre 2022, con la quale il Conservatorio di Foggia ha riscontrato il reclamo “avverso la graduatoria provvisoria di Pianoforte CODI/21 prot. 9765 del 09.11.2022”;

– ove e per quanto occorra, la graduatoria provvisoria pubblicata con nota prot. n. 9765 del 9 novembre 2022;

– ove e per quanto occorra, i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice;

– ove e per quanto occorra, il verbale di insediamento del 14 ottobre 2022, con il quale la Commissione giudicatrice ha stabilito i criteri di valutazione per la procedura inerente la graduatoria di istituto “Pianoforte – Codi/21”, per violazione della circolare del Ministero dell’Istruzione (prot. n. 3154 del 09.06.2011), recante la definizione dei criteri di valutazione per procedure selettive del tipo;

– tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, collegati, connessi e conseguenziali.

1.2 – In data 27 gennaio 2023, il Conservatorio di musica “Umberto Giordano” di Foggia ha approvato ulteriore graduatoria per la disciplina di pianoforte (prot. n. 707), in rettifica della precedente, ritenendo, in autotutela, di dover attribuire il punteggio per il diploma accademico di secondo livello agli aspiranti inseriti nella graduatoria definitiva che ne avevano indicato il possesso nonché il punteggio del servizio dichiarato alla candidata -OMISSIS-.

1.3 – Con ordinanza collegiale n. 2818 del 16 febbraio 2023, il T.A.R. Lazio – sede di Roma ha dichiarato “la propria incompetenza territoriale in favore di quella del Tar Puglia – Bari”.

1.4 – Il ricorrente ha riassunto il succitato giudizio innanzi a questo Tribunale.

1.5 – Ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:

I – Violazione di legge (art. 3 l. n. 241/1990 in relazione all’art. 7 dell’avviso pubblico del 31.08.2022) – Eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – di istruttoria – erroneità – travisamento – sviamento – arbitrarietà – illogicità);

II – Violazione di legge (art. 3 l. n. 241/1990 in relazione all’art. 7 dell’avviso pubblico del 31.08.2022) – Eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – di istruttoria – erroneità – travisamento – sviamento – arbitrarietà – illogicità);

III – Violazione di legge (art. 3 l. n. 241/1990 in relazione all’art. 7 dell’avviso pubblico del 31.08.2022) – Eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – di istruttoria – erroneità – travisamento – sviamento – arbitrarietà – illogicità);

IV – Violazione di legge (art. 3 l. n. 241/1990 in relazione all’art. 7 dell’avviso pubblico del 31.08.2022; artt. 1 e 6 l. n. 241/1990; art. 97 Cost.) – Eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – di istruttoria – erroneità – travisamento – sviamento – arbitrarietà – illogicità.

1.6 – Si sono costituiti in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale erariale, il Ministero dell’Università e della Ricerca e il Conservatorio di Musica “Umberto Giordano” di Foggia.

1.7 – Con la memoria difensiva del 7 aprile 2023, il ricorrente, preso atto della documentazione depositata in giudizio dall’Amministrazione il 4 aprile 2023, in riferimento all’ulteriore graduatoria definitiva di pianoforte del 27 gennaio 2023, ha dedotto la persistenza dell’interesse al ricorso, assumendo che la succitata graduatoria (non impugnata) avrebbe a oggetto una mera rettifica del punteggio di un singolo candidato, senza alcuna rettifica con riferimento alla posizione del ricorrente.

1.8 – Con ordinanza 17 aprile 2023, n. 135, questa sezione ha respinto l’istanza cautelare incidentalmente proposta dal ricorrente.

1.9 – Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.

1.10 – In particolare, con memoria difensiva del 2 febbraio 2024, il ricorrente ha evidenziato, ai fini della notifica ai controinteressati e dell’ammissibilità del ricorso (aspetto rilevato dall’ordinanza cautelare n. 135/2023), che l’Amministrazione non ha mai reso disponibili tali dati (p.e.c. e residenza).

1.11 – Con memoria difensiva del 5 febbraio 2024, l’Avvocatura erariale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Università e della Ricerca.

1.12 – All’udienza pubblica del 7 marzo 2024, è stato rilevato un profilo di inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai controinteressati, indi, la causa è stata introitata per la decisione.

