Cons. Stato, Sez. VII, 4 novembre 2024, n. 8738

Le c.d. soglie di saturazione nei concorsi per docenti universitari non scalfiscono automaticamente le valutazioni della Commissione

Data Documento: 2024-11-04
Autorità Emanante: Consiglio di Stato
Area: Giurisprudenza
Massima

La valutazione della Commissione di concorso non è automaticamente scalfita dalla fissazione delle cc.dd. soglie di saturazione che, come tali, spesso rischiano di schiacciare il punteggio verso il basso. Per poter contestare l’operato della Commissione, infatti, deve essere sempre contestato e provato che la valutazione su titoli e/o produzione scientifica da essa operata sia stata errata.

Contenuto sentenza

N. 08738/2024REG.PROV.COLL.

N. 03703/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale OMISSIS, proposto da Università OMISSIS, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato OMISSIS.

per la riforma

della sentenza n. OMISSIS del Tribunale amministrativo regionale OMISSIS, resa tra le parti, che ha annullato il decreto rettorale OMISSIS dell’Università OMISSIS di approvazione degli atti della procedura per la copertura di un posto da ricercatore universitario a tempo determinato di tipo B (Senior).

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio di Cristiano OMISSIS e di OMISSIS;

visto l’appello incidentale di OMISSIS;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2024 il Consigliere OMISSIS e uditi per l’odierna appellante principale, l’Università OMISSIS l’Avvocato OMISSIS, per l’appellato OMISSIS l’Avvocato OMISSIS, l’Avvocato OMISSIS e l’Avvocato OMISSIS e per l’appellante incidentale, OMISSIS l’Avvocato OMISSIS;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellato dott. OMISSIS, classificatosi secondo nella procedura concorsuale per l’assegnazione di un posto di ricercatore a tempo determinato (Senior) per il settore scientifico disciplinare OMISSIS, ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale OMISSIS – di qui in avanti il Tribunale – tale esito della procedura bandita dall’Università OMISSIS, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 2 del d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 e del D.M. 243 del 2011, nonché del bando di concorso, con conseguente motivazione carente, falsa e perplessa, anche in ragione della violazione dei criteri di valutazione fissati dalla stessa Commissione che, peraltro, avrebbe avuto già una conoscenza pregressa dei candidati (in ragione del fatto che ciascuno dei primi due candidati è stato già precedentemente esaminato da uno dei commissari, ancorché diverso nei due casi, nell’ambito di diversi procedimenti).

1.1. L’Università, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione del verbale del Consiglio di Dipartimento di OMISSIS del 19 novembre 2021 di proposta di chiamata del controinteressato e per mancata impugnazione del verbale del Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2021, di chiamata del medesimo, atti che, secondo l’Università, sarebbero i solo atti definitivi e, dunque, concretamente lesivi, della procedura.

1.2. Nel merito l’Ateneo ha difeso la scelta della Commissione di fare ricorso all’applicazione del meccanismo di saturazione del punteggio senza riparametrazione proporzionale di tipo “verticale”.

1.3. Il “criterio di proporzionalità diretta” invocato dal ricorrente (v. pag. 7 del ricorso), infatti, non troverebbe spazio né nella l. n. 240 del 2010 né nel DM 243 del 2011 né nel Regolamento e nemmeno nel Bando dell’Università.

1.4. L’amministrazione, inoltre, avrebbe fatto utilizzo della discrezionalità riconosciutale dalla legge nella fissazione dei criteri di valutazione.

1.5. Si è costituito nel primo grado del giudizio anche il controinteressato, ribadendo l’eccezione in rito già introdotta dall’Università e sostenendo la legittimità dell’operato della Commissione.

1.6. La parte ricorrente ha, quindi, replicato, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

1.7. Alla pubblica udienza del 16 aprile 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Con la sentenza n. 290 del 24 aprile 2024 il Tribunale ha accolto il ricorso del dott. OMISSIS.

2.1. Più in particolare, il primo giudice ha ritenuto di poter condividere quanto sostenuto nel ricorso con riferimento all’essenziale importanza del rispetto del principio di proporzionalità nell’attribuzione dei punteggi ai candidati, pena il prodursi di un effetto distorsivo che porterebbe a un risultato che non può essere quello il cui perseguimento è imposto dalla vigente normativa e, cioè, quello dell’individuazione del migliore tra i candidati.

