Cons. Stato, Sez. VII, 14 ottobre 2024, n. 8241

La Commissione di un concorso non può attribuire una valutazione migliore al candidato un punteggio inferiore secondo gli indici di pubblicazione

Data Documento: 2024-10-14
Autorità Emanante: Consiglio di Stato
Area: Giurisprudenza
Massima

Non è irragionevole la scelta della Commissione di attribuire rilievo a un criterio del bando piuttosto che ad altri, laddove l’avviso di selezione indichi vari criteri di valutazione delle opere scientifiche (quali originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione) senza vincolare ulteriormente la scelta.

È invece irragionevole la valutazione delle pubblicazioni scientifiche della Commissione che, sulla base degli indicatori di riferimento individuati all’art. 11, quinto comma, lett. e) del Bando, attribuisce una valutazione migliore al candidato con punteggio oggettivamente minore.

Contenuto sentenza

N. 08241/2024REG.PROV.COLL.

N. 07586/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7586 del 2023, proposto da
OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio OMISSIS;

contro

Università degli Studi OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale OMISSIS, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio diOMISSISo e dell’Università degli Studi OMISSIS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2024 il consigliere OMISSIS e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo della Campania la professoressa OMISSISimpugnava gli atti (decreto rettorale di approvazione della graduatoria, verbali della commissione, bando di concorso, criteri di massima di valutazione dei titoli dei candidati) della procedura comparativa bandita, con decreto OMISSIS, dall’Università degli Studi OMISSIS per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale OMISSIS s.s.d. OMISSIS, per le esigenze del Dipartimento di OMISSISa, ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. 240/2010.

1.2. Con motivi aggiunti impugnava, altresì, il decreto rettorale della chiamata in ruolo della controinteressata, la professoressa OMISSIS, riproponendo le doglianze già articolate nel ricorso introduttivo.

2. Con il ricorso introduttivo si prospettavano plurime doglianze in ordine all’operato e alle valutazioni della Commissione esaminatrice.

2.1. In particolare, la ricorrente censurava la violazione dell’art. 18 L. 240/2010 e dell’art. 11 del bando, evidenziando che la Commissione aveva modificato le prescrizioni del bando in senso a lei sfavorevole, laddove si era stabilito di riconoscere prevalenza all’originalità rispetto agli altri criteri di valutazione e, quindi, con riguardo alle pubblicazioni scientifiche si era disposto che “verranno presi in maggiore considerazione, ai fini della valutazione comparativa, i lavori scientifici originali rispetto a Linee Guida, Review, Articoli e Consensus” (sebbene la lex specialis non avesse neanche attribuito prevalenza a una determinata categoria di pubblicazioni).

2.1.1. Con lo stesso motivo di ricorso si contestava, inoltre, l’illegittima ed erronea valutazione dei titoli relativi alle attività di ricerca scientifica operata dalla Commissione.

Si deduceva che, come attestato dagli indicatori di riferimento (numero di citazioni; Impact Factor; Indice di Hirsh), le pubblicazioni della prof.ssa OMISSIS risultavano di gran lunga più rilevanti di quelle della candidata dichiarata vincitrice e che, conseguentemente, le era stato erroneamente assegnato un punteggio inferiore rispetto a quello che effettivamente le spettava.

Si lamentava anche che la Commissione aveva erroneamente attribuito un maggiore punteggio alla candidata OMISSIS, tenuto conto della complessità delle patologie dalla stessa studiate, secondo la Commissione superiore rispetto a quelle oggetto delle ricerche della prof.ssa OMISSIS: si era introdotto, così, un criterio non previsto dal bando e, comunque, palesemente illegittimo in virtù delle previsioni di cui agli artt. 15 e 18 della Legge n. 240/2010, secondo cui è precluso alla Commissione attribuire rilievo ad uno specifico ambito di competenza, giacché ciò che unicamente rileva è il settore concorsuale oggetto della procedura.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si censurava, invece, la violazione degli artt. 18 L. 240/10 e 13 del Bando, osservando, in particolare, che la Commissione giudicatrice aveva valutato servizi che non attenevano alle attività clinico-assistenziali oggetto del concorso, ovvero servizi di cui non era stato dimostrato l’effettivo svolgimento, o ancora servizi a carattere “volontario”, espletati in assenza di un rapporto di pubblico impiego, che non potevano essere presi in esame nella valutazione comparativa.