2. Si può prescindere dall’esame dei profili di rito (inclusi quelli inerenti all’inammissibilità/improcedibilità per omessa notifica ad almeno un controinteressato individuato nel provvedimento impugnato, necessario presupposto per l’eventuale integrazione del contraddittorio – cfr. i dati del candidato -OMISSIS- risultanti dalla relativa scheda di valutazione, comunque messi a disposizione da parte dell’Amministrazione con il deposito in giudizio del 4 aprile 2023, si veda il doc. 6, e già prodotta in atti dalla P.A. innanzi al T.A.R. Lazio – Roma in data 11 febbraio 2023, oltre all’omessa notifica al candidato -OMISSIS- all’indirizzo p.e.c. di cui alla relata di notifica del ricorso innanzi al T.A.R. Lazio Roma, indicata, ma non risultante in atti – nonché per omessa impugnazione della sopravvenuta ulteriore graduatoria rettificata del 27 gennaio 2023, depositata dall’Amministrazione agli atti di causa, nella quale il ricorrente, pur a punteggio invariato, risulta collocato al posto n. 90 in luogo del precedente n. 89), in quanto il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto.

3. Il deducente si duole dell’asserita illegittimità della graduatoria avversata per erronea valutazione dei titoli professionali e culturali allegati dal ricorrente con la domanda di partecipazione.

Richiamati i criteri generali per la valutazione dei titoli, stabiliti dalla Commissione nella seduta di insediamento del 14 ottobre 2022 ed evidenziato – in particolare – che l’organo valutativo ha attribuito carattere determinante ai fini della valutazione dei titoli alla rilevanza degli eventi cui hanno preso parte i partecipanti e ha previsto che il punteggio fino a 30 equivale ad una competenza sufficiente ovvero ad un’attività pianistica non totalmente solistica e/o di rilevanza prevalentemente locale svolta con Enti di non particolare pregio, assume che, Nella specie, la valutazione operata dalla P.A. si pone in aperto contrasto con detti criteri.

Lamenta:

 per quanto concerne i titoli inerenti i concorsi musicali, che I titoli presentati dal ricorrente comprovano la partecipazione a concorsi internazionali e, per la maggior parte di essi, appartenenti al circuito A.A.F. (Alink-Argerich Foundation). Sul punto, si cfr., tra gli altri, i titoli, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 dell’allegato B/4 e che Il titolo 35 è entrato a far parte dell’ancor più prestigioso circuito W.F.I.M.C. (World Federation International Music Competition), di rilevanza mondiale;

– per quanto concerne i titoli relativi all’attività concertistica, nel rinviare all’allegato B4 alla domanda di partecipazione, che sono Ben 23 i concerti solistici effettuati dal ricorrente (si cfr. titoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32 del punto 1, allegato B/4), alcuni con maestri di rilievo internazionale e che dai titoli emerge una partecipazione in diverse tipologie di ensemble e varietà, con evidente importanza e varietà del repertorio eseguito (si cfr. titoli 2, 7, 8, 12, 22, 26, 28, 31 dell’allegato B/4).

Assume l’inadeguatezza e la manifesta irragionevolezza e illogicità del punteggio conseguito (27), corrispondente a un’attività solo “sufficiente”, atteso che i titoli da lui conseguiti non hanno una rilevanza prevalentemente locale.

Afferma che La fascia di punteggio 24/30 è certamente insufficiente con riferimento ad un candidato che ha depositato documentazione comprovante “concorsi vinti”, “registrazioni edite prodotte” e “collaborazioni con orchestre” e che trattasi di titoli che, qualora correttamente valutati, avrebbero comportato l’attribuzione di un punteggio ricompreso quantomeno nella fascia 51/60. Con la conseguenza che il ricorrente, emendato l’errore, sarebbe collocato in una posizione utile nell’ambito della graduatoria de qua.

3.1 – Le censure sono infondate.