2.2. Il Tribunale, dunque, ha convenuto con la parte ricorrente circa l’illogicità dell’introduzione (tra il resto postuma rispetto alla pubblicazione del bando) di criteri per limitare la rilevanza dei singoli aspetti del curriculum dei candidati senza garantire il rispetto del principio di proporzionalità.

2.3. Nel caso di specie non può ritenersi che vi sia stata una valutazione “complessiva di tutta l’attività del candidato”, laddove, rispetto a plurimi parametri, la Commissione avrebbe arbitrariamente stabilito delle soglie massime in termini assoluti e, quindi, senza rispettare alcun principio di proporzionalità, ma semplicemente ritenendo non rilevante tutto ciò che, secondo il bando, avrebbe potuto portare all’attribuzione di un punteggio maggiore una volta superato il tetto massimo successivamente fissato.

2.4. Più precisamente la Commissione ha stabilito, dopo la produzione dei curriculum da parte dei candidati, che la didattica universitaria, valutata, secondo quanto previsto nel bando, 0,75 punti per ogni titolarità da 60 ore, potesse portare a un punteggio massimo di 2, consentendo, dunque, la valorizzazione di meno di quattro corsi tenuti anche nel caso in cui, come quello in esame, il candidato (il dott. OMISSIS) potesse vantarne tanti da avere l’aspettativa del riconoscimento di 35,1 punti (contro i 0 punti spettanti al controinteressato).

2.5. Il Tribunale, sulla scorta di tali motivazioni, ha così accolto il ricorso, in quanto, a suo avviso, «la fondatezza di tale motivo risulta essere assorbente rispetto ad ogni altra doglianza, rendendo superfluo anche l’entrare nel merito dell’eccepita tardività delle censure riferite al possesso dei requisiti di accesso che, secondo il controinteressato, sarebbero state sviluppate tardivamente, solo nella memoria di replica».

3. Avverso tale sentenza ha proposto appello principale l’Università e appello incidentale il dott. OMISSIS, entrambi lamentandone l’erroneità per avere accolto il motivo sopra ricordato, e ne hanno chiesto la riforma, con la conseguente reiezione del ricorso proposto in primo grado.

3.1. Il dott. OMISSIS ha chiesto, peraltro, anche la sospensione in via cautelare dell’esecutività della sentenza impugnata.

3.2. Nella camera di consiglio del 25 giugno 2024, fissata per l’esame della domanda sospensiva proposta dall’appellante incidentale, l’appellante incidentale stesso ha fatto presente che chiederebbe l’abbinamento della domanda cautelare al merito già fissato per il 22 ottobre 2024, laddove l’amministrazione appellante principale si impegnasse a non mettere in esecuzione la sentenza impugnata e l’amministrazione, udito il difensore di controparte, ha dichiarato il proprio impegno a non eseguire la sentenza appellata.

3.3. Il Collegio, vista la condivisibilità della richiesta, ha disposto l’abbinamento del cautelare al merito già fissato per l’udienza pubblica del 22 ottobre 2022.

3.4. Con la memoria depositata il 12 settembre 2024 si è costituito l’appellato, dott. OMISSIS, per chiedere la reiezione degli appelli e riproponendo, altresì, le censure assorbite dal primo giudice.

3.5. Le parti hanno depositato le rispettive memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a.

3.6. Infine, nella pubblica udienza del 22 ottobre 2024, il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

4. Gli appelli sono entrambi fondati per le dirimenti ragioni che si espongono.

4.1. Invero, nell’accogliere le censure dell’odierno appellato, il primo giudice non ha considerato che alla valutazione dei titoli la Commissione ha assegnato complessivamente solo 30 punti, mentre essa ha invece assegnato la maggioranza del punteggio, determinante, di 70 alla produzione scientifica dei candidati.

4.2. Va qui rammentato che il dott. OMISSIS ha riportato il seguente punteggio: titoli = 30 punti; pubblicazioni = 51,60 punti (v. doc. 3 fascicolo dell’Università resistente nel giudizio di primo grado), mentre il dott. OMISSIS ha riportato il seguente punteggio: titoli = 24,5 punti; pubblicazioni = 62,80 punti.

4.3. Orbene, come pure hanno dedotto gli appellanti, le valutazioni del dott. OMISSIS e del dott. OMISSIS non sono frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, secondo quanto risulta chiaramente dalla lettura sia dalle motivazioni della dichiarata idoneità del dott. OMISSIS che dai giudizi espressi dalla Commissione in terza seduta, ma di un giudizio sintetico e complessivo, fondato su una pluralità di elementi contestualmente considerati.

4.4. Più in particolare, «la commissione […] dopo una lunga, attenta e approfondita discussione (individuava) idoneo alla selezione il dott. OMISSIS per le seguenti motivazioni: emerge un profilo scientifico del candidato di più alto livello, testimoniato dalla piena padronanza dei temi trattati, dalla precisione e dall’accuratezza delle sue attività di ricerca e, complessivamente, da una maggiore consapevolezza e maturità scientifica».

4.5. Quanto alla produzione scientifica, il cui punteggio è stato determinante, la Commissione ha giudicato la produzione scientifica del dott. OMISSIS discreta.

4.6. Penalizzante risulta il lungo periodo di inattività nei primi 15 anni di carriera del candidato (2001 – 2015) poi parzialmente bilanciata dall’elevatissimo numero di pubblicazioni per anno che contraddistingue la produzione scientifica degli ultimi 5 anni (2016 – 2020) ma che, al contempo, rende di difficile individuazione il contributo individuale del candidato ed un preciso percorso di formazione scientifica.

4.7. La Commissione, valutato, pertanto il curriculum vitae, le pubblicazioni e la prova orale, ha espresso il seguente giudizio sul candidato: buono.

4.8. Quanto al dott. OMISSIS, invece, la Commissione ha giudicato la produzione scientifica del candidato di elevata qualità.

4.9. In particolare, insieme ad una buona continuità temporale, si registrano elevati valori delle citazioni medie per pubblicazioni e per anno a testimonianza della rilevanza scientifica della produzione stesse se pur prodotta su un arco temporale ancora limitato, anche in relazione alla giovane età accademica del candidato.

4.10. Risulta altresì generalmente possibile identificare con chiarezza il contributo individuale del candidato alle pubblicazioni in collaborazione ed un preciso percorso di formazione scientifica del candidato.

4.11. La Commissione, valutato pertanto il curriculum vitae, le pubblicazioni e la prova orale, ha espresso il seguente giudizio: molto buono.

5. Alla luce di tanto, si comprende come le censure mosse dall’odierno appellato contro il presunto “schiacciamento” verso il basso del punteggio riservato alla valutazione dei titoli (v., ex plurimis, sulla questione Cons. St., sez. VII, 26 giugno 2023, n. 6237) avrebbero potuto superare la prova di resistenza se e solo egli avesse dimostrato la propria superiorità nella produzione scientifica, rispetto alla quale il dott. OMISSIS che, nonostante la più giovane età, ha mostrato una maggiore solidità e maturità, tanto da meritare oltre 11 punti in più.

5.1. La valutazione della Commissione, complessivamente, non sembra invece essere stata scalfita in modo decisivo dal dedotto schiacciamento del punteggio verso il basso, mediante la stigmatizzata fissazione delle cc.dd. soglie di saturazione, e sul punto la sentenza impugnata, nell’assorbire i restanti motivi, non si è data carico di dimostrare che un maggior livellamento verso l’alto di tali soglie avrebbe potuto colmare la differenza in ordine alla produzione scientifica esistente tra i due candidati.

5.2. Questo Consiglio non intende negare che, in linea di principio, un eccessivo schiacciamento delle soglie di punteggio verso il basso rischia di pregiudicare le differenze valoriali tra i singoli candidati.

5.3. Nondimeno, lo stesso appellato ha sostenuto, nel costituirsi avanti a questo Consiglio di Stato (v. p. 8 della memoria difensiva e relativa tabella), che gli sarebbero stati sottratti, col presunto schiacciamento del punteggio, ben 81 punti e ha adombrato una prospettiva che, al di là della (comprensibile) unilateralità, è palesemente inverosimile, inattendibile, irrazionale, posto che, così ragionando, la Commissione, sui 100 punti disponibili, avrebbe dovuto – seguendo questa tesi – attribuire moltissimi punti, non si sa quanti (né l’appellato lo ha dedotto), alla valutazione dei titoli, a detrimento della produzione scientifica, che è e resta invece determinante per la valutazione dei candidati, secondo una ripartizione del punteggio (30 per titoli e curriculum, 70 per la produzione scientifica) che, nella sua filosofia ispiratrice e nella scelta di fondo operata dalla Commissione (la quale, in premessa, ha stabilito appunto «di utilizzare un totale di 100 punti di cui 30 per la valutazione dei titoli e 70 punti da assegnare alle pubblicazioni»), è rimasta incontestata dallo stesso appellato, il quale non ha invero opposto – né si vede come avrebbe potuto ragionevolmente farlo, a fronte di una scelta discrezionale non palesemente illogica – che alla produzione scientifica dovesse essere comunque riconosciuto un maggior punteggio rispetto a quello dei titoli (v., per analoga vicenda e sulla ripartizione dei punteggi, Cons. St., sez. VI, 19 aprile 2024, n. 3538).

5.4. Di qui per le assorbenti ragioni espresse, tralasciata ogni ulteriore deduzione, l’accoglimento degli appelli, posto che l’invocata riparametrazione dei punteggi, nella misura richiesta dall’appellante, condurrebbe all’abnorme risultato secondo cui la Commissione avrebbe dovuto assegnargli per i soli titoli ben 120 punti (su complessivi 100 disponibili, prestabiliti dalla Commissione, per la valutazione, insieme, di titoli, curriculum e produzione scientifica), ciò che, al di là della forte opinabilità di tale prospettiva di parte, appare in palese contrasto con tutti i criteri selettivi del bando, secondo cui, nell’art. 5, la procedura di valutazione comparativa prevede la valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, secondo le modalità stabilite dal D.M. n. 243 del 25 maggio 2011.

5.5. Il presunto schiacciamento delle valutazioni inerenti ai titoli e al curriculum, contenute nel massimo di 30 punti siccome determinato dalla Commissione, non avrebbe sovvertito nel caso di specie, insomma, il complessivo giudizio scientifico della Commissione, quale è quello sopra riportato, che ha inteso assegnare invece prevalenza, ragionevolmente, all’attività scientifica, risultata determinante nella parametrazione del punteggio suddiviso tra valutazione di titoli e produzione scientifica.

5.6. D’altro canto, si deve qui rilevare accogliendo l’eccezione sollevata dagli appellanti, l’appellato, nel costituirsi oltre il termine di cui all’art. 101, comma 2, c.p.a. con la memoria depositata solo il 12 settembre 2024, è decaduto dalla facoltà di riproporre le questioni inerenti alla valutazione della produzione scientifica (v., sul punto, pp. 12 e ss. della stessa memoria), non potendo controreplicare fondatamente che tale questione fosse stata dedotta, in primo grado, formalmente in un unico motivo, dato che la relativa questione è stata espressamente assorbita, al pari di tutte le altre (anche quella, qui inutilmente riproposta, relativa al possesso dei requisiti di accesso in capo al dott. OMISSIS), dal primo giudice, che ha ritenuto – correttamente – distinte le censure relative allo schiacciamento del punteggio assegnato ai titoli e quelle inerenti alla valutazione della produzione scientifica, assorbendo (peraltro in difetto di una concreta prova sulla decisività di esse, come detto) le relative censure.

5.7. Tutte le altre questioni, riproposte dunque qui dall’appellato (a cominciare, dunque, da quella inerente al possesso dei requisiti in capo al dott. OMISSIS e a prescindere, peraltro, dalla tempestività della relativa deduzione in primo grado), sono dunque inammissibili in questa sede per violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.a.

6. In conclusione, per le assorbenti ragioni tutte esposte, i due appelli, principale e incidentale, vanno accolti, con la conseguente riforma della sentenza impugnata e la reiezione del ricorso proposto in primo grado, quanto alle censure accolte dal primo giudice, rimanendo inammissibili, invece, le censure ulteriori dedotte in primo grado e riproposte (tardivamente) dall’appellato.

7. Le spese del doppio grado del giudizio, per la complessità delle questioni esaminate, possono essere interamente compensate tra le parti.

7.1. Rimane definitivamente a carico dell’appellato il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in prime cure.

7.2. Egli, in quanto comunque soccombente, deve essere altresì condannato a rimborsare in favore dell’Università OMISSIS il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello principale e a rimborsare in favore di OMISSIS il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello incidentale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello principale, proposto dall’Università, e sull’appello incidentale, proposto da OMISSIS, li accoglie entrambi e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, in parte dichiara inammissibili e in parte respinge le censure del ricorso proposto in primo grado da OMISSIS.

Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Pone definitivamente a carico di OMISSIS il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo grado.

Condanna OMISSIS a rimborsare in favore dell’Università OMISSIS il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello principale e a rimborsare in favore di OMISSIS il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello incidentale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2024, con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere, Estensore

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere