N. 08512/2024REG.PROV.COLL.
N. 00594/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 594 del 2024, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Commissione Esaminatrice per il Concorso A Ricercatore A Tempo Determinato per il Settore Concorsuale OMISSIS, non costituita in giudizio;
nei confronti
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in OMISSIS;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale OMISSIS
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di OMISSIS e dell’Università OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2024 il Cons. OMISSIS e uditi per le parti gli avvocati OMISSIS;
Viste le conclusioni della parte appellata come da verbale
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’appellante ha partecipato alla selezione pubblica per n. 1 posto di Ricercatore Universitario a tempo determinato, indetta ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b) della L. 30.12.2010 n. 240 con DR Rep.n. OMISSIS dall’Università OMISSIS, per il OMISSIS all’esito della quale, con decreto del Rettore Rep. N. OMISSIS, approvati gli atti della procedura selettiva, veniva dichiarato vincitore del concorso ed idoneo alla chiamata quale Ricercatore ai sensi dell’art 24, c. 3, lett. b) L 30.12.2010 n. 240 il controinteressato Dott. OMISSIS.
Impugnati gli atti del procedimento, il Tar OMISSIS, con sentenza n.OMISSIS, pubblicata in data OMISSIS, annullava: 1) i verbali n. 2 e n. 3 della Commissione esaminatrice del concorso indetto dall’Università OMISSIS…; 2) il decreto del Rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila, d.r. Rep. n. OMISSIS sancendo “l’obbligo conformativo dell’Università di ripetere le operazioni di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ritenendo assorbiti gli altri motivi di ricorso”.
Rinnovate le operazioni il Rettore con proprio decreto OMISSIS, reiterava la nomina a vincitore del dott. OMISSIS.
Il Dr OMISSIS in data 20 giugno 22 proponeva nuovo ricorso al Tar OMISSIS il quale con sentenza n. OMISSIS, in questa sede appellata lo respingeva.
Appellata la sentenza resistono l’Università dOMISSIS e il controinteressato.
All’udienza del 15 ottobre 2024 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1.Osserva preliminarmente il Collegio, con riferimento al paventato difetto di interesse, come la stessa Università abbia precisato che, in considerazione della durata triennale del contratto e della presa di servizio del dott. OMISSIS il termine del contratto è fissato al 30 giugno 2025, sicché l’eccezione deve essere disattesa.
2.Con il primo motivo di appello l’appellante deduce error in procedendo per omesso esame; error in iudicando per violazione del decisum.
Evidenzia che era stato dedotto nel ricorso, con il terzo motivo, che all’atto della individuazione dei criteri, in data 2 luglio 2021, la Commissione esaminatrice era già pienamente a conoscenza dei nominativi dei candidati ammessi alla procedura, giusta DR Rep n. OMISSIS del 18 maggio .2021, che i criteri erano stati i fissati dopo la conoscenza dei candidati e che il Tar non si era pronunciato sulla censura.
La censura è inammissibile
Si legge nella sentenza Tar l’Abruzzo OMISSIS che la trattazione del terzo motivo era stata assorbita in quanto lo stesso ricorrente, all’udienza di discussione aveva chiesto l’esame del terzo motivo solo in via subordinata.
Con il primo appello il dott. OMISSIS aveva censurato la sentenza del Tar anche sotto il profilo della mancata pronuncia sul terzo motivo relativo alla conoscenza dei candidati.
Tuttavia, il dott. OMISSIS aveva, poi, rinunciato al ricorso in appello, deducendo la sopravvenuta carenza di interesse.
Con sentenza n. OMISSIS il Consiglio di Stato aveva quindi dichiarato improcedibile l’appello.
Nel ricorso introduttivo del primo grado del presente giudizio la censura non è stata ritualmente riproposta ma è stata semplicemente richiamata nella narrazione in fatto dell’excursus processuale, sicché il motivo di appello è inammissibile, come peraltro eccepito dal controinteressato appellato nella propria memoria depositata il 15.2.2024.
2.Con il secondo motivo l’appellante deduce error in iudicando per violazione del principio della significatività – erroneità della motivazione.
Lamenta che la sentenza impugnata è errata nella parte in cui i giudici non hanno ritenuto fondata la censura mossa dal dott. OMISSIS alla Commissione in merito alla mancata applicazione del criterio della “significatività” nella valutazione dei titoli e nelle pubblicazioni.
Riferisce che la sentenza n. OMISSIS aveva accolto il primo motivo di ricorso statuendo che ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.m. n. 243/2011 Le commissioni giudicatrici effettuano una motivata valutazione [dei titoli e del curriculum] seguita da una valutazione comparativa” e del comma 2 che specifica che “a ciascun titolo deve pertanto essere attribuito un punteggio crescente quanto più sia significativo rispetto alla quantità e qualità dell’attività di ricerca svolta dal candidato, e rilevato che la griglia di valutazione elaborata dalla commissione di concorso non contiene però alcun sub-criterio che consenta di verificare la motivata valutazione di ciascun titolo ne disponeva la riedizione.
La decisione accoglieva anche la censura di omessa applicazione dei criteri previsti dall’art 3, commi 3 e 4 del D.M. n. 243/2011, ritenendola fondata nel merito specificando nel verbale n. 1 che né i sub-criteri inseriti nella griglia di valutazione delle pubblicazioni presentate dai candidati, né il giudizio collegiale espresso dalla commissione su ciascun candidato fanno alcun riferimento all’intensità e alla continuità della produzione scientifica.
Evidenzia che non si rinviene nella trattazione della impugnata sentenza OMISSIS, che pur indica (al p. 2. §) il primo motivo di ricorso come violazione dei principi statuiti dal Tar OMISSIS con la sentenza n. OMISSIS, alcuna pronuncia in proposito.
Il Tar non avrebbe considerato che la prova più eclatante dell’illegittimo comportamento tenuto dalla Commissione era costituita dal verbale n. 2 del 4 maggio 2022 in cui la Commissione si era limitata a scrivere – peraltro soltanto a fianco ai titoli -, le parole “significativo”, “molto significativo”.
Inoltre, i Giudici non avevano valutato che la commissione, nel successivo verbale n. 3 del 16 maggio 2022, si era limitata ad attribuire ai titoli vantati dai candidati un numero senza collegarlo al grado di significatività riscontrato.
Aveva, quindi. errato il Tar nell’aver ritenuto che la Commissione avrebbe assolto all’obbligo di valutare la “significatività” dei titoli vantati dai partecipanti avendo riguardo all’insieme di tutti i criteri indicati nel verbale n. 1.
La censura non è fondata.
Il Tar ha così statuito: In primo luogo, il criterio della “significatività” è stato individuato come parametro di valutazione dalla Commissione nel primo verbale per operare il giudizio esclusivamente in riferimento ai titoli e non anche alle pubblicazioni. Quanto alla presunta mancata valutazione dei titoli alla luce del criterio della “significatività”, la ricostruzione del ricorrente non può essere condivisa. A pagine 5 e 6 del verbale n. 2 la commissione ha provveduto a effettuare una preliminare valutazione dei titoli alla luce dei criteri che si era data nel verbale n. 1 e, dunque, di quello della “significatività”. In tal modo, sono stati esclusi dalla valutazione – con la dicitura “non valutabile poiché non rientrante in alcuno dei criteri individuati nel verbale n.1” – tutti quei titoli non afferenti all’attività di ricerca e costituenti un mero bagaglio culturale dei candidati. Lo stesso, a pagine 11, 12 e 13 del verbale n. 2, è stato fatto per il candidato OMISSIS. Dunque, la commissione, applicando il criterio della “significatività”, ha individuato i titoli considerati valutabili e ha proceduto nella propria attività valutativa. Inoltre, individuati i titoli valutabili e assegnato un punteggio crescente a ciascun titolo (significativo, poco significativo, molto significativo) la commissione ha proceduto alla valutazione sulla loro consistenza complessiva, in base al parametro enucleato, che si è sostanziata per il candidato OMISSIS in un «buona» e per il candidato OMISSIS in «ottima». Infine, la commissione ha attribuito i punteggi ai singoli titoli ritenuti significativi per l’attività di ricerca in base agli ulteriori criteri stabiliti per la loro valuta-zione, valorizzandone la loro “significatività’ laddove non era previsto un punteggio fisso ma una forbice elastica. La commissione, dunque, nella riedizione della valutazione dei titoli, ha provveduto ad analizzare ciascun titolo filtrandolo col parametro della “significatività” in una valutazione preliminare e attribuendo poi a questi una valutazione singola (poco significativo, significativo e molto significativo) e un giudizio complessivo.
Il criterio della “significatività” è stato individuato come parametro di valutazione dalla Commissione, nel primo verbale, per operare il giudizio esclusivamente in riferimento ai titoli e non anche alle pubblicazioni.
Gli artt. 2 e 3 del D.M. n. 243 del 25 maggio 2011, recante criteri e parametri per la valutazione preliminare degli aspiranti a contratti di ricercatore, prevedono che le commissioni giudicatrici comparano il curriculum ed i titoli dei candidati “facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all’eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, debitamente documentati”, nonché le pubblicazioni “tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate“.
Pertanto, la congruenza dell’attività del candidato con i contenuti del settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura costituisce uno dei parametri specificatamente indicati dalla normativa per misurare il profilo scientifico dei partecipanti ad un concorso universitario a posti di docente o ricercatore, con la conseguenza che tale aspetto può e deve essere adeguatamente tenuto in considerazione preliminarmente e, se del caso, anche autonomamente in sede di valutazione comparativa, come ha bene rilevato la sentenza impugnata senza travisare il contenuto della censura proposta in primo grado.
Come chiarito, infatti, dall’univoca giurisprudenza, integralmente condivisa dal Collegio, “nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni occorre la valutazione non di ogni singolo titolo o pubblicazione, ma solo di quelli costituenti espressione di una significatività scientifica rilevante ai fini del giudizio di piena maturità scientifica del candidato. Infatti, il senso della previsione sul carattere analitico della valutazione da compiere dalla commissione non può che essere quello di imporre alla stessa di tenere, bensì, conto di tutti i dati curriculari indicati dai candidati (titoli e pubblicazioni), ma di sceverare – ovviamente, secondo percorsi logici coerenti e di congruo apprezzamento scientifico – i dati rilevanti al fine della compiuta valutazione della maturità scientifica dei candidati … da quelli non significativi … e di esprimere il giudizio sui dati così (motivatamente) enucleati” (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 786 del 2020; VII 6850 del 202222; n. 2423 del 2016; n. 4219 del 2015, in cui si sottolinea il rilievo del “metodo della analiticità tipologica e non dell’analiticità oggettuale“, altrimenti vi sarebbe “una sostanziale ingestibilità delle procedure valutative“).
Il Tar ha condivisibilmente osservato che la Commissione, applicando il criterio della “significatività”, ha individuato i titoli considerati valutabili e, assegnato un punteggio crescente a ciascun titolo (significativo, poco significativo, molto significativo), ha proceduto alla valutazione sulla loro consistenza complessiva, in base al parametro enucleato, valutazione che si è sostanziata per il candidato OMISSIS in “buona” e per il candidato OMISSIS in “ottima”.
La valutazione complessiva – buona e ottima – è stata ribadita nel giudizio complessivo finale del verbale n. 3, dove si legge: «Tutti i titoli presentati dal candidato ritenuti valutabili presentano attinenza al settore concorsuale e risultano significativi per l’attività di ricerca svolta e, in una valutazione comparativa, appaiono di buon livello e quantitativamente consistenti» a differenza di quelli del OMISSIS che «risultano significativi per l’attività di ricerca svolta e, in una valutazione comparativa, appaiono di ottimo livello, quantitativamente consistenti e lasciano emergere una buona attività didattica, non solo nel panorama nazionale, e un’ottima capacità di ricerca, di innovazione e di trasferimento tecnologico».
Per giurisprudenza assolutamente consolidata le valutazioni della Commissione costituiscono espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica o culturale ovvero attitudinale dei candidati, tanto nel momento, a monte, dell’individuazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, quanto in quello, a valle, delle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice.
Da ciò discende che sia i criteri di giudizio che le valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei limitati casi in cui l’esercizio del potere discrezionale trasmodi in uno o più dei vizi sintomatici dell’eccesso di potere, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, i quali tipicamente rappresentano dei vizi della funzione amministrativa, per essere stato il potere scorrettamente esercitato o finalizzato al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei a ricoprire la funzione.
3.Con il terzo motivo l’appellante deduce error in procedendo e error in iudicando per mancata applicazione del criterio della consistenza complessiva della produzione scientifica, dell’intensità e della continuità temporale; erroneità della motivazione.
Lamenta che il Giudice non aveva considerato che proprio il criterio della consistenza complessiva della produzione scientifica della/del candidata/o, l’intensità e la continuità temporale della stessa avrebbe dovuto costituire l’ineludibile presupposto per la rinnovata valutazione dei curricula e, di conseguenza, per la legittima nomina del vincitore della selezione sub iudice.
Evidenzia, in merito al rilievo da attribuire al criterio della consistenza complessiva della produzione scientifica, come la sentenza OMISSIS (che l’Università avrebbe dovuto eseguire e che i giudici del Tar non avrebbero preso in considerazione), aveva espressamente chiarito che nel merito la censura trova palese riscontro perché né i sub-criteri inseriti nella griglia di valutazione delle pubblicazioni presentate dai candidati, né il giudizio collegiale espresso dalla commissione su ciascun candidato fanno alcun riferimento all’intensità e alla continuità della produzione scientifica.
La sentenza appellata non aveva tenuto conto del fatto che la Commissione, nel successivo verbale n.3 del 16.5.2022, si era limitata immotivatamente ad attribuire alle pubblicazioni presentate dai candidati “un numero”, senza correlarlo al grado di consistenza complessiva della produzione scientifica, giammai riscontrata.
La censura non è fondata.
A pagina 17 del verbale n. 2, per il candidato OMISSIS, si legge «Tuttavia, nonostante sia presente continuità temporale della produzione scientifica e la consistenza sia più che buona, l’intensità si è fortemente ridotta nel corso dell’ultimo biennio». Sempre nel verbale n. 2, a pagina 19, si legge testualmente «Valutazione sulla produzione complessiva: ottima consistenza e buona continuità temporale. L’intensità di pubblicazione è scarsa nell’ultimo biennio». Ancora, sempre per il dott. OMISSIS, nel giudizio complessivo di cui al verbale numero 3 è scritto «[…] testimoniata anche dal buon livello delle pubblicazioni scientifiche che si collocano pienamente nel settore oggetto del presente concorso e mostrano discreta originalità e serio rigore metodologico, buona collocazione editoriale e un contributo individuale molto buono. Si evince ottima consistenza e buona continuità temporale ma intensità di pubblicazione scarsa nell’ultimo biennio»
La valutazione sulla produzione complessiva del OMISSIS viene giudicata ottima affermandosi, a pagina 23 del verbale n. 2, che «la produzione scientifica del candidato dimostra un ottimo livello scientifico, in cui sono coniugati alta intensità e consistenza quantitativa, rigore metodologico, continuità sotto il profilo temporale ed elevata originalità e innovatività delle tematiche oggetto delle ricerche».
Dunque, il Tar ha accertato contemporaneamente che, da un lato la commissione ha valutato la produzione complessiva rendendo una valutazione e un giudizio ben chiari al riguardo e, dall’altro, la non necessità di farlo con l’attribuzione di un punteggio aritmetico, risultando tale obbligo, come da verbale n. 1, esclusivamente per gli altri criteri sopra menzionati (originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza; congruenza; rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione nella comunità scientifica; apporto individuale).
4. Con il quarto motivo di appello l’appellante deduce error in procedendo ed in iudicando; erroneità della motivazione; omissione di pronuncia.
Lamenta che i Giudici avevano ritenuto infondato (sub 4 §) il motivo di ricorso di impugnazione della nomina della Commissione sotto il profilo della sua illegittima “riconferma” non affrontando la questione della “predeterminazione” dei criteri di valutazione dopo aver conosciuto i nomi di tutti i candidati, sul rilievo che la sentenza n. 98/22 non aveva ordinato all’amministrazione di nominare una nuova commissione.
Inoltre il Tar – nel capo 4 della sentenza impugnata – aveva considerato infondato il terzo motivo di ricorso, con cui l’appellante aveva censurato l’inadempimento dell’amministrazione, rimasta inerte dopo l’inoltro di due diversi atti di diffida volti ad ottenere la nomina di una nuova Commissione.
Il motivo è inammissibile ed infondato.
Inammissibile per quanto già evidenziato nell’esame del primo motivo di appello.
Infondato in quanto il Tar ha non solo accertato l’inesistenza dell’obbligo di nomina della nuova Commissione, ma ha anche escluso totalmente l’opportunità di farlo, non sussistendo incompatibilità dei commissari col candidato OMISSIS per pregressi rapporti editoriali – unico tipo di collaborazione esistente – richiamando sul punto la giurisprudenza consolidata anche di questo Consiglio di Stato.
Infondata è quindi anche la parte del motivo in cui l’appellante insiste sull’illegittimità del silenzio/rifiuto serbato dall’Amministrazione, avendo accertato il Tar la legittimità del comportamento omissivo non ravvisando un obbligo di provvedere.
5. Con il quinto motivo e sesto di appello l’appellante deduce error in procedendo ed in iudicando; erroneità ed insufficienza della motivazione.
Lamenta che il giudice di prime cure non aveva considerato che la Commissione aveva stravolto completamente la ratio ispiratrice del dictum giudiziale e dei criteri del DM 243/2011, fornendone una applicazione illogica ed irrazionale, e ciò pur a fronte della pregressa valutazione del Tar, nel primo giudizio, che aveva censurato l’operato della Commissione per non aver tenuto conto delle evidenze fattuali rappresentate dai titoli, dalle pubblicazioni e dai curricula offerti dai candidati.
Inoltre, i giudici di prime cure, non avevano valutato che i criteri indicati nel verbale n. 1 (al di là della considerazione pregiudiziale della previa conoscenza dei candidati) erano stati applicati ad essi senza una adeguata motivazione, idonea a spiegare le ragioni che hanno portato la commissione a considerare originale o meno, innovativa o meno, rilevante o meno [e così via per tutti gli altri criteri] una pubblicazione.
Le censure suscettibili di trattazione congiunta non sono fondate.
Come correttamente affermato dal Tar, «la valutazione dei titoli deve avvenire sulla base di un criterio oggettivo – incontestato – basato sul mero svolgimento dell’attività, prescindendo dalla durata o dal numero di ore. Peraltro, tale principio era già stato statuito nella sentenza n. OMISSIS.
A pagine 5 e 6 del verbale n. 2 la commissione ha provveduto a effettuare una preliminare valutazione dei titoli alla luce dei criteri che si era data nel verbale n. 1 e, dunque, di quello della “significatività”. In tal modo, sono stati esclusi dalla valutazione – con la dicitura “Non valutabile poiché non rientrante in alcuno dei criteri individuati nel verbale n.1” – tutti quei titoli non afferenti all’attività di ricerca e costituenti un mero bagaglio culturale dei candidati.
Come accertato dal Tar, prima nella sentenza n. OMISSIS e, di nuovo, nella sentenza n. OMISSIS, «nel verbale n. 1 è prevista l’attribuzione di un punteggio massimo di tre punti al titolo di Dottorato di ricerca con tesi affine al settore concorsuale, riservando, invece, gli altri tre punti al possesso di ulteriori titoli che difettano per il OMISSIS e che, al contrario sono riscontrabili per il OMISSIS».
Nel verbale n. 1 pagine 3 e 4, è prevista l’attribuzione di un punteggio massimo di 3 punti per il possesso del titolo di Dottore di ricerca con tesi affine e di 1 punto per tesi non affine nonchè l’attribuzione di un punteggio massimo di 3 punti per Diploma di Specializzazione nel settore concorsuale e di 1 punto per Diploma esterno.
Come già evidenziato ha osservato il Tar che, individuati i titoli valutabili e assegnato un punteggio crescente a ciascun titolo (significativo, poco significativo, molto significativo) la commissione ha proceduto alla valutazione sulla loro consistenza complessiva, in base al parametro enucleato, che si è sostanziata per il candidato OMISSIS in un «buona» e per il candidato OMISSIS in «ottima».
Infine, la commissione ha attribuito i punteggi ai singoli titoli ritenuti significativi per l’attività di ricerca in base agli ulteriori criteri stabiliti per la loro valuta-zione, valorizzandone la loro “significatività‘ laddove non era previsto un punteggio fisso ma una forbice elastica.al settore (totale punteggio massimo 6 punti).
L’attribuzione dei punteggi è il prodotto della corretta applicazione da parte della commissione dei criteri e dei punteggi prefissati.
Nella sostanza l’appellante contesta i criteri nella misura in cui vorrebbe dare rilievo ai propri anziché a quelli fissati dall’Università.
Del tutto condivisibilmente poi il Tar ha osservato che la motivazione risulta espressa nel voto numerico attribuito dalla Commissione alla luce e in base ai parametri, ai criteri e ai sotto criteri di valutazione, con esplicitazione dei punteggi attribuibili in base a ciascuno di essi, nonché nel giudizio collegiale finale espresso nel verbale n. 3.
L’appello deve essere, pertanto, respinto.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore di entrambe le parti appellate, liquidandole in €2000,00 ciascuno (euro 4000 complessivi), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2024 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, Consigliere