3.2 – Invero, in linea generale, osserva il Collegio che, per consolidata giurisprudenza, in sede di pubblico concorso l’Amministrazione è titolare di un’ampia discrezionalità in ordine sia quanto all’individuazione dei criteri per l’attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell’ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, per rendere concreti ed attuali gli stessi criteri stabiliti dal bando, sia quanto alla valutazione dei singoli tipi di titoli; l’esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà oppure da errori nell’apprezzamento di dati di fatto non opinabili (Consiglio di Stato, sezione quinta, 28 febbraio 2018, n. 1218).

In altri termini, nel controllo sul giudizio tecnico dell’organo amministrativo, il giudice amministrativo non può sovrapporre la propria valutazione a quella della pubblica amministrazione.

3.3 – Ciò posto, le doglianze formulate vanno disattese, in quanto volte a censurare le valutazioni della Commissione, espressione – però – di ampia discrezionalità tecnica, come tale insindacabile dal giudice amministrativo (non potendo detto giudice operare una inammissibile rivalutazione delle suddette valutazioni, sovrapponendo e sostituendo le valutazioni di parte – che si chiede al Tribunale di fare proprie – all’apprezzamento ampiamente discrezionale della Commissione), salvo che per palese illogicità e manifesta erroneità, rilevabile “ictu oculi” (arg. ex T.A.R. Puglia, Bari, sezione prima, 3 agosto 2022, n. 1133), non ravvisabili nel caso di specie.

Invero, quanto alla valutazione dei titoli artistico-culturali-professionali, la Commissione (cfr. il verbale di insediamento del 14 ottobre 2022), dopo aver premesso che Saranno valutati titoli artistico-culturali-professionali dai quali emerga una diffusa e qualificata attività riguardante la disciplina. Il totale dei titoli valutabili in tale settore non potrà essere superiore a 50 (come pure previsto dall’art. 4, comma 4 del bando di concorso), ha – in particolare – ragionevolmente stabilito, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità tecnica di competenza, che:

– Alle pubblicazioni edite la Commissione assegnerà un punteggio basato sulla importanza della casa editrice e sull’attinenza alla disciplina. Il punteggio massimo attribuibile a questa sezione non potrà superare i 6 punti totali;

– Riguardo le registrazioni su CD/DVD/e produzioni digitali le stesse dovranno essere attinenti la materia d’insegnamento e dovranno essere edite da case discografiche di distribuzione nazionale e internazionale. Il punteggio assegnato sarà proporzionale alla rilevanza della casa discografica ed alla tipologia del repertorio proposto. Il punteggio massimo attribuibile a questa sezione non potrà superare i 10 punti totali;

– In riferimento ai Concorsi musicali, i punteggi saranno attribuiti sulla base della tipologia della competizione, della maggiore rilevanza degli stessi (Concorsi internazionali e nazionali di consolidata tradizione), considerando il risultato raggiunto nell’esito finale. Il punteggio massimo attribuibile a questa sezione non potrà superare i 10 punti totali;

– Riguardo all’attività concertistica sarà ritenuto criterio preferenziale nella definizione del punteggio la presenza, tra i titoli prodotti, di récitals solistici o concerti per pianoforte e orchestra, con particolare attenzione e maggior valutazione riguardo alla varietà di repertorio, alla rilevanza delle stagioni concertistiche in cui si è inseriti, alle Orchestre e ai direttori con cui si è collaborato. L’attività in duo pianistico è da ritenersi equiparabile all’attività cameristica, che ha valutazione meno rilevante rispetto a quella solistica ma comunque importante ai fini della varietà dei repertori messa in mostra dall’aspirante, e verrà valutata con speciale attenzione riguardo alla tipologia dell’ensemble cameristico ed all’importanza del repertorio eseguito, oltre che alla rilevanza delle stagioni concertistiche in cui si è inseriti.

La Commissione, nella determinazione dei criteri generali e nell’esercizio dell’ampia discrezionalità tecnica di competenza, ha ritenuto di riservare ampio margine di valutazione all’attività concertistica dei partecipanti e di attribuire punteggi più ridotti alle pubblicazioni, alle registrazioni e ai concorsi, nonché, nell’ambito delle attività concertistiche, di conferire preferenza all’attività di recital solistici o concerti per pianoforte e orchestra nonché alla varietà di repertorio, alla rilevanza delle stagioni concertistiche, alle orchestre e ai direttori.

Ciò posto, dall’esame dei tre curricula esibiti in giudizio (quello del ricorrente e dei due candidati controinteressati) non si ravvisano macroscopiche e palesi abnormità né manifeste erroneità nell’applicazione dei ridetti criteri, ove si consideri – a esempio – il numero totale delle esibizioni indicate da ciascun candidato, quello dei rispettivi concerti per piano solo o piano recital o piano solista con orchestra, laddove – poi, in particolare, – la varietà di repertorio (autori e assortimento/varietà/difficoltà/complessità dei programmi eseguiti – concerti, sonate, studi etc.), la rilevanza delle stagioni concertistiche di riferimento, degli enti organizzatori, delle orchestre e dei direttori costituiscono esercizio dell’ampia discrezionalità tecnica di competenza dell’organo valutativo, che non risulta “ictu oculi” abnormemente applicata.

4. È infondata la censura con cui il ricorrente lamenta l’illegittimità delle determinazioni della Commissione, sull’assunto che una corretta – e legittima – valutazione presuppone necessariamente un esame analitico di ciascun titolo, onde poter effettuare una valutazione complessiva, mentre l’Amministrazione avrebbe agito attribuendo “la valutazione globale e non analitica” (cfr. la nota prot. n. 10858 del 24 novembre 2022 del Conservatorio di musica “Umberto Giordano” di Foggia, recante il riscontro negativo al reclamo proposto dall’interessato).

Invero, la censura risulta sul punto generica, considerato che la Commissione si è espressa sulle domande pervenute, sulla scorta dell’esame dei relativi allegati (comprensivi dell’elenco e della descrizione dei titoli, da cui risulta – a esempio – la tipologia di esibizione, la data e il luogo, l’ente organizzatore e il luogo di svolgimento, il programma eseguito), pervenendo ragionevolmente, sulla base dei criteri generali adeguatamente prestabiliti (inclusivi delle inerenti fasce di valutazione, con la pertinente descrizione e il corrispondente punteggio numerico) e nell’esercizio dell’ampia discrezionalità tecnica di competenza, all’attribuzione di un punteggio complessivo finale sintetico (scaturente – appunto – proprio dal vaglio dei singoli titoli dichiarati, cui – non irragionevolmente – non è stato attribuito un punteggio singolo, ma una valutazione complessiva e globale numerica).

5. Con ulteriore motivo, il ricorrente deduce l’asserito contrasto con quanto stabilito dal Ministero dell’Istruzione con la nota prot. n. 3154 del 9 giugno 2011, richiamata dal bando indittivo (art. 7), avendo quest’ultima, proprio con riferimento ai titoli artistico/professionali, enucleato un’unica di valutazione inerenti la categoria di “attività concertistica e professionale”, mentre con i criteri fissati dalla Commissione è stata prevista una distinzione tra concorsi musicali ed attività concertistica e professionale, (distinzione) non prescritta dalla disciplina applicabile in materia, con conseguente asserita illegittimità in parte quadel verbale con cui la Commissione ha stabilito i criteri.

5.1 – Anche questa doglianza è infondata.

Invero, l’invocata nota ministeriale prot. n. 3154 del 9 giugno 2011 (avente a oggetto “Graduatorie d’Istituto”) si limita a prevedere – solo – l’attribuzione di un punteggio massimo per determinate categorie di titoli artistico – culturali e professionali: in particolare, Per attività concertistica e professionale, idoneità in concorsi nazionali per Orchestre lirico-sinfoniche di Enti nazionali – Fondazioni, idoneità nelle Orchestre della RAI (cfr. punto n. 5), stabilisce l’attribuzione fino ad un massimo di p. 72, senza vietare la mera “suddivisione” interna delle distinte tipologie delle relative attività (in particolare, concorsi musicali e attività concertistica) e la relativa ponderazione, delle inerenti allegazioni dei candidati e delle correlate valutazioni della Commissione, ricomprese nell’unico punteggio finale.

Le allegazioni del ricorrente (il quale deduce che la scelta operata dalla Commissione avrebbe anche inciso negativamente sulla sua scelta in ordine ai titoli da indicare, avendo egli prodotto un numero maggiore di concorsi musicali più rappresentativi del merito, conformemente agli indirizzi contenuti nell’atto de quo) risultano – poi – espressione delle sue scelte e valutazioni nella compilazione della domanda di partecipazione. D’altro canto, è la stessa lex specialis (art. 4, comma 4) a demandare al partecipante l’ordine di presentazione e la scelta tra i titoli dallo stesso ritenuti maggiormente atti a rappresentare in modo significativo il proprio profilo artistico-professionale.

6. Il ricorrente deduce, poi, che, dalla lettura della graduatoria definitiva, ad una posizione più favorevole risultano collocati partecipanti che, in realtà, sono allievi del docente interno al Conservatorio, il Maestro -OMISSIS-, membro della Commissione di valutazione. Il riferimento, per quanto di interesse, va ai candidati -OMISSIS- (posizione n. 18) e -OMISSIS- (posizione n. 31).

Deduce che la Commissione d’esame deve porsi in una posizione non di mera imparzialità, ma di terzietà rispetto ai concorrenti, in ossequio, tra l’altro, all’art. 97 della Cost. ed all’art. 6 della L. n. 241/1990. Sicchè, l’esistenza di eventuali rapporti di collaborazione tra i componenti della Commissione e i candidati è certamente idonea a far venir meno tale posizione di terzietà, inficiando la legittimità dell’operato complessivo della Commissione e, dunque, della graduatoria redatta, con violazione dei principi di imparzialità, terzietà e buon andamento nonché manifesta illogicità della valutazione effettuata dalla Commissione nella procedura in questione.

Detta illegittimità sarebbe confermata – a suo dire – dal minore punteggio attribuito al candidato -OMISSIS- (al quale nella graduatoria controversa risultano attribuiti 56 punti per titoli artistico-professionali) nella procedura indetta dal Conservatorio di Rovigo (solo 32,75 punti, a fronte dei 47 punti ivi conseguiti dal ricorrente).

6.1 – La censura va disattesa.

6.2 – Invero, è stato in linea generale condivisibilmente osservato, con argomentazioni rilevanti anche nel caso di specie, che “La sussistenza di una situazione di incompatibilità tale da imporre l’obbligo di astensione deve essere valutata con estrema cautela in relazione alla sua portata soggettiva, onde evitare che la sussistenza dell’obbligo di astensione possa essere estesa a casi e fattispecie in alcun modo contemplate dalla normativa di riferimento.

Nei pubblici concorsi i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l’obbligo di astenersi solo ed esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall’art. 51 del c.p.c., senza che le cause di incompatibilità previste dalla predetta norma, proprio per detto motivo, possano essere oggetto di estensione analogica. Così “i rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati ammessi alla prova orale non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa” (Consiglio di Stato, sezione settima, 14 aprile 2022, n. 2849, nel ritenere la correttezza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, sezione prima, n. 281/2017).

E ancora, con deduzioni parimenti rilevanti per la fattispecie in esame: L’art. 51 c.p.c., al primo comma, prevede per il membro della commissione di concorso l’obbligo di astensione « 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa».

Il secondo comma prevede, poi, che in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza il commissario può richiedere di astenersi.

Per l’orientamento consolidato della giurisprudenza, nelle procedure concorsuali i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l’obbligo di astenersi solo se sussiste una delle condizioni tassativamente indicate dall’art. 51 c.p.c., senza che le cause di incompatibilità previste dalla stessa disposizione possano essere oggetto di estensione analogica: l’appartenenza allo stesso ufficio del candidato e il legame di subordinazione o di collaborazione tra i componenti della commissione e il candidato non rientrano nelle ipotesi di astensione di cui all’art. 51 c.p.c. (Consiglio di Stato, sez. V, n. 5618, del 17 novembre 2014; sez. VI, n. 4858 del 27 novembre 2012).

I rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati ammessi alla prova orale non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa, non potendo le cause di incompatibilità previste dall’art. 51 (tra le quali non rientra l’appartenenza allo stesso ufficio e il rapporto di colleganza) essere oggetto di estensione analogica, in assenza di ulteriori e specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità, tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4789 del 23 settembre 2014).

Pertanto, la conoscenza che alcuno dei membri di una commissione di concorso abbia di un candidato, ove non ricada nelle suddette fattispecie tipiche, non implica di per sé la violazione delle regole dell’imparzialità e nemmeno il sospetto della violazione di tali regole (Consiglio di Stato, sez. V, n. 5618 del 17 novembre 2014, cit.; Cons. Stato, Sez. III, 20 gennaio 2016 n. 192).

L’art. 51 non è dunque suscettibile di applicazione analogica (arg. ex Cons. St., VI, 3 marzo 2007, n. 1011; id., 26 gennaio 2009, n. 354; id., 19 marzo 2013, n. 1606; Cons. Stato, Sez. III, 2 aprile 2014, n. 1577).

Con argomentazioni che il Collegio condivide e fa proprie, questo Consiglio ha rilevato che la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d’incompatibilità normativamente previste (salva la spontanea astensione di cui al capoverso dell’art. 51, c.p.c.), a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali (Cons. Stato, Sez. VI, 13 settembre 2012 n. 4858).

Perché i rapporti personali assumano rilievo, deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale, in quanto tale «connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d’interessi di carattere economico» (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4015 del 2013), in «un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità» (Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2119) (Consiglio di Stato, sezione terza, 28 aprile 2016, n. 1628).

Inoltre, le cause di incompatibilità rivestono un carattere tassativo e sfuggono all’applicazione analogica (Consiglio di Stato, Sezione VI, 3 marzo 2007, n. 1011; 26 gennaio 2009, n. 354; 19 marzo 2013, n. 1606) poiché va tutelata l’esigenza di certezza dell’azione amministrativa e, in particolare, la regolarità della composizione delle commissioni giudicatrici (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 luglio 2015 n. 3443).

Seguendo la tesi analogica, infatti, non vi sarebbe più alcuna certezza in merito alla stabilità delle commissioni di esame, potendo essere messa in discussione l’imparzialità dei suoi componenti sulla base di qualunque elemento induttivo che potrebbe essere considerato soggettivamente in grado di inficiare l’imparzialità della commissione d’esame: la tesi tradizionale, invece, che si basa sull’art. 51 c.p.c., soddisfa pienamente l’esigenza del rispetto del principio di imparzialità di rilevanza costituzionale, delimitando nel contempo le ipotesi di incompatibilità, perseguendo in questo modo l’esigenza di garantire la certezza giuridica.

Inoltre, nel conflitto tra le norme, deve prevalere la disciplina speciale – relativa al regime delle incompatibilità – con quella generale propria del procedimento amministrativo, anche se cronologicamente successiva (Consiglio di Stato, sezione terza, 28 aprile 2016, n. 1628).

6.3 – Alla luce degli esposti principi, deve ritenersi insussistente la dedotta incompatibilità tra il componente della commissione indicato e i due suddetti candidati: in particolare, non risultano, sulla scorta degli atti di causa, apprezzabili elementi tali da rendere in concreto ipotizzabile la sussistenza di alcuno stabile sodalizio professionale tra le parti, nei sensi innanzi illustrati.

Fermo e dirimente quanto innanzi, a ciò si aggiunga, per mera completezza espositiva, che, peraltro, come evidenziato dalla difesa erariale (cfr. la memoria difensiva del 5 febbraio 2024), l’aspirante -OMISSIS- è stato studente in passato del citato Professore, specificatamente nel corso dell’anno accademico 2019/20. Pertanto, nessun rapporto di docenza risulta in essere allo stato attuale e nel periodo di elaborazione della graduatoria di Pianoforte, e che L’aspirante -OMISSIS- nel corso dello scorso anno accademico è stato studente di un Corso libero nella classe del Prof. -OMISSIS-; tale tipologia di corso non è ordinamentale, non conferisce alcun titolo finale né ha valenza accademica. In relazione al suddetto aspirante, il Prof. -OMISSIS- si è comunque astenuto, per correttezza, dalla discussione sulla valutazione dei titoli, come documentato dal verbale n. 2 della Commissione.

7. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere respinto.

8. Sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione prima) respinge il ricorso, di cui in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e i soggetti nominati.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISS, Presidente

OMISSIS, Consigliere, Estensore

OMISSIS, Primo Referendario

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato il 1° ottobre 2024