Inoltre, si sottolineava che l’errore compiuto nell’assegnazione dei punteggi relativi all’attività assistenziale svolta aveva impedito alla prof.ssa OMISSIS di collocarsi al primo posto nella graduatoria finale di merito e di risultare vincitrice della procedura, considerata la più che esigua differenza di punteggio tra le candidate, le quali erano separate da appena un centesimo di punto (avendo la OMISSIS riportato punti 9 e la OMISSIS, seconda classificata, punti 8,90).

2.3. Con il terzo e ultimo motivo di ricorso si censurava, infine, la violazione dell’art. 6 della L. 240/2010 e dell’art. 10 del Bando nonché dei criteri utilizzati dalla Commissione esaminatrice al fine dell’attribuzione dei punteggi relativi all’attività didattica.

3. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendoli infondati, e ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese in favore della controinteressata, compensandole con l’amministrazione resistente.

4. Di tale sentenza l’appellante domanda la riforma, deducendone l’erroneità con il presente appello affidato a tre motivi di diritto.

4.1. Si è costituita in giudizio l’Università con memoria di stile.

4.2. Si è costituita in resistenza la controinteressata, chiedendo la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.

4.3. All’udienza pubblica del 4 giugno 2024, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

5. L’appello proposto critica la sentenza per aver ritenuto insussistente il lamentato vizio di eccesso di potere, sebbene i motivi di ricorso avessero evidenziato vari indici sintomatici di una irragionevolezza delle valutazioni che hanno condotto a preferire in modo non corretto il profilo della candidata nominata. La sentenza avrebbe così erroneamente escluso l’assoggettabilità dei giudizi della commissione al sindacato del giudice amministrativo, di fatto omettendo l’esame dei motivi di ricorso con cui si era contestata la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni delle candidate.

5.1. In particolare, l’appello contesta le statuizioni di rigetto delle censure articolate in primo grado, che si appuntavano sia sulla postuma modifica e integrazione dei criteri di valutazione previsti dal bando (specie con riferimento al criterio dell’originalità e, soprattutto, con riguardo alle pubblicazioni, laddove si era stabilito che “verranno presi in maggiore considerazione, ai fini della valutazione comparativa, i lavori scientifici originali rispetto a Linee Guida, Review, Articoli e Consensus”– nonché con riguardo alla valutazione dell’attività scientifica non nella sua interezza ma circoscritta agli ultimi dieci anni – laddove il bando, all’art. 11 richiedeva di valutare “ciascuna” pubblicazione, e quindi l’attività scientifica nella sua interezza) sia sulla asserita erroneità dei punteggi assegnati alle candidate.

6. L’appello è solo in parte fondato e va accolto nei sensi di seguito indicati.

7. I primi due motivi di doglianza non sono fondati e vanno respinti.

8. Con il primo motivo l’appellante critica le statuizioni di rigetto del primo motivo del ricorso originario.

8.1. Dopo aver richiamato i principi della costante giurisprudenza amministrativa in tema di sindacato sulle valutazioni tecnico discrezionali delle commissioni di concorso per la nomina a professore universitario, specie con riguardo alla predeterminazione dei criteri valutativi, l’appellante è tornata a lamentare che la Commissione di concorso, anziché limitarsi a specificare i criteri di valutazione generali fissati dal bando (già sufficientemente dettagliati e analitici), ne avrebbe introdotti di nuovi e ulteriori, integrando in senso a lei sfavorevole la lex specialis della procedura.

8.2. In particolare, la Commissione avrebbe modificato i criteri di valutazione fissati nell’avviso di selezione, laddove se quest’ultimo prevedeva che “La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base dei seguenti criteri: Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione”, la Commissione ha poi stabilito che, nell’esaminare le pubblicazioni scientifiche, “verranno presi in maggiore considerazione, ai fini della valutazione comparativa i lavori scientifici originali, rispetto a Linee Guida, Review, Articoli e Consensus”.

8.3. Tale modus operandi sarebbe illegittimo sotto un duplice profilo.

8.3.1. Innanzitutto, sarebbe violata la disposizione contenuta nell’art. 11, comma 4, lett. a, del Bando, che prevedeva che i criteri valutativi dallo stesso indicati (“originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione”) avrebbero dovuto essere oggetto di utilizzazione contestuale, unitaria e paritetica, senza alcuna prevalenza o graduazione dell’uno rispetto all’altro indice valutativo.

8.3.2. In secondo luogo, se la menzionata disposizione ha stabilito che la Commissione, nell’esaminare l’attività di ricerca dei candidati, avrebbe dovuto considerare l’intera produzione scientifica (valutandone nel complesso qualità, consistenza e continuità temporale), senza attribuire prevalenza all’uno ovvero all’altro tipo di pubblicazione scientifica, l’Organo Valutativo Tecnico ha, invece, attribuito maggiore considerazione, ai fini della valutazione comparativa, solo ad alcune categorie di lavori.

8.4. Pertanto, avrebbe errato il primo giudice nel respingere la doglianza, non ravvisando l’illegittimità dell’operato della Commissione che avrebbe modificato in via postuma le disposizioni del bando, introducendo nuove regole di valutazione comparativa allorché domande e titoli erano stati già prodotti dai candidati.

8.4.1. Sotto altro profilo si contesta il vizio di omessa pronuncia sulla dedotta erroneità del criterio in cui sarebbe incorsa la sentenza di prime cure. L’Organo valutativo tecnico non avrebbe, in particolare, considerato che le Linee Guida rappresentano uno strumento fondamentale per l’esercizio della professione medica, costituendo l’insieme delle raccomandazioni di comportamento clinico, elaborate mediante un processo di revisione sistematico della letteratura e delle opinioni di esperti, e perciò sono esse stesse connotate da novità ed originalità. La loro redazione richiede, oltre al possesso di vari requisiti (quale l’iscrizione negli elenchi previsti dalla legge 24/2017), un’altissima qualificazione scientifica. Non può, dunque, dubitarsi della loro rilevanza per l’impatto che rivestono nell’ambito della comunità scientifica di riferimento.

8.4.2. Il criterio in questione, non esplicitato dal bando ma approvato successivamente dalla Commissione, avrebbe quindi ingiustamente sottostimato quei candidati che, come l’odierna appellante, avevano presentato, ritenendole positivamente apprezzabili dalla Commissione, soprattutto tale peculiare tipologia di pubblicazione (Linee Guida, review e consensus) tra quelle valutabili.

8.5. Le doglianze sono infondate.

8.6. L’avviso di selezione indica vari criteri di valutazione delle opere scientifiche, quali originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione, senza però vietare alla Commissione di dare particolare rilievo a una parte dei criteri piuttosto che ad altri.

Ne consegue che non è irragionevole la scelta della Commissione di attribuire particolare rilievo al criterio della originalità, pur senza escludere il rilievo anche degli altri criteri indicati nell’avviso di selezione.

8.7. La possibilità di attribuire peso diverso ai vari criteri di valutazione è ammessa anche dalla giurisprudenza secondo cui «Il criterio dell’originalità e innovatività e del rigore metodologico, previsto dall’art. 4 comma 2, lett. a), d.P.R. n. 117 del 2000 costituisce il criterio di valutazione prioritario, alla cui applicazione segue quella degli ulteriori criteri previsti dalla normativa ai fini della valutazione comparativa» (Cons. Stato, sez. VI, 18 agosto 2010, n. 5885).

8.8. Nel caso di specie la Commissione non ha integrato il bando dove l’originalità era prevista né ha modificato il criterio di valutazione limitandosi a specificarlo col risalto a una peculiare caratteristica (nel caso di specie l’originalità) nell’ambito della valutazione comparativa e, quindi, a una particolare categoria di pubblicazioni (i contributi e i lavori originali).

Nel caso di specie non vi è però alcuna evidenza che ciò sia avvenuto a detrimento di innovatività e rigore scientifico, pregiudicando la natura globale e complessiva della valutazione dei candidati.

8.9. All’infondatezza della doglianza nei termini appena esposti consegue altresì l’infondatezza delle censure con cui si è lamentata l’erroneità del giudizio della Commissione in parte qua.

L’applicazione del criterio non si è, invero, tradotta sul punto – e salvo quanto appresso si dirà nell’esame del terzo motivo di gravame – in una ingiustificata sottostima del profilo professionale dell’appellante per aver quest’ultima prodotto, tra le pubblicazioni scientifiche vantate, essenzialmente proprio quelle tipologie di lavori ai quali la Commissione ha ritenuto di accordare minore considerazione.

Infatti, premesso che il maggior peso percentuale (55 per cento) nella valutazione è attribuito all’attività di ricerca scientifica, la Commissione ha analiticamente valutato le singole pubblicazioni scientifiche, rappresentando per quelle costituite da “linee guida, review articles e consensus”, le ragioni della minore originalità e innovatività. Il giudizio formulato sul punto, basato sulle conoscenze scientifiche già acquisite, è in conclusione esente da profili di irragionevolezza.

9. È infondato anche il motivo con cui si censura la sentenza nella parte in cui ha respinto la doglianza volta a contestare l’operato della Commissione esaminatrice per aver preso in considerazione la sola produzione scientifica degli ultimi dieci anni (in luogo della produzione scientifica nella sua interezza), benché tale criterio temporale non fosse indicato nell’avviso di selezione.

9.1. Non può, infatti, condividersi l’argomentazione dell’appellante secondo la quale anche ciò si sarebbe tradotto in una modifica dei criteri previsti dal bando che avrebbe previsto una diversa regola valutativa, imponendo la disamina della carriera scientifica del candidato nella sua interezza, allo scopo di valutarne appieno competenza e capacità.

9.2. Né sovverte le corrette statuizioni della sentenza l’ulteriore rilievo sviluppato nel ricorso secondo cui, in ogni caso, il D.M. n. 120/2016 disciplina criteri e parametri inerenti a un diverso tipo di procedura, ossia l’Abilitazione Scientifica Nazionale, a carattere meramente idoneativo e non concorsuale, per cui le regole ivi disciplinate (ivi inclusa quella qui contestata) non rilevano ai fini delle procedure concorsuali bandite dalle Università.

9.3. Ed infatti, la selezione ha ad oggetto l’insegnamento in un settore scientifico in continua evoluzione. Non è, dunque, irragionevole che la Commissione abbia deciso di attribuire maggiore rilievo alle pubblicazioni più recenti, collocate negli ultimi dieci anni, in linea peraltro con il criterio della originalità e della innovatività indicati nell’art.11 del Bando.

9.4. Peraltro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con Decreto 7 giugno 2016 n.120, all’allegato E, specifica che “Nei settori concorsuali bibliometrici, gli indicatori di attività scientifica da utilizzare per la valutazione della qualificazione scientifica degli aspiranti commissari sono i seguenti: a) il numero complessivo di articoli riportati nella domanda e pubblicati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science”, nei dieci anni precedenti”.

L’aver attribuito rilievo soprattutto alla produzione scientifica collocata negli ultimi dieci anni non è poi in contrasto con il bando poiché ciò non impedisce di per sé la valutazione della carriera scientifica (che è nozione più ampia delle mere pubblicazioni, non esaurendosi solo in tale attività) nella sua interezza.

10. È, invece, fondato e va accolto il terzo motivo di appello.

Con tale mezzo si contestano come erronee le statuizioni di rigetto delle ulteriori censure, articolate all’ultimo punto del primo motivo di ricorso, nonché col secondo e terzo motivo del ricorso introduttivo, mediante i quali si è dedotta l’erroneità dei punteggi per lo svolgimento dell’attività clinico assistenziale e per l’attività didattica, specialmente sotto il profilo del difetto di motivazione e di istruttoria.

Si lamenta, in particolare, che il Collegio abbia del tutto omesso l’esame delle censure, limitandosi a richiamare un datato precedente giurisprudenziale, schermandosi apoditticamente dietro la generica asserzione della insindacabilità delle valutazioni, senza minimamente considerare le argomentazioni formulate dalla ricorrente.

10.1. Il Bando di concorso, per quanto di interesse, agli artt. 9 – 12 ha attribuito alla Commissione esaminatrice il compito di effettuare una valutazione comparativa dei candidati, prendendo in esame quattro tipologie di attività: Didattica, Didattica Integrativa e di Servizi agli studenti (art. 10), Attività di ricerca scientifica (Art. 11), Attività gestionali organizzative e di servizio (art. 12), Attività Clinico assistenziali (Art. 13).

La Scheda n. 25 Allegata al Bando, e dello stesso costituente parte integrante, ha stabilito, inoltre, che, nell’ambito della valutazione complessiva: l’attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avrebbe avuto un peso del 30 per cento; l’attività di ricerca scientifica, con riferimento alle venti pubblicazioni che ciascun candidato poteva presentare, avrebbe avuto un peso del 55 per cento; le attività gestionali, organizzative e di servizio avrebbero avuto un peso del 5 per cento; l’attività clinico assistenziale avrebbe avuto un peso del 10 per cento.

Gli indicati criteri di valutazione sono stati ulteriormente specificati dalla Commissione giudicatrice che, come indicato alla pagina 2 dell’Allegato n.1 del verbale del 23 ottobre 2019, ha stabilito di avvalersi della sotto indicata scala di graduazione dei giudizi: Scarso; Sufficiente; Discreto; Buono; Ottimo; Eccellente.

Al fine poi di attribuire il peso percentuale indicato nella scheda di valutazione, la Commissione ha deciso di assegnare un valore numerico a ciascuna delle valutazioni espresse, sulla base della seguente corrispondenza: Scarso: punti n. 4 Insufficiente: punti n. 5 Sufficiente: punti n. 6 Discreto: punti n. 7 Buono: punti n. 8 Ottimo: punti n. 9 Eccellente: punti n. 10.

10.2. Tanto premesso, è noto il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui nella procedura comparativa dei candidati a ricoprire posti di professore universitario, il sindacato giurisdizionale può svolgersi non soltanto rispetto ai vizi dell’eccesso di potere (logicità e ragionevolezza delle decisioni amministrative), ma anche con la verifica dell’attendibilità delle operazioni tecniche compiute dall’amministrazione rispetto alla correttezza dei criteri utilizzati e applicati, mentre resta comunque fermo il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, potendo il giudice amministrativo censurare la sola valutazione che si pone al di fuori dell’ambito di opinabilità, poiché altrimenti all’apprezzamento opinabile della P.A. sostituirebbe quello proprio altrettanto opinabile.

10.3. Ma il punto è che, nel caso in esame, le censure non si riferiscono alla sola relatività della valutazione scientifica e alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione nell’attribuzione dei punteggi (sulla base di criteri predeterminati e correttamente applicati), evidenziando invece palesi profili di inattendibilità, illogicità e irragionevolezza che non sfuggono al sindacato giurisdizionale.

A tale riguardo va anzitutto precisato che le deduzioni dell’appellante che raffrontano anche i punteggi ottenuti dagli altri candidati con i propri e con quelli della controinteressata non sono inammissibili, in quanto esse sono volte a comprovare ulteriormente, attraverso il confronto comparativo, la manifesta erroneità del punteggio assegnato all’appellante rispetto a quello che le sarebbe spettato e che, considerato l’esiguo scarto che la separa dalla prima classificata, le avrebbe consentito di risultare vincitrice del posto messo a concorso.

10.4. Ciò posto, le censure sui punteggi, piuttosto che volte a contestare il merito delle valutazioni discrezionali della Commissione, esprimendo un mero dissenso rispetto al giudizio espresso da quest’ultima e chiedendone il rifacimento in sede giurisdizionale mediante l’inammissibile tentativo di sovrapporre la propria personale (e opinabile) valutazione soggettiva a quella, altrettanto opinabile, dell’organo tecnico, ha censurato evidenti errori in cui è incorsa la Commissione nella valutazione comparativa delle due candidate.

10.5. Nello specifico, va in primo luogo condivisa la doglianza con cui si censura la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, tenuto conto degli indicatori di riferimento individuati all’art. 11, quinto comma, lett. e), del Bando, ossia: numero delle citazioni delle venti pubblicazioni presentate; numero medio di citazioni per pubblicazione; “impact factor” totale; “impact factor” medio per pubblicazione; una combinazione dei precedenti indici (Indice di Hirsch). Dal confronto tra i parametri relativi alla controinteressata e quelli inerenti all’appellante, emerge che la seconda classificata ha un punteggio di 43 rispetto ai 33 punti della vincitrice, ma quest’ultima riporta un punteggio di eccellente e la seconda solo di buono.

In particolare, il numero totale delle citazioni è 8028 per scopus, 7121 secondo Web of Science. Al 31dicembre 2019 l’indice cd. “Hirsch” è pari a 43 Scopus (su 207 pubblicazioni presenti in Scopus) e 41 secondo Web of Science, con una media di 25,36 citazioni per articolo.

Tuttavia, nonostante l’oggettiva superiorità degli indicatori sopra riportati, l’appellante ha ottenuto una valutazione di gran lunga inferiore rispetto a quella della vincitrice.

Si tratta, all’evidenza, di una valutazione manifestamente erronea e illogica perché contrastante con le risultanze dell’istruttoria tecnica e con il contenuto degli atti che la Commissione era chiamata a valutare.

Va poi ancora sul punto rilevato che, come risulta dagli atti, l’appellante è autrice di numerose pubblicazioni scientifiche (244 lavori, per la maggior parte editi sulle più prestigiose riviste scientifiche italiane e straniere dell’area medica).

La medesima ha collaborato con qualificate strutture di ricerca e di assistenza ospedaliera; è stata, altresì, coordinatore e principal investigator di numerosi gruppi di ricerca in Italia ed all’estero; ha partecipato, inoltre, al Comitato editoriale di numerose riviste scientifiche, nonché, in qualità di relatore, a numerosi congressi e convegni scientifici di interesse nazionale ed internazionale (come risulta dal curriculum vitae prodotto), svolgendo attività di organizzazione, direzione e coordinamento di centri e gruppi di ricerca nazionali e stranieri.

Anche tali aspetti dell’attività della candidata andavano adeguatamente considerati nell’ambito della valutazione comparativa, in linea con le prescrizioni del bando che imponevano la disamina della carriera scientifica del candidato nella sua interezza e di “ciascuna” pubblicazione, allo scopo di valutarne appieno competenza e capacità.

10.6. In secondo luogo, sebbene entrambe le candidate sono state considerate opinion leader e super esperte dello specifico settore di ricerca, la controinteressata ha prevalso perché la patologia di cui si è occupata (malattie epatiche croniche e progressive) è stata considerata “complessa” a differenza di quella studiata dall’appellante (celiachia e malattie infiammatorie croniche dell’intestino): e però in forza del combinato disposto dell’art. 15, comma 1, e dell’art. 18, comma 1, lett. a), l. n. 240/2010, la procedura comparativa di chiamata dei professori universitari deve esclusivamente incentrarsi sul tipizzato settore scientifico disciplinare, cosicché rileva il settore concorsuale nel suo insieme, senza che sia consentito dare preminenza ad uno dei campi di competenza rientranti nel settore stesso.

La Commissione non avrebbe, pertanto, potuto attribuire di per sé maggiore rilievo ad un ambito specifico di competenza ricompreso nel settore concorsuale oggetto di procedura, ciò costituendo una chiara violazione degli artt. 15 e 18 della Legge n. 240/2010 e del bando che non aveva previsto un siffatto criterio, perché non attinente in alcun modo alla natura, al contenuto e ai risultati della ricerca.

Ne consegue che la sentenza impugnata va riformata nella parte in cui ha omesso l’esame di detta specifica contestazione avverso la valutazione della Commissione.

10.7. Nemmeno si sottrae alle critiche di irragionevolezza l’aver assegnato dieci punti alla controinteressata per l’attività clinico assistenziale.

Con l’originario ricorso si era evidenziata la manifesta illogicità dell’operato della Commissione, considerato che la prof.ssa Morisco, la quale ha svolto per soli sei anni attività clinico-assistenziali quale Dirigente di una Unità Operativa Semplice, ha ottenuto un solo punto in meno dalla Prof.ssa OMISSIS che, al contrario, è titolare di un’anzianità di oltre trenta anni nello svolgimento di attività Struttura Medica di II° livello; a ulteriore riprova della illogicità della valutazione, viene sottolineato il fatto che la vincitrice ha poi superato altro candidato (il professor Sarnelli, il quale ha conseguito punti n. 8) che vanta un’anzianità nell’espletamento di attività assistenziale doppia (12 anni) rispetto alla vincitrice.

I rilievi sono fondati.

Non pare, infatti, ragionevole il punteggio assegnato alla controinteressata in relazione all’attività clinico-assistenziale (art. 13 del Bando), nonostante detta candidata, risultata poi vincitrice, avesse una ben minore anzianità rispetto alla appellante, avendo espletato per soli sei mesi la funzione di Dirigente di I° livello e mai quella di Dirigente medico di II° livello di una Unità Operativa di II° livello (corrispondente alla previgente figura del primario). Al riguardo, giova evidenziare che la docente appellante dal 1982 espleta continuativamente l’attività clinico assistenziale, avendo contribuito anche alla creazione di un importante Centro Terziario per le malattie celiache e le intolleranze alimentari.

L’ irragionevolezza del punteggio attribuito alla vincitrice emerge ictu oculi proprio dai giudizi della Commissione che, nel giudizio comparativo finale (cfr. verbale n. 2, pag. 110), ha espressamente affermato “Riguardo le attività clinico-assistenziali, la prof.ssa OMISSIS ed il prof. OMISSIS prevalgono sulla prof.ssa OMISSIS avendo svolto (o svolgendo attualmente) ruoli apicali di Dirigente di II livello (…) che la prof.ssa Morisco non risulta avere svolto”.

Tuttavia, il giudice di prime cure ha ritenuto erroneamente infondata la censura, malgrado l’evidente sussistenza di profili di illogicità e inattendibilità del contestato giudizio.

La manifesta illegittimità dell’operato della Commissione in merito alla congruità dei punteggi assegnati rispetto ai titoli posseduti (in applicazione dell’art. 13 del Bando relativo alle attività clinico-assistenziali in ambito sanitario) risulta vieppiù, considerato che la controinteressata ha ottenuto un punteggio superiore anche a quello di altro candidato, il quale vantava un’anzianità nell’espletamento di attività assistenziale doppia (12 anni) rispetto alla vincitrice.

La sentenza di prime cure è dunque erronea e va riformata, posto che il giudizio finale comparativo espresso dalla Commissione non pare per tale aspetto supportato da alcuna motivazione adeguata.

Anche l’analisi delle esperienze delle candidate fa emergere manifesti profili di illogicità.

Infatti, alcune esperienze non possono essere propriamente considerate “attività clinico assistenziale” o, comunque, non sono state documentate nella loro natura, né per contenuto e modalità. Alcune risultano, in particolare, essere state svolte su base volontaria in concomitanza all’attività di docenza presso la facoltà di agraria.

In proposito e più nello specifico, deve rilevarsi quanto segue.

Non pare corretta la valutazione nell’ambito dell’attività assistenziale dei diplomi di specializzazione e di abilitazione all’esercizio della professione medica a vantaggio della sola controinteressata: tali titoli, afferenti alla formazione del candidato, sono posseduti da tutti i concorrenti perché indispensabili al conseguimento del titolo di assistente e dirigente medico.

Anche l’attività di funzionario medico effettuata dalla controinteressata presso il Ministero del Lavoro prima del conseguimento della specializzazione in gastroenterologia non pare proficuamente valutabile, in assenza di un’approfondita motivazione sulla congruenza con le attività oggetto del concorso e con settori affini.

Si espone alle censure di manifesta erroneità anche la valutazione dell’attività espletata dalla vincitrice come ricercatore e professore associato presso la Facoltà di OMISSIS dell’Università degli Studi OMISSIS, presso la quale non è chiarito quale attività assistenziale sia stata in concreto espletata (neanche attraverso la documentata presenza di convenzioni con strutture presso le quali sarebbero state eventualmente espletate attività assistenziali).

Parimenti, non si sottrae alle critiche formulate la valutazione dell’attività espletata in posizione di comando presso l’Università degli Studi OMISSIS (nel periodo 1987 – 1995), in assenza di alcuna documentazione, allegata alla domanda di partecipazione al concorso, che permettesse di stabilirne natura, scopo e contenuto onde accertare se, come richiesto dall’art. 13 del Bando, essa fosse congruente con quella oggetto del concorso.

Analoghe considerazioni valgono con riguardo all’attività di supporto espletata presso l’AOU OMISSIS (periodo 2006/2013) di cui non è chiaro il contenuto (e che non è stata neppure certificata dai competenti organi dell’ateneo), nonché all’inclusione dell’attività espletata come assistente volontario in contemporanea con quella svolta presso la Facoltà OMISSIS, della quale la competente Azienda Ospedaliera non ha certificato natura, contenuto e modalità esplicative (sempre al fine di dimostrarne la congruenza con quella oggetto del concorso e la conseguente valutabilità).

10.8. Infine, l’operato della Commissione si espone alle censure di manifesta irragionevolezza anche quanto alla valutazione dell’attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

Al riguardo, l’art. 10 del Bando sancisce che, al fine dell’attribuzione del punteggio relativo alle predette attività, avrebbero dovuto essere considerati il volume, l’intensità, la continuità e la congruenza con gli eventuali ulteriori elementi di “qualificazione riconosciuti a livello internazionale” indicati dal Dipartimento.

L’art.10 citato distingue, inoltre, l’attività didattica da quella di didattica integrativa e di assistenza agli studenti, chiarendo che, per dette ultime attività, sarebbero state considerate “(…) in particolare, le attività di relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale, il tutoraggio di dottorandi di ricerca, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale”. L’attività didattica, che è prerogativa esclusiva del professore, associato o ordinario, include lezioni, commissioni di esame, commissioni di laurea, mentre l’attività di didattica integrativa e quella di assistenza agli studenti possono invece essere espletate anche da altre figure legate da rapporto di impiego o di servizio all’Università, quali, per esempio, ricercatori e cultori della materia.

Rammentate le regole valutative, deve allora rilevarsi come non appaia sorretta da un’adeguata motivazione l’esigua differenza tra il punteggio conseguito dall’appellante (10 punti) e quello riportato dalla vincitrice (9 punti) che, peraltro, alla luce della valutazione ponderata, si traduce in una differenza di soli tre centesimi di punto.

Anche sul punto la censurata valutazione comparativa si palesa inattendibile.

La stessa Commissione del resto, nel giudizio comparativo finale ha dichiarato che il giudizio di eccellenza riconosciuto alla prof.ssa OMISSIS si giustifica per aver detta candidata “(…) svolto tali attività ad alto volume, con intensità e continuità ed in aree congruenti con SSD OMISSIS ed a volumi quantitativamente superiori rispetto alla prof.ssa Morisco” (cfr. verbale n. 2, pag. 110).

La manifesta illogicità dei giudizi resi traspare altresì dall’ulteriore considerazione per cui la differenza di soli tre anni di attività didattica, quale professore, si è tradotta in una differenza del punteggio attribuito di ben 3 punti (verosimilmente uno per anno) tra altri due candidati (la prof.ssa OMISSIS e il prof. OMISSIS), mentre, del tutto incomprensibilmente, la maggiore anzianità rispetto alla controinteressata di cinque anni nell’attività didattica in possesso dell’appellante– la quale è professore ordinario di OMISSIS dal 1 novembre 2011, docente di didattica frontale e professionalizzante nel corso integrato di “Malattie del Sistema Endocrino e dell’Apparato Digerente e delle Attività Didattiche elettive ad esso correlate” e responsabile della Scuola di Specializzazione in gastroenterologia – ha determinato l’attribuzione di un solo punto di distanza tra le docenti interessate (a vantaggio della seconda classificata).

E ciò sebbene delle due solo l’appellante, secondo quanto disposto dal bando, abbia dettagliatamente dichiarato nella domanda di partecipazione le proprie attività di didattica integrativa (valutata come “eccellente”), mentre la nominata vincitrice ha elencato esclusivamente gli insegnamenti di cui è stata docente, senza fare riferimento alcuno all’attività didattica integrativa (ricevendo, comunque, il giudizio di “ottimo”).

10.9. Alla stregua delle considerazioni che precedono il giudizio espresso dalla Commissione non è supportato da valutazione adeguata: la sentenza impugnata va, pertanto, riformata per aver ritenuto infondate le specifiche contestazioni avverso le valutazioni comparative in relazione ai profili sopra evidenziati.

Come infatti acclarato, benché su molti aspetti prevalga di gran lunga l’appellante, si dà giudizio favorevole o irragionevolmente di poco più basso alla controinteressata.

Tuttavia, la sentenza appellata non esamina concretamente le censure proposte a riguardo, arrestandosi al mero e apodittico richiamo ai noti principi in materia di sindacato sulle valutazioni tecnico discrezionale che, però, nel caso di specie non paiono supportate da una motivazione adeguata. Va poi anche considerato che la rilevanza degli errori compiuti assume particolare e decisiva evidenza nella fattispecie per cui è causa, in ragione del minimo distacco di punteggio (0,1 punti) esistente tra le due candidate.

11. In conclusione, l’appello va accolto in parte nei sensi e termini indicati in motivazione: per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, devono essere accolti il ricorso e i motivi aggiunti di primo grado, a ciò conseguendo l’annullamento degli atti e dei provvedimenti impugnati con tali mezzi, fatto salvo il riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione in conformità ai principi affermati nella presente decisione.

12. Sussistono giusti motivi, in considerazione della complessità delle questioni e del complessivo andamento del giudizio, per compensare tra le parti le spese di lite del doppio grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi e termini indicati in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso e i motivi aggiunti di primo grado, annullando gli atti e i provvedimenti con essi impugnati.

Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere, Estensore

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere